§ 6.1.310 - L.R. 6 aprile 2020, n. 9.
Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:06/04/2020
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Obiettivi e finalità.
Art. 2.  Disposizioni urgenti.
Art. 3.  Disposizioni per gli Enti locali.
Art. 4.  Misure per il rilancio dell'economia regionale.
Art. 5.  Disposizioni varie.
Art. 6.  Disposizioni di semplificazione normativa e procedimentale.
Art. 7.  Misure per favorire la pace legale con le imprese.
Art. 8.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 9.  Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e zootecnia.
Art. 10.  Disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione e degli Enti affidatari di interventi a regia regionale.
Art. 11.  Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Art. 12.  Emergenza Coronavirus.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Entrata in vigore.


§ 6.1.310 - L.R. 6 aprile 2020, n. 9.

Misure straordinarie ed urgenti per l'economia e l'occupazione connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(B.U. 7 aprile 2020, n. 44 speciale)

 

Art. 1. Obiettivi e finalità.

1. A seguito della Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020(Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), la Regione, nel rispetto dell'ordinamento europeo e della legislazione statale, con la presente legge, prevede misure straordinarie di contrasto alla grave crisi socioeconomica determinatasi per effetto del diffondersi della malattia infettiva respiratoria "Covid-19" e dei conseguenti provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria adottati dallo Stato e dalla Regione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono rivolte a favore:

a) delle imprese operanti sul territorio della Regione alla data dell'8 marzo 2020 e dei liberi professionisti e comunque dei titolari di partita IVA che hanno subito un danno per effetto dell'interruzione o della riduzione dell'attività in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1;

b) delle persone fisiche e dei nuclei familiari a rischio di esclusione sociale per effetto dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1 e nei limiti delle risorse stanziate;

c) degli enti ed associazioni culturali, con priorità a quelli finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) e delle società ed associazioni sportive di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2018, n. 2 (Legge organica in materia di sport ed impiantistica sportiva), operanti sul territorio della Regione alla data del 31 gennaio 2020, che abbiano subito un danno per effetto della sospensione delle attività e degli eventi programmati in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui al comma 1;

d) dei Comuni della Regione, al fine di sostenerne l'imprescindibile azione di protezione civile nella fase emergenziale, garantire il sostegno alle fasce più fragili ed esposte della popolazione ed assicurarne la continuità nell'erogazione dei servizi essenziali.

3. Per la definizione delle imprese di cui al comma 2, lettera a) si fa riferimento all'articolo 1 dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.

4. Gli interventi per l'economia e l'occupazione di cui alla presente legge sono dichiarati urgenti ed indifferibili e sono adottati ed approvati in forma semplificata e con procedure urgenti, sentite le competenti Commissioni consiliari che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante.

5. In conformità con i principi europei in materia di tutela dell'ambiente di cui all'articolo 11 del TFUE, sono considerati urgenti e prioritari gli investimenti regionali per lo sviluppo sostenibile, con particolare riferimento agli interventi di riduzione dell'inquinamento dell'aria e delle acque, nonché della difesa idrogeologica del territorio, in conformità all'articolo 41 della legge regionale 28 gennaio 2020, n. 3 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 della Regione Abruzzo (legge di stabilità regionale 2020)).

6. Qualora, nel corso dei prossimi mesi, la Giunta riscontri che l'attuazione della presente legge rechi pregiudizio al conseguimento degli equilibri di bilancio sia in termini di competenza sia in termini di cassa, assume tempestivamente, su impulso del Presidente della Regione e dell'Assessore al Bilancio, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dei suddetti equilibri.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 sono adottate le seguenti disposizioni urgenti:

a) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei termini di pagamento e riscossione di tutte le imposte e tasse di competenza della Regione. Con deliberazione di Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono individuati i tributi e le tasse interessate dalla sospensione in raccordo con quanto stabilito a livello nazionale e condiviso con le altre Regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. La sospensione, altresì, del pagamento delle fatture per la riscossione dei consumi idrici fino alla cessazione dello stato di emergenza. Il pagamento delle fatture è effettuato in un'unica soluzione o attraverso un piano di rateizzazione concedibile fino al 31 dicembre 2020, senza l'applicazione di sanzioni e interessi;

b) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti e rimborsi di mutui e finanziamenti concessi dalle società partecipate dalla Regione, come da ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 9 del 18 marzo 2020;

c) la sospensione fino alla cessazione dello stato di emergenza dei pagamenti dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle ATER;

d) l'erogazione, nei limiti dello stanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000,00, per la durata dello stato di emergenza, di un contributo per l'acquisto di beni di prima necessità ai nuclei familiari di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fino ad un massimo di euro 1.000,00 per ciascun nucleo, secondo criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, requisiti, modalità e relativi controlli stabiliti con deliberazione dalla Giunta regionale. Il contributo non è cumulabile con il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni) o altri istituti analoghi;

e) la riprogrammazione per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 dei fondi statali non vincolati o finalizzati ad attività compatibili con le finalità della presente legge per i quali non siano stati formalmente assunti impegni giuridicamente vincolanti nei confronti di terzi, ivi compresi gli Enti locali, alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalità e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8. Sono escluse dalla riprogrammazione quelle risorse che la Giunta regionale ritiene strategiche per il conseguimento degli obiettivi di mandato; f) la sospensione, fino alla cessazione dello stato di emergenza, delle attività di controllo e manutenzione degli impianti termici, di cui alla legge regionale 4 luglio 2015, n. 18 (Disposizioni regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici).

2. Le sospensioni di cui al comma 1 non generano interessi a carico dei contribuenti e dei debitori né determinano maggiori oneri a carico del bilancio regionale e la relativa restituzione è effettuata alla cessazione dello stato di emergenza in un'unica soluzione o con un piano di rateizzazione, di massimo 6 rate, secondo le modalità definite con deliberazione dalla Giunta regionale e comunque entro il 31 dicembre 2020. Non si fa luogo al rimborso di imposte e tasse già versate.

3. Con specifico riferimento all'utilizzo dei Fondi Strutturali e di Investimento europei (SIE), costituiscono misure straordinarie ed urgenti di cui all'articolo 1:

a) la riprogrammazione, anche eventualmente modificando, in tal senso, i rispettivi Programmi Operativi, per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1, delle risorse afferenti al periodo di Programmazione europea 2014-2020, che risultano, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, non formalmente impegnate e le eventuali economie derivanti da risorse impegnate ma non spese. A tal fine, entro il termine di 15 giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale che definisce modalità e procedure, ciascun Dipartimento provvede ad una ricognizione di tutte le somme disponibili sia sulla gestione di competenza sia sulle economie vincolate di propria afferenza con le modalità e le procedure definite dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato cui all'articolo 8.

b) al fine di contrastare l'aggravarsi delle difficoltà finanziarie che il sistema delle microimprese, piccole e medie imprese abruzzesi deve affrontare, al fine di migliorare l'accesso al credito e garantire maggiore liquidità per fronteggiare l'emergenza, realizzare nuovi investimenti ed affrontare la transizione verso la "green economy" sono previsti i seguenti strumenti;

1) il rifinanziamento del Fondo per il Microcredito di cui alla D.G.R. n. 846 del 15 novembre 2010, utilizzabile sia per l'emanazione di un nuovo bando sia per lo scorrimento delle graduatorie delle misure 2018, che presenta le necessarie caratteristiche di operatività, strutturazione e coerenza con gli obiettivi della presente legge, attraverso l'utilizzo di risorse europee derivanti dalla riprogrammazione del POR FSE Abruzzo 2014 2020;

2) la programmazione prioritariamente indirizzata verso azioni compatibili con le finalità di cui all'articolo 1 delle risorse relative al nuovo ciclo di programmazione europea 2021 - 2027, rispetto alle quali l'Amministrazione regionale è attualmente impegnata nelle necessarie attività di negoziazione a livello nazionale ed europeo; in particolare, nell'ambito della nuova programmazione dei Fondi europei 2021-2027, la Regione, sentite le associazioni dei datori di lavoro e di categoria, predispone un programma di interventi per il rilancio dell'economia abruzzese, destinando parte delle risorse a misure necessarie per il sostegno delle imprese del territorio che versino in condizioni di difficoltà economica conseguente alla crisi epidemiologica da COVID-19;

3) l'istituzione di un fondo rotativo per il piccolo prestito pari ad euro 10.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalità di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;

4) l'istituzione di un fondo di riassicurazione/controgaranzia, pari ad euro 2.000.000,00, finanziato con le risorse di cui al comma 1, lettera e) del presente articolo. La dotazione finanziaria del fondo, il soggetto gestore, le modalità di attuazione, i soggetti beneficiari sono definiti dalla Giunta regionale di concerto con gli indirizzi definiti dal Comitato di cui all'articolo 8;

5) le operazioni di garanzia concesse a favore di imprese che beneficiano di un credito bancario garantito dallo strumento Abruzzo Crea, nell'ambito del POR FESR Abruzzo 2014/2020:

1.1) sono rilasciate, senza alcuna distinzione, in misura pari all'80% del credito bancario sottostante;

1.2) beneficiano della sospensione del pagamento delle rate del prestito sottostante, prevedendo l'estensione della garanzia pubblica per il corrispondente periodo di allungamento del piano di ammortamento;

1.3) sono estese alle imprese e partite iva già beneficiari di uno scoperto di conto corrente per consentire di ottenere un aumento del fido bancario;

1.4) le garanzie sono prioritariamente rilasciate a favore di imprese che richiedono importi inferiori a euro 100.000,00.

4. Durante la sospensione delle attività sociosanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per persone con disabilità, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, la Giunta regionale e il Dipartimento competente per materia adottano ogni provvedimento utile al fine di garantire l'erogazione delle prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali in favore di persone con disabilità, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Le prestazioni sono erogate, in forma individuale e domiciliare, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto. 1 servizi, secondo le priorità definite dal Dipartimento competente per materia, possono essere svolti anche tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previste, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti.

5. Eventuali ulteriori interventi straordinari che si rendono indispensabili per garantire la tenuta del sistema produttivo regionale sono autorizzati, per le sole finalità della presente legge, previa verifica della compatibilità, coerenza e sostenibilità finanziaria degli stessi rispetto alla normativa nazionale ed in raccordo con quanto definito con le altre Amministrazioni regionali in sede di Conferenza Stato - Regioni.

6. La Giunta regionale adotta gli atti necessari presso la Conferenza Unificata Stato-Regioni per la sospensione dell'applicazione del dettato dell'articolo 18, comma 1, lettera r) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

7. La Giunta regionale promuove e sostiene iniziative "Compra abruzzese" finalizzate a incentivare l'offerta e l'acquisto da parte dei cittadini di prodotti del territorio regionale con le risorse di cui al presente articolo.

8. Il Comitato di cui all'articolo 8 può proporre, in conformità con le finalità di cui all'articolo 1, ulteriori misure secondo le procedure di cui al comma 4 dell'articolo 8.

 

     Art. 3. Disposizioni per gli Enti locali.

1. Al fine di sostenere lo sforzo compiuto dai comuni abruzzesi nella fase emergenziale e ad assicurare agli stessi strumenti finanziari, infrastrutturali e tecnologici per garantire la continuità dei servizi a favore delle fasce più fragili ed esposte della popolazione e l'erogazione dei servizi pubblici essenziali, sono adottati i seguenti interventi:

a) i fondi destinati ai comuni con la L.R. 3/2020 sono liquidati ai beneficiari con urgenza ed in anticipazione compatibilmente con la disponibilità finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida contenenti criteri e modalità per dare attuazione alla disposizione, da trasmettere ai singoli Dipartimenti, previa verifica delle somme necessarie e della sostenibilità dell'operazione da parte dell'Ente;

b) ai comuni, soggetti attuatori di interventi in convenzione di co-finanziamento con la Regione, in deroga e con modifica alle convenzioni vigenti, è accordata una ulteriore quota di anticipazione compatibilmente con la disponibilità finanziaria e la salvaguardia degli equilibri di bilancio; le procedure di controllo e rendicontazione finale sono concluse inderogabilmente entro 30 giorni dall'invio della documentazione completa da parte dell'ente attuatore; il mancato rispetto del termine incide sulla valutazione di risultato del responsabile del procedimento della Regione. Con deliberazione della Giunta regionale da emanare entro 7 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono approvate le linee guida contenenti criteri e modalità per dare attuazione alla disposizione, da trasmettere ai singoli Dipartimenti, previa verifica delle somme necessarie e della sostenibilità dell'operazione da parte dell'Ente;

c) fatte salve eventuali inderogabili norme sovraordinate, tutti i termini previsti nelle convenzioni tra Regione e Comuni che prevedono adempimenti, scadenze, oneri a carico di questi ultimi ricadenti nell'anno 2020 si intendono differiti di ulteriori 12 mesi a decorrere dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

2. La Regione provvede, per il tramite della propria centrale di committenza, anche in virtù di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), all'acquisto di beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una "start-up innovativa" o una "piccola e media impresa innovativa", al fine di dotare i comuni abruzzesi di adeguati strumenti per la più efficace ed omogenea implementazione dello smart working. La copertura finanziaria per le finalità di cui al presente comma è assicurata con una quota delle risorse proveniente dalla rimodulazione del FESR 2014-2020 (Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione) operata dalla Giunta regionale.

3. Al fine di sostenere gli sforzi compiuti dai comuni nella gestione dell'emergenza epidemiologica è istituito un fondo di solidarietà, da erogare in base al numero di abitanti, per contribuire alle maggiori spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi e per lo straordinario del personale dipendente; la Giunta regionale individua le risorse necessarie alla copertura del fondo di solidarietà mediante eventuali economie di bilancio o attraverso la riprogrammazione dei fondi.

4. Al fine di assicurare la pronta risposta del sistema istituzionale territoriale nella fase di grave criticità legata all'emergenza epidemiologica, la Regione, anche mediante l'attivazione di fondi di riprogrammazione e di ogni altra risorsa disponibile, trasferisce ai comuni le risorse finalizzate a mantenere ed attivare le prestazioni di primaria necessità nei confronti dei cittadini più fragili, quali l'assistenza domiciliare per disabili, anziani e minori, accoglienza notturna, trasporto e mense sociali, prestazioni di consegna a domicilio dei generi di prima necessità come alimenti, pasti, medicinali, autorizzando i Comuni a stipulare accordi con le catene di distribuzione alimentare e dei servizi di ristorazione che offrono prestazioni a domicilio nonché con le farmacie.

5. Nei piccoli comuni, ove non siano presenti rivendite di generi alimentari o farmacie, la Protezione civile regionale, previa richiesta dei sindaci interessati, interviene per l'approvvigionamento di viveri e farmaci fino alla cessazione delle restrizioni in materia di mobilità.

 

     Art. 4. Misure per il rilancio dell'economia regionale.

1. Al fine di rilanciare l'economia regionale, la Regione impiega tutte le risorse disponibili derivanti dall'applicazione dell'articolo 111 del d.l. 18/2020, pari ad euro 6.000.000,00, sostenendo le spese di investimento di:

a) micro e piccole imprese;

b) lavoratori autonomi in regime forfettario ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale 2020-2022).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, eroga un contributo, a titolo di rimborso, pari al 40 per cento della spesa sostenuta al netto dell'IVA, fino al limite di euro 5.000,00 per spese di investimento effettuate da imprese e lavoratori di cui al comma 1 operanti sul territorio della Regione da almeno tre anni.

3. Sono ammissibili a contributo, entro il limite di cui al comma 2, le spese di investimento effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per spese di investimento si intendono le spese per l'acquisto di beni utilizzati per la produzione di altri beni, quali attrezzature, macchine, mezzi di trasporto ed altri beni destinati ad essere utilizzati per un periodo di tempo superiore a tre anni.

4. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo e la relativa modulistica.

5. All'erogazione dei contributi di cui al presente articolo provvede il Servizio Ragioneria della Regione, per ordine di priorità fino ad esaurimento dei fondi stanziati, secondo i criteri definiti nella deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 4.

6. Al fine di garantire la rapida erogazione dei contributi, la Giunta regionale può disporre l'assegnazione temporanea al Servizio Ragioneria di personale proveniente da altri Dipartimenti regionali.

7. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

 

     Art. 5. Disposizioni varie.

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (Legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge quadro sul volontariato)) è differito al 31 ottobre 2020.

2. Tutti i termini perentori in corso, stabiliti nell'avviso pubblico della Regione Abruzzo per il Fondo nazionale Politiche giovanili, annualità 2019, sono differiti al 30 giugno 2020.

3. Sono prorogati di 60 giorni e comunque fino alla cessazione dello stato di emergenza i termini degli adempimenti derivanti da leggi regionali, registri regionali, bandi e avvisi regionali rivolti agli enti locali, all'ECAD, agli enti pubblici e del Terzo Settore che operano nel campo delle politiche sociali nel territorio della Regione. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge la Giunta regionale, su indicazione dei Dipartimenti competenti, approva l'elenco degli adempimenti prorogati. La Giunta regionale, con proprio atto, può sospendere l'emanazione di avvisi rivolti agli enti di cui al presente comma che non rivestano carattere di urgenza o derivanti da obblighi previsti da normative nazionali.

4. Al fine di agevolare la continuità dei corsi di formazione sospesi a causa dell'emergenza sanitaria di cui all'articolo 1, la Regione recepisce le "Linee Guida per l'utilizzo della modalità Fad/e-learnig nei percorsi formativi di accesso alle professioni regolamentate la cui formazione è in capo alle Regioni e Province autonome" approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome nella seduta del 25 luglio 2019. La Giunta regionale e il Dipartimento competente adottano 1 provvedimenti necessari per consentire agli Organismi di Formazione accreditati, nel rispetto delle predette Linee Guida, di attivare la Formazione a Distanza (FAD), anche attraverso piattaforme "webinar" per la formazione sincrona, ovvero di far proseguire anche con modalità digitali e/o aule virtuali le attività formative teoriche. La FAD e le piattaforme "webinar" sono utilizzate, nel rispetto delle predette Linee Guida, per tutti i bandi della formazione professionale e del sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) attivi, nonché per le attività formative finanziate per l'apprendistato o dai Fondi Interprofessionali. Anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali connesso allo stato di emergenza, gli Organismi accreditati alla formazione professionale realizzano le attività didattiche già autorizzate prima del 10 marzo 2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, in modalità e-learning. I termini perentori in corso, posti a carico degli Organismi di Formazione e stabiliti negli avvisi e bandi inerenti i corsi formativi e i relativi progetti sono sospesi fino alla cessazione dello stato di emergenza.

5. Le Aziende regionali per il diritto allo studio (ADSU) possono utilizzare gli eventuali avanzi di amministrazione allo scopo di perseguire i propri fini istituzionali.

6. Nel caso di sospensione dei cantieri pubblici regionali in conseguenza dei provvedimenti in materia di sicurezza sanitaria di cui all'articolo 1, la Regione e gli enti regionali, in qualità di stazioni appaltanti, provvedono alla liquidazione dello stato di avanzamento dei lavori tenuto conto della consistenza degli stessi alla data di sospensione. Dette disposizioni costituiscono indirizzi ai quali gli Enti locali possono adeguarsi. La Giunta regionale provvede, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del prontuario regionale "Prezzi Informativi delle Opere Edili nella Regione Abruzzo" con l'inserimento di specifiche voci per i costi sostenuti dalle imprese per assicurare la sicurezza sul lavoro per il rischio biologico derivante dal virus COVID-19.

7. La Giunta regionale è autorizzata a partecipare al cofinanziamento dei progetti presentati e valutati positivamente ai sensi del D.M. 24 maggio 2017, D.M. 5 marzo 2018 e D.M, 2 agosto 2019(Accordi per l'innovazione), nonché delle iniziative presentate ai sensi degli accordi di programma e degli accordi di sviluppo ai sensi degli articoli 4 e 9-bis del D.M. 9 dicembre 2014, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale in tema di sostegno alla ricerca e all'innovazione, nonché alla RIS3. Al fine di finanziare la maggiore previsione di spesa di cui al presente comma, nello stato di previsione dell'entrata è contabilizzata nell'ambito del Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99, la maggiore entrata derivante dalla restituzione da parte della Fira Spa e di Abruzzo Sviluppo Spa di economie disponibili, attestate e certificate dalle medesime società. Allo stato di previsione del bilancio regionale 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

a) Parte Spesa - in aumento: Titolo 2, Missione 14, Programma 03 per competenza e cassa nell'importo di euro 5.027.741,00;

b) Parte Entrata - in aumento: Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 99 per competenza e cassa nell'importo di euro 5.027.741,00.

Le maggiori spese di cui al presente comma sono autorizzate e possono essere impegnate solo e limitatamente all'avvenuta riscossione delle maggiori entrate di cui al comma stesso.

8. Per le finalità di cui all'articolo 1, l'ARAP e il Consorzio industriale Chieti Pescara sono autorizzati a sospendere i termini in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio 2020 al 30 novembre 2020 relativi al pagamento dei canoni dovuti dalle imprese per la gestione, l'esercizio e la manutenzione degli agglomerati industriali, nonché i canoni dovuti per la locazione e la utilizzazione anche ad altro titolo dei beni dell'ARAP e del Consorzio industriale Chieti Pescara, nonché dei contributi di urbanizzazione. I pagamenti dei canoni, sospesi ai sensi del presente comma, sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione. Non si fa luogo al rimborso dei canoni già versati. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dell'ARAP e del Consorzio Industriale Chieti Pescara è istituito un fondo di rotazione complessivo pari ad euro 5.000.000,00. La sospensione si applica fino alla concorrenza del Fondo, alle imprese insediate negli agglomerati degli Enti interessati che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)) di aver registrato, in un trimestre successivo al 23 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza COVID-19. L'erogazione è disposta dal Dipartimento competente della Giunta regionale, previa richiesta degli Enti interessati corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni finanziari, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione di liquidità da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'Ente che riceve l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento.

9. Per le finalità di cui al comma 8 è apportata al bilancio di previsione della Regione 2020/2022, annualità 2020 e 2021 la seguente variazione:

a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01 è iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità all'ARAP ed al Consorzio Industriale CH-PE";

b) nello stato di previsione della spesa, al Titolo 3 - Missione 14 - Programma 01 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti all'ARAP e Consorzio industriale CH-PE".

10. Al fine di assicurare alle ATER la necessaria disponibilità di risorse per il pagamento di spese urgenti ed improcrastinabili è autorizzata la concessione di credito a breve termine a favore delle stesse del valore complessivo di euro 5.000.000,00. Le somme sono restituite senza oneri per l'ente in rate costanti a partire dal termine della data di conclusione dello stato di emergenza e comunque entro il 31 dicembre 2020. L'entità di ciascuna rata è proporzionata agli incassi derivanti all'ATER dalla restituzione dei canoni sospesi, in modo da garantire comunque il funzionamento dell'Azienda stessa. Il direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente, di volta in volta, verificato il rispetto delle condizioni per l'effettuazione della concessione di liquidità di cui al presente comma, previa richiesta delle Aziende che contestualmente si impegnano al rispetto dei termini di restituzione, è autorizzato a trasferire le risorse. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al presente comma al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, è iscritto lo stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 5.000.000,00 nel Titolo 5 - Tipologia 200 - Categoria 01;

b) nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020 è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 5.000.000,00 nel Titolo 3 - Missione 08 - Programma 02.

11. La Regione riconosce alle aziende di cui all'articolo 1, lettera g), del D.P.C.M. 22 marzo 2020 un incentivo economico a parziale ristoro dei costi fissi e imprescindibili sostenuti al solo fine di mantenere in funzione impianti a ciclo continuo ma privi di output produttivo. La misura è finanziata nei limiti di cui alle risorse di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e).

12. Per le finalità di cui all'articolo 1, è istituito a favore dell'ERSI quale Ente di Governo dell'Ambito individuato dalla Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), un fondo di rotazione complessivo pari ad euro 5.000.000,00 in modo da garantire la disponibilità di risorse per spese urgenti e improcrastinabili derivanti dall'emergenza in atto e tale da sopperire ai mancati incassi nello stesso periodo emergenziale. L'erogazione è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, previa richiesta dell'ERSI, corredata da una relazione esplicativa e dimostrativa del mancato incasso e dei conseguenti fabbisogni dei gestori del Servizio Idrico Integrato, sottoscritta dal legale rappresentante e asseverata dal revisore legale dei conti. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione di liquidità da rimborsare a partire dal mese di dicembre 2020 con rateizzazioni mensili fino al 31 dicembre 2021. L'atto di concessione dell'anticipazione dispone contestualmente l'accertamento del relativo credito. L'Ente che riceve l'anticipazione provvede alla registrazione del debito verso la Regione entro 10 giorni dall'avvenuto trasferimento, L'ERSI assicura le modalità di rendicontazione nel proprio bilancio delle somme ricevute e a sua volta trasferite ai Gestori del Servizio Idrico Integrato.

13. Per le finalità di cui al comma 12, è apportata al bilancio di previsione della Regione 2020/2022, annualità 2020 e 2021, la seguente variazione:

a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020 e 2021, al Titolo 5, Tipologia 300, Categoria 01 è iscritto lo stanziamento di euro 5.000.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità all'ERSI per i Gestori del Servizio Idrico Integrato";

b) nello stato di previsione della spesa, al Titolo 3, Missione 11, Programma 01 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 5.000.000,00 sul capitolo di nuova istituzione denominato "Concessione crediti all'ERSI per i Gestori del Servizio Idrico Integrato".

 

     Art. 6. Disposizioni di semplificazione normativa e procedimentale.

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e con lo scopo di contribuire a efficaci azioni di contrasto agli effetti negativi prodotti dalle misure adottate per fronteggiare l'emergenza sanitaria, il presente articolo detta disposizioni tese a disciplinare la semplificazione normativa e procedimentale di competenza regionale.

2. Ai fini di cui la comma 1, entro il 30 settembre 2020, la Regione provvede alla ricognizione straordinaria di tutte le disposizioni regionali per le quali è necessaria l'abrogazione espressa nel rispetto dei seguenti principi:

a) identificazione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita;

b) identificazione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete;

c) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali o violazione di disposizioni statutarie, statali o europee;

d) coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;

e) esclusione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;

f) esclusione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza regionale.

3. Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dell'attività di ricognizione di cui al comma 2, è sottoposta al Consiglio regionale una proposta di legge recante l'elenco delle disposizioni di legge regionale da abrogare.

4. Per le attività di cui ai commi 1 e 2 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con la Giunta regionale, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce un gruppo di lavoro tecnico.

5. L'attività del gruppo di lavoro di cui al comma 4 deve essere indirizzata prioritariamente alla predisposizione di testi unici che possano semplificare i conseguenti procedimenti amministrativi.

6. Nelle more dell'approvazione della legge di cui al comma 3, i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di cui al capo II della legge regionale 1° ottobre 2013, n. 31 (Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013), sono ridotti alla metà. Il mancato rispetto degli stessi è misurato dall'Organismo Interno di Valutazione della Giunta e del Consiglio regionale ai fini della valutazione della prestazione individuale dei dirigenti responsabili dei procedimenti. La relazione annuale sul ciclo della performance della Giunta e del Consiglio regionale dovrà contenere specifica illustrazione della misurazione del rispetto dell'obiettivo di semplificazione di cui al presente comma.

7. Per i fondi strutturali, al fine del più efficace utilizzo delle risorse, la Giunta regionale, previa istruttoria dei competenti Dipartimenti, semplifica e snellisce, in linea con i Regolamenti (UE), le procedure di Gestione, di Controllo e di Rendicontazione, anche attraverso le opportune revisioni ai relativi Manuali.

8. Per l'utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 e 2014-2020, la Giunta regionale al fine di agevolare un più efficace e celere utilizzo delle risorse e anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 97 del d.l. 18/2020, previa istruttoria del competente Dipartimento, stabilisce con atto amministrativo linee di indirizzo e semplificazione dei processi di erogazione delle risorse fissando un arco temporale motivato per l'applicazione delle semplificazioni. A tal fine, per contemperare l'esigenza di accelerare l'immissione di liquidità nel sistema economico regionale con quella di garantire la correttezza e regolarità delle spese, le linee di indirizzo devono prevedere la possibilità di darsi luogo alle erogazioni di quote intermedie ai Soggetti attuatori dei progetti finanziati con l'FSC anche nelle more dei controlli di I livello.

 

     Art. 7. Misure per favorire la pace legale con le imprese.

1. Al fine di sostenere la ripresa dell'economia e consentire alle imprese di superare la crisi derivante dall'emergenza sanitaria in atto, la Regione favorisce il componimento bonario del contenzioso in essere con le imprese, sia in materia civile che amministrativa.

2. La Regione, gli enti, le agenzie, le aziende regionali e le società controllate dalla Regione, le Aziende Sanitarie Locali valutano la possibilità di definire transattivamente le vertenze pendenti con le imprese di cui al comma 1, fatto salvo il caso in cui il componimento bonario della lite pregiudichi l'interesse o il diritto di terzi controinteressati e partecipanti alla vertenza.

3. Ove interessata, l'impresa formula una proposta transattiva da far pervenire agli uffici della Regione, ovvero degli enti di cui al comma 2, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

4. Nei successivi trenta giorni i Dipartimenti regionali interessati sottopongono all'Avvocatura regionale una proposta di accoglimento, anche parziale, ovvero di motivato diniego dell'istanza.

5. La proposta dei Dipartimenti, ovvero degli enti regionali, dovrà tenere in debita considerazione le transazioni già perfezionate ovvero formalizzate dagli stessi in relazione a materie inerenti l'identico oggetto della controversia pendente.

6. Negli ulteriori trenta giorni l'Avvocatura regionale determina in merito alla vertenza con parere vincolante per l'Amministrazione di competenza, cui spettano i successivi adempimenti.

7. L'Avvocatura privilegia le ipotesi di bonario componimento della vertenza, fatte salve le ipotesi di oggettiva impossibilità di transazione della lite nell'interesse della Regione.

8. Le presenti disposizioni non si applicano nel caso in cui il componimento bonario della lite pregiudichi l'interesse ovvero il diritto di altre imprese controinteressate e partecipanti alla vertenza.

9. Fino al 30 novembre 2020, i pagamenti dovuti ai soggetti di cui al comma 2 derivanti da sentenze esecutive o atti giudiziari sono sospesi e conseguentemente gli interessi legali non sono dovuti in ragione della brevità del tempo di sospensione.

 

     Art. 8. Comitato tecnico-scientifico.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, presso il Consiglio regionale è istituito un Comitato tecnico-scientifico (di seguito Comitato).

2. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da dieci esperti designati dai Gruppi consiliari, di cui tre designati dai Gruppi di minoranza, con comprovata formazione e professionalità, in materia economica, fiscale e giuridica, anche di provenienza accademica, nonché con conoscenza del tessuto produttivo regionale.

3. Il Comitato è costituito dal Presidente del Consiglio regionale, sulla base delle designazioni di cui al comma 2.

4. Con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, da adottare nel termine di 5 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento dello stesso.

5. Il Comitato svolge le sue funzioni per un anno dalla sua costituzione, fatta salva la facoltà di scioglimento anticipato, ovvero di proroga fino al termine della Legislatura, per motivate ragioni.

6. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

7. Per le attività del Comitato che afferiscono alle funzioni proprie dei Gruppi consiliari, questi possono eventualmente ricorrere ai fondi di loro pertinenza.

8. Il Comitato svolge compiti consultivi; presenta alla Giunta e al Consiglio, entro 15 giorni dalla sua costituzione, proposte non vincolanti riguardanti l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2.

9. Il Comitato può altresì presentare alla Giunta e al Consiglio proposte riguardanti:

a) ogni utile misura per fronteggiare l'emergenza socio-economica, ed in particolare misure finalizzate al sostegno ad imprese e famiglie che abbiano subito danni per effetto dell'emergenza sanitaria di cui all'articolo 1, nonché allo sviluppo delle aree interne, anche implementando interventi rivolti ai territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016;

b) adeguate iniziative per il contenimento della spesa pubblica regionale anche in relazione alle società partecipate;

c) interventi per il miglioramento dell'interazione con il sistema bancario operante in regione al fine di agevolare l'accesso al credito e gli investimenti delle imprese, nonché di sostegno alle famiglie in difficoltà, anche attraverso lo studio e l'implementazione di innovativi strumenti di finanza territoriale a supporto del sistema produttivo;

d) ogni altra attività di consulenza tecnica, di studio e ricerca espressamente su richiesta della Giunta e del Consiglio regionale, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

10. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Comitato si confronta con i rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del sistema delle imprese abruzzesi.

11. Entro il termine di 15 giorni dalla sua costituzione, il Comitato presenta alla Giunta e al Consiglio un piano di proposte per l'attuazione di misure di sostegno alle imprese e alle famiglie dei Comuni della "zona rossa", individuati a seguito delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 9. Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e zootecnia.

1. Alla legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materie di Usi civici e gestione delle terre civiche-Esercizio delle funzioni amministrative) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 dell'articolo 6 è abrogato;

b) al comma 3 dell'articolo 16, dopo le parole "boschive e pascolive" sono inserite le seguenti "ai fini dello sviluppo locale, della gestione ecocompatibile del territorio montano, della salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e che tenga conto della qualità e del benessere degli animali";

c) dopo il comma 3 dell'articolo 16 sono inseriti i seguenti:

"3-bis. I Comuni e gli enti gestori delle terre civiche ad utilizzazione pascoliva di cui all'articolo 15 adottano i seguenti criteri per l'assegnazione dell'uso civico di pascolo:

a) le terre civiche sono conferite, anche con durata pluriennale, prioritariamente ai soggetti di cui all'articolo 26 della legge 1766/1927 iscritti nel registro della popolazione residente da almeno 10 anni che abbiano un'azienda con presenza zootecnica, ricoveri per stabulazione invernale e codice di stalla riferito allo stesso territorio comunale o ai comuni limitrofi;

b) nel caso in cui l'azienda assuma la forma giuridica di società di persone o società di capitali, il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) deve verificarsi in capo alla totalità dei soci nel caso di società di persone e almeno due terzi delle quote societarie nel caso di società di capitali. Il codice aziendale di stalla deve essere unico, attribuito alla forma giuridica conferitaria e ricomprendere l'intera consistenza zootecnica;

c) per i soggetti di cui alla lettera a) può essere assicurata, compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo comune, una concessione annuale fino a un ettaro di terre civiche ad utilizzazione pascoliva per ogni 0,1 UBA immessa al pascolo; il canone annuale per il diritto di uso civico di pascolo non può superare quaranta euro per UBA;

d) soddisfatta la domanda di concessione ai soggetti di cui alla lettera a), in caso di eccedenza l'assegnazione è concessa ai residenti dei comuni limitrofi, poi a quelli della provincia, poi a quelli della regione, con le medesime procedure di concessione riservate ai soggetti di cui alla lettera a) e, successivamente, ad altri soggetti attraverso procedure di evidenza pubblica, con il criterio di cui all'articolo 73, lettera c) del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), previa individuazione del responsabile di cui all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3-ter. Gli enti esponenziali delle collettività possono conferire i terreni pascolivi con modalità sia collettiva con godimento promiscuo sia in forma singola".

2. Gli enti gestori di cui al comma 1 dell'articolo 16 della L.R. 25/1988 adeguano i propri regolamenti entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; in caso di inadempienza trovano comunque applicazione le norme di cui al comma 1 del presente articolo cui i regolamenti non possono derogare.

3. Il Consiglio regionale, al fine di sostenere l'attività dello Zoo d'Abruzzo, che rappresenta un'attrazione per tutti gli studenti della regione, è autorizzato ad acquistare biglietti di ingresso, da donare alle scuole elementari e medie della regione, per un importo complessivo di euro 12.000,00. Agli oneri derivanti dal presente comma sì fa fronte con lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione denominato "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo" nell'ambito della missione 1, Programma 1, del Bilancio di previsione del Consiglio regionale 2020/2022, annualità 2020. La copertura finanziaria è assicurata dalla seguente variazione in termini di competenza e cassa del bilancio del Consiglio regionale, annualità 2020:

a) Missione 01, Programma 01, capitolo 1109 denominato "Fondo per la copertura finanziaria di iniziative legislative" in diminuzione di euro 12.000,00;

b) Missione 01, Programma 01, capitolo "Sostegno allo Zoo d'Abruzzo", in aumento di euro 12.000,00.

4. Alla legge regionale 20 dicembre 2019, n. 45 (Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 20 le parole "la gestione transitoria" sono sostituite dalle parole "la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti";

b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis. (Disposizioni transitorie)

1. In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico.

2. In caso di contestuale cessazione di due componenti del collegio di cui al comma 1, il revisore che resta in carica assume la funzione di revisore unico fino alla scadenza del mandato.".

5. Alla legge regionale 24 agosto 2018, n. 29 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Interno "Bacino Aterno e Sagittario" e del Consorzio Bonifica Nord "Bacino del Tronto - Tordino e Vomano") sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo della legge è sostituito dal seguente: "Disposizioni in favore dei Consorzi di Bonifica";

b) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

(Istituzione fondo di rotazione in favore dei Consorzi di Bonifica)

1. Al fine di sopperire alle esigenze finanziarie dei Consorzi di Bonifica derivanti, in via prevalente, da interventi di natura eccezionale causati da eventi naturali avversi, realizzati in favore del territorio e con finalità di tutela dell'incolumità pubblica e privata, nonché per il pagamento di fatture liquidate o liquidabili, relative a lavori in concessione effettuati, da rendicontare al concedente, è istituito un fondo di rotazione per complessivi euro 10.000.000,00.

2. Il fondo di cui al comma 1 si rende necessario anche per fare fronte alle necessità di cassa derivanti da quanto previsto nel decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19).

3. L'erogazione delle risorse è disposta dal competente Dipartimento della Giunta regionale, su richiesta del Consorzio interessato, corredata da una relazione che espliciti le ragioni della spesa, con indicazione del piano di rientro, di natura quinquennale.

4. L'erogazione è concessa sotto forma di anticipazione da rimborsare a partire dall'anno 2020, secondo un piano di rientro finanziario.

5. Le risorse di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente alla gestione O manutenzione degli impianti irrigui o depurativi e alle altre infrastrutture gestite dai Consorzi di bonifica; in ogni caso non possono essere utilizzate per nuove spese di personale.";

c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per le finalità della presente legge sono istituiti, nel bilancio corrente, alla Missione 16, Programma 01, Titolo 3, il capitolo di spesa da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica" con dotazione di euro 10.000.000,00 ed al Titolo 5, Tipologia 200, il capitolo di entrata da denominare "Fondo rotativo per il sostegno finanziario dei Consorzi di Bonifica - reintroito somme" con dotazione di euro 10.000.000,00";

2) il comma 3 è abrogato;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I Consorzi di Bonifica effettuano la contabilizzazione nel proprio bilancio del finanziamento concesso accendendo il debito verso la Regione Abruzzo, con una variazione del proprio bilancio da effettuare entro venti giorni dal ricevimento del trasferimento e contabilizzano i progressivi rimborsi.".

6. Per le finalità di cui all'articolo 1, i fondi rotativi istituiti ai sensi della legge regionale 23 luglio 2018, n. 17 (Disposizioni in favore del Consorzio di Bonifica Centro - Istituzione fondo di rotazione) e della L.R. 29/2018, contabilizzati con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati trasferimenti definitivi a fondo perduto per cancellazione di crediti e sono contabilizzati tra i trasferimenti in conto capitale a favore degli Enti beneficiari; il relativo mandato di pagamento è commutato in quietanza di entrata del bilancio della Regione con l'imputazione dell'entrata medesima tra le riscossioni di crediti. Le economie degli Enti beneficiari concorrono al miglioramento della situazione patrimoniale degli stessi e i relativi flussi finanziari programmati per i rimborsi sono destinati agli incrementi dei costi per far fronte all'emergenza sanitaria.

7. Al fine di assicurare la copertura finanziaria al Regime di Aiuti di Stato n. SA.51931(2018/XA) per le attività di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2015, n. 22 (Legge europea regionale 2015), l'autorizzazione di spesa disposta nel Capitolo 102400-3, Missione 16, Programma 01, Titolo 2, è aumentata, con riferimento all'esercizio 2020, di euro 284.000,00.

8. Per far fronte agli oneri di cui al comma 7 è apportata al bilancio di previsione 20202022 la seguente variazione compensativa di competenza e di cassa:

a) Capitolo 102419/articolo 1, Missione 01, Programma 12, Titolo 2, Macroaggregato 05 - Variazione in diminuzione euro 284.000,00;

b) Capitolo 102400/articolo 3, Missione 16, Programma 01, Titolo 2, Macroaggregato 03 - Variazione in aumento euro 284.000,00.

 

     Art. 10. Disposizioni per accelerare i pagamenti della Regione e degli Enti affidatari di interventi a regia regionale.

1. Al fine di fronteggiare lo stato di difficoltà in cui versa l'economia regionale a seguito dell'emergenza sanitaria di cui al comma 1 dell'articolo 1, la Regione adotta misure volte ad accelerare i pagamenti dei debiti della Regione verso i propri fornitori nonché di quelli afferenti alla gestione di programmi di interventi gestiti direttamente dalla Regione o affidati ad altri Enti in convenzione.

2. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata ad istituire un fondo rotativo, valido fino al 31 dicembre 2021 e per un importo di euro 20 milioni per la concessione di crediti, nella forma di anticipazione di liquidità, finalizzati:

a) al pagamento di imprese appaltatrici direttamente contrattualizzate con la Regione;

b) al pagamento da parte di enti ed organismi strumentali della Regione e di altri enti pubblici che siano soggetti attuatori per la realizzazione di programmi di investimento della Regione a seguito di apposita convenzione.

3. In caso di mancata disponibilità di cassa necessaria allo scopo di cui al comma 2, la Giunta è autorizzata alla stipula di una convenzione con un'articolazione del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, finalizzata all'utilizzo di strumenti di anticipazioni di liquidità, anche a mezzo di cessione di credito, utili allo scopo.

4. Sono esclusi dalla suddetta disposizione i debiti finanziati attraverso il ricorso a fondi strutturali europei.

5. Al fondo di cui al comma 2, lettera a) possono accedere le strutture della Giunta regionale che sono impossibilitate all'estinzione dei debiti nei confronti dei propri fornitori e delle ditte appaltatrici nei tempi previsti ed idonei a garantire la tempestività dei pagamenti in quanto in attesa di ricevere i relativi finanziamenti da parte di altri enti la cui erogazione è subordinata alla verifica della eleggibilità della spesa secondo i rispettivi regolamenti, ovvero per insufficienza, anche temporanea, di cassa.

6. Possono accedere al fondo di cui al comma 2, lettera b) gli enti affidatari di interventi nell'ambito di programmi di investimenti a regia regionale che sono impossibilitati al pagamento di stati di avanzamento:

a) per comprovata carenza di risorse;

b) ovvero per l'impossibilità di procedere all'estinzione dei debiti nei confronti dei propri fornitori e delle ditte appaltatrici nei tempi previsti ed idonei a garantire la tempestività dei pagamenti in quanto in attesa di ricevere i relativi finanziamenti da parte di altri enti la cui erogazione è subordinata alla verifica della eleggibilità della spesa secondo i rispettivi regolamenti.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 5, la concessione di crediti a breve termine è concessa, senza oneri, dal dirigente affidatario del capitolo di spesa previa verifica:

a) della rispondenza della fornitura alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2;

b) della avvenuta liquidazione tecnica della fattura attestante la corrispondenza dell'importo richiesto con il contratto stipulato con il fornitore e della presenza di tutta la documentazione richiesta per la verifica della eleggibilità della spesa per i controlli eventualmente previsti ai fini della successiva rendicontazione, con eccezione del mandato di pagamento quietanzato.

8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, la concessione di crediti a breve termine è concessa, senza oneri, dal dirigente affidatario del capitolo di spesa previa verifica:

a) della rispondenza della fornitura alle fattispecie di cui ai commi 1 e 2;

b) della avvenuta liquidazione tecnica della fattura attestante la corrispondenza dell'importo richiesto con il contratto stipulato con il fornitore da parte degli uffici del soggetto attuatore del programma a regia regionale;

c) dell'avvenuto invio di tutta la documentazione richiesta, qualora necessaria, per la verifica della eleggibilità della spesa per i controlli eventualmente previsti ai fini della successiva rendicontazione;

d) di apposita dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dall'organo di revisione dello stesso comprovante la carenza di disponibilità liquide utili per l'estinzione del debito, tenuto conto dell'eventuale onerosità per il ricorso ad alternative anticipazioni da parte di istituti bancari, ove possibili, e delle prioritarie necessità di cassa per l'estinzione di debiti nei confronti dei dipendenti e di natura erariale, nonché derivanti da piani finanziari di rientro in essere relativi a debiti pregressi;

e) della dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente con l'impegno a trasmettere, nel termine di venti giorni dal ricevimento delle somme anticipate a valere sul fondo, fattura quietanzata e completa di tutta la documentazione richiesta dalla convenzione in essere ai fini della prevista attività di rendicontazione.

9. Le fatture pagate attraverso il fondo di cui al comma 2, lettera b), debitamente quietanzate, sono presentate dagli enti competenti entro venti giorni dal relativo pagamento alla Regione ai fini della prevista attività di rendicontazione unitamente a tutta la occorrente documentazione prevista dalla convenzione. Il mancato rispetto dei termini comporta la sospensione di ogni ulteriore concessione di crediti fino all'avvenuto invio della documentazione ed il pagamento degli interessi legali calcolati sulla somma da rendicontare per i giorni di ritardo successivi ai venti giorni dall'avvenuto pagamento.

10. Le strutture della Giunta competenti per materia preposte alla gestione diretta degli interventi ovvero indiretta nel caso di convenzione con altro ente, provvedono all'adozione dei relativi provvedimenti, attuativi del presente articolo, entro dieci giorni dalla richiesta; la mancata adozione dei provvedimenti entro il termine è considerata, dall'Organismo Interno di Valutazione, ai fini della misurazione della prestazione dirigenziale nell'ambito del ciclo della performance.

11. Al fine di accelerare gli atti nei controlli di primo livello, di tutti gli interventi ove questi sono previsti, propedeutici ai pagamenti di competenza regionale, i funzionari regionali o gli incaricati esterni a qualunque titolo non devono effettuare, in via ordinaria, il riscontro di legittimità di attività poste in essere da altre pubbliche amministrazioni nell'ambito del programma oggetto di finanziamento.

12. La Giunta regionale per le finalità di cui al presente articolo adotta gli atti organizzativi e di gestione del personale necessari e conseguenti alle sue finalità.

13. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui ai commi 1 e 2 al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, è iscritto lo stanziamento di euro 20.000.000,00, sul capitolo 43616.1 denominato: "Rimborso concessione crediti per anticipazione di liquidità" allocato al Titolo 5 - Tipologia 300 - Categoria 01;

b) nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di euro 20.000.000,00, sul capitolo 153601.1 denominato "Concessione crediti" allocato al Titolo 3 - Missione 11 - Programma 01.

14. Agli oneri per il funzionamento del fondo di cui al comma 2, qualora attivato non ricorrendo alla giacenza di cassa disponibile della Regione, quantificati per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021 in euro 100.000,00, si provvede nell'ambito dello stanziamento della Missione 50, Programma 01 del bilancio della regione relativo al triennio 2020/2022.

 

     Art. 11. Rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

1. Le disposizioni che prevedono misure di sostegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a) sono adottate nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dell'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea).

2. Le misure di cui alla presente legge, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, sono concesse nel rispetto Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".

3. Sono fatte salve le misure straordinarie disposte dalla normativa europea in ragione della eccezionale situazione di emergenza sanitaria di cui all'articolo 1, comma 1.

 

     Art. 12. Emergenza Coronavirus.

1. Le entrate derivanti dalle donazioni effettuate in favore della Regione Abruzzo sul codice IBAN IT 48 V 05387 12917 000000040300 o su altro conto corrente appositamente dedicato, quali erogazioni liberali per l'emergenza Coronavirus, sono destinate agli interventi posti in essere dalla Protezione civile per l'emergenza sanitaria.

2. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, è iscritto lo stanziamento di euro 1.000.000,00, sul capitolo di nuova istituzione ed iscrizione 35052,1, denominato: "Raccolta fondi per interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza Coronavirus in Abruzzo" allocato al Titolo 3 - Tipologia 500 - Categoria 99.

3. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento vincolato di euro 1.000.000,00 suddiviso su due capitoli di nuova istituzione ed iscrizione nei termini che seguono:

a) 151315.1 denominato "Fondi per la Protezione civile per fronteggiare l'emergenza sanitaria correlata al Coronavirus in Abruzzo - Spesa corrente" allocato al Titolo 1 - Missione 11 - Programma 01, per euro 200.000,00;

b) 152193.1 denominato "Fondi per la Protezione civile per fronteggiare l'emergenza sanitaria correlata al Coronavirus in Abruzzo - Spesa in conto capitale" allocato al Titolo 2 - Missione 11 - Programma 01, per euro 800.000,00.

4. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata. In caso di maggior accertamento dell'entrata di cui al comma 2, la Giunta regionale, nel rispetto della destinazione prevista dal comma 1, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le necessarie variazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Al fine di rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 in atto, nelle more dei trasferimenti statali sulla contabilità speciale appositamente istituita (n. 6194), è autorizzata, in attuazione delle OCDPC n. 630 del 3 febbraio 2020 e OCDPC n. 639 del 25 febbraio 2020 o di altre OCDPC che dovessero essere emesse, l'apertura di una concessione di crediti a favore della Struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) nel limite massimo di euro 15 milioni. Detto importo ricomprende quanto già previsto nella D.G.R. n. 138/2020 e nella delibera di Giunta regionale. 158/2020.

6. La Struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) provvede a riversare al bilancio regionale le somme concesse ottenuta la disponibilità delle risorse statali nel termine di 15 giorni e comunque entro e non oltre la chiusura dell'esercizio in corso.

7. Per l'attuazione delle disposizioni normative di cui al comma 6 al bilancio di previsione 2020/2022 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa:

a) nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2020, è iscritto lo stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 15.000.000,00 nel Titolo 5 - Tipologia 200 - Categoria 01;

b) nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020 è correlativamente autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di competenza e cassa per l'importo di euro 15.000.000,00 nel Titolo 3 - Missione 11 -Programma 01.

8. Il direttore del Dipartimento Territorio ed Ambiente, di volta in volta, verificato il rispetto delle ipotesi di cui al comma 5, previa richiesta del dirigente della struttura di Missione per il superamento delle emergenze di Protezione Civile (S.M.E.A.) che contestualmente si impegna al rispetto dei termini di restituzione di cui al comma 6, è autorizzato a trasferire le risorse.

9. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42 del D.Lgs. 118/2011, è autorizzata, nelle more dell'approvazione del rendiconto 2019, la reiscrizione di quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione 2019 nel limite previsto dai commi 897, 898 e 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021) e precisamente nell'importo di euro 210.029.285,30. A tal fine nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio regionale 2020/2022, esercizio 2020, sono apportate le seguenti variazioni di sola competenza:

a) in aumento parte Entrata: Titolo 0 - Tipologia 000 - Categoria 01 (capitolo 10.1 che assume la seguente ridenominazione "Avanzo presunto al termine dell'esercizio precedente vincolato") per euro 210.029.285,30;

b) in aumento parte Spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 03, per euro 210.029.285,30.

10. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di cui al comma 9 necessarie ai fini della gestione delle quote vincolate ed accantonate mediante modifica ed integrazione al bilancio finanziario gestionale 2020/2022.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12 della presente legge trovano copertura nei termini indicati negli articoli medesimi.

2. Dall'applicazione delle disposizioni dei restanti articoli non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale o del bilancio del Consiglio regionale.

 

     Art. 14. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).