Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 23/12/1970 |
Numero: | 1145 |
Sommario |
Art. 1. Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, per l'esercizio da parte del Ministero dei lavori pubblici della facoltà di [...] |
Art. 2. Il secondo comma dell'art. 6 della legge 27 luglio 1967, n. 632, è sostituito dal seguente |
§ 80.5.291 – L. 23 dicembre 1970, n. 1145.
Trattenimento in servizio degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del genio civile.
(G.U. 16 gennaio 1971, n. 12).
Il termine del 22 agosto 1970, previsto dall'art. 6 della
Gli ingegneri ed urbanisti del ruolo del genio civile, già trattenuti in servizio ai sensi dell'art. 6 sopracitato o che, successivamente al 22 agosto 1970, abbiano raggiunto i limiti di età per il collocamento a riposo possono essere riconfermati in servizio, con decorrenza da tale data o da quella successiva del collocamento a riposo, a domanda da presentarsi entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.
I funzionari di cui ai commi precedenti non possono essere confermati in servizio oltre il compimento del settantesimo anno di età.
Il secondo comma dell'art. 6 della
"Gli ingegneri e gli urbanisti di cui alla presente legge sono collocati in soprannumero. La loro cessazione dal servizio può essere disposta dal Ministro in qualsiasi momento".
Restano ferme tutte le altre modalità previste, per il trattenimento in servizio, dall'art. 6 della