Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/04/1962 |
Numero: | 806 |
§ 98.1.30308 - D.P.R. 5 aprile 1962, n. 806.
Modificazioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per applicazione ed esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di giuoco.
(G.U. 18 luglio 1962, n. 180)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 5 del
Visto il
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'interno, per l'agricoltura e per le foreste e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Gli articoli 1, 24, 26 (primo comma), 37 e 41 del regolamento per l'applicazione e l'esecuzione del
"Art. 1.
Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione avente il compito di dare il proprio parere sui progetti relativi alle attività di cui all'art. 1 del
La Commissione di cui al comma precedente è composta dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie (o da chi ne fa le veci), che la presiede, dai capi delle divisioni concorsi pronostici e lotterie (o da chi ne fa le veci), da un rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato, da uno della Presidenza del Consiglio dei Ministri, da uno del Ministero dell'interno, da uno del Ministero dell'agricoltura e foreste, da uno del Ministero del turismo e dello spettacolo, da uno della Ragioneria generale dello Stato, da uno della Corte dei conti e da tre membri esperti, anche non appartenenti all'Amministrazione, nominati dal Ministro per le finanze.
Le mansioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie, avente la qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
I membri della Commissione ed il segretario sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, su designazione delle rispettive Amministrazioni".
"Art. 24.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, stabilisce di volta in volta, udito il parere della Commissione di cui all'art. 1, il giuoco di abilità o il concorso pronostici che lo Stato voglia organizzare ed esercitare a norma dell'art. 2 del
"Art. 26 (primo comma).
Alla direzione delle attività di giuoco gestite direttamente dallo Stato è proposto un Comitato centrale, presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato alle finanze e del quale fanno parte le medesime persone che compongono la Commissione di cui all'art. 1. Le funzioni di vice presidente del Comitato sono assunte dal capo dell'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie".
"Art. 37.
Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, stabilisce a quale persona fisica o giuridica debba essere affidata la gestione di una delle attività di giuoco di cui lo Stato intenda effettuare l'esercizio".
"Art. 41.
Il regolamento del giuoco o del concorso è approvato con decreto del Ministro per le finanze".
L'art. 44 è abrogato.