§ 98.1.1287 - D.M. 26 aprile 2001, n. 219.
Regolamento di modifica del decreto 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:26/04/2001
Numero:219


Sommario
Art. 1.      1. L'articolo 36 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, come integrato dall'articolo 1, lettera q), del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante [...]


§ 98.1.1287 - D.M. 26 aprile 2001, n. 219.

Regolamento di modifica del decreto 2 giugno 1998, n. 174, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI

(G.U. 12 giugno 2001, n. 134)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

     Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di gioco;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco";

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa, riservate al CONI, sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo, può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie;

     Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze;

     Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

     Visto il decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante modificazioni ed integrazioni al predetto decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174;

     Considerata l'opportunità di modificare il predetto regolamento n. 231 del 2000, allo scopo di rettificarne una disposizione viziata da errore materiale;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 4 dicembre 2000;

     Vista la comunicazione n. 3-4450 del 3 aprile 2001, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     1. L'articolo 36 del decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, come integrato dall'articolo 1, lettera q), del decreto ministeriale 12 luglio 2000, n. 231, recante norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, è sostituito dal seguente:

     "Art. 36. - 1. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, non contemplato come evento pronosticabile, la quota pagata per la scommessa del singolo evento è determinata dalla quota pattuita compresa la restituzione della posta, divisa per il numero degli eventi risultati in parità; la nuova quota così determinata è considerata anche nel calcolo delle multiple nel quale l'evento è ricompreso.

     2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato:

     K = 1 - [(numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte)/vincite da pagare per effetto della parita].

     Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso".Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.