Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 24/01/1958 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. unico. Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio [...] |
§ 57.7.203 - Legge 24 gennaio 1958, n. 18.
Trattamento dei professori universitari collocati a riposo, chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato.
(G.U. 14 febbraio 1958, n. 39)
Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennità di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.