§ 95.19.56 - D.L. 11 settembre 1963, n. 1180 .
Modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:11/09/1963
Numero:1180


Sommario
Art. 1.      L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 3.300 per ogni quintale di zucchero di [...]
Art. 2.      Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun [...]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5.      Per il glucosio impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella preparazione delle mostarde di frutta e dei canditi, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente [...]
Art. 6.      Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge 14 agosto 1960, numero 822, e gli articoli 2 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 823.
Art. 7.      Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1963-64, in 6.700 milioni di lire, si provvede a carico dello stanziamento del [...]
Art. 8.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 95.19.56 - D.L. 11 settembre 1963, n. 1180 [1].

Modificazioni al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.

(G.U. 12 settembre 1963, n. 241).

 

     Art. 1.

     L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 3.300 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di L. 3.168 per ogni quintale di zucchero di seconda classe [2].

     Per lo zucchero impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella produzione delle marmellate ottenute con l'impiego di frutta integra e delle confetture di frutta, del latte condensato a pieno titolo di materie grasse, dei sughi concentrati di agrumi, dei sughi concentrati di uva e dello speciale alimento per le api, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine sono stabilite nelle misure ridotte di lire 2090 e lire 2005 a seconda che trattisi di zucchero di prima classe o di zucchero di seconda classe.

     Analoga riduzione è concessa per lo zucchero impiegato nella produzione delle paste dolcificate di castagna, delle gelatine di frutta, delle frutta allo sciroppo, dei canditi e delle mostarde di frutta.

     I requisiti e le caratteristiche dei prodotti indicati nel comma precedente sono quelli stabiliti col decreto del Ministro per le finanze 22 agosto 1960, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 1960, n. 210.

 

          Art. 2.

     Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun esercizio finanziario, nella produzione del latte condensato ottenuto con latte in tutto o in parte scremato, è assoggettato all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovraimposta di confine nelle misure di cui al secondo comma del precedente art. 1.

     Restano in vigore le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202.

 

          Art. 3. [3]

 

          Art. 4. [4]

 

          Art. 5.

     Per il glucosio impiegato, sotto l'osservanza delle norme in vigore, nella preparazione delle mostarde di frutta e dei canditi, l'aliquota dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine è stabilita nella misura di lire 1045 e di lire 525, a seconda che si tratti di glucosio solido o di glucosio liquido, per ogni quintale.

 

          Art. 6.

     Sono abrogati gli articoli 1 e 3 della legge 14 agosto 1960, numero 822, e gli articoli 2 e 3 della legge 14 agosto 1960, n. 823.

 

          Art. 7.

     Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1963-64, in 6.700 milioni di lire, si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 574 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

 

          Art. 8.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall' art. unico della L. 19 ottobre 1963, n. 1442.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 5 settembre 1964, n. 721.

[3] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.L. 5 settembre 1964, n. 721.

[4] Articolo modificato dalla legge di conversione e abrogato dall' art. 4 del D.L. 5 settembre 1964, n. 721.