§ 57.7.203 - Legge 24 gennaio 1958, n. 18.
Trattamento dei professori universitari collocati a riposo, chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:24/01/1958
Numero:18


Sommario
Art. unico.      Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio [...]


§ 57.7.203 - Legge 24 gennaio 1958, n. 18.

Trattamento dei professori universitari collocati a riposo, chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato.

(G.U. 14 febbraio 1958, n. 39)

 

     Art. unico.

     Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennità di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.