§ 98.1.2400 - D.M. 12 luglio 2000, n. 231.
Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente norme regolamentari per [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/07/2000
Numero:231


Sommario
Art. 1.      Al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a [...]


§ 98.1.2400 - D.M. 12 luglio 2000, n. 231.

Regolamento recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, concernente norme regolamentari per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549/1995

(G.U. 23 agosto 2000, n. 196)

 

 

     IL MINISTRO DELLE FINANZE

     Vista la legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);

     Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, concernente la disciplina delle attività di gioco;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, n. 806, recante "norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco";

     Visto l'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede che l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa riservate al CONI sulle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il proprio controllo può essere affidata in concessione a persone fisiche, società ed altri enti che offrano adeguate garanzie;

     Visto l'articolo 3, commi 230 e 231, della citata legge n. 549 del 1995, come modificati dall'articolo 24, commi 25 e 26, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i quali, fra l'altro, prevedono che le norme per l'organizzazione e l'esercizio delle predette scommesse sono determinate con regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze e che, su richiesta del CONI, nelle more della effettuazione delle relative gare, l'accettazione delle scommesse sia effettuata da parte di concessionari previsti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e che in tal caso il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale attingendo ai proventi derivanti dalle scommesse per la copertura delle spese di impianto ed esercizio dello stesso;

     Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

     Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerata l'opportunità di modificare il predetto regolamento, n. 174 del 1998;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 3 aprile 2000;

     Vista la comunicazione n. 3-8572/UCL dell'8 maggio 2000 inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1998;

     Decreta:

 

     Art. 1.

     Al decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, che ha approvato il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 5, comma 2, le parole "ed esattamente" sono sostituite dalla parola "o";

     b) modifiche all'articolo 6:

     1) al comma 2, dopo le parole "l'ora" è aggiunta la parola "ufficiale" e dopo la parola "ammessi" sono aggiunte le parole, "gli eventuali riporti di cui all'articolo 20, comma 2";

     2) al comma 3, secondo periodo, prima delle parole "Il gestore" sono inserite le parole "Per le scommesse a quota fissa";

     c) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

     "Art. 7.

     Accettazione delle scommesse

     1. Le scommesse sono effettuate esclusivamente presso i punti di accettazione espressamente autorizzati dal C.O.N.I. e dall'autorità di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal presente regolamento, il cui testo è esposto al pubblico nei luoghi dove si effettuano le scommesse stesse. I concessionari su autorizzazione dei predetti soggetti, in occasione di manifestazioni di particolare interesse o comunque connesse, possono aprire sportelli temporanei per la raccolta e l'accettazione delle scommesse all'interno dei luoghi di svolgimento della manifestazione, per un periodo di tempo limitato alla durata della medesima. Il CONI, con propria deliberazione, stabilisce i criteri di rilascio di detta autorizzazione.

     2. E' vietata ogni forma di intermediazione.

     3. Il termine dell'accettazione delle scommesse non può protrarsi oltre l'inizio ufficiale della competizione sportiva. Le scommesse accettate oltre l'inizio ufficiale della competizione comportano il rimborso delle stesse.

     4. Le modifiche dell'orario ufficiale di inizio delle competizioni comportano in caso di posticipazione, il protrarsi del termine di accettazione; in caso di anticipazione le modifiche comportano il rimborso delle scommesse accettate, limitatamente a quelle effettuate dopo l'inizio della competizione.";

     d) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

     "Art. 8. Validità delle scommesse e dei risultati che ne costituiscono

     l'oggetto

     1. La scommessa è considerata valida quando il risultato che ne costituisce l'oggetto è conseguito sul campo.

     2. La scommessa è considerata non valida:

     a) quando l'avvenimento non si è svolto entro il giorno successivo a quello in programma;

     b) quando nessun concorrente si è classificato;

     c) nei casi di inversione di campo nelle competizioni a squadre;

     3. Nel caso di scommesse su risultati parziali o su altri fatti connessi alla competizione, la scommessa è comunque valida quando il risultato oggetto della stessa è già maturato sul campo, anche se in momenti successivi l'avvenimento è sospeso o annullato.

     4. Nel caso di mancata partecipazione alla competizione di un concorrente, le scommesse accettate su quel concorrente sono ritenute perdenti.

     5. Il risultato oggetto della scommessa è tempestivamente reso pubblico dal CONI. Le modificazioni al risultato conseguito sul campo non influiscono sull'esito delle scommesse effettuate.

     6. La scommessa è considerata vincente quando tutti i termini con i quali è stata espressa sono conformi ai risultati degli avvenimenti cui la stessa si riferisce";

     e) all'articolo 9, comma 1, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente "si verificano le ipotesi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 7.";

     f) modifiche all'articolo 10:

     1) al comma 1, dopo la parola "sistema" è aggiunta la parola "centrale";

     2) Il comma 5 è abrogato;

     g) all'articolo 12, comma 1, le parole "alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, con aliquota del 5 per cento" sono sostituite dalle parole "al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";

     h) all'articolo 16, comma 2, le parole "6 della legge 22 dicembre 1951, n. 1379" sono sostituite dalle parole: "8 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";

     i) all'articolo 17, comma 1, le parole: "alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, e successive modificazioni" sono sostituite dalle parole: "al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504";

     l) all'articolo 19 il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "Il gestore redige e rende pubblico, ai fini dell'affissione nei luoghi ove il giuoco viene raccolto, uno specifico programma per le scommesse a totalizzatore, in cui indica gli avvenimenti, i tipi di scommessa ammessi, le unità di scommessa ed il minimo di scommessa, nonché gli eventuali riporti. Ogni variazione al programma ufficiale deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.";

     m) l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

     "Art. 20.

     Calcolo delle quote

     1. Le quote sono calcolate immediatamente dopo la comunicazione del risultato dell'unico o ultimo avvenimento oggetto della scommessa.

     2. Nel caso in cui non risultino vincitori per un tipo di scommessa, il relativo disponibile a vincite è aggiunto al primo disponibile a vincite dello stesso tipo di scommessa su avvenimenti della medesima disciplina sportiva.

     3. Le quote sono riferite ad una lira e sono espresse da una cifra intera seguita da un solo decimale; i decimali successivi per troncamento, sono a favore del C.O.N.I. Il calcolo delle quote, ad eccezione della totomultipla per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 28, è effettuato come segue per ciascun tipo di scommessa:

     a) si determina il disponibile a vincite delle scommesse totalizzate pari alla somma degli importi scommessi su ogni singolo evento, detratto l'importo del prelievo, e aumentato degli eventuali riporti;

     b) dal disponibile a vincite di cui alla lettera a) si detrae l'importo delle unità vincenti e la differenza che ne risulta si divide per il numero degli eventi o delle combinazioni vincenti pronosticabili;

     c) si divide ulteriormente l'importo di cui alla lettera b) riferibile a ciascun evento o combinazione vincente per l'ammontare totalizzato sul medesimo evento o combinazione. Tale quoziente aumentato di un'unità, costituisce la quota.

     4. Le quote del totalizzatore non possono essere inferiori ad una lira.";

     n) all'articolo 21, al comma 1, è aggiunto, di seguito, il periodo: "Le quote sono calcolate dividendo il disponibile a vincite di cui all'articolo 20, comma 3, lettera a), per il numero degli eventi vincenti.";

     o) all'articolo 31, al comma 1, è aggiunto, di seguito, il periodo: "Ogni variazione al programma deve essere tempestivamente comunicata al pubblico.";

     p) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

     "Art. 33.

     Percentuale di allibramento

     1. La percentuale di allibramento è data dalla somma dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta per ogni evento di un singolo avvenimento.

     2. Le quote offerte dal gestore che possono essere modificate anche nel corso dell'accettazione, purché rese pubbliche, rispettano le seguenti prescrizioni:

     a) per le scommesse su avvenimenti che prevedono fino a tre possibili esiti, la percentuale di allibramento di ogni singolo avvenimento non può superare 112; è ammesso uno scarto non superiore al 2 per cento;

     b) per le scommesse su avvenimenti che prevedono da quattro a otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 130; è ammesso uno scarto non superiore al 5 per cento;

     c) per le scommesse su avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 145 con uno scarto non superiore al 5 per cento;

     d) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono da quattro ad otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 260; è ammesso uno scarto non superiore al 5%; non è ammessa l'offerta di due possibilità di vincita per avvenimenti che prevedono meno di quattro possibili esiti;

     e) per le scommesse per le quali sono offerte due possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 290; è ammesso uno scarto non superiore al 5%;

     f) per le scommesse per le quali sono offerte tre possibilità di vincita in avvenimenti che prevedono oltre otto possibili esiti, la percentuale di allibramento non può superare 435, è ammesso uno scarto non superiore al 5%; non è ammessa l'offerta di tre possibilità di vincita per avvenimenti che prevedono meno di otto possibili esiti.

     3. Le quote pari al massimale di pagamento non vengono considerate ai fini del calcolo di detta percentuale di allibramento.";

     q) all'articolo 36, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

     "2. Nel caso di esito di parità negli avvenimenti oggetto della scommessa, per i quali siano state offerte due o tre possibilità di vincita, la quota pagata è determinata moltiplicando la quota pattuita compresa la restituzione della posta, per un coefficiente K così determinato:

     K=1 - (numero vincite da pagare per effetto della parità - vincite offerte/vincite da pagare per effetto della parità).

     Le nuove quote così determinate sono considerate anche nel calcolo delle multiple nelle quali l'evento è ricompreso.";

     r) modifiche all'articolo 38:

     1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     "La Commissione decide, sentite le parti, entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo istruito dal Ministero delle finanze. La decisione della Commissione è vincolante ed immediatamente esecutiva. La Commissione, inoltre, sulla base delle questioni esaminate, formula al Ministro proposte di modifica del regolamento.";

     2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

     "Alla Commissione è dovuto un gettone di presenza a carico del CONI.".

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.