Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.25 tasse sulle concessioni governative |
Data: | 20/06/1956 |
Numero: | 585 |
Sommario |
Art. 1. Il n. 131 della tabella allegato A, al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto Presidenziale 20 marzo [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954 |
§ 95.25.c - Legge 20 giugno 1956, n. 585.
Rettifica all'art. 1, n. 131, della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.
(G.U. 4 luglio 1956, n. 164).
Il n. 131 della tabella allegato A, al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'art. 1, stesso numero, della
N. |
Indicazione degli atti |
Tassa |
Modo di |
Note |
d'ordine |
soggetti a tassa |
lire |
pagamento |
|
131 |
Autorizzazione rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero per effettuare la importazione di merci estere, l'esportazione di merci nazionali, la compensazione o gli affari di reciprocità tra merci nazionali e merci estere o la temporanea importazione od esportazione: |
|
|
La tassa è raddoppiata nei casi nei quali, come nelle compensazioni e negli affari di reciprocità, è contemporaneamente prevista una esportazione ed importazione, escluse le operazioni di temporanea importazione ed esportazione. |
|
per operazioni di importo fino a lire 100.000 |
500 |
ordinario |
La tassa controindicata è parimenti dovuta per le proroghe e le modificazioni di autorizzazioni già ottenute |
|
per operazioni di importo da lire 100.001 a lire 500.000 |
2.000 |
id. |
|
|
per operazioni di importo da lire 500.001 a lire 1.000.000 |
4.000 |
id. |
|
|
per operazioni di importo superiore al milione |
6.000 |
id. |
|
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 19 dicembre 1954.