§ 4.5.75 - L.R. 8 marzo 2005, n. 24.
Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:08/03/2005
Numero:24


Sommario
Art. 1.  Generalità.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate.
Art. 4.  Definizioni.
Art. 5.  Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche.
Art. 6.  Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e servitù coattiva.
Art. 7.  Autorizzazione e assenso.
Art. 8.  Tavolo Tecnico Consultivo in materia di Bacini Sciistici, impianti funiviari, piste da sci ed infrastrutture accessorie.
Art. 9.  Requisiti di idoneità delle aree sciabili attrezzate.
Art. 10.  Generalità sugli obblighi dei gestori.
Art. 11.  Responsabilità civile dei gestori.
Art. 12.  Generalità.
Art. 13.  Definizioni.
Art. 14.  Competenza degli enti territoriali.
Art. 15.  Concorrenza e prelazione.
Art. 16.  Parametri di congruità e compatibilità.
Art. 17.  Domanda di autorizzazione e documentazione.
Art. 18.  Procedimento istruttorio.
Art. 19.  Modifica.
Art. 20.  Trasferimento della autorizzazione.
Art. 21.  Durata della autorizzazione.
Art. 22.  Revoca della autorizzazione al pubblico esercizio.
Art. 23.  Decadenza dalla autorizzazione al pubblico esercizio.
Art. 24.  Sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio.
Art. 25.  Risoluzione consensuale della autorizzazione.
Art. 26.  Restituzione in pristino dei terreni.
Art. 27.  Approvazione del Progetto esecutivo.
Art. 28.  Attuazione del progetto. Direzione dei lavori.
Art. 29.  Verifiche e prove funzionali.
Art. 30.  Modalità di esercizio.
Art. 31.  Portata di esercizio.
Art. 32.  Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario.
Art. 33.  Vigilanza tecnica sull’impianto.
Art. 34.  Agibilità delle aree di imbarco e sbarco e delle piste di risalita.
Art. 35.  Assistenza all’utente.
Art. 36.  Disposizioni per gli utenti.
Art. 37.  Statistica.
Art. 37 bis.  Definizioni
Art. 37 ter.  Procedimento di autorizzazione
Art. 38.  Generalità sulle piste da sci.
Art. 39.  Requisiti tecnici generali delle piste.
Art. 40.  Requisiti delle piste da discesa.
Art. 41.  Requisiti delle piste da fondo.
Art. 42.  Requisiti dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici.
Art. 43.  Classificazione delle piste da discesa.
Art. 44.  Classificazione delle piste da fondo.
Art. 45.  Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici.
Art. 46.  Aree a specifica destinazione.
Art. 47.  Aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard.
Art. 48.  Segnaletica delle piste da sci.
Art. 49.  Concorrenza e diritto di prelazione.
Art. 50.  Piste comuni e confluenze.
Art. 51.  Assenso preliminare per l’apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti di progetto.
Art. 52.  Autorizzazione all’apprestamento di piste da sci.
Art. 53.  Requisiti del progetto.
Art. 54.  Autorizzazione di opere accessorie.
Art. 55.  Innevamento programmato.
Art. 56.  Rilascio dell’autorizzazione.
Art. 57.  Direzione lavori e controlli.
Art. 58.  Provvedimenti in caso di inadempienza.
Art. 59.  Ultimazione lavori ed accertamento tecnico.
Art. 60.  Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste.
Art. 61.  Rilascio delle autorizzazioni all’esercizio.
Art. 62.  Classificazione delle piste.
Art. 63.  Modifiche al tracciato delle piste.
Art. 64.  Piste riservate o chiuse.
Art. 65.  Percorsi occasionali.
Art. 66.  Manutenzione ed esercizio.
Art. 67.  Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista.
Art. 68.  Mezzi meccanici.
Art. 69.  Omologazioni agonistiche e compatibilità con autorizzazioni all’esercizio.
Art. 70.  Catasto Piste.
Art. 71.  Verifiche ed ispezioni.
Art. 72.  Tutela ambientale.
Art. 73.  Generalità e definizioni.
Art. 74.  Obblighi del gestore sugli altri spazi ed infrastrutture dell’area sciabile attrezzata.
Art. 75.  Generalità e definizioni.
Art. 76.  Caratteristiche degli strumenti tecnici.
Art. 77.  Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza.
Art. 78.  Verifiche annuali ai piani di sicurezza.
Art. 79.  Deposito dei piani.
Art. 80.  Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici.
Art. 81.  Figure professionali addette alla attuazione delle misure gestionali.
Art. 82.  Diritti connessi all’acquisto dello ski pass.
Art. 83.  Obblighi generali degli utenti.
Art. 84.  Accesso ed utilizzo degli impianti di risalita.
Art. 85.  Accesso alle piste.
Art. 86.  Comportamento sulle piste da sci – Generale.
Art. 87.  Velocità.
Art. 88.  Precedenza e incroci.
Art. 89.  Sorpasso.
Art. 90.  Stazionamento.
Art. 91.  Partenza.
Art. 92.  Soccorso.
Art. 93.  Transito.
Art. 94.  Orario.
Art. 95.  Dotazioni tecniche – Uso e caratteristiche.
Art. 96.  Mezzi meccanici.
Art. 97.  Casco obbligatorio.
Art. 98.  Manifestazioni agonistiche.
Art. 99.  (Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo)
Art. 100.  Snowboard.
Art. 101.  Sci da fondo.
Art. 102.  Informazione e diffusione delle norme.
Art. 103.  Soggetti competenti per il controllo e modalità di intervento.
Art. 104.  Supporti video.
Art. 105.  Sanzioni.
Art. 106.  Regolamento di esecuzione.
Art. 107.  Statistica.
Art. 108.  Rilascio di attestati di qualità in merito alla sicurezza.
Art. 109.  Disposizioni transitorie generali.
Art. 110.  Norma finale.


§ 4.5.75 - L.R. 8 marzo 2005, n. 24.

Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

(B.U. 25 marzo 2005, n. 16 Bis).

 

TITOLO I

FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DISPOSIZIONI PRELIMINARI COMUNI

 

Art. 1. Generalità.

     1. La Regione Abruzzo riconosce la funzione sociale ed il valore della pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo quali strumenti di benessere individuale e collettivo, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività e tra soggetti e ambiente circostante, di miglioramento degli stili di vita, di valorizzazione delle località montane e delle aree protette e di impulso allo sviluppo economico delle stesse.

     2. A tal fine la Regione individua nell’esercizio del trasporto pubblico effettuato a mezzo di impianti funiviari, o a questi assimilabili, attività di pubblica utilità e di interesse generale.

     3. I sistemi di trasporto pubblico, attuati con le modalità di cui al precedente comma 2, posseggono le caratteristiche proprie dei servizi pubblici di trasporto regionale e locale così come definiti dall’art. 2, comma 1, della L.R. 23.12.1998, n. 152.

     4. Analogamente ai sistemi di trasporto funiviario, costituiscono attività di pubblica utilità l’esercizio di piste da sci, infrastrutture accessorie ed opere di difesa e tutela della sicurezza.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. Al fine di garantire:

     a) che la pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo avvenga in condizioni di sicurezza, in aree sciabili attrezzate sviluppate sulla base di un adeguato inserimento ambientale e paesaggistico;

     b) una idonea ed efficiente gestione delle aree sciabili attrezzate;

     c) la prevenzione di pericoli e danni che possono derivare dal loro uso;

     d) il migliore utilizzo del territorio per la pratica degli sport della neve;

anche in attuazione delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 e sue modifiche ed integrazioni ed in ossequio alle disposizioni che costituiscono i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica di tali sport la presente legge detta norme in materia di:

     e) costruzione, adeguamento, manutenzione ed esercizio di sistemi funiviari, o ad essi assimilabili destinati, in pubblico servizio di trasporto e delle relative infrastrutture;

     f) apprestamento ed esercizio di piste da sci;

     g) gestione della sicurezza nelle aree sciabili attrezzate;

     h) comportamento degli utenti.

 

     Art. 3. Disciplina generale delle aree sciabili attrezzate.

     1. La realizzazione e la gestione delle componenti di un’area sciabile attrezzata, in quanto strutture di norma interdipendenti ed idonee ad influenzare in maniera considerevole l’assetto territoriale sotto il profilo urbanistico ed ambientale, sono disciplinate dalle disposizioni della presente legge, congiuntamente alla normativa urbanistica e territoriale.

     2. Gli impianti di risalita e di collegamento e le piste da sci, slittino ed attrezzi assimilabili sono realizzati anche tenendo conto delle capacità ricettive previste dagli strumenti di pianificazione, e secondo modalità progettuali tali da assicurare caratteristiche congrue e reciprocamente compatibili.

     3. I parametri di congruità e compatibilità tra le componenti impiantistiche e sciistiche sono determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 4. Definizioni.

     1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o programmato, aperte al pubblico e abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve quali: lo sci, nelle sue varie articolazioni; la tavola da neve, denominata “snowboard”; lo sci di fondo; la slitta e lo slittino e altri sport individuati dalla normativa vigente.

     2. Sono componenti di un’area sciabile attrezzata:

     a) gli impianti di risalita, ivi compresi quelli di accesso all’area, di arroccamento e di collegamento, adibiti al trasporto degli utenti all’interno dell’area;

     b) le piste da sci, riservate alla circolazione di chi utilizza sci o attrezzi similari (monosci, sci corti, telemark, ecc.) nonché tavole da neve (snowboard);

     c) le aree turistico - ricreative e di servizio connesse con l’area attrezzata principale, da questa raggiungibili da parte dell’utente e costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai collegamenti con i punti di ristoro, dagli spazi circostanti agli stessi, dai punti di informazione, dalle biglietterie;

     d) le infrastrutture ricreative per i bambini (c.d. “baby park”) servite o meno da impianti di risalita;

     e) le aree a specifica destinazione per la pratica di attività con attrezzi quali slitta, slittino e altri sport della neve, differenti da quelli di cui al punto b);

     f) le aree attrezzate e riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con sci e snowboard;

     g) le aree marginali, a servizio degli spazi di cui ai numeri precedentemente elencati, che devono essere comunque preparate, regolamentate, delimitate, segnalate controllate e protette dai pericoli contro cui l’utente non può premunirsi.

     3. Sono percorsi fuoripista tutte le aree non regolamentate, non delimitate, non preparate, non controllate e non protette dal gestore, anche se rese più facilmente accessibili all’utente per effetto dell’utilizzo degli impianti.

     4. Sono gestori delle aree sciabili attrezzate i titolari dell’autorizzazione all’esercizio degli impianti di risalita e delle piste, nonché i soggetti che, per contratto, ricoprono tale qualifica.

     5. Sono utenti delle aree sciabili attrezzate gli sciatori, per tali intendendosi coloro che percorrono le piste da sci equipaggiati di sci, snowboard o attrezzi similari e tutti coloro che, pur non essendo provvisti di tale equipaggiamento, accedono all’area sciabile attrezzata servendosi o meno dei relativi servizi.

     6. Per situazioni di pericolo atipico si intendono tutte quelle situazioni, di carattere oggettivo, che espongono l’utente ad un rischio che non può considerarsi connaturato alla pratica dello sci su piste battute e/o riconducibile a comportamenti dell’utente stesso e che quest’ultimo non è in grado di prevedere o individuare durante la permanenza all’interno delle aree sciabili attrezzate.

 

     Art. 5. Programmazione del territorio e previsioni urbanistiche.

     1. L’individuazione delle aree sciabili attrezzate è effettuata dagli strumenti urbanistici di pianificazione regionale, con particolare riguardo ad un organico e coordinato sviluppo generale, nonché al corretto e razionale uso del territorio, alla salvaguardia delle bellezze paesaggistiche, alla tutela dell’ambiente, allo sviluppo delle attività produttive e all’incremento del turismo.

     2. La programmazione e la realizzazione degli interventi nelle aree sciabili attrezzate vengono effettuate in conformità agli indirizzi generali e agli obiettivi della programmazione regionale mediante la redazione di un Piano dei Bacini Sciistici (P.d.B.S.), da redigersi a norma della L.R. 10.07.2002, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni,.

     3. Gli strumenti di pianificazione territoriale di cui al comma 2 del presente articolo sono approvati dalla Regione, previa consultazione con gli Enti di governo del territorio interessati.

     4. La Regione verifica l’osservanza delle norme sulla programmazione in sede di esame dei progetti relativi alle aree sciabili attrezzate.

     5. Fatte salve le competenze urbanistiche - edilizie locali, in attesa della entrata in vigore del P.d.B.S. la Giunta Regionale, d’intesa con la Commissione Consiliare competente e sulla base di progetti preliminari, autorizza la successiva approvazione dei progetti di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

 

     Art. 6. Pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e servitù coattiva.

     1. L’approvazione del Piano dei Bacini Sciistici da parte della Regione rappresenta il presupposto per costituzione coattiva di servitù connesse con la gestione di tali aree [1].

     1 bis. Il provvedimento che dispone la dichiarazione di pubblica utilità è adottato dal Comune interessato [2].

     2. I richiedenti l’autorizzazione alla realizzazione di impianti di trasporto funiviario o assimilati, di piste da sci e di infrastrutture accessorie, anche in fase di rinnovo, qualora non abbiano la disponibilità dei terreni interessati alle opere, anche in sede di rinnovo, possono ottenere in via coattiva la disponibilità delle aree:

     a) necessarie alla costruzione delle stazioni, dei locali di ricovero e di servizio, nonché degli accessi dalle pubbliche vie;

     b) limitrofe alle stazioni, destinate a parcheggi, necessarie ad integrare le finalità dell’impianto;

     c) occorrenti alla realizzazione delle piste, consistente nella facoltà:

     - di eseguire le opere di scavo e sbancamento, livellamento e bonifica;

     - di realizzare spazi ad uso dell’impianto, linee e condutture interrate necessarie all’impianto, disboscamento, taglio di alberi e rami necessari per l’esercizio di linea in conformità al progetto approvato;

     - di realizzare sentieri ed accessi necessari per la sicurezza dell’impianto ed opere di difesa;

     - di costruire le stazioni di partenza e di arrivo ed i sostegni di linea;

     - di usare il terreno e i relativi accessi per le operazioni di apprestamento e manutenzione della linea, impedendo ogni attività pregiudizievole all’esercizio e sicurezza della stessa;

     - di usare il terreno di sedime della pista o di quello comunque necessario per la costruzione e l’utilizzo di manufatti utili all’esercizio di sistemi di produzione della neve previsti dal progetto approvato;

     - di apporre cartelli indicatori e ogni altro apprestamento di sicurezza;

     - di inibire, nel corso dell’esercizio e durante i lavori di manutenzione, l’accesso alle piste e agli impianti e di impedire ogni altra attività comunque pregiudizievole al regolare esercizio della pista e/o dell’impianto.

     d) del tracciato dell’impianto sostanziante nella servitù aerea consistente nel diritto di tendere e mantenere funi anche mediante appoggi e sostegni infissi nel terreno, nel diritto di transito aereo con veicoli su fune, nel diritto di far accedere in qualsiasi punto della linea il personale addetto alla manutenzione ordinaria e straordinaria, ed il personale di sorveglianza, nonché nell’obbligo, imposto al proprietario del fondo servente di consentire l’adattamento del profilo del terreno alle esigenze del servizio e l’eventuale abbattimento di piante necessario al tracciato e di non frapporre ostacoli, comunque costituiti, entro i limiti di sicurezza stabiliti nelle norme tecniche per la costruzione e l’esercizio del tipo di linee concesse;

     e) come servitù di transito sul terreno di sciatori al traino di impianti di risalita;

     f) come servitù di transito sul terreno degli utenti dell’area sciabile attrezzata;

     g) come servitù di elettrodotto consistente nel diritto di raggiungere il razionale allacciamento dell’impianto di risalita e delle sue pertinenze alla più vicina linea di distribuzione di energia elettrica;

     h) come servitù di passo a piedi e con veicoli per consentire il raccordo con il più vicino impianto di risalita;

     i) come eventuali servitù costituite a favore di precedenti concessionari.

     3. Il proprietario del fondo servente non può in alcun modo diminuire l’uso della servitù o renderlo più oneroso; del pari il titolare della servitù non può fare alcuna cosa che la aggravi.

     4. Le funzioni amministrative in materia di costituzione coattiva di servitù per tali aree sono esercitate dal Comune nel rispetto delle disposizioni previste dal D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. "Testo Unico sulle espropriazioni [3].

     5. La determinazione dell’indennità è regolata a norma delle vigenti leggi in materia. L’indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in un’unica soluzione. In ogni caso, nella determinazione della stessa si deve tener conto della diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione, e del compenso dovuto per l’uso del bene altrui.

     6. La durata della servitù è la stessa dell’autorizzazione cui si riferisce.

     7. Decorso un anno dall’eventuale dichiarazione di decadenza, di revoca o di risoluzione dell’autorizzazione, e sempre che non si addivenga all’assenso di nuove concessioni o al rilascio di nuove autorizzazioni, il proprietario del fondo servente può ottenere la revoca del decreto di asservimento relativo alle servitù imposte sul suo terreno e la conseguente cancellazione del vincolo intavolato nei registri immobiliari.

     8. Al momento dell’estinzione del diritto, i terreni gravati dal diritto di servitù devono essere riconsegnati ai proprietari nelle condizioni e nello stato in cui si trovavano al momento dell’entrata nella detenzione da parte del concessionario, con le sole modificazioni dovute all’uso specifico e salvo il risarcimento del danno conseguente al mancato rispetto delle leggi, dei regolamenti e del progetto approvato e delle eventuali prescrizioni.

     9. Qualora il proprietario del fondo servente intenda eseguire in un settore dello stesso innovazioni, costruzioni o impianti incompatibili con l’esercizio della servitù, dovrà mettere a disposizione del titolare di questa, senza alcun ulteriore indennizzo, altro settore di terreno adatto all’esercizio della servitù.

     10. Il mutamento del luogo di esercizio della servitù può essere richiesto dallo stesso titolare della stessa qualora dimostri che il cambiamento risulti di notevole vantaggio per l’area sciabile e di nessun danno al fondo.

 

     Art. 7. Autorizzazione e assenso.

     1. Fatte salve le competenze Urbanistico – Edilizie locali, la costruzione e l’esercizio di linee funiviarie o assimilate in servizio pubblico, e delle relative infrastrutture, sono soggetti ad autorizzazione.

     2. L’istruttoria sulle domande di autorizzazione di linee funiviarie ne valuta l’interdipendenza e la compatibilità con piste da sci esistenti e con quelle di cui si propone la realizzazione.

     3. Il rilascio dell’autorizzazione equivale a provvedimento di assenso preliminare alla realizzazione di nuove piste da sci interdipendenti con gli impianti di risalita per i quali è richiesta la concessione.

     4. L’assenso preliminare comunque acquisito ha durata di anni due.

     5. In caso di mancata o incompleta realizzazione delle piste interdipendenti con gli impianti per i quali è rilasciata l’autorizzazione il Servizio competente si pronuncia sulla decadenza della autorizzazione medesima, ovvero sulla sospensione o limitazione dell’esercizio degli impianti stessi.

 

     Art. 8. Tavolo Tecnico Consultivo in materia di Bacini Sciistici, impianti funiviari, piste da sci ed infrastrutture accessorie.

     1. La Giunta Regionale istituisce e nomina Tavolo Tecnico Consultivo costituito da:

     - il Dirigente del Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità, o suo delegato, con funzione di Presidente;

     - un Responsabile della Direzione Trasporti;

     - un Responsabile della Direzione regionale Agricoltura, Foreste e Alimentazione;

     - un Responsabile della Direzione regionale Turismo;

     - un Responsabile della Direzione regionale Protezione Civile, Servizio Previsione e Prevenzione dei Rischi;

     - un Responsabile della Direzione regionale Urbanistica e Beni Ambientali;

     - un Funzionario del C.F.S. Ispettorato Regionale;

     - un rappresentante delle Associazioni degli Esercenti Funiviari;

     - un Rappresentante della F.I.S.I.

     2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato della Direzione Trasporti;

     3. Il Presidente convoca il Tavolo Tecnico, d’ufficio o su richiesta di uno dei componenti, ed è validamente costituita in presenza della maggioranza dei componenti;

     4. Per ognuno dei componenti viene nominato un supplente destinato a sostituire il membro effettivo in caso di assenza o impedimento;

     5. Il Tavolo tecnico esprime parere relativamente ad ogni questione sottoposta dalla Giunta Regionale o dai servizi competenti in materia di aree sciabili attrezzate;

     6. I pareri del Tavolo Tecnico sono assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     7. Ai lavori del Tavolo Tecnico possono essere chiamati ad intervenire tecnici ed esperti il cui parere sia ritenuto utile o necessario nell’esame di particolari questioni.

     8. Il Tavolo Tecnico, ai fini dell’espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e sopralluoghi sulle aree interessate.

     9. Ai membri ed al segretario del Tavolo Tecnico sono corrisposti i compensi previsti dalla normativa vigente.

     10. I componenti del tavolo Tecnico rimangono in carica cinque anni.

 

     Art. 9. Requisiti di idoneità delle aree sciabili attrezzate.

     1. Tutte le superfici appartenenti alle aree sciabili attrezzate, o ad esse direttamente connesse per motivi orografici e morfologici, devono essere idonee sotto il profilo idrogeologico e geotecnico ed essere immuni, secondo ragionevoli previsioni, dal pericolo di frane e valanghe, sia per loro naturali caratteristiche che in conseguenza della adozione di idonee misure di difesa di tipo strutturale e/o gestionale.

     2. Ai fini del rilascio e della modifica delle autorizzazioni di linee funiviarie nonché ai fini del rilascio delle autorizzazioni all’apprestamento di piste da sci o altre infrastrutture dell’area sciabile attrezzata, o per la modifica di quelle esistenti, i relativi progetti devono essere corredati da specifici piani delle misure di difesa dal pericolo di valanghe o integrazioni ed aggiornamenti di quelli approvati.

     3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di piste da sci, i relativi progetti devono essere corredati da specifici piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, sulla base delle indicazioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 10. Generalità sugli obblighi dei gestori.

     1. I gestori delle aree sciabili attrezzate sono tenuti:

     a) ad assicurare agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza ed alla gestione di tutte le componenti delle stesse e curando che siano munite della prescritta segnaletica secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e dalla presente legge;

     b) ad eliminare, all’interno delle aree sciabili attrezzate, tutti i pericoli atipici connessi con le caratteristiche intrinseche delle aree stesse;

     c) ad esporre i documenti relativi alle classificazioni delle piste, alla segnaletica e alle regole di condotta previste dalla normativa nazionale e dalla presente legge, garantendone un’adeguata visibilità;

     d) ad assicurare un servizio di soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione della presente legge;

     e) a fornire annualmente ai settori interessati l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci, indicandone ove possibile la dinamica.

 

     Art. 11. Responsabilità civile dei gestori.

     1. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, i gestori delle aree sciabili attrezzate sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza delle attività connesse con l’esercizio delle componenti delle aree stesse e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.

     2. Al gestore che non abbia ottemperato all’obbligo di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa di cui all’art. 4, comma 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

     3. Salvo quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di impianti a fune, il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni per la gestione di nuove componenti dell’area sciabile attrezzata è subordinato alla stipula del contratto di assicurazione di cui al comma 1. Le concessioni e le autorizzazioni già rilasciate sono sospese fino alla stipula del contratto di assicurazione, qualora il gestore non vi provveda entro i termini previsti dall’art. 4 comma 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 363.

 

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI IMPIANTI A FUNE O ASSIMILATI

 

CAPO I

IL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

 

     Art. 12. Generalità.

     1. La costruzione e l’esercizio di sistemi adibiti al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, attuato a mezzo di linee funiviarie sono soggetti a autorizzazione.

     2. Le subautorizzazioni sono vietate; possono tuttavia essere espressamente assentite dal soggetto autorizzatore per ragioni di pubblico interesse.

 

     Art. 13. Definizioni.

     1. Sono linee funiviarie quelle costituite da impianti che utilizzano una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di trazione o come organi portanti e traenti.

     2. Sono impianti assimilati alle linee funiviarie tutti i sistemi di trasporto ad impianti fissi.

     3. Sono considerati in servizio pubblico tutti gli impianti a fune ed assimilati; fanno eccezione di quelli utilizzati gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e da chiunque si serva occasionalmente degli impianti per assistenza medica, sicurezza pubblica o simili.

     4. Sono altresì considerati in servizio pubblico gli impianti a fune destinati al trasporto di clienti di alberghi o di altre strutture ricettive, e di allievi di scuole di sci, anche se gestiti dai titolari dei rispettivi esercizi.

     5. Sono definite infrastrutture accessorie degli impianti tutte quelle opere destinate al conforto e alla sicurezza degli utenti e del personale.

 

     Art. 14. Competenza degli enti territoriali.

     1. Il Dirigente del Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità, a seguito di esito favorevole dell’istruttoria e dell’approvazione dei progetti, preliminare, definitivo o esecutivo, rilascia l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio del trasporto pubblico a mezzo di impianti funiviari o assimilati.

     2. Qualora l’impianto interessi il territorio di più regioni, la concessione è accordata, previa intesa con le regioni finitime, secondo le norme dell’art. 8 del D.P.R. n. 616 del 1977.

     3. Spetta ai Comuni l’applicazione delle norme in materia urbanistico – edilizia locale

 

     Art. 15. Concorrenza e prelazione.

     1. Il competente Servizio della Direzione Trasporti e Mobilità, ricevuta la domanda di concessione, ne dà notizia al pubblico ed a quanti ne abbiano interesse; mediante lettera raccomandata A.R., ai concessionari titolari di linee interferenti o concorrenti con la nuova iniziativa che viene proposta.

     2. Sono interferenti o concorrenti le linee per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni, riportate in ordine di priorità decrescente:

     a. si dipartono in vicinanza di terminali di altre linee di trasporto, attuate mediante impianti fissi, già concesse e realizzano con queste un sistema di trasporto continuo ed integrato;

     b. sono collegate alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento esistenti ed autorizzate; c. sono collegabili alle linee esistenti di cui al punto a) mediante piste di discesa o di collegamento non ancora esistenti; in tal caso i concessionari interessati dovranno allegare alla richiesta di prelazione di cui al comma 5 del presente articolo anche la documentazione progettuale.

     3. I concessionari di linee di trasporto interferenti o concorrenti con nuove linee proposte hanno diritto di prelazione per la concessione di queste.

     4. Chiunque intenda esercitare il diritto di prelazione deve inviarne richiesta alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, entro e non oltre 40 giorni dalla data di pubblicazione della domanda all’Albo Pretorio del comune territorialmente interessato, completa della documentazione prevista dal successivo art. 17.

     5. La Direzione Trasporti e Mobilità valuta il ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, sulla base di queste esamina comparativamente le proposte e si pronuncia sulla richiesta di prelazione entro 30 giorni dallo scadere del termine di cui al comma 4 e ne dà comunicazione agli interessati a mezzo di raccomandata A.R.

     6. Il diritto di prelazione può essere esercitato a condizione che la soluzione prospettata preveda impianti di categoria e tipologia non inferiore a quella proposta dal richiedente la concessione e non può essere reclamato nei confronti di chi possiede la disponibilità dei suoli interessati dall’intervento.

     7. Il diritto decade se chi lo esercita non presenta il progetto esecutivo entro 90 giorni dalla data di accoglimento della istanza di prelazione e non dà inizio ai lavori entro 6 mesi dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

 

     Art. 16. Parametri di congruità e compatibilità.

     1. Ai fini di cui all’art. 3, comma 3, della presente legge, per il dimensionamento di linee funiviarie, anche in rapporto alle piste da sci con le stesse interdipendenti, si dovrà tenuto conto di quanto sancito nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 17. Domanda di autorizzazione e documentazione.

     1. La domanda di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di linee funiviarie, deve essere corredata dalla documentazione specificata nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 18. Procedimento istruttorio.

     1. Il Servizio competente della Direzione Trasporti e Mobilità riceve la domanda e provvede all’avvio dell’istruttoria.

     2. L’istruttoria sulla domanda di concessione, finalizzata all’approvazione dei progetti ed al rilascio delle autorizzazioni da parte del Servizio competente, viene condotto dallo stesso servizio il quale acquisisce i pareri, nulla-osta ed atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli enti interessati fra cui il nulla-osta di competenza del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti riferito alla sicurezza.

     3. Il Servizio competente può richiedere il parere non vincolante del Tavolo Tecnico Consultivo di cui all’articolo 8.

     4. Se in fase istruttoria il richiedente propone integrazioni o varianti che comportino modifiche sostanziali al progetto di massima presentato, il Servizio competente ripete l’istruttoria.

 

     Art. 19. Modifica.

     1. In caso intervengano, durante la fase di realizzazione degli impianti o, per gli impianti realizzati nella fase di esercizio, varianti costruttive rispetto alle soluzioni originariamente approvate, definite dal D. Ministero dei Trasporti del 02/01/1985, si procede al rilascio di nuova autorizzazione previa nuova istruttoria ed approvazione del progetto.

     2. Le variazioni non sostanziali sono autorizzate dal Servizio competente.

 

     Art. 20. Trasferimento della autorizzazione.

     1. Su richiesta degli interessati, il Servizio competente dispone il trasferimento dell’autorizzazione ad altro soggetto subordinatamente alla assunzione, da parte di quest’ultimo, di tutti gli obblighi previsti nel preesistente provvedimento autorizzativo.

     2. A tal fine gli interessati presentano richiesta di trasferimento della autorizzazione, corredandola di copia, sottoscritta dalle parti, del documento concernente il trasferimento dell’azienda per atto fra vivi.

     3. Fino all’emanazione del provvedimento di cui al primo comma, il precedente titolare rimane vincolato per tutti gli obblighi derivanti dal provvedimento di autorizzazione.

     4. In caso di trasferimento temporaneo dell’azienda, al fine di riprendere l’esercizio della linea, il precedente titolare deve presentare all’Ente concedente domanda di reintestazione della concessione entro sei mesi dalla cessione del trasferimento. Decorso inutilmente tale termine, l’Ente concedente pronuncia la decadenza della concessione.

     5. Nel caso di morte del concessionario, se persona fisica, l’avente o gli aventi causa, congiuntamente, possono chiedere il trasferimento della concessione inoltrando richiesta entro sei mesi dalla data del decesso.

     6. Nel caso di cui al precedente comma, l’avente o gli aventi causa possono comunque continuare l’esercizio della linea per un periodo massimo di sei mesi qualora presentino all’Ente concedente una dichiarazione con la quale assumono integralmente gli obblighi derivanti dalla concessione medesima.

     7. La domanda di cui al comma 5 e la dichiarazione di cui al comma 6 devono essere corredate da copia autentica del testamento o da atto notorio di individuazione degli eredi.

     8. Trascorso il termine di sei mesi dalla morte del concessionario senza che sia pervenuta richiesta di trasferimento della concessione, l’ente concedente pronuncia la decadenza della stessa.

 

     Art. 21. Durata della autorizzazione.

     1. La durata dell’autorizzazione è pari alla vita tecnica degli impianti.

 

     Art. 22. Revoca della autorizzazione al pubblico esercizio.

     1. L’autorizzazione al pubblico esercizio può essere revocata con provvedimento della Direzione Trasporti e Mobilità, Servizio Trasporto Ferroviario Regionale, Impianti a Fune e Filo nei seguenti casi:

     a) su domanda scritta, adeguatamente motivata, del titolare dell’autorizzazione;

     b) per sopravvenuta accertata pericolosità del terreno sul quale è ubicato l’impianto o le piste da esso servite;

     c) per comprovate ragioni di pubblico interesse.

     2. In quest’ultimo caso al titolare dell’autorizzazione spetta un indennizzo per l’anticipata risoluzione del rapporto e per l’avviamento la cui corresponsione è posta a carico dell’ente in favore del quale è riconosciuto il pubblico interesse determinante la revoca.

     3. La determinazione dell’indennizzo è effettuata all’esito di una perizia disposta a cura del Servizio competente e terrà conto di quanto stabilito dal regolamento di esecuzione.

 

     Art. 23. Decadenza dalla autorizzazione al pubblico esercizio.

     1. Il titolare di autorizzazione al pubblico esercizio di impianti a fune o assimilati incorre nella decadenza dalla autorizzazione quando:

     a) non inizi il servizio entro 30 giorni dalla autorizzazione al pubblico esercizio, oppure, iniziatolo, lo abbandoni, lo interrompa, oppure lo svolga con ripetute e gravi irregolarità. Per gli impianti destinati in via esclusiva alla risalita degli sciatori il servizio deve essere iniziato con il concretizzarsi di condizioni di innevamento che consenta l’apertura delle piste servite;

     b) non osservi gli obblighi contenuti nel provvedimento di autorizzazione;

     c) rifiuti il trasporto degli effetti postali;

     d) quando il soggetto titolare di autorizzazione si estingua a qualsiasi titolo.

     2. La procedura di decadenza, nelle fattispecie suddette, deve essere preceduta da due diffide intimate con lettera raccomandata A.R. ed avviene trascorsi 40 giorni dalla data della seconda diffida; tra l’intimazione della prima diffida e la seconda devono trascorrere almeno 20 giorni.

     3. Il Provvedimento di decadenza è assunto dal Servizio competente ed è comunicato all’interessato mediante lettera raccomandata A.R..

     4. Nel caso in cui alla morte del concessionario non segua il subingresso degli eredi nella concessione, la deliberazione di decadenza viene comunicata agli eredi impersonalmente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’ultimo domicilio del concessionario.

     5. La pronuncia di decadenza non dà titolo ad alcun indennizzo a favore del concessionario.

     6. Nei casi di decadenza della concessione non può essere rilasciata una nuova concessione per lo stesso impianto al precedente titolare.

 

     Art. 24. Sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio.

     1. In luogo della decadenza può essere disposta la sospensione della autorizzazione al pubblico esercizio quando insorgano ragioni di pubblica incolumità e si ritenga necessario fissare un termine per l’attuazione di provvedimenti di ripristino.

     2. Il provvedimento di sospensione non dà diritto ad alcun indennizzo o compenso a qualsiasi titolo.

 

     Art. 25. Risoluzione consensuale della autorizzazione.

     1. Il Servizio Competente pronuncia la risoluzione della autorizzazione su espressa richiesta del concessionario che intenda rinunciare alla stessa. Il relativo atto è firmato d’intesa fra le parti.

     2. In tale caso al titolare dell’autorizzazione non spetta alcun indennizzo e nessun obbligo deriva a chicchessia di rilevare gli impianti dismessi.

 

     Art. 26. Restituzione in pristino dei terreni.

     1. Nel caso di estinzione dell’autorizzazione a qualsiasi titolo, il titolare della stessa è obbligato alla restituzione in pristino del terreno su cui insistono le opere dell’impianto, nonché alla demolizione di costruzioni fuori terra e all’asportazione del materiale di risulta, sempreché opere e materiali non abbiano altra utile destinazione. A tal fine presenta al Comune competente per territorio, entro tre mesi dalla data di chiusura dell’esercizio, il progetto esecutivo di rimessa in pristino dell’area. Il Comune approva il progetto con eventuali modifiche e prescrizioni, comunica all’interessato il termine entro il quale il ripristino, la demolizione e l’asporto devono essere effettuati, preavvertendolo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del concessionario.

     2. Decorso inutilmente il termine fissato, il Comune territorialmente competente dispone l’esecuzione d’ufficio dei lavori.

 

CAPO II

APPROVAZIONE DEI PROGETTI, COSTRUZIONE E SORVEGLIANZA TECNICA SUGLI IMPIANTI

 

     Art. 27. Approvazione del Progetto esecutivo.

     1. L’esecuzione delle opere per la costruzione degli impianti è subordinata alla preventiva approvazione regionale dei relativi progetti esecutivi riguardanti anche le infrastrutture accessorie e complementari da parte del Servizio competente.

     2. In sede di approvazione del progetto, oltre alla verifica della conformità e della corrispondenza del progetto alle norme tecniche in vigore, sia generali che speciali, per ciascun tipo di impianto a fune, possono essere prescritte particolari modifiche progettuali in relazione alle speciali condizioni di impianto e di esercizio delle varie parti fisse o mobili dell’intera costruzione.

     3. Il provvedimento di approvazione del progetto rilasciato dal Servizio competente deve contenere la fissazione dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori.

 

     Art. 28. Attuazione del progetto. Direzione dei lavori.

     1. L’esecuzione dei lavori deve avvenire secondo il progetto approvato, osservando le norme tecniche vigenti e le eventuali prescrizioni contenute nell’atto di approvazione.

     2. I lavori di costruzione devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un ingegnere direttore dei lavori, iscritto nel relativo albo professionale. Il nominativo del direttore dei lavori e la data di inizio dei lavori stessi devono essere previamente comunicati al Servizio competente, il quale può disporre controlli e verifiche circa la rispondenza della costruzione alle norme di legge e al progetto presentato.

     3. In particolare, il direttore dei lavori deve curare che l’opera venga realizzata in conformità delle previsioni del progetto approvato, che i materiali impiegati siano idonei, che si ottemperi alle prescrizioni previste dalle leggi in vigore e a quanto altro disposto nelle norme di sicurezza vigenti.

     4. Qualora sia contestata l’inosservanza delle norme, prescrizioni o modalità di esecuzione di cui al presente articolo, il Servizio competente ordina l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la restituzione in pristino. L’ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro 30 giorni dalla notificazione della stessa, il Servizio competente non abbia adottato o notificato i provvedimenti definitivi.

     5. Con il provvedimento che dispone la modifica delle costruzioni, la restituzione in pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il trasgressore deve procedere a sue spese e senza pregiudizio delle sanzioni amministrative e penali, all’esecuzione in danno dei lavori.

     6. I controlli effettuati da parte del Servizio competente per verificare la rispondenza delle costruzioni alle norme di legge e di regolamento vigenti non sollevano il progettista, le ditte costruttrici ed il direttore dei lavori dalle responsabilità connesse alle loro funzioni in base alle vigenti norme.

     7. Qualora nel corso della costruzione si intendano effettuare modifiche al progetto dell’impianto, si osserva quanto stabilito dall’art. 19.

 

     Art. 29. Verifiche e prove funzionali.

     1. Ultimata la costruzione dell’impianto, il concessionario inoltra ai competenti uffici del Ministero dei trasporti, al Servizio competente e per conoscenza al Comune territorialmente competente la domanda per l’effettuazione delle verifiche e delle prove funzionali.

     2. Le verifiche e le prove funzionali sono eseguite sulla base delle disposizioni contenute negli artt. 4 e 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.

 

CAPO III

ESERCIZIO DELLE LINEE E DISPOSIZIONI PER GLI UTENTI

 

     Art. 30. Modalità di esercizio.

     1. L’esercizio dell’impianto deve svolgersi secondo le modalità e prescrizioni fissate nel regolamento di esercizio, nel rispetto delle vigenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di trasporto pubblico mediante impianti fissi e in ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione all’esercizio, nonché alle altre disposizioni eventualmente impartite dall’Ente concedente e dai competenti uffici centrali o periferici del Ministero dei Trasporti.

     2. Il regolamento di esercizio di cui al precedente comma deve essere approvato dalla Regione Abruzzo unitamente al progetto esecutivo.

     3. Ogni impianto deve essere diretto da un direttore o responsabile dell’esercizio, da nominare prima dell’apertura al pubblico esercizio secondo le norme di cui all’art. 89 e ss. del D.P.R. n. 753 del 1980, e deve prevedere il personale necessario, regolarmente abilitato, in possesso delle qualifiche previste dalla normativa vigente.

     4. I nominativi del responsabile e del personale di linea e di stazione, con le mansioni a ciascuno assegnate, devono essere comunicati alla Regione ed al competente USTIF per i provvedimenti previsti dagli artt. 90 e 102 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 e sue modifiche ed integrazioni.

     5. L’Assenso regionale di cui all’art. 90 del D.P.R. predetto è rilasciato dal Servizio competente.

 

     Art. 31. Portata di esercizio.

     1. La portata oraria dell’impianto deve essere regolata sulla base della disponibilità di piste per la discesa. La chiusura di una o più piste determina la necessità di ridurre la portata, secondo specifici termini espressi nel regolamento di esercizio

 

     Art. 32. Tariffe, orari, obblighi vari del concessionario.

     1. Le tariffe, i periodi, gli orari e le altre modalità di esercizio sono comunicati al Servizio competente il quale dispone ispezioni ed accertamenti atti a verificarne l’ottemperanza.

     2. E’ fatto obbligo al concessionario:

     a) di esporre, ben visibili al pubblico, le tariffe, gli orari di servizio e le condizioni generali di contratto;

     b) di adottare sull’impianto segnaletica di tipologia conforme a quella prevista dal regolamento di esecuzione della presente legge;

     c) di trasportare gratuitamente la corrispondenza postale e il materiale di approvvigionamento destinato agli esercizi ed alle attività interne all’area sciabile attrezzata.

     3. I concessionari possono stabilire speciali tariffe per determinate categorie di utenti.

 

     Art. 33. Vigilanza tecnica sull’impianto.

     1. Le funzioni di sorveglianza e vigilanza tecnica sugli impianti sono esercitate dai funzionari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da quelli della Regione, Servizio competente.

     2. Le relative ispezioni e verifiche possono essere disposte in ogni momento, e, comunque, almeno una volta all’anno per il controllo dell’efficienza tecnica, della sicurezza degli impianti e della regolarità degli esercizi.

     3. I funzionari incaricati delle ispezioni e verifiche formulano le proprie osservazioni su un registro di ispezione che viene conservato a cura del direttore di esercizio e, qualora vengano rilevate inadempienze ed irregolarità, redigono verbale di contravvenzione successivamente notificato alla parte interessata.

     4. Il Servizio competente, con atto motivato può imporre prescrizioni ed ordinare l’esecuzione delle opere necessarie, nonché ordinare la sospensione del servizio qualora vengano accertate deficienze tecniche che possano pregiudicare efficienza e sicurezza dell’impianto.

     5. Il responsabile di esercizio ha l’obbligo di far sospendere il servizio, dandone tempestiva comunicazione al Servizio competente, qualora insorgano temporanei pericoli di valanga o altre situazioni tali da pregiudicare la sicurezza dell’impianto e l’incolumità degli utenti.

     6. Gli impianti devono essere periodicamente sottoposti a revisione secondo le disposizioni di legge.

     7. In caso di non ottemperanza alle norme di legge e regolamentari o alle condizioni dei provvedimenti autorizzativi o nel caso di sospensione dell’esercizio per mancato rispetto delle norme sulla copertura assicurativa, il Servizio competente può disporre la chiusura dell’impianto.

     8. Con cadenza annuale il concessionario deve far eseguire da un tecnico abilitato la verifica della integrità di eventuali opere a difesa dell’impianto da pericolo di caduta frane e valanghe, inviando copia della certificazione di idoneità al Servizio competente, al Servizio Geologico ed al Servizio Rischi e Prevenzione della Direzione OO. PP. e Protezione Civile.

 

     Art. 34. Agibilità delle aree di imbarco e sbarco e delle piste di risalita.

     1. Tutte le superfici innevate o non, destinate al trasferimento degli utenti dagli impianti alle piste e viceversa o alla risalita mediante sciovie devono essere mantenute in perfetta agibilità, prive di ostacoli o sporgenze, e con andamento longitudinale e trasversale tale da non creare pericoli o accelerazioni per gli utenti.

 

     Art. 35. Assistenza all’utente.

     1. Il personale di linea e di stazione ha l’obbligo di prestare adeguata assistenza agli utenti, anche sulla base di richieste specifiche, nella fase in imbarco e sbarco dagli impianti ed essere nelle condizioni di arrestare tempestivamente l’impianto in caso di necessità.

 

     Art. 36. Disposizioni per gli utenti.

     1. I passeggeri in attesa, durante il trasporto e a termine dello stesso devono comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo la sicurezza dell’impianto e degli altri passeggeri e da non ostacolare comunque la regolarità della marcia e lo svolgimento del servizio.

     2. I passeggeri devono vigilare, in cooperazione con il personale di linea e di stazione addetto, sulla propria incolumità ed osservare tutte le norme di comune prudenza oltre che di legge.

 

     Art. 37. Statistica.

     1. I concessionari sono tenuti a fornire periodicamente al Servizio competente i dati statistici relativi all’impianto.

 

TITOLO II-bis [4]

DISCIPLINA DEI TAPPETI MOBILI A VOCAZIONE TURISTICA O SPORTIVA

 

     Art. 37 bis. Definizioni [5]

1. I tappeti mobili che non necessitano di ancoraggi fissi al suolo, installati, per uso sportivo, a servizio di aree sciabili autorizzate ai sensi del presente testo unico sono a tutti gli effetti componenti di area sciabile attrezzata e il loro esercizio al pubblico è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Servizio competente della Direzione regionale Trasporti.

2. Per uso sportivo si intende l'utilizzo del tappeto mobile per lo svolgimento di sport di discesa praticati con sci, tavole, bob, slittini e gommoni, anche d'estate su piste con fondo in materiale sintetico di larghezza non inferiore a 1 metro.

 

     Art. 37 ter. Procedimento di autorizzazione [6]

1. I tappeti mobili, di cui al presente Titolo, devono presentare la marcatura CE ed essere conformi al D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori).

2. Ai fini dell'autorizzazione al pubblico esercizio, il gestore del tappeto mobile presenta al Servizio competente della Direzione regionale Trasporti la seguente documentazione:

a) dichiarazione CE di conformità resa dalla ditta costruttrice ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. e), D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17;

b) atto legale dal quale risulti la disponibilità giuridica dell'area su cui insiste il tappeto mobile;

c) progetto composto dalla relazione tecnica illustrativa, corografia scala 1:5000, planimetria catastale scala 1:4000, riportanti il tracciato dell'impianto, profilo longitudinale scala 1:500;

d) dichiarazione, resa, ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal gestore dell'impianto in ordine alla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel territorio del Comune interessato;

e) copia del contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni subiti dagli utenti e dai terzi per fatti derivanti dalla gestione del tappeto mobile;

f) dichiarazione di impegno da parte del titolare di assicurare durante l'esercizio al pubblico del tappeto mobile l'assistenza di due agenti, di cui uno conducente, debitamente formati sulle condizioni di funzionamento e conduzione secondo il manuale d'uso dell'impianto;

g) sono escluse dall’obbligo della dichiarazione di impegno di cui alla lettera f) le Scuole di sci autorizzate ai sensi della L.R. 94/96 art. 18, titolari di tappeto mobile situato in area attrezzata riservata all’insegnamento dello sci, chiusa al pubblico e ad esclusivo uso degli utenti della Scuola Sci.

I Maestri di Sci dell’organico della Scuola Sci titolare del tappeto mobile, durante lo svolgimento delle lezioni, sono i responsabili della sicurezza all’interno dell’area attrezzata riservata.

3. Il Servizio competente della Direzione regionale Trasporti rilascia l'autorizzazione entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda.

4. La polizza assicurativa con relativa quietanza di rinnovo, la dichiarazione di impegno di cui al comma 2, lett. f) nonché la dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 445/2000 dal gestore in ordine al rispetto delle condizioni stabilite nel manuale d'uso del tappeto mobile con riguardo alle manutenzioni e alle verifiche periodiche devono essere annualmente trasmesse al medesimo Servizio regionale all'apertura delle aree sciabili.

5. L'esercizio al pubblico di un tappeto mobile senza la prescritta autorizzazione comporta l'immediata interruzione del servizio e l'applicazione della sanzione amministrativa pari a euro 10.000,00.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente testo unico.

7. Le disposizioni del presente titolo si applicano sino all'emanazione della normativa tecnica europea e della normativa statale in materia di tappeti mobili.

 

TITOLO III

DISCIPLINA DELLE PISTE DA SCI E DELLE ALTRE TIPOLOGIE DI PISTE

 

CAPO I

PISTE, TRACCIATI ESCURSIONISTICI, AREE RISERVATE ED AREE A SPECIFICA DESTINAZIONE

 

     Art. 38. Generalità sulle piste da sci.

     1. Sono piste da sci i tracciati o i percorsi normalmente accessibili, ubicati su superfici piane o inclinate, innevati naturalmente o artificialmente, delimitati, preparati, dotati di segnaletica, segnati secondo la classificazione di cui agli articoli successivi, controllati e protetti, secondo ragionevoli previsioni, da pericoli atipici.

     2. In base alla loro destinazione le piste si dividono in piste da discesa, piste da fondo, tracciati escursionistici ed itinerari sciistici.

 

     Art. 39. Requisiti tecnici generali delle piste.

     1. Tutte le piste da sci devono possedere i seguenti requisiti tecnici:

     a) la pista deve essere tracciata in zona idrogeologicamente idonea e non soggetta normalmente a frane o valanghe durante il periodo di esercizio;

     b) l’andamento della pista deve essere tale da non provocare, in condizioni di media velocità rispetto alle caratteristiche della pista stessa, l’involontario o improvviso distacco degli attrezzi dal suolo; gli eventuali cambiamenti di pendenza dovranno essere opportunamente raccordati;

     c) il fondo non innevato del tracciato deve essere privo di ostacoli o di sporgenze naturali o artificiali tali che, durante il periodo di esercizio della pista, possano affiorare o costituire comunque pericolo per gli sciatori;

     d) la pista non deve attraversare a livello strade carrozzabili aperte al traffico invernale e tracciati di sciovie, slittovie o altri mezzi di risalita a livello; qualora giustificati motivi richiedano l’attraversamento a livello di una strada carrozzabile, questo potrà essere consentito, caso per caso, subordinatamente all’adozione di misure atte a costringere lo sciatore ad arrestarsi ed eventualmente togliersi gli sci prima di impegnare l’attraversamento;

     e) l’area comune a più piste deve presentare caratteristiche di larghezza e pendenze tali da consentire l’agevole scorrimento degli utenti provenienti dalle varie piste confluenti.

 

     Art. 40. Requisiti delle piste da discesa.

     1. I requisiti delle piste da discesa sono definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 41. Requisiti delle piste da fondo.

     1. I requisiti delle piste da fondo sono definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 42. Requisiti dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici.

     1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici devono possedere le caratteristiche tecniche determinate dal relativo provvedimento di autorizzazione all’esercizio.

 

     Art. 43. Classificazione delle piste da discesa.

     1. Le piste da discesa , a seconda del grado di difficoltà, valutato sulla base di criteri topografici, ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle categorie specificate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 44. Classificazione delle piste da fondo.

     1. Le piste da fondo, a seconda del grado di difficoltà, valutato sulla base di alcune circostanze quali, il profilo longitudinale, la sinuosità, la pendenza, la presenza di ostacoli nel percorso, ed in base alla funzione svolta, si classificano nelle categorie specificate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 45. Classificazione dei tracciati escursionistici ed itinerari turistici.

     1. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono classificati come percorsi gestiti, finalizzati a consentire la mobilità di certe categorie di utenti sul territorio innevato, secondo criteri e disposizioni indicate nell’auto-rizzazione all’esercizio.

     2. Possono anche non essere delimitati, classificati, preparati, controllati o protetti, ed in tal caso vengono percorsi dagli utenti a loro esclusivo rischio e pericolo.

     3. Nella autorizzazione all’esercizio vengono indicate, oltre agli estremi del gestore, le modalità di segnalazione, le tipologie di avvisi da predisporre in corrispondenza degli accessi circa la potenziale pericolosità derivante dalla mancanza di delimitazione, classificazione, preparazione, controllo, protezione.

     4. L’esercente o il titolare della autorizzazione all’esercizio deve individuarne gli accessi e il percorso tramite segnalazione con paline di colore arancione fluorescente. Deve inoltre provvedere alla chiusura degli accessi in caso di ragionevoli previsioni di pericoli atipici in conseguenza di particolari condizioni atmosferiche e di possibili rischi di frane e valanghe.

     5. I tracciati escursionistici gli itinerari turistici riservati allo sci alpino possono essere percorsi esclusivamente con tecnica a spazzaneve e a velocità limitata; in tal caso è vietato il sorpasso tra sciatori in movimento, che può avvenire solo qualora lo sciatore da superare sosti al bordo della pista.

     6. I tracciati escursionistici e gli itinerari turistici sono soggetti, dove compatibili e non in contrasto con i criteri e le disposizioni indicate nell’autorizzazione all’esercizio, alle norme riguardanti il comportamento degli utenti.

 

     Art. 46. Aree a specifica destinazione.

     1. Salvo quanto previsto dall’art. 64 le aree a specifica destinazione sono equiparate alle piste da sci.

     2. Le aree di cui al precedente comma devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 47. Aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard.

     1. Salvo quanto previsto dall’art. 64 (“Piste riservate o chiuse”) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard sono equiparate alle piste da sci.

     2. Le aree di cui al precedente comma devono essere delimitate, recintate, segnalate e gestite secondo le disposizioni della presente legge.

 

     Art. 48. Segnaletica delle piste da sci.

     1. I gestori hanno l’obbligo di curare che la pista, durante il periodo di esercizio, sia dotata della necessaria segnaletica e mantenga le caratteristiche e i requisiti tecnici previsti dalla presente legge.

     2. I segnali devono essere conformi, per dimensione, forma, colore, funzionalità, requisiti strutturali, resistenza alla temperatura ed alla luce e agli altri agenti atmosferici a quelli determinati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell’art. 6 della legge 363/2003.

     3. I segnali devono essere collocati in modo tale da non costituire pericolo per gli utenti.

     4. Nel curare la predisposizione dei segnali, il gestore deve verificare che siano rispettati i principi dettati dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     5. E’ vietata qualsiasi forma di pubblicità sugli eventuali sostegni e/o supporti nonché sul segnale stesso.

     6. I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio delle piste e relativa classificazione stabiliscono la segnaletica di cui deve essere dotata la pista e ne fissano la quantità e l’ubicazione.

     7. Ove la pista non presenti, per qualsiasi ragione, i requisiti di percorribilità previsti, il gestore della stessa deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che presso stazioni degli impianti di risalita adducenti alla pista, appositi avvisi.

     8. In caso di ripetuta o prolungata violazione, il Servizio competente dispone la revoca dell’autorizzazione.

 

CAPO II

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO ALL’APPRESTAMENTO E ALL’ESERCIZIO DI PISTE DA SCI

 

     Art. 49. Concorrenza e diritto di prelazione.

     1. L’autorizzazione all’apprestamento di una pista da sci che si diparte dalla stazione di monte di un impianto di risalita è assentita, di preferenza e a parità di soluzioni proposte, al concessionario dell’impianto di risalita da cui la pista è servita

     2. Le domande di autorizzazione che si pongano in un rapporto di concorrenza per la medesima pista sono trattate con la procedura prevista dall’art. 15 della presente legge.

 

     Art. 50. Piste comuni e confluenze.

     1. Il gestore di una pista che intende farla confluire in altra già esistente ed autorizzata deve a proprie cure e spese eseguire le opere richieste per attribuire alla pista resa comune i requisiti di cui alla presente legge, assumendo a proprio carico una parte proporzionale delle spese già sostenute dal titolare della pista esistente e di quelle richieste per la manutenzione della stessa.

     2. Alla relativa domanda, redatta secondo le modalità previste dall’art. 52, deve allegarsi una dichiarazione di consenso del gestore della pista esistente, ed un prospetto di ripartizione delle spese di manutenzione.

     3. Ove tale consenso manchi, il richiedente potrà ottenere che la pista sia resa comune con delibera della Giunta regionale. Con tale eventuale provvedimento, la Giunta regionale decide sulla suddivisione delle spese e determina l’incidenza percentuale delle spese di manutenzione e di esercizio a carico di ciascun contitolare.

 

     Art. 51. Assenso preliminare per l’apprestamento di piste da sci: modalità di presentazione della domanda e requisiti di progetto.

     1. La domanda di assenso preliminare ai sensi dell’art. 7 della presente legge per l’apprestamento di piste da sci non collegate alla costruzione di nuovi impianti funiviari o alla modifica di quelli esistenti, deve essere presentata al Servizio competente corredata dalla documentazione specificata dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     2. Qualora nel corso dell’istruttoria si renda necessario un esame più approfondito del tracciato e/o delle opere, il Servizio competente può richiedere un’integrazione della documentazione presentata.

 

     Art. 52. Autorizzazione all’apprestamento di piste da sci.

     1. Per l’apprestamento o la modificazione delle piste da sci è richiesta l’autorizzazione regionale.

     2. L’autorizzazione è rilasciata dietro presentazione al Servizio competente di apposita domanda corredata:

     - dal progetto esecutivo della pista;

     - dai documenti legali attestanti la disponibilità dei terreni ricadenti nel tracciato della pista o dall’indicazione delle eventuali servitù di cui si chiede la costituzione coattiva;

     - dall’indicazione di eventuali mezzi di risalita, in esercizio o in progetto, con la specificazione della portata oraria degli stessi.

     - da una relazione illustrativa delle caratteristiche tecniche della pista e dei lavori da effettuare, con l’indicazione dei relativi tempi tecnici di attuazione. In particolare la relazione deve specificare:

     a) la struttura geologica dei terreni interessati;

     b) le condizioni di innevamento della zona;

     c) la localizzazione delle frane e delle valanghe accertate;

     d) le colture in atto;

     e) gli interventi ambientali necessari;

     f) le strutture e gli apprestamenti da predisporre ai fini della sicurezza.

     3. Le attività istruttorie e di controllo sulle piste previste dalla presente legge sono esercitate dal Servizio competente, avvalendosi eventualmente del tavolo tecnico di cui all’art. 8.

     4. Entro 30 giorni dal ricevimento della domanda di cui al precedente comma 2, il Servizio competente, verifica la regolarità della domanda e della documen-tazione e richiede eventualmente un parere in merito al tavolo tecnico suddetto.

     5. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, previo sopralluogo di uno o più componenti designati dal Servizio sulla base delle competenze richieste, il Tavolo Tecnico redige una relazione nella quale è contenuto il proprio parere:

     a) sui requisiti tecnici, sulla portata e sulla segnaletica che caratterizzano la pista, ai fini di accertare la rispondenza della stessa alle condizioni di legge;

     b) sulla categoria di appartenenza della pista;

     c) sulla necessità di misure e apprestamenti di sicurezza.

     6. Il Tavolo Tecnico, nell’esprimere il suo parere, può stabilire prescrizioni per l’apprestamento, l’esercizio e la manutenzione delle piste; può altresì concedere eventuali deroghe alla larghezza delle piste stesse.

     7. Sono definite piste di discesa esistenti quelle servite da impianti di risalita che prima del 31 dicembre 2004 hanno effettuato servizio autorizzato e ricomprese nell'allegato A: "Elenco delle piste di discesa esistenti nella Regione Abruzzo alla data del 31 dicembre 2004". Fatte salve le disposizioni in materia di disponibilità dei suoli e previo accertamento del requisito di cui al successivo comma 8, su istanza della ditta concessionaria dell'esercizio degli impianti di risalita, le piste di discesa esistenti, come sopra definite, sono aperte al pubblico esercizio nello stato plano-altimetrico di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge.

     8. Entro i successivi sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il concessionario degli impianti di risalita a servizio delle piste di discesa esistenti è tenuto, pena la sospensione dell'esercizio delle piste medesime, a presentare al Servizio competente le planimetrie catastali ed i rilievi planoaltimetrici riferiti allo stato di fatto in essere alla data di pubblicazione della presente legge. Ai fini dell'attestazione di conformità delle piste esistenti allo stato di fatto in essere, gli elaborati sono sottoscritti da un tecnico abilitato e dal direttore o dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita. Qualora detti elaborati planoaltimetrici risultassero acquisiti agli atti del Servizio regionale competente, è facoltà della ditta concessionaria confermare la validità degli stessi, presentando la dichiarazione di conformità di cui al comma precedente, sottoscritta contestualmente dalla stessa e dal direttore o dal responsabile d'esercizio degli impianti di risalita.

 

     Art. 53. Requisiti del progetto.

     1. Il progetto esecutivo della pista da sci è redatto da un tecnico abilitato.

     2. Il Progetto deve essere redatto conformemente al regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 54. Autorizzazione di opere accessorie.

     1. La procedura di assenso preliminare di cui agli articoli 7 e 51 si applica anche per l’autorizzazione di impianti di innevamento programmato e di altre opere accessorie, qualora la richiesta relativa sia presentata separatamente da quella concernente l’apprestamento della pista da sci.

     2. Resta comunque ferma la possibilità di realizzare impianti di innevamento programmato e di altre opere accessorie sulla base delle autorizzazioni previste dalle singole norme che le concernono.

 

     Art. 55. Innevamento programmato.

     1. Il richiedente o il titolare di un’autorizzazione può realizzare sistemi per l’innevamento programmato sui terreni di sedime delle piste o su quelli confinanti.

     2. Per sistema di innevamento programmato si intende l’insieme degli impianti, macchinari ed attrezzature, sia fissi che mobili, comprese opere e condotte di raccolta, accumulo ed adduzione delle acque, atti a consentire la produzione e la distribuzione della neve nelle quantità necessarie a garantire la piena fruibilità delle aree sciabili attrezzate.

     3. Nei sistemi di innevamento programmato è vietato l’uso di catalizzatori o additivi inquinanti atti a favorire la germinazione dei fiocchi di neve, l’innalzamento o l’abbassamento crioscopico dell’acqua e della neve.

     4. E’ vietato mantenere accumuli di neve programmata lungo le piste durante gli orari di apertura.

     5. Le attrezzature destinate all’innevamento programmato (cannoni fissi e mobili) non possono essere posizionate all’interno delle piste, e devono essere comunque gestite con i più appropriati sistemi di protezione ai fini della sicurezza degli utenti, secondo quanto disposto dai piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza

     6. Qualora non abbia la piena disponibilità dei terreni interessati, il richiedente o il titolare di un’autorizzazione può ottenere in via coattiva:

     a) la disponibilità delle aree necessarie alla costruzione e all’utilizzo della sala macchine, dei bacini di accumulo e di ogni altro manufatto relativo ai sistemi per la produzione della neve;

     b) la servitù di passaggio delle tubazioni di pertinenza delle opere di cui alla lettera a), comprensive dei relativi pozzetti, con diritto di accedere ai fondi serventi per le fasi di montaggio, regolazione ed eventuali manutenzioni.

     7. Ai diritti reali di cui al precedente comma si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell’art. 6.

     8. I diritti reali minori si intendono costituiti per un periodo di tempo pari alla durata dell’autorizzazione concernente la pista servita dall’impianto di produzione di neve.

 

     Art. 56. Rilascio dell’autorizzazione.

     1. A conclusione dell’istruttoria, verificato il ricorrere delle necessarie condizioni, il Servizio competente rilascia l’autorizzazione regionale all’apprestamento della pista.

     2. Nell’autorizzazione all’apprestamento sono stabilite le prescrizioni per l’apprestamento e la manutenzione della pista e le eventuali deroghe alla larghezza, gli obblighi cui è tenuto il richiedente ed i termini entro i quali devono essere iniziati e conclusi i relativi lavori.

     3. Salvo il caso di rilascio di più autorizzazioni allo stesso richiedente, la durata dei lavori non potrà essere superiore a tre anni. In presenza di comprovati motivi di forza maggiore, il termine può essere prorogato per un periodo massimo di un anno.

     4. Per il trasferimento, la revoca, la decadenza, la sospensione, la risoluzione consensuale dell’autorizzazione, si applica il disposto degli articoli 20, 22, 23, 24, 25.

 

     Art. 57. Direzione lavori e controlli.

     1. I lavori di apprestamento delle piste devono essere eseguiti sotto la responsabilità di un tecnico abilitato in qualità di direttore dei lavori, il cui nominativo deve essere previamente comunicato al Servizio competente. Durante il corso dei lavori, il Servizio stesso, avvalendosi della collaborazione Tavolo Tecnico, esegue controlli e verifiche circa la rispondenza dei lavori al progetto autorizzato ed alle eventuali prescrizioni del provvedimento di autorizzazione.

 

     Art. 58. Provvedimenti in caso di inadempienza.

     1. In caso di inadempienza alle prescrizioni e agli obblighi stabiliti dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, nonché alle prescrizioni previste nel provvedimento di assenso preliminare, il Servizio competente adotta tutti i provvedimenti atti a stabilire l’osservanza delle norme e, se del caso, ordina con provvedimento motivato la sospensione, anche parziale, dei lavori di apprestamento della pista, fino alla completa eliminazione dei fatti che hanno determinato il provvedimento.

     2. L’ordine di sospensione viene comunicato al titolare della autorizzazione, al direttore dei lavori, e, ai fini del controllo sulla sospensione e sull’adeguamento, alle competenti forze dell’ordine.

     3. Con l’atto di sospensione, o integrazione di questo, il Servizio competente impartisce le disposizioni necessarie per ovviare alle violazioni, fissando un termine non superiore ai tre mesi per l’adeguamento. Il Comune competente per territorio dispone l’esecuzione dei lavori medesimi, ponendo a carico del titolare stesso le relative spese.

 

     Art. 59. Ultimazione lavori ed accertamento tecnico.

     1. Ultimati i lavori di apprestamento della pista, il titolare dell’autorizzazione ne dà comunicazione al Servizio competente ed ai collaudatori incaricati entro 5 giorni, allegando una relazione del direttore dei lavori che certifichi la conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché l’osservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’apprestamento della pista.

     2. Il Servizio competente, ricevuta la comunicazione, verifica la conformità dei lavori al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni, dando avvio alle operazioni di collaudo.

 

     Art. 60. Collaudo ed autorizzazione del pubblico esercizio delle piste.

     1. Il collaudo delle piste da discesa è finalizzato all’accertamento dell’idoneità della pista all’apertura all’esercizio, e si distingue in invernale ed estivo. Sono pertanto necessari due diversi certificati di collaudo.

     2. Con l’atto di autorizzazione all’apprestamento della pista, il Servizio competente nomina i collaudatori, estivo ed invernale, che dovranno redigere rispettivamente il certificato estivo ed invernale .

     3. Il collaudo estivo verifica la rispondenza delle opere realizzate al progetto approvato e alle eventuali prescrizioni. Il collaudo invernale verifica la sciabilità e la rispondenza ai requisiti di sicurezza delle piste da discesa in condizioni di normale innevamento.

     4. Il collaudo estivo può avvenire anche in corso d’opera, pertanto il concessionario deve dare comunicazione dell’inizio dei lavori al Servizio competente ed al collaudatore incaricato del collaudo estivo almeno 10 giorni prima.

     5. Gli atti del collaudo estivo devono essere rimessi al Servizio competente entro 30 giorni dalla ultimazione dei lavori di apprestamento delle piste; gli atti del collaudo invernale devono essere rimessi allo stesso Servizio competente entro 30 giorni dall’apertura delle piste al pubblico esercizio.

     6. Gli oneri di collaudo sono a carico del concessionario.

 

     Art. 61. Rilascio delle autorizzazioni all’esercizio.

     1. A conclusione dell’accertamento, ricevuti gli atti del collaudo estivo, il Servizio competente li approva, rilascia con proprio decreto l’autorizzazione regionale al pubblico esercizio provvisorio della pista, per una durata massima di anni 1, qualora sussistano le seguenti condizioni:

     a) il collaudo estivo abbia avuto esito positivo;

     b) il gestore della stessa abbia previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile ai sensi dell’art. 11 (responsabilità civile dei gestori).

     2. In assenza dell’autorizzazione di cui al comma precedente è fatto divieto di aprire all’esercizio piste da sci.

     3. In mancanza del contratto di cui alla lettera a) del comma precedente i gestori delle aree sciabili attrezzate non possono consentirne l’apertura al pubblico.

     4. Ferme restando le sanzioni previste, il Servizio competente può disporre l’apposizione degli apprestamenti ritenuti necessari per l’effettiva chiusura della pista non autorizzata.

     5. Ricevuti gli atti del collaudo invernale, il Servizio competente li approva ed autorizza il pubblico esercizio definitivo, fissando le prescrizioni eventualmente necessarie per l’esercizio stesso.

 

     Art. 62. Classificazione delle piste.

     1. Con il provvedimento di autorizzazione all’apprestamento, le piste da sci sono classificate in categorie in base al grado di difficoltà, secondo i criteri fissati negli artt. 43 (classificazione delle piste da discesa), 44 (classificazione delle piste da fondo).

     2. La classificazione di cui al primo comma viene confermata ovvero variata, con adeguate motivazioni, con il provvedimento di autorizzazione all’esercizio definitivo.

     3. La classificazione delle piste deve essere portata a conoscenza del pubblico mediante apposita segnaletica.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

 

     Art. 63. Modifiche al tracciato delle piste.

     1. Su richiesta dell’interessato, alla pista già adibita all’esercizio dello sci possono essere apportate le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista stessa che si rendano opportune.

     2. Si osserva a tal fine la procedura prevista dall’ art. 52 della presente legge.

     3. La procedura di cui all’art. 52 non deve essere osservata quando le modifiche del tracciato o delle caratteristiche tecniche della pista consistano nell’ese-cuzione di lavori per la correzione di elementi marginali delle piste e delle relative opere accessorie, tali da non incidere sulle caratteristiche fondamentali di esse ovvero nell’esecuzione di lavori ritenuti di lieve entità per la realizzazione di opere di difesa dalle valanghe o di apprestamenti per la sicurezza.

     4. In tal caso è sufficiente una comunicazione resa al Servizio competente dal titolare dell’autorizzazione, accompagnata da grafici e relazioni illustrative che rendano con chiarezza gli interventi che si intende compiere e dalle quali risultino i vantaggi che da tali opere derivano alla sicurezza e che inoltre la stessa sicurezza non viene in alcuna parte inficiata. Sono fatte salve le competenze autorizzatorie derivanti da altre normative di governo del territorio.

 

     Art. 64. Piste riservate o chiuse.

     1. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all’interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuati i tratti di pista da riservare agli allenamenti di sci e snowboard agonistico. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. L’individuazione di cui al presente comma spetta al Comune territorialmente competente su richiesta del gestore della pista.

     2. Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, all’interno delle aree sciabili attrezzate possono essere individuate le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con lo sci e lo snowboard. Le aree di cui al presente comma devono essere separate con adeguate protezioni dalle altre piste, devono essere dotate di strutture per la pratica delle evoluzioni acrobatiche, devono essere regolarmente mantenute e tutti coloro che le frequentano devono efficacemente indossare un casco protettivo. L’individuazione di cui al presente comma spetta al Comune territorialmente competente su richiesta del gestore della pista.

     3. La presenza di piste riservate o chiuse va resa nota al pubblico con avvisi o segnaletica ben visibile all’inizio delle piste, nei punti di vendita dei biglietti e presso le stazioni a valle degli impianti di risalita.

     4. L’allestimento di percorsi per allenamento deve essere previamente autorizzato da parte dal gestore della pista. In tali occasioni il responsabile della sicurezza delle piste delimita la superficie interessata al fine di impedire l’ingresso di altri sciatori; agli organizzatori dell’allenamento spetta garantire adeguate protezioni e misure di sicurezza.

     5. Qualora la superficie di pista a disposizione degli sciatori non impegnati nell’allenamento sia insufficiente a garantire un normale traffico sciistico, il responsabile della sicurezza deve procedere alla totale chiusura della pista.

     6. La chiusura delle piste è effettuata mediante palinatura incrociata o altra idonea barriera trasversale estesa all’intera larghezza della pista ed è segnalata mediante idonei segnali di pericolo e/o informativi.

 

     Art. 65. Percorsi occasionali.

     1. Non sono soggetti alla disciplina della presente legge i percorsi occasionali per tali intendendosi i tracciati per la pratica dello sci che non presentano rischio valanghivo, realizzati attraverso la sola battitura, per esigenze agonistiche temporanee ed i tracciati per la pratica dello sciorientamento realizzati all’interno del territorio definito dalla cartografia pubblicata ed utilizzata dagli sportivi.

     2. Terminata l’utilizzazione temporanea, gli stessi sono segnalati con l’indicazione “percorso privo di manutenzione” e con adeguata segnaletica.

     3. Provvisti di tale indicazione, i percorsi occasionali sono considerati alla stregua di percorsi fuoripista.

 

     Art. 66. Manutenzione ed esercizio.

     1. Il titolare della autorizzazione all’esercizio della pista ha l’obbligo di curare che la stessa mantenga nel tempo le caratteristiche ed i requisiti tecnici previsti dalla presente legge, dal regolamento di esecuzione, dall’atto di approvazione del progetto e dall’atto di autorizzazione all’esercizio definitivo.

     2. Ove la pista non presenti anche temporaneamente, per qualsiasi ragione, i requisiti tecnici di agibilità previsti, il titolare dell’autorizzazione all’esercizio deve provvedere ad apporre, sia sulla pista che alle stazioni degli impianti di risalita adducenti alla stessa, apposita segnaletica a chiusura della pista e, quando si tratti di fatti duraturi, a darne comunicazione al Servizio competente.

     3. Il titolare della autorizzazione è tenuto ad istituire un adeguato servizio di manutenzione ed esercizio delle piste, composto da una o più persone a seconda delle necessità. per lo svolgimento dei compiti di cui al successivo art. 67, ovvero affidare i compiti a terzi.

     4. Il titolare è inoltre tenuto a sospendere l’esercizio delle piste da sci nei periodi in cui possa insorgere temporaneo pericolo di valanghe o qualora la pista presenti cattive condizioni di agibilità ovvero situazioni di pericolo atipico.

 

     Art. 67. Servizi tecnici e di assistenza obbligatori per il titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista.

     1. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista assicurare i seguenti servizi le cui modalità ed i cui contenuti sono disciplinati nel regolamento di esecuzione della presente legge:

     a) manutenzione dei tracciati e della segnaletica della pista, ordinaria e straordinaria, invernale ed estiva;

     b) apertura e chiusura della pista;

     c) soccorso e trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso;

     d) sicurezza frane e valanghe.

     2. Il Servizio competente, al fine di garantire l’adeguata preparazione tecnica degli addetti ai servizi di cui al primo comma, è autorizzata ad organizzare corsi di formazione professionale per la preparazione, il perfezionamento e l’aggiornamento, organizzandoli ed attuandoli direttamente, ovvero affidandone lo svolgimento ad enti od associazioni in base ad apposita convenzione.

 

     Art. 68. Mezzi meccanici.

     1. L’uso di mezzi meccanici e di ogni altro mezzo differente da quelli elencati al punto b), comma 2 dell’art. 4 (“Definizioni”) è vietato, salvo quanto previsto dal presente articolo.

     2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori dall’orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e, comunque, con l’utilizzo di appositi congegni di segnaletica luminosa e acustica.

     3. I mezzi meccanici adibiti al soccorso possono accedere alle piste in tutti i casi di necessità e urgenza, anche in presenza di sciatori, e, comunque, sempre con utilizzo degli appositi congegni di cui al comma precedente.

     4. La sosta dei mezzi meccanici lungo le piste è consentita solo in casi di particolare necessità o in occasione di operazioni di soccorso, e deve essere adeguatamente segnalata mediante apposizione di coppie di pali fluorescenti posti a monte e collocati a croce di S. Andrea, in numero adeguato e ad una distanza compresa tra i 20 ed i 50 metri in relazione alla posizione del mezzo, alle sue dimensioni e alla difficoltà della pista.

     5. I casi di necessità e urgenza per i quali è consentito l’accesso dei mezzi meccanici sono tutti quelli finalizzati alla eliminazione o gestione di situazioni di rischio per il regolare esercizio di impianti e piste.

     6. Il sorpasso di utenti in movimento da parte di mezzi meccanici è consentito solo quando la pista presenti nel tratto del sorpasso una larghezza pari ad almeno il doppio della larghezza del mezzo meccanico.

 

     Art. 69. Omologazioni agonistiche e compatibilità con autorizzazioni all’esercizio.

     1. Le piste provviste di omologazione per gare sportive da parte della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) potranno essere dotate di misure e apprestamenti di sicurezza integrative rispetto a quelle previste per il normale esercizio, secondo quanto disposto nella omologazione medesima, e dovranno risultare compatibili con esse.

     2. L’elenco delle misure e apprestamenti di sicurezza integrative e la loro ubicazione dovranno essere comunicate al Servizio competente mediante idonei elaborati tecnici (relazione e planimetria in scala adeguata) a firma di un tecnico abilitato, ai fini dell’aggiornamento dei dati degli elenchi regionali di cui all’articolo successivo, entro 60 giorni dal rilascio della omologazione da parte della F.I.S.I.

     3. Le misure e apprestamenti di sicurezza integrativi, qualora migliorativi della sicurezza anche nell’ambito del normale esercizio, possono essere mantenute in opera per tutto il periodo di esercizio della pista. In caso contrario, la loro presenza dovrà essere limitata al periodo di effettuazione dell’evento sportivo per il quale sono previste obbligatorie, poste in opera previa chiusura della pista al pubblico esercizio e successivamente rimosse prima della riapertura della pista al pubblico esercizio.

     4. La rimozione parziale delle misure e apprestamenti di sicurezza della pista prescritti della omologazione è vietata qualora le parti che vengono mantenute in opera possano trasformarsi in elementi di rischio, a meno che tali parti siano adeguatamente protette, come da piano di gestione della sicurezza adottato nell’area sciabile attrezzata.

 

     Art. 70. Catasto Piste.

     1. Il Servizio competente predispone un elenco delle piste da sci, ne cura la gestione e provvede al suo aggiornamento annuale sulla base della documentazione fornita dal concessionario.

     2. L’elenco deve contenere, per ciascuna pista, i seguenti dati:

     a) indicazione della ubicazione geografica, topografica e catastale;

     b) generalità della stazione di appartenenza e del titolare dell’autorizzazione all’esercizio;

     c) classificazione, categoria, dati tecnici, elenco impianti a servizio, piste collegate;

     d) planimetria su mappa catastale;

     e) accordi con proprietari dei terreni interessati;

     f) profilo longitudinale in scala adeguata;

     g) generalità del direttore della sicurezza piste.

 

     Art. 71. Verifiche ed ispezioni.

     1. Il Servizio competente, anche tramite componenti del tavolo tecnico di cui al precedente art. 8, svolge verifiche sull’esercizio della pista per l’accertamento della osservanza delle norme di legge e di regolamento.

     2. Le verifiche di cui al comma 1 sono altresì effettuate dalle forze dell’ordine.

     3. Le ispezioni vengono svolte senza preavviso al concessionario.

     4. Qualora siano verificate inosservanze alle norme di legge e di regolamento, il Servizio competente sospende l’autorizzazione all’esercizio con le procedure di cui all’art. 23 comma 3.

 

     Art. 72. Tutela ambientale.

     1. Tutte le opere concernenti l’apprestamento di piste da sci nonché gli interventi di manutenzione estiva devono essere realizzati con l’impiego delle più appropriate tecniche di ingegneria naturalistica.

     2. Eventuali deroghe a tale disposizione devono essere adeguatamente motivate ed espressamente autorizzate.

 

TITOLO IV

ALTRI SPAZI E INFRASTRUTTURE DELL’AREA SCIABILE ATTREZZATA

 

     Art. 73. Generalità e definizioni.

     1. Per altri spazi e infrastrutture dell’area sciabile attrezzata si intendono gli spazi e le opere occorrenti alla sicurezza ed al conforto degli utenti e del personale e resi accessibili all’utenza in relazione alla frequentazione dell’area medesima specificati nel regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 74. Obblighi del gestore sugli altri spazi ed infrastrutture dell’area sciabile attrezzata.

     1. Sulle aree individuate al precedente articolo il gestore ha l’obbligo di adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza e l’incolumità degli utenti predisponendo all’uopo la segnaletica e gli apprestamenti necessari a prevenire situazioni di pericolo atipico.

 

TITOLO V

PIANI DI GESTIONE DELLA SICUREZZA IN AREE SCIABILI ATTREZZATE

 

     Art. 75. Generalità e definizioni.

     1. La gestione della sicurezza all’interno delle aree sciabili attrezzate deve esercitarsi anche mediante la redazione, l’attuazione e l’applicazione di appositi strumenti tecnici redatti secondo le indicazioni della presente legge e del regolamento di esecuzione della stessa, oltre che della L.R,. 47/92.

     2. Tali strumenti tecnici si distinguono in:

     a. piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza (di seguito denominati PMAS);

     b. studi nivologici e valanghivi

     c. piani di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo (di seguito denominato PGSV).

 

     Art. 76. Caratteristiche degli strumenti tecnici.

     1. Gli strumenti tecnici di cui al punto precedente sono redatti sulla base della situazione esistente o della trasformazione prevista dagli eventuali progetti all’interno delle aree sciabili attrezzate, e devono comprendere tutte le valutazioni oggettive sui rischi connessi con l’esercizio ordinario di impianti e piste, nonché l’indicazione di tutte le misure e delle azioni necessarie per il raggiungimento del massimo livello possibile di riduzione del rischio.

     2. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge devono essere elaborati in conformità alla presente normativa e redatti da tecnici abilitati e di provata esperienza in materia, individuati sulla base delle norme di cui all’art. 80 (Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici) e devono contenere e prevedere sia gli aspetti di carattere strutturale sia le indicazioni delle misure gestionali come disposto dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     3. Avvenuta l’approvazione degli strumenti tecnici di cui alla presente legge, gli stessi sono depositati sia presso il Servizio competente, che presso gli uffici del gestore ubicati all’interno dell’area sciabile attrezzata.

     4. Gli strumenti tecnici di cui alla presente legge restano vigenti fino a quando non si manifestino impreviste situazioni di pericolo o non intervengano modifiche alle caratteristiche degli impianti, delle piste o di una delle componenti dell’area sciabile attrezzata.

     5. Nel caso di cui al comma precedente è necessario procedere agli opportuni adeguamenti ed aggiornamenti degli strumenti tecnici stessi.

     6. Gli adeguamenti ed aggiornamenti di cui al precedente comma devono essere approvati ai sensi dell’art. 109.

 

     Art. 77. Piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza.

     1. Il PMAS dell’area sciabile attrezzata individua e descrive tutti i possibili rischi connessi con le caratteristiche e la conformazione delle componenti dell’area medesima, in relazione all’ordinario esercizio, e, sulla base degli stessi, propone e prescrive idonee misure di protezione o sistemi di gestione.

     2. La composizione del piano è determinata dal regolamento di esecuzione della presente legge.

     3. Nel caso di concessioni e/o autorizzazioni a più soggetti all’interno della medesima area sciabile attrezzata, ciascun titolare deve redigere apposito piano, con indicazione del limite di competenza.

     4. Per ogni misura o apprestamento di sicurezza deve essere descritta l’eventuale manutenzione o i parametri di riferimento nivologico, meteorologico e strutturale da rispettare per la migliore funzionalità.

 

     Art. 78. Verifiche annuali ai piani di sicurezza.

     1. Qualora si verifichino mutamenti delle condizioni e dei fattori di rischio individuati nei piani vigenti, e pertanto si ritengano mutati i presupposti alla base delle prescrizioni e delle scelte gestionali disposte dai piani medesimi, i concessionari di linee funiviarie e i titolari di autorizzazioni all’esercizio di piste da sci (oppure, i gestori delle aree sciabili attrezzate ed i direttori della sicurezza), provvedono agli opportuni adeguamenti e modifiche dei piani e alla realizzazione degli interventi necessari al ripristino delle condizioni di sicurezza.

     2. Entro il 31 ottobre di ogni anno i soggetti sopra indicati inoltrano ai Servizi competenti una certificazione redatta e sottoscritta da un tecnico abilitato e in possesso dei requisiti di cui all’art. 80, attestante il permanere della efficacia di interventi strutturali, apprestamenti di sicurezza, e misure gestionali previste dai piani rispetto alle condizioni esistenti.

     3. In caso di mancato inoltro delle certificazioni o degli adeguamenti di cui ai commi precedenti, i Servizi competenti possono disporre la sospensione dell’esercizio di una o più componenti dell’area sciabile attrezzata, ovvero dell’intera area.

     4. Entro la stessa data di cui al comma 2, i soggetti medesimi comunicano ai Servizi competenti i nominativi e le qualifiche del personale di cui all’art. 81. Ogni variazione di tali nominativi che si renda necessaria durante il periodo di esercizio deve essere comunicata entro il termine di 10 giorni dalla variazione medesima.

 

     Art. 79. Deposito dei piani.

     1. I piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza e delle misure di difesa dal pericolo valanghe, i relativi aggiornamenti, i progetti di costruzione e modifica di impianti a fune, di piste da sci e di altre infrastrutture connesse appartenenti ad un’area sciabile attrezzata, i relativi certificati di collaudo, nonché i certificati annuali di cui all’articolo precedente, sono depositati presso i Servizi competenti nonché presso la sede locale del gestore, a disposizione degli addetti alla vigilanza. Tale sede dovrà essere sempre indicata nei piani.

 

     Art. 80. Figure professionali per la redazione degli strumenti tecnici.

     1. Il piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, la relazione nivologica e valanghiva ed il piano di gestione della sicurezza dal rischio valanghivo devono essere redatti nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 400/98 e sue modifiche ed integrazioni, art. 7, comma 6.

 

     Art. 81. Figure professionali addette alla attuazione delle misure gestionali.

     1. Le mansioni riguardanti l’applicazione dei piani di cui all’articolo precedente nonché l’attuazione delle misure gestionali connesse vengono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 400/98 e sue modifiche ed integrazioni, art. 7, comma 6.

     2. I piani indicano le figure professionali ed il personale necessari per l’attuazione degli specifici interventi previsti, tenuto conto dell’obbligo di consentire la sostituzione del personale in servizio in caso di assenza dello stesso.

     3. Le figure professionali sono nominate sulla base delle effettive esigenze esistenti nell’area sciabile attrezzata; pertanto singoli soggetti possono svolgere due o più delle mansioni previste, purché le stesse risultino commisurate alle necessità tecniche esistenti.

     4. Per gli incarichi e le mansioni di cui al comma 1 può essere nominato chi possieda, oltre a quelli richiesti per ciascuna mansione specifica, i seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana o di altro stato appartenente all’Unione Europea, ovvero di paese terzo che abbia concluso con l’Unione Europea accordi di associazione o specifici accordi bilaterali in materia di libera circolazione delle persone;

     b) idoneità psicofisica, risultante da certificato medico;

     c) assenza di condanne penali che comportino la interdizione anche temporanea dell’esercizio della professione, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

     5. L’attuazione dei piani, relativamente alle operazioni che non richiedono una specifica preparazione in campo nivologico, quali la chiusura di impianti e piste, il presidio degli accessi, l’esposizione della segnaletica e simili, può essere svolto da personale non specializzato, sotto il coordinamento del direttore della sicurezza, del responsabile e del coordinatore.

 

TITOLO VI

DIRITTI, OBBLIGHI E NORME DI COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

 

     Art. 82. Diritti connessi all’acquisto dello ski pass.

     1. L’acquisto dello ski pass, oltre a quanto espressamente contemplato dalle condizioni generali di contratto e dalla legge dà diritto:

     a) a ricevere informazioni dettagliate e ben visibili:

     a1) sulla situazione metereologica nelle varie zone dell’area sciabile attrezzata (temperatura, vento, umidità, sensazione termica);

     a2) sullo stato di chiusura o apertura delle piste e degli impianti;

     a3) sulle zone dell’area sciabile eventualmente temporaneamente chiuse per manifestazioni agonistiche o turistiche;

     a4) sullo stato generale della neve durante l’orario di apertura dell’area sciabile attrezzata;

     a5) sulle tariffe applicate e sugli orari di apertura e di chiusura di tutti i vari servizi all’interno dell’area sciabile attrezzata;

     a6) sui rischi e pericoli esistenti nell’area sciabile attrezzata;

     a7) sull’affluenza alle piste ed agli impianti;

     a8) sui mezzi di soccorso e assistenza sanitaria offerti all’interno dell’area sciabile attrezzata;

     a9) sui diritti, obblighi e responsabilità di cui alla normativa nazionale e regionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo;

     b) ad usufruire di piste adeguatamente preparate, delimitate, segnalate e controllate per la pratica dello sci o delle specifiche attività sportive invernali cui vengono eventualmente destinate, secondo quanto disposto dalla presente legge;

     c) a ricevere un’adeguata assistenza da parte degli addetti dell’area sciabile attrezzata.

     2. Le informazioni di cui al comma precedente devono essere aggiornate ogni qualvolta si verifichino cambiamenti significativi nel corso dell’orario di apertura dell’area sciabile attrezzata.

 

     Art. 83. Obblighi generali degli utenti.

     1. Gli utenti delle aree sciabili attrezzate, oltre alle prescrizioni di cui alla presente legge, sono tenuti all’osservanza delle disposizioni e delle istruzioni impartite dai gestori e dagli addetti alla sicurezza nell’esercizio delle loro funzioni e della segnaletica posta lungo le piste e nelle stazioni di arrivo e partenza degli impianti.

     2. In ogni caso, gli utenti delle aree sciabili attrezzate devono:

     a) comportarsi con diligenza, prudenza e perizia, in modo da non mettere in pericolo l’incolumità altrui o provocare danno a persone o cose;

     b) accedere solo agli spazi e alle infrastrutture adeguate alle proprie capacità, evitando di frequentare piste o altri spazi dell’area sciabile attrezzata che, per il loro grado di difficoltà o per circostanze particolari, risultino inadeguate al proprio livello di preparazione;

     c) comunicare al personale dell’area sciabile attrezzata qualsiasi situazione di pericolo e di deterioramento riscontrata all’interno dell’area stessa;

     d) rispettare l’ambiente, evitando di gettare rifiuti di qualsiasi genere, nonché di addentrarsi in zone in cui possano causare danni all’ambiente stesso.

     3. Ogni utente deve tenere in debito conto che la classificazione delle piste da sci si basa su criteri topografici, orografici e morfologici e pertanto le condizioni meteorologiche e lo stato della neve possono aumentare occasionalmente il grado di difficoltà.

     4. Gli utenti portatori di handicap devono segnalarlo al personale dell’area sciabile attrezzata per eventuali accordi su impianti e piste che possano utilizzare e al fine di ottenere particolare assistenza.

     5. Gli utenti sono informati degli obblighi derivanti dall’applicazione della presente Legge tramite appositi documenti divulgativi, pubblicati a cura del gestore, che vengono distribuiti congiuntamente agli abbonamenti ed esposti adeguatamente presso tutti gli accessi e i punti di informazione dell’area sciabile attrezzata.

 

     Art. 84. Accesso ed utilizzo degli impianti di risalita.

     1. L’accesso agli impianti di risalita è subordinato all’acquisto del biglietto e comporta l’osservanza da parte degli utenti degli obblighi di cui alla presente legge e di quelli contemplati dalla normativa nazionale vigente in materia.

     2. Nell’impiego degli impianti di risalita gli utenti devono:

     a) comportarsi con prudenza e diligenza, osservando le disposizioni impartite dal gestore e dagli addetti agli impianti ed evitando di causare ogni pericolo o danno agli altri utenti e/o ai terzi;

     b) conformare il proprio comportamento a quanto prescritto dalla segnaletica apposta dal gestore nelle stazioni di arrivo, in quelle di partenza e lungo il percorso dell’impianto;

     c) attenersi alle prescrizioni sancite dal regolamento di attuazione della presente legge.

 

     Art. 85. Accesso alle piste.

     1. L’accesso alle piste è vietato ai pedoni e a quanti siano provvisti di attrezzi diversi da quelli cui la pista è destinata.

     2. L’accesso alle piste da discesa è consentito agli utenti provvisti di sci da discesa, monosci, minisci, tavole da neve, telemark e attrezzi similari.

     3. L’accesso alle piste da fondo è consentito agli utenti provvisti di sci da fondo.

     4. L’accesso con mezzi diversi da quelli sopra indicati (slitte, slittini, bob, gommoni ecc.) è consentito solo sulle aree a specifica destinazione.

     5. E’ in generale vietato l’accesso alle piste agli animali domestici, salvi i casi in cui gli stessi vengano utilizzati per specifiche attività di soccorso o sportive, di esercitazione e di addestramento.

     6. Nel caso di cui sopra, l’accesso alle piste degli animali domestici deve essere espressamente autorizzato dal gestore.

     7. E’ fatto divieto a chiunque di accedere alle piste chiuse e segnalate come tali; in caso di violazione di tale divieto, l’utente sarà l’unico responsabile di ogni eventuale danno che possa occorrere alla sua persona, a cose o a terzi.

 

     Art. 86. Comportamento sulle piste da sci – Generale.

     1. Nell’utilizzare le piste da sci ogni sciatore deve comportarsi in modo da non mettere in pericolo l’incolumità propria ed altrui o provocare danno a cose e persone

     2. Gli sciatori devono adottare un comportamento conforme alle proprie capacità tecniche, condizioni fisiche personali, attrezzatura tecnica disponibile, in particolar modo nella scelta del grado di difficoltà delle piste cui accedono.

     3. Nell’utilizzazione delle piste da sci o delle altre infrastrutture equiparate, lo sciatore deve tenere in debito conto che la segnaletica, le piccole pietre e i piccoli cumuli di neve, le piccole discontinuità ed irregolarità del manto nevoso causata da usura giornaliera, cadute di sciatori, battitura, non sono da considerare ostacoli, e pertanto spetta allo sciatore stesso prestare la dovuta attenzione nell’evitarli.

 

     Art. 87. Velocità.

     1. Gli sciatori devono mantenere una velocità consona alle proprie condizioni e capacità, alle difficoltà del tracciato, alle condizioni del manto nevoso, alla visibilità e alle condizioni meteorologiche.

     2. La velocità deve essere particolarmente moderata nei tratti a visuale non libera, in prossimità di fabbricati od ostacoli fissi o mobili, all’interno di campi scuola, sulle piste affollate, nelle strettoie, nelle biforcazioni, negli incroci e confluenze, nei tratti finali delle piste, in prossimità di stazioni o strutture degli impianti di risalita, in presenza di principianti, di nebbia, di foschia, di scarsa visibilità, di classi di insegnamento collettivo o gruppi omogenei di utenti.

     3. E’ vietato scendere a forte velocità lungo le piste, assumendo traiettorie rettilinee e posizioni incompatibili con la condotta turistica e la sicurezza degli altri utenti.

 

     Art. 88. Precedenza e incroci.

     1. Lo sciatore a monte deve sempre mantenere una direzione e una distanza tali da consentirgli di evitare collisioni od interferenze con lo sciatore a valle.

     2. In prossimità degli incroci e delle confluenze la precedenza, salvo diversa segnaletica in loco, spetta allo sciatore proveniente dalla destra.

 

     Art. 89. Sorpasso.

     1. Lo sciatore che intende sorpassare altri sciatori deve assicurarsi di avere a disposizione spazio e visibilità sufficienti allo scopo.

     2. Il sorpasso può effettuarsi sia a monte che a valle, sulla destra o sulla sinistra, ad una distanza tale da evitare intralci allo sciatore sorpassato.

     3. In prossimità di restringimenti è vietato il sorpasso sul lato presso il quale maggiore si manifesta il restringimento stesso.

     4. E’ vietato il sorpasso parziale di classi di insegnamento collettive o gruppi omogenei di utenti, ossia con interruzione o incrocio degli stessi.

     5. Il sorpasso di mezzi meccanici in movimento è consentito mantenendo una distanza da essi stimata non inferiore al doppio della larghezza del mezzo stesso.

 

     Art. 90. Stazionamento.

     1. Gli sciatori che sostano devono evitare pericoli per gli altri utenti e portarsi sui bordi della pista.

     2. E’ vietata la sosta nei passaggi obbligati, nelle strettoie, in prossimità di dossi, dietro curve o in luoghi a scarsa visibilità.

     3. In caso di cadute o di incidenti lo sciatore, se in condizioni, deve liberare tempestivamente la pista portandosi sui bordi di essa. In difetto, chiunque deve segnalare la presenza dell’infortunato con mezzi idonei.

     4. E’ vietata la sosta al livello del piano sciabile (seduto, disteso e simili) o comunque fuori dalla visuale degli sciatori che sopraggiungono da monte.

     5. E’ vietata la sosta nelle parti terminali delle piste, per almeno i primi 30 metri a partire dall’ultimo cambio di pendenza o dall’inizio dello spazio di frenata degli sciatori.

 

     Art. 91. Partenza.

     1. Lo sciatore che parte dopo una sosta deve sempre dare la precedenza agli sciatori in pista e in movimento, evitando altresì di mettersi improvvisamente in movimento.

 

     Art. 92. Soccorso.

     1. In caso di sinistro l’utente deve sempre prestare assistenza agli eventuali infortunati, segnalando con ogni mezzo a sua disposizione la presenza in pista dell’infortunato agli altri sciatori che sopraggiungono da monte.

     2. Chi è coinvolto in un incidente deve fornire le proprie generalità sia agli altri soggetti coinvolti che al personale di vigilanza e soccorso.

     3. Tale obbligo vale anche per i testimoni.

 

     Art. 93. Transito.

     1. E’ vietato percorrere a piedi le piste da sci, salvo i casi di urgente necessità.

     2. Chi discende o risale la pista senza sci o attrezzi adeguati deve tenersi ai bordi rispettando le prescrizioni vigenti nonché quelle dettate dal gestore dell’area sciabile attrezzata ed evitando di creare rischi per la sicurezza degli altri sciatori.

     3. La risalita della pista con gli sci ai piedi è normalmente vietata. Essa è ammessa previa autorizzazione del gestore dell’area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità.

 

     Art. 94. Orario.

     1. E’ vietato utilizzare piste o altre componenti dell’area sciabile attrezzata al di fuori dell’orario di esercizio degli impianti di risalita senza il preventivo assenso del titolare dell’autorizzazione all’esercizio della pista.

     2. L’assenso deve comunque essere condizionato alla preventiva verifica da parte del responsabile della manutenzione in ordine alla compatibilità del predetto uso con le operazioni di manutenzione dei tracciati.

 

     Art. 95. Dotazioni tecniche – Uso e caratteristiche.

     1. Gli attrezzi (sci, snowboard o attrezzi similari, compresi bastoncini) utilizzati dallo sciatore devono essere dotati di dispositivi di sicurezza in grado di evitare che il distacco della attrezzatura possa costituire pericolo per l’incolumità delle persone.

     2. Lo sciatore deve sempre posizionare l’attrezzatura fuori dal piano sciabile durante la sosta presso rifugi o altri punti di transito dell’area sciabile attrezzata, per non recare intralcio o pericolo per gli utenti.

 

     Art. 96. Mezzi meccanici.

     1. Nei casi di cui all’art. 68 gli utenti sono obbligati a dare precedenza ai mezzi meccanici e devono consentire la loro agevole e rapida circolazione.

 

     Art. 97. Casco obbligatorio.

     1. Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai quattordici anni di indossare correttamente un casco protettivo omologato.

 

     Art. 98. Manifestazioni agonistiche.

     1. In occasione di manifestazioni agonistiche, gli utenti estranei alle stesse non devono oltrepassare i limiti segnalati, sostare all’interno della pista di gara o dell’area comunque interdetta e percorrerla.

 

     Art. 99. (Sci fuoripista, scialpinismo e alpinismo) [7]

     1. Fermo restando l'obbligo per il concessionario e gestore dell'area sciabile attrezzata di apporre idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe, per gli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo) e successive modifiche e integrazioni.

     2. I soggetti che praticano lo scialpinismo devono munirsi di Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e Sonda per garantire un idoneo intervento di soccorso.

     3. Le disposizioni del presente articolo sono riportate sulla documentazione di informazione all'utente ed indicate su cartelli esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo degli impianti di risalita, come da Allegato B alla presente legge. La documentazione di informazione all'utente ed i cartelli sono predisposti dal concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

 

     Art. 100. Snowboard.

     1. Salva l’applicazione delle norme comportamentali per la pratica dello snowboard previste dal regolamento di esecuzione della presente legge, le norme previste dalla presente legge per gli sciatori si applicano anche a coloro che praticano lo snowboard.

 

     Art. 101. Sci da fondo.

     1. Salva l’osservanza, in quanto compatibili, delle norme comportamentali previste dal presente titolo, i praticanti lo sci da fondo sono tenuti al rispetto delle specifiche norme comportamentali prescritte dal regolamento di esecuzione della presente legge.

 

     Art. 102. Informazione e diffusione delle norme.

     1. Le norme di comportamento degli utenti contenute nella presente legge devono essere portate a conoscenza degli stessi mediante:

     a) divulgazione a mezzo di appositi fogli informativi forniti congiuntamente allo ski pass, da realizzare a cura del gestore dell’area sciabile attrezzata;

     b) apposizione di pannelli informativi in posizioni di transito obbligato negli accessi agli impianti o alle strutture, o presso punti di informazione, tabelloni illustrativi, biglietterie;

     c) divulgazione da parte dei maestri di sci preliminarmente allo svolgimento di classi di insegnamento, sulla base di criteri disposti dalla Associazione dei Maestri di sci e acquisiti mediante appositi corsi di aggiornamento da predisporre prima della stagione invernale di entrata in vigore della presente legge.

     2. La Regione individua e promuove altre forme di divulgazione.

 

TITOLO VII

NORME COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 103. Soggetti competenti per il controllo e modalità di intervento.

     1. Le funzioni di controllo sull’osservanza delle disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 2003, n. 363 e di quelle della presente legge e del relativo regolamento di esecuzione che ne costituiscono l’attuazione sono compiute, nello svolgimento del servizio di vigilanza e soccorso nelle aree sciabili attrezzate, dalla Polizia di Stato, dal Corpo Forestale dello Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dal Corpo della Guardia di finanza nonché dai corpi di polizia locali.

     2. I soggetti di cui al primo comma provvedono ad irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti.

     3. Le contestazioni relative alla violazione delle norme comportamentali degli utenti di cui alla presente legge ed al relativo regolamento di esecuzione avvengono anche con il supporto e la partecipazione dei maestri di sci e del personale addetto ai servizi di cui all’art. 67 (“Servizi tecnici e di assistenza”) che abbia la qualifica di “addetto alla sorveglianza”.

     4. I soggetti di cui al precedente comma, la cui qualifica deve essere riconoscibile mediante apposito tesserino o altro contrassegno distintivo, provvedono a segnalare tempestivamente via radio ogni infrazione ai soggetti di cui al primo comma, i quali, tramite le informazioni fornite dai primi, individuano il trasgressore all’interno dell’area e gli contestano l’infrazione.

     5. La qualifica di “addetto alla sorveglianza” viene riconosciuta con decreto del Presidente della Giunta regionale che attribuisce agli addetti stessi, nell’esercizio delle loro funzioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

 

     Art. 104. Supporti video.

     1. In presenza di particolari caratteristiche del sito, è consentita l’installazione di telecamere per il controllo di particolari tratti di piste, di incroci tra esse, di strettoie o di altri spazi dell’area sciabile attrezzata presso i quali si manifesti, anche sulla base delle indicazioni del piano delle misure e degli apprestamenti di sicurezza, un più elevato livello di rischio.

     2. La collocazione di tali strumenti viene prevista nei piani di cui al comma precedente, e ne vengono indicate le modalità di gestione.

 

     Art. 105. Sanzioni.

     1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato ai sensi delle leggi vigenti e delle disposizioni contenute nel D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 per quanto concerne la polizia, la sicurezza e la regolarità dell’esercizio degli impianti sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     a) Il gestore che non ottemperi all’obbligo di cui all’art. 10 (generalità sugli obblighi dei gestori) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

     b) Il gestore che non ottemperi alle disposizioni di cui all’art. 48 (Segnaletica delle piste da sci) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

     c) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui agli artt. 84, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 98, 99 soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20 a € 250. In caso di violazione delle prescrizioni di cui al comma 2 dell'art. 99, si applica la sanzione amministrativa da un minimo di € 500,00 ad un massimo di € 1.500,00, a seconda della gravità della violazione [8].

     d) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all’art. 92 (Soccorso) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 250 a € 1.000.

     e) Lo sciatore che non ottemperi alle disposizioni di cui all’art. 97 (Casco Obbligatorio) soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 30 a € 150.

     f) Chiunque appresti, anche parzialmente, una pista da sci o modifichi quelle esistenti, o apra alla circolazione degli sciatori una pista da sci, senza aver ottenuto l’autorizzazione prevista dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

     g) Chiunque nell’esercizio di una pista o di un impianto in pubblico servizio violi le prescrizioni concernenti l’esercizio stesso stabilite dalla presente legge soggiace alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 20.000 a € 200.000.

     h) Per ogni altro tipo di sanzione si rimanda al Regolamento di esecuzione di cui all’art. 107.

     2. Per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 106. Regolamento di esecuzione.

     1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta il regolamento di esecuzione della stessa e ne propone l’approvazione al Consiglio Regionale.

 

     Art. 107. Statistica.

     1. I gestori hanno l’obbligo di fornire annualmente al Servizio competente l’elenco analitico degli infortuni verificatisi sulle piste da sci indicando, ove possibile, anche la dinamica degli incidenti stessi.

     2. I dati raccolti dal Servizio competente sono resi pubblici, unitamente ai dati sull’affluenza degli utenti nelle aree sciabili attrezzate e trasmessi annualmente al Ministero della salute ai fini scientifici e di studio.

 

     Art. 108. Rilascio di attestati di qualità in merito alla sicurezza.

     1. La Regione, verificata l’applicazione delle norme e delle misure finalizzate alla sicurezza nelle aree sciabili attrezzate, anche in relazione all’andamento dei dati statistici di cui al punto precedente, rilascia attestati di qualità, della durata di 1 anno, e ne divulga al pubblico il rilascio mediante pubblicazione a mezzo stampa.

 

     Art. 109. Disposizioni transitorie generali.

     1. Entro sei mesi dall’approvazione della presente legge, i gestori delle aree sciabili attrezzate trasmettono al Servizio competente, per l’approvazione, i piani delle misure e degli apprestamenti di sicurezza per le componenti delle aree medesime di propria competenza redatti ai sensi della presente legge.

     2. Entro 90 giorni dal ricevimento dei piani, il Servizio competente ne approva il contenuto dichiarandone l’applicabilità con eventuali prescrizioni.

     3. In caso di mancata approvazione o di inottemperanza all’obbligo di cui al primo comma del presente articolo, il Servizio competente dispone la sospensione dell’esercizio ai sensi dell’art. 24.

 

          Art. 110. Norma finale.

     1. La Regione promuove interventi per l’informazione e l’educazione in materia di sicurezza, di segnaletica, di prevenzione infortuni, di comportamento degli utenti nelle aree sciabili attrezzate.

     2. Vengono privilegiati i settori di intervento finalizzati alla sicurezza e ai giovani, utilizzando idonei strumenti di pubblicità e divulgazione e definendo puntuali modalità di intervento.

     3. Viene promossa la collaborazione ed il coordinamento con le altre Direzioni regionali per iniziative comuni.

 

Allegati

(Omissis)


[1] L'originario comma 1, già sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7, è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 8.

[2] L'originario comma 1, già sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7, è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 8.

[3] Comma già sostituito dall'art. 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 e così ulteriormente sostituito dall'art. 17 della L.R. 3 marzo 2010, n. 8.

[4] Il Titolo II bis, artt. 37 bis - 37 ter, è stato inserito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 54.

[5] Il Titolo II bis, artt. 37 bis - 37 ter, è stato inserito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 54.

[6] Il Titolo II bis, artt. 37 bis - 37 ter, è stato inserito dall'art. 1 della L.R. 10 dicembre 2010, n. 54.

[7] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 31 e così modificato dall'art. 4 della L.R. 12 gennaio 2016, n. 2.

[8] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 16 ottobre 2015, n. 31.