§ 27.7.95 – L. 27 luglio 1967, n. 632.
Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.7 leggi di spesa
Data:27/07/1967
Numero:632


Sommario
Art. 1.      Per l'esecuzione delle opere di cui al successivo art. 2 è autorizzata la spesa di lire 90.000.000.000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero [...]
Art. 2.      La spesa suddetta sarà utilizzata per la prosecuzione delle opere più urgenti intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio in [...]
Art. 3.      E' istituito in Firenze un Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno, con le seguenti attribuzioni
Art. 4.      Il magazzino idraulico di Boretto, istituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 luglio 1921 viene soppresso e, in sua sostituzione, viene [...]
Art. 5.      Le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato dall'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 240, sono [...]
Art. 6.      Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a trattenere in servizio, per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ingegneri [...]
Art. 7.      Per l'esecuzione di opere idrauliche di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria, previste dai regi decreti 30 dicembre 1923, n. [...]
Art. 8.      Le somme previste dalla presente legge potranno essere anche utilizzate per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per [...]
Art. 9.      Gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere utilizzati, entro il limite del 10 per cento del rispettivo ammontare, per il ripristino e la manutenzione [...]
Art. 10.      I provvedimenti del Ministro per l'agricoltura e le foreste che ordinano, ai sensi dell'art. 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la esecuzione coattiva delle opere [...]
Art. 11.      I programmi e relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna dovranno tener conto, a fini di [...]
Art. 12.      L'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente
Art. 13.      Il coordinamento delle opere di bonifica montana ed integrale con le altre opere è curato, oltre che dai Comitati tecnici provinciali per la bonifica, anche dal [...]
Art. 14.      E' autorizzata la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di [...]
Art. 15.      I programmi di massima ed i piani esecutivi delle opere idrauliche, idraulico-agrarie e idraulico-forestali riguardanti il territorio delle Regioni a Statuto speciale, [...]
Art. 16.      L'impegno di spesa da assumersi sugli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge potrà anche riferirsi all'esercizio successivo a quello in cui [...]
Art. 17.      All'onere di lire 100 miliardi e 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione del Fondo [...]


§ 27.7.95 – L. 27 luglio 1967, n. 632. [1]

Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo.

(G.U. 7 agosto 1967, n. 197).

 

     Art. 1.

     Per l'esecuzione delle opere di cui al successivo art. 2 è autorizzata la spesa di lire 90.000.000.000 da inscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 45 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

 

          Art. 2.

     La spesa suddetta sarà utilizzata per la prosecuzione delle opere più urgenti intraprese con stanziamenti disposti da leggi speciali e da leggi ordinarie di bilancio in attuazione del Piano orientativo previsto dalla legge 19 marzo 1952, n. 184, nonchè per l'esecuzione di nuove opere intese ad assicurare la più urgente sistemazione dei corsi d'acqua e delle difese a mare.

     Gli organi decentrati dell'Amministrazione dei lavori pubblici predispongono i programmi di massima degli interventi da effettuare ai sensi del precedente comma, che vengono approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

     I progetti relativi alle opere di cui al primo comma sono approvati, senza alcun limite di importo, secondo la rispettiva competenza istituzionale, con decreto del Presidente del Magistrato alle acque o del Presidente del Magistrato per il Po ovvero dei Provveditori regionali alle opere pubbliche.

     L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori medesimi sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 3.

     E' istituito in Firenze un Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno, con le seguenti attribuzioni:

     a) approntare i piani di regolazione del fiume e di tutti i corsi d'acqua del bacino idrografico;

     b) dare ai competenti Uffici del Genio civile le direttive da seguire nello studio dei progetti relativi alla suddetta regolazione;

     c) esercitare l'alta direzione sull'esecuzione dei lavori e su tutto ciò che riguarda la difesa, le derivazioni ed utilizzazioni dell'acqua, nonchè la polizia idraulica dell'Arno e di tutti i corsi d'acqua del relativo bacino idrografico.

     All'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno è preposto un Ispettore generale del Genio civile.

     Per l'espletamento dei compiti indicati al primo comma passano nella competenza del predetto Ispettorato tutte le mansioni riguardanti l'Arno e tutti i corsi di acqua del suo bacino idrografico, attualmente affidate ai vari Uffici del Genio civile competenti per materia e per territorio.

     Per l'adempimento dei compiti di cui sopra l'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno si avvarrà della collaborazione dei suddetti Uffici del Genio civile, nonchè dell'Ufficio speciale del Genio civile per il servizio idrografico con sede in Pisa.

     Le mansioni esercitate dagli Uffici del Genio civile per opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste nelle materie di cui all'art. 7, nei bacini dell'Arno e del Tevere, sono trasferite rispettivamente all'Ispettorato superiore del Genio civile per l'Arno e per il Tevere.

     All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede nell'ambito degli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 4.

     Il magazzino idraulico di Boretto, istituito con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 luglio 1921 viene soppresso e, in sua sostituzione, viene istituito in Boretto (Reggio Emilia) un cantiere officina, posto a tutti gli effetti alle dirette dipendenze dell'Ufficio speciale del Genio civile per il Po con sede in Parma.

     Il predetto cantiere officina provvede:

     a) alla costruzione e riparazione dei mezzi fluviali in genere e draganti in particolare, di proprietà del Ministero dei lavori pubblici;

     b) alla manutenzione, l'allestimento e l'armamento dei mezzi suddetti;

     c) al servizio di segnalazione della rotta di navigazione lungo le vie navigabili.

     Per l'espletamento dei suddetti compiti il cantiere officina di Boretto è ordinato su due sezioni:

     1) sezione officina;

     2) sezione nautica.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni contenute nell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, modificato dall'art. 8 della legge 18 marzo 1958, n. 240, sono estese al Magistrato alle acque per quanto riguarda i servizi di pronto intervento lungo i corsi d'acqua ricadenti nella sua competenza.

     Sono convalidati gli atti di pronto intervento disposti dal Magistrato alle acque a decorrere dal 1° settembre 1965 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

     All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 6.

     Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a trattenere in servizio, per non oltre un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ingegneri del ruolo del Genio civile e del ruolo aggiunto a tale ruolo, con qualifica non superiore a quella di ispettore generale, che hanno compiuto il 65° anno di età [2].

     Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento [3].

     Gli impiegati trattenuti non possono conseguire promozioni: essi vengono utilizzati in compiti di studio, direzione, progettazione e collaudo dei lavori ed in particolari incarichi connessi con l'attività del Ministero dei lavori pubblici.

     Il trattamento economico degli impiegati è quello previsto per la qualifica rivestita ed è computabile ai fini del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 7.

     Per l'esecuzione di opere idrauliche di bonifica, di sistemazione idraulico-forestale e di sistemazione idraulico-agraria, previste dai regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3267 e 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni, nonchè dalla legge 25 gennaio 1962, n. 11, in attuazione del Piano orientativo di cui alla legge 19 marzo 1952, n. 184, è autorizzata la spesa di lire 110 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in ragione di lire 55 miliardi all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

     L'anzidetta somma è ripartita come segue per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968:

     a) lire 27 miliardi e 500 milioni per la difesa del suolo dalle acque, la regimazione delle acque superficiali e la sistemazione dei corsi d'acqua che servono ai comprensori di bonifica;

     b) lire 27 miliardi e 500 milioni per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e dei comprensori di bonifica montana di cui al n. 1 dell'art. 39 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

     Le opere di cui al primo comma del presente articolo, nel territorio delle Regioni a Statuto speciale, sono eseguite per la parte di loro competenza dagli organi delle Regioni stesse. Il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegna alle Regioni suddette una quota parte degli stanziamenti autorizzati con il presente articolo.

 

          Art. 8.

     Le somme previste dalla presente legge potranno essere anche utilizzate per la compilazione dei progetti di massima, per studi, rilievi, esperienze su modelli e per quanto altro occorra al fine della redazione dei progetti esecutivi.

     La spesa prevista dal presente articolo sarà imputata ai competenti capitoli di bilancio relativi all'esecuzione delle rispettive opere.

 

          Art. 9.

     Gli stanziamenti previsti dalla presente legge possono essere utilizzati, entro il limite del 10 per cento del rispettivo ammontare, per il ripristino e la manutenzione delle opere rientranti nelle categorie previste dagli articoli 2 e 7 della presente legge.

 

          Art. 10.

     I provvedimenti del Ministro per l'agricoltura e le foreste che ordinano, ai sensi dell'art. 22 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, la esecuzione coattiva delle opere occorrenti per completare la funzionalità di reti idrauliche ed irrigue, hanno valore di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

     Lo stesso valore hanno i provvedimenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o degli Ispettorati agrari che autorizzano gli Enti interessati a fare e mantenere tutte le opere minori, anche comuni a più fondi, che occorrono per dare scolo alle acque, per la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche in nome e per conto dei proprietari, qualora questi non vi provvedano.

 

          Art. 11.

     I programmi e relativi progetti per la razionale utilizzazione delle acque ai fini irrigui, idrodinamici, civili e di navigazione interna dovranno tener conto, a fini di coordinamento, dei programmi e relativi progetti riguardanti, in applicazione della presente legge, la difesa del suolo e la sistematica regolazione dei corsi d'acqua, ai fini della lotta contro le erosioni del suolo e della difesa dei territori contro le esondazioni dei fiumi e dei torrenti.

 

          Art. 12.

     L'art. 4 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è sostituito dal seguente:

     "Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, coordinano gli interventi di qualsiasi natura di competenza delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali e pubblici, riguardanti direttamente o indirettamente i corsi d'acqua, i canali interessanti il regime idraulico, le opere di navigazione interna, nonchè la difesa del suolo, compreso il litorale e le lagune.

     Il Magistrato alle acque ed il Magistrato per il Po, nelle rispettive circoscrizioni territoriali, ove operano anche i Provveditori alle opere pubbliche per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordinamento di cui sopra, d'intesa col Provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio.

     Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1967, sentita una Commissione parlamentare composta da 5 deputati e da 5 senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Camere, le norme, aventi valore di legge, occorrenti per attuare il coordinamento previsto nei precedenti commi, avendo riguardo all'intero bacino idrografico dei corsi d'acqua, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

     assicurare che gli interventi rispondano ad una visione unitaria e compiuta delle esigenze indicate nei precedenti commi;

     assicurare l'ordine di priorità degli interventi, anche nella fase esecutiva;

     garantire l'impiego più idoneo dei mezzi finanziari occorrenti, sotto l'aspetto tecnico ed economico;

     prevedere le necessarie semplificazioni e modificazioni procedurali;

     assicurare la più efficiente vigilanza sull'attuazione delle singole opere di intervento".

 

          Art. 13.

     Il coordinamento delle opere di bonifica montana ed integrale con le altre opere è curato, oltre che dai Comitati tecnici provinciali per la bonifica, anche dal Magistrato alle acque, dal Magistrato per il Po e dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche nell'esercizio delle funzioni istruttorie ed esecutive ad essi attribuite dalle vigenti leggi per le opere di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

          Art. 14.

     E' autorizzata la costituzione di una Commissione con il compito di esaminare i problemi tecnici, economici, amministrativi e legislativi interessanti al fine di proseguire ed intensificare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo sulla base di una completa ed aggiornata programmazione.

     Il presidente ed i membri della Commissione sono nominati con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, su proposta del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del presidente del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, per le materie di rispettiva competenza, e sono scelti tra i membri del Consiglio stesso e tra esperti, anche estranei all'Amministrazione dello Stato, particolarmente qualificati nel campo della tecnica idraulica, della idrometeorologia, della idrogeologia, della pianificazione territoriale e delle discipline giuridiche, amministrative, economiche, forestali ed agronomiche.

     Le funzioni di segreteria della Commissione sono assolte da funzionari del Ministero dei lavori pubblici nominati dal Ministro e sono coordinate da un membro della Commissione, designato dal Ministro stesso.

     Entro il termine stabilito nel decreto di nomina, la Commissione deposita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici la relazione conclusiva, con le proposte che riterrà di formulare.

     Per l'assolvimento del proprio compito la Commissione è autorizzata ad effettuare i sopralluoghi e le indagini tecniche che riterrà necessari ed a valersi dell'opera degli uffici decentrati e periferici dei Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste, e quando occorre, su autorizzazione dei due Ministri competenti, di estranei.

     Ai professori universitari collocati a riposo che siano chiamati a far parte della Commissione ed ai quali spettino rimborsi di viaggio od indennità di missione si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1958, n. 18. I membri della Commissione che non siano dipendenti dello Stato sono equiparati, ai fini del rimborso delle spese di viaggio e della corresponsione della indennità di missione, ai funzionari dello Stato con qualifica di direttore generale.

     Per il pagamento dei rimborsi e delle indennità, indicati nel precedente comma, e delle altre spese occorrenti per il funzionamento della Commissione, comprese quelle derivanti dall'applicazione del quinto comma, sono autorizzate aperture di credito, entro i limiti dello stanziamento previsto nell'ultimo comma del presente articolo a favore del direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero dei lavori pubblici, il quale provvede o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dall'art. 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

     I compensi al presidente, ai membri ed ai segretari della Commissione sono stabiliti con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, in deroga alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

     Per le spese derivanti dall'applicazione del presente articolo è stanziata, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, la somma di lire 300 milioni, in ragione di lire 150 milioni all'anno per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968.

 

          Art. 15.

     I programmi di massima ed i piani esecutivi delle opere idrauliche, idraulico-agrarie e idraulico-forestali riguardanti il territorio delle Regioni a Statuto speciale, sono predisposti dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'agricoltura e delle foreste d'intesa con i competenti organi della Regione.

     Il Magistrato alle acque, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati regionali alle opere pubbliche nelle rispettive circoscrizioni territoriali ove operano anche le Regioni a Statuto speciale, e per le materie di loro specifica competenza, provvedono al coordinamento di cui al primo comma dell'art. 12 d'intesa con le Regioni stesse.

     Ai lavori della Commissione, di cui all'art. 14, sono chiamati a partecipare, in sede di esame dei problemi relativi alle Regioni a Statuto speciale, i rappresentanti delle Regioni medesime designati dal Presidente della Giunta regionale.

     Le opere di cui all'art. 2 della presente legge possono essere eseguite, nei territori delle Regioni a Statuto speciale, dalle Amministrazioni regionali.

 

          Art. 16.

     L'impegno di spesa da assumersi sugli stanziamenti di cui agli articoli 1 e 7 della presente legge potrà anche riferirsi all'esercizio successivo a quello in cui l'impegno stesso viene assunto.

 

          Art. 17.

     All'onere di lire 100 miliardi e 150 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione del Fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo riguardante il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Il termine di un triennio di cui al presente cooma è stato prorogato fino al 31 dicembre 1973 dall'art. 1 della L. 23 dicembre 1970, n. 1145.

[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della L. 23 dicembre 1970, n. 1145.