§ 4.1.62 - L.R. 28 settembre 1992, n. 37.
Limite di reddito per la determinazione dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Modifica dell'art. 28 della l.r. 5 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:28/09/1992
Numero:37


Sommario
Art. 1.      1. Ai soli fini previsti dal secondo comma dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e [...]
Art. 2.      1. Il n. 5) del primo comma dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91, come sostituito dall'art. 29 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. Il termine di presentazione della richiesta dell'assegnatario di cui all'art. 44, primo comma, della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 1994.


§ 4.1.62 - L.R. 28 settembre 1992, n. 37. [1]

Limite di reddito per la determinazione dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica - Modifica dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 e proroga degli artt. 44 e 46 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28.

(B.U. 2 ottobre 1992, n. 40, 2° suppl. ord.).

 

Art. 1.

     1. Ai soli fini previsti dal secondo comma dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» e successive modifiche ed integrazioni, il vigente limite di reddito stabilito dalla l.r. 21 gennaio 1989, n. 4 «Limite di reddito ai fini della determinazione dei canoni» di cui all'art. 28, secondo comma, della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91 «Disciplina dell'assegnazione e della gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» è elevato a L. 14.000.000. Tale limite di reddito viene applicato con decorrenza dalla data della deliberazione del CIPE del 30 luglio 1991.

     2. Il limite di reddito di cui al primo comma può essere aggiornato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con le modalità previste dall'art. 2, primo comma, lett. 1) della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91, come sostituito dalla l.r. 4 maggio 1990, n. 28.

 

     Art. 2.

     1. Il n. 5) del primo comma dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91, come sostituito dall'art. 29 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il secondo comma dell'art. 28 della l.r. 5 dicembre 1983, n. 91, come sostituito dall'art. 29 della l.r. 4 maggio 1990, n. 28, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. Il termine di presentazione della richiesta dell'assegnatario di cui all'art. 44, primo comma, della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 1994.

     2. Il termine previsto dall'art. 46, primo comma, della l.r. 4 maggio 1990, n. 28 è prorogato al 31 dicembre 1994.

 

 


[1] Già abrogata dall'art. 7 della L.R. 12 agosto 1999, n. 15, ha riacquistato efficacia per effetto dell'art. 2 della L.R. 15 dicembre 1999, n. 24, con decorrenza dalla data indicata nello stesso art. 2 della L.R. 24/1999 e nuovamente abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.