§ 97.7.2a - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 29.
Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:97. Zootecnia
Capitolo:97.7 servizi veterinari
Data:24/02/1997
Numero:29


Sommario
Art. 1.      1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati è punito con la [...]


§ 97.7.2a - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 29. [1]

Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991.

(G.U. 28 febbraio 1997, n. 49)

 

     Art. 1.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari degli stabilimenti e gli altri soggetti obbligati in base alle specifiche normative comunitarie che non rilevano i prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate o che non trasmettono i relativi dati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 18 milioni.


[1] Abrogato dall'art. 3 della L. 8 luglio 1997, n. 213.