Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.7 servizi veterinari |
Data: | 24/02/1997 |
Numero: | 29 |
Sommario |
Art. 1. 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati è punito con la [...] |
§ 97.7.2a - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 29. [1]
Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991.
(G.U. 28 febbraio 1997, n. 49)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari degli stabilimenti e gli altri soggetti obbligati in base alle specifiche normative comunitarie che non rilevano i prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate o che non trasmettono i relativi dati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 18 milioni.
[1] Abrogato dall'art. 3 della