§ 98.1.26736 - Legge 6 febbraio 1992, n. 65.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:06/02/1992
Numero:65


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con [...]


§ 98.1.26736 - Legge 6 febbraio 1992, n. 65.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

(G.U. 10 febbraio 1992, n. 33)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396, recante disposizioni modificative della disciplina del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, concernenti l'applicazione, nell'anno 1991, dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 13 dicembre 1991, n. 396

     All'art. 1:

     al comma 1, dopo le parole: "predetti gruppi" sono inserite le seguenti: ", nonchè per gli immobili compresi nello stato attivo di società dichiarate fallite o in liquidazione coatta amministrativa alla data del 31 ottobre 1991"; e le parole: "anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 20 dicembre 1991";

     al comma 2, secondo periodo, le parole: "20 dicembre 1992" sono sostituite dalle seguenti: "18 dicembre 1992";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "6-bis. Agli effetti dell'applicazione dell'imposta di cui all'art. 1 del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363, si considerano tempestivi la dichiarazione presentata od il versamento eseguito oltre il termine del 20 dicembre 1991 ma entro il 24 dicembre 1991 e si considerano regolari i versamenti effettuati fino alla data medesima al concessionario del Servizio centrale della riscossione anzichè all'ufficio del registro e viceversa".