Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.25 tasse sulle concessioni governative |
Data: | 23/12/1955 |
Numero: | 1346 |
Sommario |
Art. 1. Il n. 183 della tabella allegata A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo [...] |
Art. 2. Le tasse di cui al precedente articolo si applicano al rilascio e alla vidimazione di patenti che abbiano effetto per l'anno 1956 |
§ 95.25.b - Legge 23 dicembre 1955, n. 1346.
Modificazioni in materia di tasse sulle concessioni governative relative alle patenti automobilistiche.
(G.U. 12 gennaio 1956, n. 9).
Il n. 183 della tabella allegata A al testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative, approvato con decreto Presidenziale 20 marzo 1953, n. 112, modificato dall'art. 1 della
183 |
Rilascio e vidimazione annuale di patenti di abilitazione a condurre: |
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La vidimazione annuale deve essere effettuata non oltre il mese di febbraio dell'anno cui si riferisce. |
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a) automobili (patente di primo grado) |
4.000 |
con marche |
Tale vidimazione per altro non è obbligatoria per coloro che non intendano usufruire della patente nell'anno. |
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b) automobili (patente di secondo grado e terzo grado) autocarri, motocarrozzette, furgoncini e motoscafi |
2.000 |
Id. |
Gli stranieri conducenti di automobili, decorso il termine stabilito dall'Ufficio doganale nel certificato di circolazione provvisoria, debbono munirsi della patente di abilitazione (art. 102, quinto comma, del |
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La patente di terzo grado regolarmente vidimata è valida nel corso dell'anno a condurre autoveicoli, per i quali sia richiesta la patente di grado inferiore, senza il pagamento della tassa di concessione governativa stabilita per quest'ultima. |
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Le marche devono applicarsi sulle patenti di abilitazione ed annullarsi con bollo a calendario a cura degli Uffici del registro, degli uffici postali e delle sedi provinciali, gli uffici collettori o le delegazioni dell'Automobile Club d'Italia per le patenti di automobili, motocarrozzette e furgoncini. |
Le tasse di cui al precedente articolo si applicano al rilascio e alla vidimazione di patenti che abbiano effetto per l'anno 1956.