§ 51.5.1 – R.D. 22 maggio 1910, n. 316.
Regolamento per la procedura dei ricorsi amministrativi sulle dilazioni a pagamento e sugli annullamenti di crediti in materia di tasse sugli affari


Settore:Normativa nazionale
Materia:51. Giustizia
Capitolo:51.5 giustizia tributaria
Data:22/05/1910
Numero:316


Sommario
Art. 1.      La decisione in sede amministrativa delle controversie che insorgono nell'applicazione delle tasse, sopratasse e pene pecuniarie portate dalle leggi per le tasse sugli [...]
Art. 2.      I ricorsi per le controversie di cui all'articolo precedente debbono essere, di regola, firmati dalla persona che si oppone alla domanda dell'Amministrazione, o che [...]
Art. 3.      Le decisioni dell'Intendenza di finanza debbono contenere in riassunto il fatto che ha dato luogo al ricorso ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione. Esse [...]
Art. 4.      La notificazione delle decisioni ai ricorrenti ha luogo mediante la consegna della copia di un atto di avviso indicante la data della decisione, l'autorità che l'ha [...]
Art. 5.      Quando non possa aver luogo la notificazione per mancanza del ricorrente o della persona indicata nell'articolo precedente, l'avviso è restituito con analoga [...]
Art. 6.      Contro le decisioni dell'Intendenza è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso o dal ricevimento [...]
Art. 7.      Alla notificazione delle decisioni del Ministero delle finanze sono applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 4. Le decisioni pronunciate dal Ministero, nei limiti [...]
Art. 8.      La deduzione dei debiti e delle spese di malattia e funerale dall'attivo delle successioni può essere domandata, anche con più istanze successive, entro due anni dalla [...]
Art. 9.      Per la definizione delle controversie relative alla valutazione dei beni immobili, di cui negli artt. 24 e 30 della legge sul registro 20 maggio 1897, n. 217, è [...]
Art. 10.      Le Intendenze di finanza ogni qualvolta concorrono circostanze meritevoli di riguardo, possono concedere dilazioni ai debitori di tasse, sopratasse e pene pecuniarie, e [...]
Art. 11.      La domanda per la dilazione deve indicare le rate e le scadenze nelle quali il debitore chiede di effettuare il pagamento, e le guarentigie che offre allo Stato per [...]
Art. 12.      L'annullamento dei crediti per tasse sugli affari ed altri proventi amministrati dalla Direzione Generale delle tasse sugli affari, riconosciuti assolutamente [...]
Art. 13.      Il Ministero delle finanze potrà sempre accertarsi, con ispezioni saltuarie, che gli Intendenti di finanza abbiano fatto buon governo delle facoltà loro attribuite dal [...]
Art. 14.      Le disposizioni contenute nel presente regolamento andranno in vigore con 1° luglio 1910


§ 51.5.1 – R.D. 22 maggio 1910, n. 316.

Regolamento per la procedura dei ricorsi amministrativi sulle dilazioni a pagamento e sugli annullamenti di crediti in materia di tasse sugli affari

(G.U. 23 giugno 1910, n. 147)

 

     Art. 1.

     La decisione in sede amministrativa delle controversie che insorgono nell'applicazione delle tasse, sopratasse e pene pecuniarie portate dalle leggi per le tasse sugli affari, e nella riscossione degli altri proventi di servizi pubblici, amministrati dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle tasse sugli affari - spetta all'Intendenza di finanza della provincia in cui ha sede l'Ufficio del registro che ha liquidato o riscosso la partita controversa, purché l'ammontare relativo non sorpassi le L. 5.000.

     Quando il valore della controversia oltrepassa le L. 5.000 è competente a decidere il Ministero delle finanze.

     I limiti di competenza sovraindicati dovranno osservarsi anche per la riforma delle liquidazioni su proposta d'ufficio.

     La competenza a decidere sulla vertenza implica anche quella di provvedere alla conseguente restituzione delle somme riscosse od all'annullamento totale o parziale delle partite inscritte sui campioni e libri-debitori.

 

          Art. 2.

     I ricorsi per le controversie di cui all'articolo precedente debbono essere, di regola, firmati dalla persona che si oppone alla domanda dell'Amministrazione, o che pretende aver diritto alla restituzione di una somma già pagata.

     Nel caso di persona analfabeta o impotente a sottoscrivere, il ricorso può essere firmato da altra persona specialmente incaricata alla presenza di due testimoni che pure debbono firmare.

     Possono del pari firmare i reclami i notai che hanno presentato gli atti alla registrazione, i procuratori dei contribuenti che hanno presentato in loro nome le denuncie cui si riferiscono le controversie, ed in generale quelle persone che le leggi tengono obbligate solidalmente col contribuente diretto al pagamento delle tasse e delle sopratasse.

     Al ricorrente è rilasciata ricevuta del reclamo quando lo presenta in doppio esemplare, uno dei quali gli è restituito con la dichiarazione di ricevimento.

     L'Ufficio che riceve il reclamo vi appone il bollo a calendario per accertare la data della presentazione.

 

          Art. 3.

     Le decisioni dell'Intendenza di finanza debbono contenere in riassunto il fatto che ha dato luogo al ricorso ed i motivi di diritto su cui è fondata la risoluzione. Esse sono inviate in originale all'Ufficio interessato nella controversia.

     Entro 10 giorni dal ricevimento della decisione che accoglie il ricorso del contribuente, il detto Ufficio potrà chiedere all'Intendenza che la controversia sia deferita al giudizio del Ministero delle finanze.

     Quando l'Ufficio interessato non creda di valersi di tale facoltà, promuove nel più breve tempo la notificazione della decisione al contribuente, dandone avviso all'Intendenza di finanza, la quale darà esecuzione alla propria decisione.

     La notificazione è eseguita dal serviente o messo comunale e quando debba farsi nel luogo ove ha sede un Ufficio del registro può eseguirsi anche dai commessi addetti all'Ufficio stesso, la cui nomina sia stata autorizzata dal Ministero delle finanze.

     Il diritto di notificazione spettante ai messi comunali e ai commessi sarà stabilito con decreto ministeriale.

     Quando la decisione abbia interamente accolto il ricorso se ne darà notizia al ricorrente con semplice lettera d'ufficio.

 

          Art. 4.

     La notificazione delle decisioni ai ricorrenti ha luogo mediante la consegna della copia di un atto di avviso indicante la data della decisione, l'autorità che l'ha emessa, la parte dispositiva della decisione.

     Quando la consegna non può essere fatta alla stessa persona dal ricorrente, l'avviso viene notificato nella casa di sua abitazione, consegnandolo a persona di famiglia, o addetto alla casa o al servizio.

     Il messo ritirerà sempre la ricevuta dal consegnatario e se questi non può o non vuole firmare, il messo ne farà espressa dichiarazione.

     Le notificazioni si fanno constare da apposita relazione sull'originale atto di avviso e sulle copie, sottoscritte dal messo, con indicazione del giorno, mese ed anno della notificazione, e della persona e qualità del consegnatario. Un originale è rilasciato a chi riceve l'atto e l'altro è restituito all'Ufficio che ha richiesta la notificazione. Possono i ricorrenti chiedere di vedere il testo della decisione, ed anche domandarne copia, che sarà spedita in carta semplice mediante il corrispettivo di che al n. 4 dell'art. 34 del regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

 

          Art. 5.

     Quando non possa aver luogo la notificazione per mancanza del ricorrente o della persona indicata nell'articolo precedente, l'avviso è restituito con analoga dichiarazione all'ufficiale mittente, il quale provvederà alla comunicazione della decisione al ricorrente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

          Art. 6.

     Contro le decisioni dell'Intendenza è ammesso il ricorso al Ministero delle finanze nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso o dal ricevimento della lettera che dà notizia all'interessato della decisione presa dall'Intendenza.

     Entro lo stesso termine può l'interessato produrre ricorso alla stessa Intendenza quando impugni la decisione per errore di fatto o di calcolo; e nel caso che egli abbia ricuperato un documento decisivo, entro il termine di 90 giorni dalla data della ricuperazione.

 

          Art. 7.

     Alla notificazione delle decisioni del Ministero delle finanze sono applicabili le disposizioni degli artt. 3 e 4. Le decisioni pronunciate dal Ministero, nei limiti della sua competenza, ai termini dell'art. 1, debbono contenere l'indicazione del fatto e i motivi di diritto della risoluzione.

     La decisione del Ministero delle finanze è definitiva. Può però l'interessato presentare entro 90 giorni, nuovo ricorso allo stesso Ministero, quando impugni la decisione per errore di fatto o di calcolo; e nel caso che egli abbia ricuperato un documento decisivo, entro il termine pure di novanta giorni dalla data della ricuperazione.

 

          Art. 8.

     La deduzione dei debiti e delle spese di malattia e funerale dall'attivo delle successioni può essere domandata, anche con più istanze successive, entro due anni dalla presentazione della prima denunzia della successione.

     L'Intendenza di finanza può decidere sull'istanza del contribuente, qualunque sia l'ammontare della tassa da ridursi o da restituirsi, quando si tratti di debiti o spese non dedotte nella prima liquidazione fatta dal ricevitore del registro, perché non furono prodotti, in tutto od in parte, i documenti giustificativi prescritti dalla legge sulle tasse di registro, e non vi sia alcuna contestazione sulla deducibilità del passivo proposto, o sulla regolarità o sufficienza delle relative giustificazioni.

     Qualora invece insorga controversia in merito alle giustificazioni prodotte, o alla deducibilità delle passività, sarà da osservarsi la competenza e la procedura stabilita col presente regolamento.

 

          Art. 9.

     Per la definizione delle controversie relative alla valutazione dei beni immobili, di cui negli artt. 24 e 30 della legge sul registro 20 maggio 1897, n. 217, è competente l'Intendenza di finanza, quando la differenza tra il valore presunto dall'Amministrazione e quello risultante dalle stipulazioni o dichiarazioni delle parti non è superiore alle lire centomila.

     Se la differenza di valore eccede questa citra, è competente a decidere il Ministero.

 

          Art. 10.

     Le Intendenze di finanza ogni qualvolta concorrono circostanze meritevoli di riguardo, possono concedere dilazioni ai debitori di tasse, sopratasse e pene pecuniarie, e di altri proventi amministrati dalla Direzione Generale delle tasse sugli affari, in quanto la somma dovuta non sia superiore a lire 5.000, e il termine della dilazione non ecceda un anno dalla domanda.

     Pei crediti pei quali sia in corso giudiziale contestazione od altro provvedimento giudiziario, la dilazione non potrà essere accordata se non sentito il parere dell'Avvocatura Erariale.

     Per le somme superiori a L. 5.000, e per le dilazioni oltre un anno, la concessione è di competenza del Ministero delle finanze.

     Non può essere concessa dilazione per le tasse il cui pagamento deve essere contemporaneo all'esecuzione delle formalità cui si riferiscono. Per le tasse di successione afferenti valori immobiliari restano ferme le disposizioni contemplate nel Cap. III del regolamento 23 marzo 1902, n. 114.

 

          Art. 11.

     La domanda per la dilazione deve indicare le rate e le scadenze nelle quali il debitore chiede di effettuare il pagamento, e le guarentigie che offre allo Stato per assicurare l'esatto pagamento del debito.

     Entro 30 giorni dalla partecipazione della concessa dilazione il debitore deve, sotto pena di decadenza, rilasciare atto di sottomissione, con l'intervento, ove occorra, del terzo che presta garanzia.

     Le spese dell'atto sono a carico del debitore.

 

          Art. 12.

     L'annullamento dei crediti per tasse sugli affari ed altri proventi amministrati dalla Direzione Generale delle tasse sugli affari, riconosciuti assolutamente inesigibili, od in tutto od in parte insussistenti per la già seguita legale estinzione, giusta gli artt. 303 e 305 del Regolamento approvato con R.D. 4 maggio 1885, n. 3074, sulla contabilità generale dello Stato, può essere ordinato dalle Intendenze di finanza, fino all'importo di lire 8.000.

     Le prove dell'inesigibilità raccolte dagli Uffici contabili e dall'Intendenza saranno da questa trasmessi con le sue conclusioni all'Avvocatura Erariale, la quale emetterà il suo parere sempre convenientemente motivato per ogni articolo di credito.

     I decreti di annullamento per inesigibilità dovranno indicare la ragione del provvedimento ed essere trasmessi alla Corte dei conti insieme ai pareri dell'Avvocatura ed agli atti giustificativi della inesigibilità.

     La responsabilità dell'Intendente di finanza non viene mai meno in qualsiasi caso per effetto della registrazione e del visto della Corte dei conti.

 

          Art. 13.

     Il Ministero delle finanze potrà sempre accertarsi, con ispezioni saltuarie, che gli Intendenti di finanza abbiano fatto buon governo delle facoltà loro attribuite dal presente regolamento.

 

          Art. 14.

     Le disposizioni contenute nel presente regolamento andranno in vigore con 1° luglio 1910.