§ 4.2.50 – D.M. 4 maggio 1998, n. 298.
Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.2 alimenti di origine animale
Data:04/05/1998
Numero:298


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e della legge dell'8 luglio 1997, n. 213, tutti gli stabilimenti di [...]
Art. 2.      1. L'identificazione si effettua mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di qualità e lo stato [...]
Art. 3.      1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto dell'articolo 2, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino [...]
Art. 4.      1. Il coordinamento delle attività contemplate nel presente regolamento è curato dal "Comitato per l'applicazione sul territorio nazionale della tabella comunitaria di [...]
Art. 5.      1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella [...]
Art. 6.      1. Le categorie di animali e relative classi di qualità e di grasso che formano oggetto di rilevazione dei prezzi sono le seguenti
Art. 7.      1. La rilevazione dei prezzi di mercato di cui agli articoli 5 e 6 è effettuata su tutto il bestiame adulto macellato
Art. 8.      1. Le comunicazioni dei prezzi rilevati sono trasmesse direttamente al Ministero, entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento. La [...]
Art. 9.      1. Se nelle province sono presenti numerosi stabilimenti, il Ministero può operare una selezione, tra quelli più rappresentativi, ai fini degli adempimenti di cui [...]
Art. 10.      1. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione [...]
Art. 11.      1. I controlli per l'accertamento dell'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori nonché sulla rilevazione [...]


§ 4.2.50 – D.M. 4 maggio 1998, n. 298. [1]

Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali.

(G.U. 20 agosto 1998, n. 193).

 

Capo I

Classificazione delle carcasse bovine

 

     Art. 1.

     1. Ai sensi dell'articolo 1 del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e della legge dell'8 luglio 1997, n. 213, tutti gli stabilimenti di macellazione riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del 18 aprile 1994, n. 286 e successive modificazioni, denominati in seguito "stabilimenti", classificano e identificano le carcasse o mezzene di bovini adulti conformemente alla tabella comunitaria istituita con regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981 e successive modificazioni.

     2. Sono esentati dall'obbligo della classificazione:

     a) gli stabilimenti che provvedono a disossare tutti i bovini macellati;

     b) i commercianti al minuto che acquistano animali vivi e li fanno macellare per proprio conto.

     3. Possono ottenere deroghe dall'obbligo della classificazione gli stabilimenti che, in media annuale, non macellano più di 75 bovini adulti per settimana, previa apposita richiesta.

     4. Deroghe temporanee possono essere accordate agli stabilimenti che si limitano a macellare, in media annuale, come previsto all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, un numero di bovini adulti pari a 150 capi per settimana, previa apposita richiesta.

     5. Le richieste di deroga di cui ai commi 3 e 4 vanno indirizzate al Ministero per le politiche agricole, di seguito denominato Ministero, - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio carni, che valuta l'opportunità della concessione del nulla osta alle richieste pervenute.

     6. Il Ministero cura, previo esame delle motivazioni che hanno dato luogo alle richieste di deroga di cui al comma 4, la comunicazione all'esecutivo comunitario, per i provvedimenti di competenza in ordine all'accettazione delle deroghe stesse.

 

          Art. 2.

     1. L'identificazione si effettua mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di qualità e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui al successivo articolo 6, comma 1.

     2. La marchiatura è apposta:

     a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;

     b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, e dieci-trenta centimetri di distanza dal centro dello sterno.

     L'altezza delle lettere e delle cifre è di almeno due centimetri.

     3. L'identificazione può essere effettuata anche tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali del Ministero.

     4. I responsabili degli stabilimenti, qualora autorizzati, si attengono alle disposizioni seguenti:

     a) le etichette sono numerate progressivamente e le loro dimensioni non possono essere inferiori a cm 5 x 10;

     b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette indicano il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa;

     c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) debbono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura;

     d) le etichette non possono essere manomesse, sono tali da resistere alle lacerazioni e da aderire su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura.

     5. Il responsabile della struttura di macellazione comunica il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere all'abbattimento del proprio bestiame, così come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1186/90.

     6. La comunicazione contiene l'indicazione delle classi di conformazione e d'ingrasso nonché delle categorie di animali, sulle fatture destinate al fornitore dell'animale, ovvero, su un documento amministrativo allegato alla fattura, da indirizzare al fornitore dell'animale.

 

          Art. 3.

     1. I responsabili degli stabilimenti, per ottemperare al disposto dell'articolo 2, si avvalgono di esperti classificatori in possesso di abilitazione e di tesserino rilasciati previo superamento di apposito corso.

     2. Il tesserino di cui al comma 1 contiene gli elementi di identificazione dell'esperto, compreso il numero progressivo di matricola, ed è predisposto e rinnovato secondo le disposizioni che, al riguardo, sono stabilite con apposito provvedimento del Ministro per le politiche agricole.

 

Capo II

Comitato nazionale bovini

 

          Art. 4.

     1. Il coordinamento delle attività contemplate nel presente regolamento è curato dal "Comitato per l'applicazione sul territorio nazionale della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti".

     2. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, in sostituzione del decreto ministeriale 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1984 n. 219, sono stabilite le modalità di funzionamento, le competenze e la composizione del Comitato nazionale bovini con specificazione delle rappresentanze delle organizzazioni professionali dei macellatori e degli allevatori che compongono il Comitato nazionale bovini, nonché le funzioni della segreteria amministrativa.

 

Capo III

Rilevazione dei prezzi di mercato

 

          Art. 5.

     1. I responsabili degli stabilimenti di macellazione provvedono alla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse bovine classificate a termini della tabella comunitaria di cui al regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio e secondo le disposizioni dei regolamenti CEE n. 563/82 del 10 marzo 1982 e n. 295 del 16 febbraio 1996 della Commissione e della legge n. 213 dell'8 luglio 1997.

     2. Inoltre, sono tenute a rilevare i prezzi di mercato le persone fisiche o giuridiche che fanno procedere alla macellazione di almeno 10.000 capi di bestiame per anno, in appresso indicati "conferenti", i quali provvedono alla determinazione del prezzo per categoria e classe di qualità sulla base delle indicazioni di cui agli articoli successivi e delle comunicazioni ricevute dai titolari degli stabilimenti e indicate all'articolo 2, comma 5.

 

          Art. 6.

     1. Le categorie di animali e relative classi di qualità e di grasso che formano oggetto di rilevazione dei prezzi sono le seguenti:

     categorie: A, B, C, D, E

     classi di qualità: S, E, U, R, O, P

     stato di grasso: 1, 2, 3, 4, 5.

     2. Nel caso in cui agli stabilimenti pervengano non direttamente dai produttori animali da macellare, al prezzo di mercato, rilevato ai sensi del comma 1, si aggiungono le spese di trasporto e quelle di eventuali intermediazioni.

     3. La rilevazione dei prezzi è effettuata sulle carcasse pesate e classificate al gancio in macello, ed il peso da prendere in considerazione è quello delle carcasse dopo il raffreddamento oppure delle carcasse a caldo, constatato il più rapidamente possibile dopo la macellazione, diminuito del 2 per cento.

     4. Inoltre le carcasse devono essere conformi al disposto dell'articolo 2, comma 2, del regolamento CEE n. 1208/81, che identifica la "carcassa riferimento" come segue:

     senza reni, grasso della rognonata e grasso del bacino;

     senza piccione, né corata (diaframma e pilastro del diaframma);

     senza coda;

     senza midollo spinale;

     senza grassella (grasso scrotale);

     senza corona del controgirello (della fesa interna - scanello);

     senza solco giugulare (vena grassa).

     5. Se le carcasse sono presentate con caratteristiche differenti da quelle della "carcassa di riferimento", il peso è adeguato facendo ricorso alle correzioni riportate nell'allegato 1.

 

          Art. 7.

     1. La rilevazione dei prezzi di mercato di cui agli articoli 5 e 6 è effettuata su tutto il bestiame adulto macellato.

 

          Art. 8.

     1. Le comunicazioni dei prezzi rilevati sono trasmesse direttamente al Ministero, entro e non oltre le ore 13 del martedì successivo alla settimana di riferimento. La medesima comunicazione è inviata anche alle camere di commercio competenti per territorio.

     2. Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, il Ministero provvede all'elaborazione del prezzo medio nazionale da divulgare e comunicare, ai sensi del regolamento CE n. 295/96 della Commissione, ai servizi comunitari.

 

          Art. 9.

     1. Se nelle province sono presenti numerosi stabilimenti, il Ministero può operare una selezione, tra quelli più rappresentativi, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 8, comma 2.

     2. Le camere di commercio, sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 8, comma 1, provvedono a diffondere i prezzi tramite le apposite mercuriali od ogni altro mezzo utile di divulgazione.

 

          Art. 10.

     1. I responsabili degli stabilimenti compilano e tengono a disposizione degli organi di controllo un riepilogo settimanale delle macellazioni con relativa documentazione contabile, dalla quale risulta la classificazione delle carcasse bovine e i relativi prezzi rilevati. Analoga registrazione è effettuata anche dai conferenti interessati alla rilevazione dei prezzi di mercato.

 

Capo IV

Controlli

 

          Art. 11.

     1. I controlli per l'accertamento dell'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato sono svolti dalle regioni, ai sensi del decreto ministeriale n. 482 del 6 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, secondo le modalità del regolamento CEE n. 344/91, almeno due volte per trimestre nei confronti degli stabilimenti e una volta per trimestre nei confronti dei classificatori e riguardano un numero non inferiore a 40 carcasse.

     2. Il Ministero effettua presso gli stabilimenti di macellazione la supervisione dei controlli regionali almeno una volta a semestre, nonché provvede ad effettuare, trimestralmente, prove individuali nei confronti degli esperti classificatori.

     3. Gli accertamenti riguardanti le rilevazione dei prezzi di mercato possono essere svolti anche dalle camere di commercio competenti per territorio in relazione all'ubicazione degl stabilimenti.

     4. Se sono riscontrate inadempienze per le quali sono applicabili le sanzioni amministrative di cui alla legge 8 luglio 1997, n. 213, gli organi di controllo provvedono ad inoltrare il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per la relativa istruttoria e a darne comunicazione all'ordine professionale competente, nonché al Comitato nazionale bovini.

     5. Se è accertato che gli esperti classificatori operano con tesserino scaduto, lo stesso è ritirato dagli organi di controllo e l'esperto, trascorsi sei mesi, frequenta un corso di aggiornamento per riottenere il tesserino. In caso di recidiva il tesserino è definitivamente ritirato.

 

 

Allegato 1

Tabella coefficienti adeguamento carcasse bovine

 

PERCENTUALI

DI DIMINUZIONE

DI AUMENTO

Classi di stato di ingrassamento

1-2

3

4-5

1

2

3

4

5

Rene

-0,4

 

 

 

 

 

Grasso della rognonata

-1,75

-2,5

-3,5

 

 

 

 

 

Grasso di bacino

-0,5

 

 

 

 

 

Fegato

-2,5

 

 

 

 

 

Diaframma

-0,4

 

 

 

 

 

Pilastro del diaframma

-0,4

 

 

 

 

 

Coda

-0,4

 

 

 

 

 

Midollo spinale

-0,05

 

 

 

 

 

Grasso mammario

-1,0

 

 

 

 

 

Testicoli

-0,3

 

 

 

 

 

Grasso scrotale

-0,5

 

 

 

 

 

Corona della fesa (scannello)

-0,3

 

 

 

 

 

Vena giugulare e grasso adiacente (vena grassa)

-0,3

 

 

 

 

 

Mondatura

 

0

0

+1

+2

+4

 


[1] Abrogato dall'art. 19 del D.M. 8 maggio 2009.