Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 11/03/1923 |
Numero: | 758 |
Sommario |
Art. 1. Le quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della regia guardia di [...] |
Art. 2. Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche alle contravvenzioni accertate da tutti gli impiegati e funzionari dell'amministrazione finanziaria, [...] |
§ 46.6.1 - R.D. 11 marzo 1923, n. 758.
Devoluzione ad apposito fondo premi per il personale della regia Guardia di finanza delle quote contravvenzionali attribuite ai militari del corpo ed agli impiegati e funzionari
(G.U. 18 aprile 1923, n. 91)
Le quote sul prodotto delle pene pecuniarie per contravvenzioni di qualsiasi specie, dovute per disposizioni di leggi e decreti al personale della regia guardia di finanza, saranno versate al fondo della massa del corpo, per essere integralmente erogate in premi nel modo che sarà stabilito dal Ministro delle finanze.
Nulla è innovato nei riguardi delle quote spettanti ai segreti rivelatori.
Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili anche alle contravvenzioni accertate da tutti gli impiegati e funzionari dell'amministrazione finanziaria, eccezione fatta per quelle accertate nell'interno dei rispettivi uffici