§ 95.27.18 - D.L. 13 dicembre 1991, n. 396. [1]
Disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
(G.U. 31 dicembre 1991, n. 292)
Art. 1.
1. Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, non si applicano per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali D ed E, ovvero per quelle per le quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata richiesta l'iscrizione in catasto nei predetti gruppi, nonché per gli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991; l'esclusione dall'applicazione dell'imposta non interrompe il periodo di maturazione dell'incremento di valore e il rimborso delle somme corrisposte entro il 20 dicembre 1991 è disciplinato dall'articolo 42 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 [2] .
2. Se l'ammontare dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, supera il quattro per cento del valore finale dichiarato, i soggetti obbligati, diversi dalle società ed enti che esercitano attività di assicurazione e di intermediazione creditizia e finanziaria, nonché dalle altre società con capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire, possono effettuare il versamento diretto al concessionario in due rate. La prima rata deve essere versata entro il termine indicato nel comma 3 del predetto articolo 1, per un importo non inferiore al quattro per cento del valore finale dichiarato, e la seconda, per il residuo importo, deve essere versata dal 1° novembre al 18 dicembre 1992 con gli interessi nella misura annua del 9 per cento. Restano fermi i versamenti effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ancorché eseguiti per un importo superiore al quattro per cento del valore finale dichiarato. Se il termine del 20 dicembre 1991 è stato differito con provvedimento di sospensione dei termini adottato successivamente al 19 settembre 1991, ai fini dell'esercizio della facoltà della esecuzione del versamento in due rate il termine stabilito da tale provvedimento deve considerarsi di scadenza della prima rata. L'onere per il pagamento del compenso ai concessionari fa carico alla proiezione dello stanziamento per il 1992 del capitolo 6910 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 1991. Resta ferma l'esclusiva spettanza del tributo allo Stato [3] .
3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, è stabilito al terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
4. Nell'articolo 1, comma 2 bis, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, sono soppresse le parole: «dallo strumento urbanistico generale o attuativo».
5. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;». L'esenzione stabilita dal presente comma si applica, limitatamente agli immobili che alla data del 31 ottobre 1991 erano destinati dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza all'esercizio delle attività istituzionali, anche relativamente all'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.
6. Nell'articolo 25, secondo comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, dopo le parole: «dipendenti ed autonomi» sono inserite le seguenti: «nonché delle organizzazioni rappresentative delle imprese,». La disposizione del presente comma ha effetto dalla data in cui si è verificato il presupposto per l'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363.
6 bis. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, si considerano tempestivi la dichiarazione presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario del Servizio centrale della riscossione anziché all'ufficio del registro e viceversa [4] .
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.