§ 27.6.267 - D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.
Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:28/09/1998
Numero:360


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
Art. 2.      1. Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti alle province e ai comuni è assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi [...]
Art. 3.      1. Il Governo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, evidenziando le risorse aggiuntive acquisite dalle province e dai comuni. Con decreto del [...]


§ 27.6.267 - D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

(G.U. 16 ottobre 1998, n. 242).

 

Art. 1.

     1. E' istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche [1].

     2. Con uno o più decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, da emanare entro il 15 dicembre, è stabilita l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo ed è conseguentemente determinata, con i medesimi decreti, la equivalente riduzione delle aliquote di cui all'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché eventualmente la percentuale dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativamente al periodo di imposta da cui decorre la suddetta riduzione delle aliquote. L'aliquota di compartecipazione dovrà cumulare la parte specificamente indicata per i comuni e quella relativa alle province, quest'ultima finalizzata esclusivamente al finanziamento delle funzioni e dei compiti ad esse trasferiti [1a].

     3. I comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale da applicare a partire dall'anno successivo con deliberazione da pubblicare su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, che stabilisce altresì le necessarie modalità applicative. L'efficacia della deliberazione decorre dalla pubblicazione sul predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,5 punti percentuali, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni  anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2 [2].

     4. L'addizionale è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta l'aliquota stabilita ai sensi dei commi 2 e 3 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

     5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 [3].

     6. L'addizionale è dovuta alla provincia ed al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31 dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti, ovvero, relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati ai medesimi redditi, al comune in cui il sostituito ha il domicilio fiscale alla data di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi, ed è versata, unitamente all'imposta sul reddito delle persone fisiche, con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno [1].

     7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del presente articolo, la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale è effettuata, salvo quanto previsto dall'articolo 2, dal Ministero dell'interno, a titolo di acconto sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno in cui è effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici più recenti forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei contribuenti aventi domicilio fiscale nei singoli comuni. Entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, il Ministero dell'interno provvede all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere stabilite ulteriori modalità per eseguire la ripartizione. L'accertamento contabile da parte dei comuni e delle province dei proventi derivanti dall'applicazione dell'addizionale avviene sulla base delle comunicazioni del Ministero dell'interno delle somme spettanti [3a].

     8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ai fini dell'accertamento dell'addizionale, le province ed i comuni forniscono all'amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili. Le province ed i comuni provvedono, altresì, agli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Per quanto non disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche [1].

     9. Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento, le maggiori somme riscosse a titolo di addizionale e i relativi interessi sono versati alle province e ai comuni secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6 [1].

     10. [4].

     11. I decreti di cui ai commi 6 e 7 sono emanati sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

     Art. 2.

     1. Il finanziamento delle funzioni e dei compiti effettivamente trasferiti alle province e ai comuni è assicurato mediante i trasferimenti erariali aggiuntivi temporaneamente assegnati, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come integrato dalle disposizioni recate dall'articolo 48, comma 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sino a tutto l'anno relativo al periodo d'imposta assunto a riferimento dai decreti annuali di cui all'articolo 1, comma 2 [1].

     2. Per il periodo successivo a quello determinato in applicazione del comma 1 e sino all'anno precedente a quello in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, vengono ripartiti fra le province e fra i comuni dal Ministero dell'interno in misura proporzionale ai trasferimenti erariali aggiuntivi richiamati al comma 1 [1].

     3. A decorrere dall'anno in cui verrà applicata la rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la ripartizione dei proventi dell'addizionale provinciale e comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata dal Ministero dell'interno secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7. Contestualmente all'applicazione della rideterminazione della spesa, ai sensi dell'articolo 48, comma 11, lettera c), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si procederà con appositi provvedimenti alla determinazione della riduzione o dell'aumento dei trasferimenti statali da operare e da consolidare, per ciascuna provincia e per ciascun comune, in relazione alla differenza tra il gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 2, e la spesa come sopra rideterminata, nonché ai relativi eventuali conguagli [1].

     3 bis. Per la copertura finanziaria delle minori entrate erariali derivanti dall'aliquota di compartecipazione di cui all'articolo 1, comma 2, non connessa all'effettivo trasferimento di compiti e funzioni ai sensi dell'articolo 7 della citata legge n. 59 del 1997, fissata in misura non inferiore a un punto percentuale, si provvede mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti ordinari ai comuni, salvo eventuale conguaglio [5].

 

     Art. 3.

     1. Il Governo trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione del provvedimento, evidenziando le risorse aggiuntive acquisite dalle province e dai comuni. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabilite le modalità per l'acquisizione dei relativi dati [1].

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, con effetto a decorrere dalla data stabilita nell'art. 37 della stessa L. 133/1999.

[1a] Comma già modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e così ulteriormente modificato dall'art. 67 della L. 23 dicembre 2000, n. 388.

[2] Comma modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, sostituito dall'art. 28 della L. 21 novembre 2000, n. 342 e così ulteriormente sostituito dall'art. 11 della L. 18 ottobre 2001, n. 383.

[3] Comma sostituito dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L. 23 dicembre 1999, n. 488, a decorrere dal 1°gennaio 2000.

[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, con effetto a decorrere dalla data stabilita nell'art. 37 della stessa L. 133/1999.

[3a] Comma modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133 e così sostituito dall'art. 25 della L. 28 dicembre 2001, n. 448.

[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, con effetto a decorrere dalla data stabilita nell'art. 37 della stessa L. 133/1999.

[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, con effetto a decorrere dalla data stabilita nell'art. 37 della stessa L. 133/1999.

[4] Modifica il comma 2, art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.

[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, con effetto a decorrere dalla data stabilita nell'art. 37 della stessa L. 133/1999.

[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, con effetto a decorrere dalla data stabilita nell'art. 37 della stessa L. 133/1999.

[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, con effetto a decorrere dalla data stabilita nell'art. 37 della stessa L. 133/1999.

[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, con effetto a decorrere dalla data stabilita nell'art. 37 della stressa L. 133/ 1999.

[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L. 13 maggio 1999, n. 133, con effetto a decorrere dalla data stabilita nell'art. 37 della stessa L. 133/1999.