§ 2.2.91 - L.R. 3 marzo 2010, n. 8.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante “Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:03/03/2010
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 2, della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86)
Art. 2.  (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 86/2001)
Art. 3.  (Abrogazioni)
Art. 4.  (modifiche all’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 2.2.91 - L.R. 3 marzo 2010, n. 8.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86, recante “Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici”.

(B.U. 10 marzo 2010, n. 15)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 2, della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86)

1. All’articolo 2 (Attribuzione e funzioni del Nucleo), comma 1 della legge regionale 27 dicembre 2001, n. 86 (Istituzione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici), le parole “fondi strutturali” sono sostituite dalle parole “fondi nazionali e comunitari”.

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 86/2001, è sostituito dal seguente:

“2. In particolare, al Nucleo sono assegnate le funzioni di:

a) supporto tecnico alle attività di programmazione svolte dalle strutture regionali e da quelle responsabili degli interventi cofinanziati con fondi comunitari e nazionali, in particolare alle fasi di formulazione e valutazione ex ante, in itinere ed ex post di piani, programmi, progetti ed interventi di programmazione;

b) coordinamento e raccordo con le attività di programmazione di settore svolta dalle Direzioni regionali e dalle Amministrazioni locali;

c) analisi di fattibilità ed opportunità degli investimenti e di coerenza con gli obiettivi programmatici generali e di pianificazione dell'azione economica sul territorio;

d) definizione ed implementazione di procedure e metodologie di programmazione, monitoraggio e valutazione di progetti di investimenti attuati a livello territoriale;

e) supporto alla definizione ed all'attuazione degli strumenti della programmazione regionale, delle azioni di sviluppo locale ed in generale degli istituti della programmazione negoziata;

f) osservazione e valutazione sullo stato di attuazione di programmi e progetti contenuti nei documenti di programmazione e negli strumenti di programmazione negoziata regionali;

g) produzione di studi e linee-guida e attuazione di strumenti formativi ed informativi e di servizi di assistenza tecnica in materia di programmi ed investimenti pubblici ad uso delle strutture regionali e delle amministrazioni locali;

h) valutazione di progetti di investimento da finanziarsi attraverso il ricorso a mutui pluriennali, ovvero con altre forme di finanziamento proposti dalle Amministrazioni di cui all'art. 4 della Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli Enti previdenziali).”

3. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale n. 86/2001, è sostituito dal seguente:

“3 Il Nucleo, inoltre, assolve alle funzioni di valutazione di piani, programmi e progetti di importo superiore a due milioni di euro, ad eccezione dei progetti realizzati in compartecipazione pubblica-privata con la tecnica della finanza di progetto, predisposti dagli enti territoriali, dalla Regione, e dagli enti strumentali”.

4. Al comma 5 dell’articolo 2 della legge regionale n. 86/2001, la parola “semestralmente” è sostituita dalla parola “annualmente”.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 3 della legge regionale n. 86/2001)

1. L’articolo 3 (Composizione del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici) della legge regionale n. 86/2001, è sostituito dal seguente:

“Art. 3

Composizione del Nucleo

1. Il Nucleo ha sede presso la Giunta regionale, ed è coordinato da un Dirigente dei servizi della programmazione.

2 Al fine di assicurare l’insieme delle funzioni di cui all’ articolo 2, il Nucleo è composto da professionalità interne all’Amministrazione regionale, rappresentative di tutte le Direzioni regionali interessate alla programmazione ed alla valutazione di investimenti pubblici.

3. I componenti il Nucleo sono selezionati dai Direttori regionali tra i dipendenti di categoria D assegnati alle singole Direzioni, avendo a specifico riferimento le professionalità e le competenze necessarie allo svolgimento delle funzioni del Nucleo di cui all’ articolo 2.

4. I componenti il Nucleo continuano a svolgere la propria attività nelle strutture di appartenenza.

5. Per lo svolgimento della proprie attività, il Nucleo si avvale del supporto tecnico ed amministrativo di una Segreteria tecnica.

6. Per lo svolgimento di funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, nel campo dell’analisi di fattibilità e di valutazione ex ante in itinere ed ex post, di progetti e programmi di investimento e nell’analisi economica ed ambientale applicata a livello territoriale esettoriale, l’attività del Nucleo può essere supportata da quella di professionalità esterne all’amministrazione.

7. La Giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative della presente legge entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 3. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 86/2001:

a) l’articolo 4 (Selezione del Dirigente e dei componenti il Nucleo);

b) il comma 2 dell’articolo 5 (Collocazione del Nucleo);

c) l’articolo 8 (Istituzione del sistema di banca dati per il monitoraggio degli investimenti pubblici – MIP);

d) l’articolo 10 (Elementi essenziali della rete dei Nuclei di Valutazione e Verifica).

 

     Art. 4. (modifiche all’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9)

1. Al comma 8 dell’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9 “Istituzione dell’Avvocatura Regionale” il periodo “Il dirigente dell'Avvocatura regionale, che assume la denominazione di "avvocato regionale" deve essere iscritto all'Albo degli avvocati ed aver effettivamente espletato attività professionale per almeno un decennio “ è sostituito dal seguente:

“La responsabilità dell’Avvocatura Regionale è affidata, con provvedimento della Giunta Regionale, a dirigente iscritto, o avente titolo all’iscrizione, all’albo degli avvocati e che abbia maturato almeno dieci anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo”.

2. Al comma 8 dell’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9 “Istituzione dell’Avvocatura Regionale” la frase “È coadiuvato da altro dirigente professionista legale che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale” è sostituita dalla seguente:

“Nello svolgimento dell’incarico “l’Avvocato regionale” può essere coadiuvato da altro dirigente professionista legale, iscritto, o avente titolo all’iscrizione, all’albo degli avvocati e che abbia maturato almeno 5 anni di servizio nella qualifica dirigenziale presso strutture della Regione Abruzzo, con documentata attività svolta nel campo giuridico-normativo, che assume la funzione vicaria di vice avvocato regionale.”

3. Dopo il comma 8 dell’art. 1 della L.R. 14 febbraio 2000, n. 9 “Istituzione dell’Avvocatura Regionale sono aggiunti i seguenti commi 8 bis e 8 ter:

“8 bis. L’incarico di responsabilità di cui al comma 8 può essere conferito dalla Giunta regionale, con contratto almeno triennale, eventualmente rinnovabile, comunque non superiore alla durata del mandato, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 22 comma 1 della L.R. 77/1999, anche a professionista esterno, di comprovata capacità ed esperienza, scelto tra avvocati iscritti all’albo dei patrocinanti presso le magistrature superiori da almeno dieci anni, con un compenso che in ogni caso non può essere superiore a quello attribuito ai Direttori regionali.

8 ter. All’incarico di cui al precedente comma 8 bis si applicano le disposizioni contenute nell’art. 20 comma 6 della L.R. 77/1999”.

4. [La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge per il riordino della Struttura Speciale di Supporto “Avvocatura Regionale”, per lo svolgimento delle funzioni di assistenza legale e legislativa] [1].

 

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2010, n. 30.