Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 12/01/2016 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'art. 37-bis della L.R. 40/2010) |
Art. 2. (Responsabilità del trattamento e pubblicazione dei dati) |
Art. 3. (Adempimento degli obblighi di trasparenza) |
Art. 4. (Modifica all'art. 99 della L.R. 24/2005) |
Art. 5. (Modifica all'art. 5 della L.R. 37/2015) |
Art. 6. (Norma finanziaria) |
Art. 7. (Entrata in vigore) |
§ 1.2.74 - L.R. 12 gennaio 2016, n. 2.
Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), modifica all'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo di impianti a fune, o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) come modificato dalla L.R. 16 ottobre 2015, n. 31 e modifica all'art. 5 della L.R. 5 novembre 2015, n. 37 (Definizione delle procedure di assegnazione e vendita dei terreni agricoli in territorio del Fucino, provenienti dalla riforma fondiaria).
(B.U. 22 gennaio 2016, n. 10 Speciale)
Art. 1. (Modifiche all'art. 37-bis della
1. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del Capo IV-bis della
2. Dopo la lett. g) del comma 1 dell'articolo 37-bis del Capo IV-bis della
"g-bis) i nominativi dei soggetti che percepiscono l'assegno vitalizio e di reversibilità, nonché la misura delle somme a tal fine erogate;
g-ter) i nominativi dei soggetti che percepiscono l'indennità di fine mandato e la relativa entità.".
Art. 2. (Responsabilità del trattamento e pubblicazione dei dati)
1. I Direttori e Dirigenti regionali, nell'assicurare la pubblicazione degli atti e dei dati di propria competenza, secondo le modalità e la tempistica stabiliti dal P.T.T.I. dell'Amministrazione di rispettiva appartenenza, sono responsabili in via esclusiva del trattamento e pubblicazione degli stessi ai sensi del
Art. 3. (Adempimento degli obblighi di trasparenza)
1. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 del
2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 22, 25, 38, 39, 40, 41 e 42 del
Art. 4. (Modifica all'art. 99 della
1. Il comma 1 dell'articolo 99 della
"1. Fermo restando l'obbligo per il concessionario e gestore dell'area sciabile attrezzata di apporre idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe, per gli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuoripista accessibili dagli impianti o al di fuori delle piste individuate ai sensi della presente legge, si applica quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 17 della
Art. 5. (Modifica all'art. 5 della
1. Il comma 3 dell'articolo 5 della
Art. 6. (Norma finanziaria)
1. Dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 7. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).