§ 1.6.475 - Regolamento 13 febbraio 1991, n. 344.
Regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:13/02/1991
Numero:344


Sommario
Art. 1.      1. L'identificazione negli stabilimenti riconosciuti delle carcasse o mezzene classificate conformemente alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti istituita dal [...]
Art. 2.      1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può accordare una deroga agli obblighi che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90 impone, in materia di classificazione delle carcasse [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri dispongono che la classificazione venga effettuata da tecnici qualificati in possesso di apposita licenza. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione concessa [...]
Art. 4.      Il presente regolamento entra in vigore il 1 giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


§ 1.6.475 - Regolamento 13 febbraio 1991, n. 344. [1]

Regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.

(G.U.C.E. 14 febbraio 1991, n. L 41).

 

Art. 1.

     1. L'identificazione negli stabilimenti riconosciuti delle carcasse o mezzene classificate conformemente alla tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti istituita dal regolamento (CEE) n. 1208/81, l'identificazione prevista all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90, viene effettuata mediante l'apposizione di un marchio indicante la categoria, le classi di conformazione e lo stato d'ingrassamento.

La marcatura avviene mediante stampigliatura sulla superficie esterna della carcassa, usando un inchiostro indelebile e non tossico secondo un procedimento riconosciuto dalle autorità nazionali competenti. I marchi sono apposti sui quarti posteriori a livello del controfiletto all'altezza della quarta vertebra lombare e sui quarti anteriori a livello della punta di petto a 10-30 cm di distanza dal centro dello sterno. Gli Stati membri possono tuttavia stabilire altri punti di marcatura sul singoli quarti, sempreché detti punti si trovino sulla superficie esterna della carcassa ed a condizione di darne comunicazione preventiva alla Commissione [2].

     2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 3, lettere c) e d) del regolamento (CEE) n. 859/89 e dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3445/90 della Commissione, gli Stati membri possono autorizzare la sostituzione della marcatura con un'etichettatura, operata conformemente alle disposizioni seguenti:

     - le etichette possono essere conservate e apposte soltanto negli stabilimenti riconosciuti adibiti alla macellazione degli animali; le loro dimensioni non possono essere inferiori a cm 5 x 10;

     - oltre ai dati di cui al paragrafo 1, le etichette devono indicare il numero di riconoscimento del macello, il numero d'identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione e il peso della carcassa;

     - le indicazioni di cui al secondo trattino devono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura;

     - le etichette non devono poter essere manomesse, devono resistere alla lacerazione e devono aderire saldamente su ogni quarto sulle parti definite al paragrafo 1 [3].

     2 bis. La classificazione e l'identificazione devono essere effettuate un'ora al massimo dopo l'inizio della macellazione [4].

     3. I marchi e le etichette non devono essere tolti prima del disossamento dei quarti.

In particolare, gli Stati membri prendono le misure appropriate allo scopo di assicurare il rispetto di questa disposizione per il commercio intracomunitario [5].

     4. L'indicazione della categoria dev'essere conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1208/81. L'indicazione di eventuali sottoclassi o, all'occorrenza, la ripartizione di una categoria in funzione dell'età avviene per mezzo di simboli differenti da quelli utilizzati per la classificazione [6].

     5. Per la comunicazione del risultato della classificazione menzionata all'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1186/90, le classi di conformazione e d'ingrasso, nonché la categoria devono essere indicate sulla fattura destinata al fornitore dell'animale o su un documento accluso alla fattura, indirizzata al fornitore dell'animale o, in mancanza di quest'ultimo, alla persona fisica o morale che fa effettuare le operazioni di macellazione, per mezzo dei simboli all'uopo previsti dalla normativa comunitaria [7].

 

     Art. 2.

     1. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può accordare una deroga agli obblighi che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90 impone, in materia di classificazione delle carcasse di bovini adulti, agli stabilimenti riconosciuti che si limitino a macellare settimanalmente, in media annuale, un numero esiguo di bovini adulti; la decisione della Commissione terrà conto sia del potenziale dei macelli e della relativa evoluzione, sia dell'organizzazione delle operazioni di classificazione, sia dell'obiettivo di una graduale armonizzazione in tal campo. La deroga dev'essere limitata nel tempo.

     2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere di non rendere obbligatorie le disposizioni previste all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90 in materia di classificazione delle carcasse di bovini adulti:

     - per gli stabilimenti riconosciuti che non macellino più di 75 bovini adulti alla settimana, in media annuale;

     - per i commercianti al minuto che acquistino animali vivi e li facciano macellare a proprio conto.

     3. Gli obblighi imposti dall'articolo 1 in materia d'identificazione delle carcasse di bovini adulti non si applicano agli stabilimenti riconosciuti che provvedano al disossamento di tutte le carcasse ottenute.

 

     Art. 3.

     1. Gli Stati membri dispongono che la classificazione venga effettuata da tecnici qualificati in possesso di apposita licenza. La licenza può essere sostituita da un'autorizzazione concessa dallo Stato membro, allorché quest'ultima corrisponda al riconoscimento di una qualifica. L'operato dei classificatori che esercitano un'attività regolare in stabilimenti riconosciuti nei quali si procede settimanalmente alla macellazione di più di 75 bovini adulti in media annua, viene sottoposto una volta per trimestre a verifica improvvisa, sotto forma di accertamento individuale eseguito su 40 carcasse. Tuttavia, negli stabilimenti riconosciuti in cui opera regolarmente un solo classificatore ed in cui sono disponibili meno di 40 carcasse, l'accertamento viene eseguito sul numero di carcasse disponibili, sempreché esso non sia inferiore a 25. Tali accertamenti, effettuati da un organismo indipendente sia dal macello, sia dall'organismo incaricato della classificazione, rientrano fra i controlli di cui al paragrafo 2. Peraltro, l'indipendenza nei confronti dell'organismo incaricato della classificazione non è una condizione necessaria, quando i controlli vengano effettuati dall'autorità competente [8].

     2. La classificazione e l'identificazione delle carcasse negli stabilimenti di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1186/90 sono sottoposte a controlli improvvisi, eseguiti in loco da un organismo indipendente dal macello.

I controlli devono essere operati almeno due volte per trimestre in tutti gli stabilimenti riconosciuti che procedano alla classificazione e devono vertere su un numero di carcasse, scelte a caso, che dev'essere almeno pari a quello precisato al paragrafo 1, secondo comma. Tuttavia, per gli stabilimenti riconosciuti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, e per gli stabilimenti riconosciuti in cui operi regolarmente un solo classificatore, la frequenza di verifica può essere ridotta ad un solo controllo trimestrale.

Se l'organismo di controllo è lo stesso organismo incaricato della classificazione e dell'identificazione delle carcasse o se esso non dipende da un'amministrazione pubblica, i controlli di cui al comma precedente devono essere oggetto di una supervisione fisica da effettuarsi almeno una volta all'anno, nelle stesse condizioni, dalle autorità pubbliche. Queste ultime vengono tenute regolarmente informate circa i risultati dei lavori dell'organismo di controllo.

Qualora venga constatato durante le ispezioni un numero considerevole di classificazioni non regolamentari o di identificazioni non conformi:

     a) la quantità delle carcasse esaminate e la frequenza dei controlli vengono aumentate e b) la licenza menzionata al paragrafo 1 può essere ritirata.

Le ispezioni, effettuate conformemente al disposto del presente articolo, devono formare oggetto di relazioni, che vengono conservate dagli organismi internazionali di controllo. Tali relazioni devono indicare, in particolar modo, il numero delle carcasse esaminate ed il numero di quelle la cui classificazione o la cui identificazione non sono regolamentari; esse devono pure illustrare in dettaglio i modi di presentazione utilizzati, nonché la conformità degli stessi con le norme comunitarie, in caso d'applicazione di queste ultime [9].

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni adottate per l'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1186/90 e per la repressione delle infrazioni, tra cui la falsificazione e l'impiego fraudolento di timbri e di etichette, ovvero la classificazione ad opera di personale non provvisto di licenza.

 

     Art. 4.

     Il presente regolamento entra in vigore il 1 giugno 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 


[1] Abrogato dall'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1249/2008.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2191/93.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2191/93.

[4] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2191/93.

[5] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2191/93.

[6] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2191/93.

[7] Paragrafo aggiunto dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2191/93.

[8] Paragrafo così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1993/95.

[9] Paragrafo modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2191/93 e così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 1993/95.