Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/04/2001 |
Numero: | 219 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 36 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, come integrato dall'articolo 1, lettera q), del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante [...] |
§ 98.1.1287 - D.M. 26 aprile 2001, n. 219.
Regolamento di modifica del decreto 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI
(G.U. 12 giugno 2001, n. 134)
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17 della
Visto l'articolo 3, comma 229, della
Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata
Visto il
Visto il
Considerata l'opportunità di modificare il predetto
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 dicembre 2000;
Vista la comunicazione n. 3-4450 del 3 aprile 2001, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della
Decreta:
1. L'articolo 36 del
"Art. 36. - 1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento è determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento è ricompreso.
2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato:
K = 1 - [(numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte)/vincite da pagare per effetto della parita].
Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso".Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.