Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura, zootecnia |
Data: | 09/06/2015 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione) |
Art. 2. (Definizione) |
Art. 3. (Finalità) |
Art. 4. (Individuazione dei distretti rurali e costituzione delle società di distretto) |
Art. 5. (Piano di distretto) |
Art. 6. (Contenuti e procedure del piano) |
Art. 7. (Clausola Valutativa) |
Art. 8. (Distretto agroalimentare della pesca) |
Art. 9. (Sostituzione dell'art. 16 della L.R. 25/1988) |
Art. 10. (Norma finanziaria) |
Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 3.1.149 - L.R. 9 giugno 2015, n. 14.
Nuova disciplina per l'istituzione dei distretti rurali della Regione Abruzzo e modifica alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche - Esercizio delle funzioni amministrative).
(B.U. 24 giugno 2015, n. 22)
Art. 1. (Istituzione)
1. La Regione Abruzzo istituisce i distretti rurali quali strumenti di sviluppo e di corretta gestione del territorio in aree fortemente caratterizzate dall'attività agricola (
Art. 2. (Definizione)
1. I distretti rurali sono sistemi locali caratterizzati da identità storiche e territoriali omogenee, derivanti dall'integrazione tra attività agricole ed altre attività locali (agriturismo, turismo rurale, artigianato, valori legati all'ambiente e alla tradizione contadina, attività turistico-culturali), nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con storia e vocazioni naturali del territorio.
Art. 3. (Finalità)
1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere i distretti rurali, interviene con politiche finalizzate a:
a) favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando e consolidando il coordinamento e le relazioni tra le imprese;
b) rendere coerenti le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche ambientali e territoriali;
c) migliorare la qualità di conformità dei processi e delle aziende;
d) promuovere la sicurezza degli alimenti;
e) sostenere la presenza sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;
f) valorizzare la produzione agricola;
g) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;
h) contribuire al mantenimento e alla crescita dell'occupazione;
i) valorizzare ed incrementare la filiera foresta-legno e la filiera agro-energia con il relativo mercato delle biomasse.
2. La Regione Abruzzo realizza le finalità previste dalla presente legge con il coinvolgimento delle Istituzioni e dei soggetti operanti sul territorio del distretto, anche con l'utilizzo di strumenti di programmazione negoziata.
Art. 4. (Individuazione dei distretti rurali e costituzione delle società di distretto)
1. Il Comitato promotore si costituisce mediante protocollo d'intesa tra gli enti locali e i soggetti privati che operano nel sistema integrato in ambito locale così come definito dall'articolo 3.
2. I soggetti aderenti al protocollo d'intesa sono rappresentativi delle caratteristiche del territorio e devono appartenere alle strutture produttive, tradizionali, storiche e sociali del territorio del distretto.
3. I soggetti di cui al comma 2 sono:
a) enti locali territoriali ed altri enti pubblici;
b) soggetti privati produttivi operanti nell'ambito del distretto;
c) associazioni di rappresentanza della cooperazione;
d) organizzazioni professionali agricole, sindacali e ambientaliste.
4. Nel protocollo d'intesa viene individuato un ente locale o soggetto privato con funzioni di referente e coordinatore per lo svolgimento delle attività organizzative.
5. La Giunta regionale, previa valutazione tecnica della competente struttura regionale, riconosce con proprio atto i distretti rurali.
6. Dopo l'avvenuto riconoscimento, il nucleo promotore del distretto avvia la costituzione della società di distretto, costituita da imprenditori privati e loro rappresentanze, enti locali, parti sociali, nel rispetto di quanto indicato nel protocollo d'intesa tenuto conto di eventuali osservazioni formulate dalla Regione. Il Comitato promotore cessa le sue funzioni al momento della costituzione della società di distretto.
Art. 5. (Piano di distretto)
1. Il Comitato promotore del distretto, in sinergia con i soggetti aderenti, elabora il piano di distretto entro novanta giorni dal riconoscimento del distretto stesso.
2. Il Comitato promotore del distretto assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale attraverso strumenti permanenti di concertazione istituzionale.
Art. 6. (Contenuti e procedure del piano)
1. Il Piano di distretto è adottato dalla Regione sentite le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali maggiormente rappresentative del territorio regionale interessato, e i suoi contenuti, che assumono maggiore o minore rilevanza in funzione della tipologia di distretto, sono così rappresentati:
a) processi di coesione e correlazione tra i diversi settori produttivi presenti all'interno del distretto rurale;
b) riorganizzazione delle filiere produttive, comprese quelle foresta-legno e dell'agro-energia, ai fini dell'incremento della competitività e della salvaguardia ambientale;
c) sostenibilità ambientale anche attraverso la promozione dell'efficienza energetica e lo sviluppo di risorse energetiche da fonti rinnovabili;
d) mantenimento e crescita occupazionale dei settori produttivi economici anche attraverso azioni di formazione;
e) creazione e miglioramento di strutture produttive ed infrastrutture di servizio adeguate per le esigenze funzionali del distretto;
f) sviluppo di relazioni economiche fra i soggetti del distretto in chiave interprofessionale;
g) conservazione, tutela e valorizzazione delle connotazioni paesaggistiche ed ambientali del territorio, anche attraverso la promozione della multifunzionalità dell'agricoltura.
2. Il Piano di distretto deve prevedere almeno:
a) l'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione, distribuzione e consumo dei prodotti del distretto compresi quelli della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;
b) la descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione e interdipendenza tra imprese della produzione, della lavorazione, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli, dei prodotti agroforestali e della produzione di energia da fonti rinnovabili, ed altri soggetti locali;
c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali, agro-forestali e agro-energetiche significative per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole, delle produzioni della filiera foresta-legno e della filiera dell'agro-energia, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio e delle tradizioni rurali;
d) la definizione di progetti di innovazione;
e) l'adesione di un numero minimo di imprese (PMI), comunque non inferiore a dieci, nonché le associazioni di categoria più rappresentative del settore cui fanno riferimento le imprese;
f) le proposte di interventi per l'ammodernamento e la razionalizzazione dei processi produttivi e per la valorizzazione delle produzioni del distretto privilegiando l'utilizzo in forma integrata degli strumenti finanziari disponibili.
3. Il Piano di distretto è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sessanta giorni.
4. Il Piano di distretto può essere modificato, su proposta delle società di distretto con le procedure previste dai commi 1 e 2.
Art. 7. (Clausola Valutativa)
1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione dalla quale emergono le modalità di attuazione e gestione della politica con particolare riferimento a:
a) numero dei distretti rurali di nuova istituzione;
b) tipologie dei soggetti aderenti (pubblici e privati);
c) i progetti, le attività e risorse previsti nei Piani di distretto approvati;
d) gli interventi e i progetti realizzati e le risorse utilizzate;
e) le criticità riscontrate nella fase di attuazione.
Art. 8. (Distretto agroalimentare della pesca)
1. E' istituito il distretto agroalimentare della pesca con le modalità e le procedure di cui agli articoli 4, 5 e 6.
Art. 9. (Sostituzione dell'art. 16 della
1. L'art. 16 della
"Art. 16 (Forme organizzative di utilizzazione delle terre civiche di categoria "A")
1. Le terre civiche di categoria "A" o quelle comunque aventi le caratteristiche della categoria stessa, sono gestite:
a) dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici;
b) attraverso le forme associative, consortili o contrattuali previste dal codice civile promosse dai comuni e/o dalle amministrazioni separate dei beni civici a cui possono partecipare, in qualità di soci, i proprietari pubblici e privati di beni agro-silvo-pastorali, le imprese e cooperative agricole e forestali, gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti e, in genere, i soggetti della filiera bosco-legno. Tali forme di gestione necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale;
c) attraverso concessioni di utenza di terre civiche, che costituiscano una sufficiente unità colturale in relazione ai fini produttivi nel settore boschivo e pascolivo cui le terre stesse sono destinate, in favore di società cooperative e loro consorzi e/o coltivatori diretti o imprenditori agricoli.
2. Le forme di gestione di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo non necessitano di autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale.
3. Le concessioni in utenza di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo sono proposte dal comune o dall'amministrazione separata frazionale ed autorizzate, a seguito di apposita istruttoria, con apposito atto dal Servizio regionale di cui all'art. 4 della presente legge e per la durata massima prevista nei piani adottati dagli enti gestori nel rispetto della
Art. 10. (Norma finanziaria)
1. Per la prima applicazione della presente legge per l'anno 2015, non si prevedono oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 11. (Disposizioni transitorie e finali)
1. La
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT).