§ 95.25.4 - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112.
Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.25 tasse sulle concessioni governative
Data:20/03/1953
Numero:112


Sommario
Art. unico.      E' approvato il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.
Art. 1.  Art. 1 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581; art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. [...]
Art. 2.  Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 - Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo sull'efficacia dell'atto
Art. 3.  Articoli 1 e 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 5, allegato F del regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1749; regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849 - Accertamento, liquidazione [...]
Art. 4.  Art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 - Pagamento in abbonamento
Art. 5.  Art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 - Prenotazione a debito
Art. 6.  Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 - Esazione coattiva
Art. 7.  Art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 - Esenzioni a favore delle società zolfifere
Art. 8.  Art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 - Esenzioni dai diritti di segreteria
Art. 9.  Art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 - Cessazione di privilegi tributari
Art. 10.  Artt. 8, 9 e 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418; decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208 - Sanzioni
Art. 11.  Art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 - Competenza per l'accertamento delle violazioni
Art. 12.  Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 - Compartecipazione degli scopritori al provento delle multe
Art. 13.  Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418; art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 - Compartecipazione degli scopritori al provento [...]
Art. 14.  Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 143 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, [...]
Art. 15.  Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 146 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, [...]
Art. 16.  Art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 - Prescrizione


§ 95.25.4 - D.P.R. 20 marzo 1953, n. 112. [1]

Testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative

(G.U. 21 marzo 1967, n. 67, S.O.)

 

     Art. unico.

     E' approvato il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative che, firmato dal Ministro per le finanze, è pubblicato in allegato al presente decreto.

 

 

Testo unico delle leggi vigenti in materia

di tasse sulle concessioni governative

 

          Art. 1. Art. 1 regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; articoli 1 e 2 del regio decreto legislativo 7 giugno 1946, n. 581; art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 604 - Oggetto del tributo

     Le concessioni governative, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi indicati nell'annessa tabella A sono soggetti alle tasse da essa previste.

     Per gli atti in forma pubblica amministrativa stipulati dai ministeri e dalle altre amministrazioni dello Stato ed uffici dipendenti sono stabilite a favore dell'Erario, sotto il nome di "diritti di segreteria", le tasse previste dalla tabella B.

 

          Art. 2. Art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 - Effetti del mancato o ritardato pagamento del tributo sull'efficacia dell'atto

     Le concessioni, le autorizzazioni, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti di cui all'articolo precedente non hanno effetto se non è eseguito il pagamento della tassa. Tuttavia, quando il provvedimento ha durata temporanea ed il pagamento della tassa ha luogo con ritardo, l'efficacia del provvedimento è limitata al residuo tempo che decorre dalla data del pagamento alla scadenza del termine di durata inerente al provvedimento stesso.

 

          Art. 3. Articoli 1 e 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 5, allegato F del regio decreto legge 26 settembre 1935, n. 1749; regio decreto 31 ottobre 1942, n. 1849 - Accertamento, liquidazione e riscossione del tributo

     Per l'accertamento e per la liquidazione delle tasse, di cui all'art. 1, si osservano le norme stabilite nelle tabelle.

     La riscossione è fatta sia in modo ordinario dall'Ufficio del registro, nella cui circoscrizione sono rilasciati la concessione governativa, l'autorizzazione, il provvedimento o l'atto amministrativo o è ricevuta la dichiarazione; sia mediante speciali marche poste in vendita dall'Amministrazione finanziaria, le quali debbono presentarsi dal contribuente all'autorità o all'ufficio che rilascia la concessione, l'autorizzazione, l'atto o il provvedimento o riceve la dichiarazione, e venire annullate nei modi prescritti dalla legge sul bollo.

     Il pagamento in modo ordinario può anche essere effettuato dal contribuente a mezzo postagiro ovvero mediante versamento in apposito conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro.

     Le singole disposizioni dell'annessa tabella A stabiliscono i casi, nei quali il pagamento delle tasse sulle concessioni governative deve essere eseguito in uno dei modi previsti dal 2° e dal 3° comma del presente articolo.

     Le tasse di cui ai numeri 45, lett. b) e c), 47, lett. a), 48, 49, 50 della tabella A e quelle sul rilascio e la vidimazione annuale di cui all'articolo 183 della tabella medesima sono riscosse mediante apposite marche.

 

          Art. 4. Art. 26 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 - Pagamento in abbonamento

     Qualora particolari norme legislative dispongano che la corresponsione delle tasse e imposte indirette sugli affari sia effettuata da determinati Enti mediante speciali sistemi di abbonamento, detti Enti sono esonerati dal pagamento delle tasse di cui alle tabelle A e B, nei limiti stabiliti dalle predette norme.

 

          Art. 5. Art. 17 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 - Prenotazione a debito

     Sono da prenotarsi a debito le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge, nei rapporti tributari, a quella dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio, salvo il recupero ai termini del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.

     Le tasse per gli atti giudiziari compiuti dagli esattori delle imposte dirette, ai sensi degli articoli 70 e 102 della legge (testo unico) 17 ottobre 1922, n. 1401, sulla riscossione delle imposte dirette, ed occorrenti in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali, sono ridotte a metà e debbono essere prenotate a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'esattore.

     Eguale beneficio compete ai consorzi, alle società ed Enti morali, che, per disposizione di legge, godono, per la riscossione dei loro crediti, dei privilegi ammessi dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.

 

          Art. 6. Art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 - Esazione coattiva

     Per l'esazione coattiva delle tasse sulle concessioni governative si applicano le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 7. Art. 27 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 - Esenzioni a favore delle società zolfifere [2]

     Ferme restando le esenzioni soggettive ed oggettive previste dalle tabelle o da speciali norme di legge, sono esenti da tassa tanto le società commerciali costituite quanto quelle che si costituiranno allo scopo di esercitare miniere di zolfo.

     Così pure le società estere costituite per attuare in Italia il medesimo scopo godono, per tutta la durata del loro esercizio, di uguale esenzione relativamente agli atti necessari per il proprio riconoscimento nello Stato e per stabilirvi un'agenzia generale o una rappresentanza.

 

          Art. 8. Art. 28 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 - Esenzioni dai diritti di segreteria

     Sono esentati dalle tasse, di cui alla tabella B (diritti di segreteria), oltre gli atti per i quali speciali norme di legge prevedono la esenzione:

     a) la stipulazione di atti di affrancazione di prestazioni annue inferiori a lire 100, ai sensi dell'art. 8 della legge 29 gennaio 1880, n. 5253, e dell'art. 8 della legge 29 giugno 1893, n. 347, sull'affrancazione di canoni, censi ed altre prestazioni dovute al demanio, al Fondo per il culto ed al Fondo speciale di beneficenza e di religione nella città di Roma;

     b) la stipulazione di atti per far constare della concessione di eseguire lavori nelle zone di servitù militari;

     c) tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali della "Opera nazionale Emanuele Filiberto di Savoia" per soccorso agli orfani dei militari morti nella campagna della Libia.

 

          Art. 9. Art. 34 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279 - Cessazione di privilegi tributari

     Le esenzioni e le riduzioni previste, per la tassa di concessione governativa su atti e contratti, dalle tabelle A e B del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, a favore di privati, società, Enti morali ed istituti non di beneficenza senza determinazione di tempo o per tempo superiore al decennio cessano di diritto allo scadere del decennio dalla data della loro entrata in vigore.

     Le esenzioni e le riduzioni richiamate nel 1° comma cessano di diritto, anche prima del compimento del decennio, quando dai bilanci delle società e degli Enti risulti un utile netto di esercizio superiore all'interesse legale commisurato all'effettivo capitale versato o di fondazione. La cessazione non ha luogo qualora l'esenzione o la riduzione traggano origine da atto contrattuale con lo Stato, approvato con legge o nella forma prevista dall'art. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, o riguardino atti direttamente interessanti la pubblica istruzione o la pubblica beneficenza.

     In caso di rifiuto ad esibire il bilancio si ha per provato l'estremo di fatto che giustifica la fine del privilegio.

     In caso di contestazione sulla natura o sulla finalità dell'Ente che domanda la conservazione dell'esenzione o della riduzione decide il Ministro per le finanze, uditi i ministeri competenti.

     La durata dei privilegi di cui al presente articolo decorre sempre dalla costituzione o fondazione della società, Ente od istituto, anche se questi siano sciolti e ricostituiti oppure trasformati o comunque fatti rivivere sotto parvenze diverse.

 

          Art. 10. Artt. 8, 9 e 30 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418; decreto legislativo 5 ottobre 1947, n. 1208 - Sanzioni [3]

     Colui che compie atti o esercita diritti senza il pagamento delle tasse stabilite dalle annesse tabelle è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa fino al sestuplo della tassa medesima, ed in ogni caso non inferiore a lire 250, salvo che dalla legge non sia stabilita una particolare sanzione.

     E' soggetto alla pena pecuniaria da lire 250 a lire 5.000, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo per questa il regresso verso il debitore, il pubblico ufficiale il quale rilascia concessioni o autorizzazioni od emette provvedimenti od atti, ovvero riceve dichiarazioni di cui all'art. 1 del presente testo unico, senza il pagamento della tassa dovuta, quando tale pagamento debba essere effettuato anteriormente o contemporaneamente all'emanazione dell'atto.

     Agli effetti della legge penale le marche ed i valori relativi alle tasse sulle concessioni governative sono parificati alle marche ed ai valori contemplati dalla legge sul bollo.

     Ferme restando le norme di cui agli articoli 137, 138 e 139 della tabella allegato A, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, si incorre, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma del presente articolo, in una sopratassa del 10 per cento della tassa dovuta, purché la tassa medesima sia corrisposta non oltre 30 giorni dalla scadenza.

 

          Art. 11. Art. 32 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 - Competenza per l'accertamento delle violazioni

     Le violazioni delle norme contenute nel presente testo unico, le quali non costituiscano reato, sono accertate dagli ufficiali e dagli agenti della polizia tributaria e dagli altri organi che siano indicati dalle singole leggi.

     Sono competenti per l'accertamento delle infrazioni di cui ai numeri 51 (n. 1) e 52 (n. 1 e 2) della tabella A, anche gli agenti delle ferrovie sia dello Stato, sia concesse all'industria privata, appartenenti al personale viaggiante, di ispezione e di controllo, ed a quello addetto alla vigilanza delle linee ferroviarie.

     Tale competenza non attribuisce agli agenti in parola la qualifica di agenti di pubblica sicurezza e non li autorizza al porto d'armi senza licenza.

 

          Art. 12. Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 - Compartecipazione degli scopritori al provento delle multe

     Ai funzionari ed agli agenti accertatori dei delitti in materia di concessioni governative compete sul prodotto netto delle multe riscosse la compartecipazione nella misura stabilita dal regio decreto-legge 28 dicembre 1922, n. 1675, sotto la osservanza delle modalità previste dal decreto stesso e dal regio decreto 11 marzo 1923, n. 758 e salve le deduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18 e 14 giugno 1934, n. 1038.

     Il prodotto netto si ottiene detraendo le spese inerenti alla riscossione nella misura fissa del dieci per cento.

 

          Art. 13. Art. 33 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418; art. 1 della legge 7 febbraio 1951, n. 168 - Compartecipazione degli scopritori al provento delle ammende e pene pecuniarie [4]

     Sul provento delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi sulle tasse di concessione governativa spetta agli accertatori delle infrazioni stesse una quota di compartecipazione, da liquidarsi nella misura e nei modi previsti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168.

 

          Art. 14. Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 143 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418; art. 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 - Ricorsi amministrativi

     Salvo quanto è disposto nell'art. 22 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 e nelle relative norme di attuazione, i ricorsi in via amministrativa sulle questioni relative all'applicazione delle tasse sulle concessioni governative sono decisi dalle Intendenze di finanza.

     Contro tali decisioni è ammesso ricorso al Ministro per le finanze nei modi e nei termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari, quando l'ammontare controverso delle tasse e sopratasse superi le lire 50.000. [5]

     Contro le decisioni definitive adottate dall'Intendente e contro quelle adottate in sede di ricorso, nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 del regio decreto 22 maggio 1910, n. 316, quando le decisioni anzidette siano viziate da errore di fatto o di calcolo o quando sia stato rinvenuto un documento decisivo.

 

          Art. 15. Art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 146 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269; art. 1 del regio decreto 13 gennaio 1936, n. 2313; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418; art. 28 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639 - Azione giudiziaria

     E' stabilito, a pena di decadenza, in sei mesi il termine per proporre innanzi all'autorità giudiziaria le controversie riguardanti le tasse sulle concessioni governative e le relative sopratasse, le quali abbiano formato oggetto di decisione amministrativa definitiva, ai sensi del precedente articolo.

     Il termine di sei mesi decorre dalla data in cui la decisione amministrativa definitiva, emessa a seguito dei ricorsi previsti nel precedente articolo, sia stata notificata al contribuente nelle forme prescritte dal regio decreto 22 maggio 1910, n. 316.

 

          Art. 16. Art. 10 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3279; art. 1 del regio decreto 26 marzo 1936, n. 1418 - Prescrizione

     Col decorso di cinque anni si prescrive l'azione per riscuotere le tasse di cui alle tabelle A e B.

     Col decorso di tre anni dal giorno dell'effettuato pagamento delle tasse si prescrive l'azione tanto dell'Amministrazione finanziaria, per supplementi a causa di liquidazioni inesatte, quanto del contribuente, per restituzione di somme indebitamente pagate.

 

 

     ALLEGATI [6]

     (Omissis)

 


[1]  Decreto abrogato dal D.P.R. 1 marzo 1961, n. 121.

[2]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 10 dicembre 1954, n. 1164.

[3]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 10 dicembre 1954, n. 1164.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 4 della L. 10 dicembre 1954, n. 1164.

[5]  Comma così modificato dall'art. 11 del D.P.R. 4 febbraio 1955, n. 72.

[6] Allegati modificati dalla L. 10 novembre 1954, n. 1150, dalla L. 10 dicembre 1954, n. 1164, dalla L. 23 dicembre 1955, n. 1346 e dalla L. 20 giugno 1956, n. 585.