Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.5 polizia sanitaria e igiene |
Data: | 06/01/2004 |
Numero: | 211 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione. |
Art. 2. Definizioni. |
Art. 3. Importazione di equidi vivi. |
Art. 4. Importazioni di sperma della specie equina. |
Art. 5. Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina. |
Art. 6. Condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi. |
Art. 7. Condizioni per l'importazione di sperma equino proveniente da paesi terzi. |
Art. 8. Condizioni per l'importazione di ovuli ed embrioni della specie equina provenienti da paesi terzi. |
Art. 9. Modifiche. |
Art. 10. Abrogazioni. |
Art. 11. Data di applicazione. |
Art. 12. |
§ 1.5.H39 – Decisione 6 gennaio 2004, n. 211.
Decisione n. 2004/211/CE della Commissione che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).
(G.U.U.E. 11 marzo 2004, n. L 73).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la
vista la
considerando quanto segue:
(1) L'articolo 12 della
(2) La
(3) È in corso il riesame delle norme di polizia sanitaria che disciplinano l'importazione di animali vivi ai sensi della
(4) La
(5) La
(6) La
(7) La
(8) È opportuno stabilire in un unico atto comunitario l'elenco dei paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità.
(9) In alcuni casi sono autorizzate soltanto determinate categorie di equidi o particolari tipi di importazione da una parte del territorio di un paese terzo conformemente alla
(10) Poiché l'elenco dei paesi terzi è un elenco di massima, occorre prevedere i riferimenti a condizioni o restrizioni specifiche applicabili all'importazione di equidi ai sensi della normativa comunitaria.
(11) La
(12) La decisione 97/10/CE della Commissione recante modifica della
(13) La
(14) La
(15) La
(16) È opportuno riunire gli elenchi specifici dei paesi e le condizioni di regionalizzazione di cui alle decisioni 79/542/CEE, 92/160/CEE, 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE, 93/197/CEE e 94/63/CE in un unico elenco consolidato, indicando le categorie sanitarie dei paesi terzi e, se del caso, le condizioni specifiche per l'importazione da tali paesi terzi di equidi nonché di sperma, ovuli e embrioni di tale specie.
(17) Pertanto, occorre abrogare le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE nonché modificare di conseguenza le decisioni 94/63/CE e 93/195/CEE.
(18) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1. Oggetto e campo di applicazione.
La presente decisione stabilisce l'elenco dei paesi terzi, o delle loro parti ove si applica la regionalizzazione, da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di equidi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi, nonché le altre condizioni applicabili a tali importazioni.
Art. 2. Definizioni.
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
«categoria di equidi»: gli equidi definiti conformemente all'articolo 2, lettere c), d) ed e), della
«importazione»: l'introduzione sul territorio comunitario di equidi vivi nel rispetto delle condizioni stabilite specificamente per ogni tipo di importazione, segnatamente ammissione temporanea, reintroduzione dopo un'esportazione temporanea e importazioni.
Art. 3. Importazione di equidi vivi.
Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di equidi vivi provenienti dai paesi terzi o dalle parti del territorio di tali paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I conformemente alle indicazioni ivi stabilite, segnatamente:
— l'ammissione temporanea di cavalli registrati, nella colonna 6,
— la reintroduzione dopo un'esportazione temporanea di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali, nella colonna 7,
— l'importazione di cavalli registrati, nella colonna 8,
— l'importazione di equidi da macello, nella colonna 9,
— l'importazione di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione, nella colonna 10.
Art. 4. Importazioni di sperma della specie equina.
Gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio dei paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni sono autorizzate a condizione che lo sperma sia stato raccolto ai fini dell'esportazione verso la Comunità esclusivamente da equidi appartenenti alla categoria di equidi vivi di cui è autorizzata l'importazione permanente e che tali importazioni soddisfino i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I.
Art. 5. Importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina.
Gli Stati membri autorizzano le importazioni di ovuli ed embrioni della specie equina in provenienza dai paesi terzi o dalle parti del territorio di paesi terzi elencati, rispettivamente, nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I da cui sono autorizzate inoltre le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione. Tali importazioni devono soddisfare i requisiti corrispondenti alle indicazioni di cui alla colonna 14 dell'allegato I.
Art. 6. Condizioni per l'importazione di equidi provenienti da paesi terzi.
Gli Stati membri autorizzano esclusivamente l'importazione di equidi che soddisfano le seguenti condizioni:
a) gli equidi soddisfano i requisiti di polizia sanitaria stabiliti nel corrispondente certificato tipo di cui alle decisioni 92/260/CEE, 93/195/CEE, 93/196/CEE e 93/197/CEE per la pertinente categoria di equidi, il tipo di importazione e il gruppo sanitario indicato nella colonna 5 dell'allegato I cui è stato assegnato il paese terzo o la parte del territorio del paese terzo esportatore;
b) se del caso, l'importazione di equidi è assoggettata alle condizioni o garanzie supplementari di cui alla colonna 15 della tabella figurante nell'allegato I della presente decisione;
c) gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta altri equidi non destinati alla Comunità;
d) salvo diversa autorizzazione prevista dalle condizioni di polizia sanitaria specifiche per l'importazione nella Comunità, gli equidi non sono trasportati in un mezzo che trasporta equidi di stato sanitario inferiore;
e) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono scaricati sul territorio o parte del territorio di un paese terzo da cui non è autorizzata l'importazione di equidi nella Comunità;
f) durante il trasporto verso la Comunità, gli equidi non sono trasportati su strada, per ferrovia o trasferiti a piedi attraverso il territorio o parte del territorio di un paese terzo che non siano autorizzati per almeno un tipo di importazione o almeno una categoria di equidi;
g) gli equidi giungono al posto d'ispezione frontaliero del punto di entrata nella Comunità entro 10 giorni dalla data di certificazione nel paese terzo esportatore ai fini del trasporto o del trasferimento verso la Comunità. In caso di trasporto via mare, il periodo di 10 giorni è prolungato della durata del viaggio per mare.
Art. 7. Condizioni per l'importazione di sperma equino proveniente da paesi terzi.
Le importazioni nella Comunità di sperma della specie equina sono consentite soltanto se lo sperma è raccolto in un centro riconosciuto conformemente alla direttiva 92/65/CEE e figurante nell'elenco della
Art. 8. Condizioni per l'importazione di ovuli ed embrioni della specie equina provenienti da paesi terzi.
Le importazioni nella Comunità di ovuli ed embrioni della specie equina sono consentite soltanto se tali ovuli e/o embrioni soddisfano le condizioni stabilite nel certificato di polizia sanitaria di cui alla
Art. 9. Modifiche.
1. Gli allegati I e II della
2. La decisione 94/63/CE è modificata come segue:
a) Il titolo della decisione è sostituito dal testo seguente:
«Decisione della Commissione, del 31 gennaio 1994, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni della specie suina»;
b) all'articolo 1, il secondo paragrafo è soppresso;
c) nell'allegato, la parte II è soppressa.
Art. 10. Abrogazioni.
Le decisioni 92/160/CEE e 95/461/CE sono abrogate.
Art. 11. Data di applicazione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1° maggio 2004.
Art. 12.
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
ALLEGATO I [1]
(Omissis)
ALLEGATO II
La
1) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D dell'allegato I è sostituito dal seguente:
«Argentina (AR), Barbados (BB), Bermuda (BM), Bolivia (BO), Brasile [1] (BR), Cile (CL), Costa Rica [1] (CR), Cuba (CU), Giamaica (JM), Messico [1] (MX), Perù [1] (PE), Paraguay (PY), Uruguay (UY)».
2) L'elenco dei paesi terzi inclusi nel gruppo D nel titolo del certificato sanitario di cui all'allegato II è sostituito dal seguente:
«Argentina, Barbados, Bermuda, Bolivia, Brasile [1], Cile, Costa Rica [1], Cuba, Giamaica, Messico [1], Perù [1], Paraguay, Uruguay».
[1] Modificato dall'art. 1 della