§ 2.1.40 - L.R. 9 settembre 1986, n. 52.
Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:09/09/1986
Numero:52


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Attività di consulenza).
Art. 3.  (Divieto di cumulo ed incompatibilità).
Art. 4.  (Durata ed entità dell'incarico).
Art. 5.  (Modalità di conferimento dell'incarico).
Art. 6.  (Condizioni di conferimento dell'incarico).
Art. 7.  (Compensi).
Art. 8.  (Abrogazione).
Art. 9.  (Norma finanziaria).
Art. 10.  (Urgenza).


§ 2.1.40 - L.R. 9 settembre 1986, n. 52.

Norme per il conferimento di consulenze ed incarichi professionali.

(B.U. n. 22 del 1 ottobre 1986).

 

Art. 1. (Finalità).

     La Giunta regionale, quando giudichi necessario, per il conseguimento degli obiettivi indicati nel programma di legislatura, far ricorso alla collaborazione di esperti esterni all'amministrazione regionale, si attiene alle disposizioni della presente legge.

 

     Art. 2. (Attività di consulenza).

     L'attività di consulenza può essere conferita:

     a) mediante incarico avente ad oggetto lo studio e la soluzione di specifici problemi ovvero lo studio e la realizzazione di piani e progetti;

     b) mediante l'incarico per assistenza alla Giunta regionale e al suo Presidente per interventi in ambiti plurisettoriali per i quali si appalesa necessaria preparazione e qualificazione pluridisciplinare.

     L'incarico può essere affidato:

     a) ad università, istituti scientifici o enti pubblici specializzati;

     b) ad enti o società private che, avuto riguardo alle loro finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dell'incarico;

     c) ad esperti in possesso di peculiari e notorie competenze professionali.

     Gli incarichi previsti dalla lettera c) del comma precedente possono essere conferiti nel medesimo esercizio finanziario ad un numero di esperti non superiore a sei. Tale limitazione si applica unicamente agli incarichi previsti dalla lett. b) del precedente primo comma [1].

 

     Art. 3. (Divieto di cumulo ed incompatibilità).

     E' vietato il conferimento di più incarichi regionali alla medesima persona fisica nello stesso periodo di tempo.

     In ogni caso, gli incarichi previsti nel precedente art. 2, non possono essere conferiti a dipendenti di amministrazioni pubbliche collocati a riposo in applicazione dei benefici previsti dall'art. 67 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 e dall'art. 6 del D.L. 8 luglio 1974, n. 355.

 

     Art. 4. (Durata ed entità dell'incarico).

     L'incarico di consulenza è a tempo determinato, non può superare l'anno finanziario e non può protrarsi complessivamente per più di tre esercizi finanziari.

     Per studi e piani che comportano una spesa superiore a lire 200 milioni aggiornata secondo gli indici ISTAT, la Giunta regionale deve interpellare almeno tre persone o ditte specializzate in materia; al conferimento dell'incarico procede sentito il parere di una Commissione tecnica all'uopo nominata.

 

     Art. 5. (Modalità di conferimento dell'incarico).

     Il conferimento dell'incarico è deliberato dalla Giunta regionale.

     La deliberazione di affidamento dell'incarico deve indicare:

     a) l'oggetto della consulenza o la definizione del progetto, la durata dell'incarico e le modalità di espletamento;

     b) il compenso da corrispondere e le modalità di pagamento.

     Le relative deliberazioni sono pubblicate per estratto sul Bollettino Ufficiale.

 

     Art. 6. (Condizioni di conferimento dell'incarico).

     Il rappresentante legale della persona giuridica cui si propone di affidare l'incarico rilascia alla Regione, prima dell'assunzione dell'atto relativo, un'attestazione con la quale, sotto la propria responsabilità, dichiara che nessuno tra i propri soci, se si tratta di una società di persone, o tra i membri del proprio Consiglio di Amministrazione, negli altri casi, ha rapporto di servizio a qualsiasi titolo con la Regione.

     Parimenti le persone cui si propone l'incarico debbono far pervenire alla Regione un'attestazione con la quale, sotto la propria personale responsabilità, dichiarano che nei loro confronti non ricorre alcuna delle ipotesi di esclusione stabilite dalla presente legge.

 

     Art. 7. (Compensi).

     I compensi per le consulenze e gli incarichi, comprensivi di spese e onorari, sono stabiliti dalla Giunta regionale e sono commisurati alla natura e entità della prestazione.

 

     Art. 8. (Abrogazione).

     Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Periodo aggiunto con art. 1 L.R. 16 settembre 1987, n. 55.