Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 28/09/1992 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. 1. Ai soli fini previsti dal secondo comma dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e [...] |
Art. 2. 1. Il n. 5) del primo comma dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91, come sostituito dall'art. 29 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28, è sostituito dal seguente: |
Art. 3. 1. Il termine di presentazione della richiesta dell'assegnatario di cui all'art. 44, primo comma, della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 1994. |
§ 4.1.62 - L.R. 28 settembre 1992, n. 37. [1]
Limite di reddito per la determinazione dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Modifica dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 e proroga degli artt. 44 e 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28.
(B.U. 2 ottobre 1992, n. 40, 2° suppl. ord.).
1. Ai soli fini previsti dal secondo comma dell'art. 28 della
2. Il limite di reddito di cui al primo comma può essere aggiornato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con le modalità previste dall'art. 2, primo comma, lett. 1) della
1. Il n. 5) del primo comma dell'art. 28 della
(Omissis).
2. Il secondo comma dell'art. 28 della
(Omissis).
1. Il termine di presentazione della richiesta dell'assegnatario di cui all'art. 44, primo comma, della
2. Il termine previsto dall'art. 46, primo comma, della
[1] Già abrogata dall'art. 7 della