Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 05/09/1964 |
Numero: | 721 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e [...] |
Art. 3. L'art. 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924, sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 8 settembre 1951, n. [...] |
Art. 4. Sono abrogati gli articoli 3 e 4 del decreto-legge 11 settembre 1963, n. 1180, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1963, n. 1442. |
Art. 5. Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, in L. 6.600.000.000 si provvede con il gettito del [...] |
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
§ 95.19.59 - D.L. 5 settembre 1964, n. 721 [1].
Ritocchi al trattamento fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini.
(G.U. 7 settembre 1964, n. 219).
Il primo comma dell'art. 1 del
"L'imposta di fabbricazione sullo zucchero e la corrispondente sovrimposta di confine sullo zucchero importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 3.300 per ogni quintale di zucchero di prima classe e nella misura di L. 3.168 per ogni quintale di zucchero di seconda classe".
L'imposta di fabbricazione sui prodotti zuccherini di cui appresso e la corrispondente sovrimposta di confine sugli stessi prodotti importati dall'estero sono stabilite, per ciascuno di essi e per ogni quintale, nelle misure di seguito indicate:
Glucosio solido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
L. |
1.650 |
Glucosio liquido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" |
825 |
Zucchero invertito liquido ottenuto da qualsiasi materia esclusi i sughi concentrati di uva e di carrube, avente un contenuto zuccherino totale non superiore all'84% in peso espresso in zucchero invertito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" |
2.475 |
Zucchero invertito liquido ottenuto dai sughi di uva e di carrube, avente un tenore zuccherino non superiore all'84%; si considera come tale il sugo di uva concentrato ad un terzo od a meno di un terzo in peso quando il tenore di acidità sia inferiore al 0,70%, nonchè il concentrato di carrube quando sia stato depurato od anche parzialmente decolorato. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |
" |
2.062 |
Zucchero invertito, ottenuto da qualsiasi materia solida od avente un contenuto zuccherino totale superiore all'84% in peso, espresso in zucchero invertito. . . . . |
" |
2.887 |
Maltosio o sciroppo di maltosio - escluso l'estratto di malto - che nel consumo possono servire ad usi del glucosio: le stesse aliquote stabilite per il glucosio solido e liquido. |
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Levulosio: le stesse aliquote stabilite per lo zucchero invertito. |
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L'art. 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con
"I melassi, sia di produzione nazionale che di produzione estera, quando hanno meno di 63° di coefficiente di purezza e vengono messi come tali in consumo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni, per usi diversi dall'alimentazione umana sono esenti rispettivamente da imposta o da sovrimposta di fabbricazione.
Quando invece essi vengono messi in consumo per l'alimentazione umana sono soggetti alla imposta o alla sovrimposta di fabbricazione in ragione di L. 1.585 per quintale.
I melassi destinati all'alimentazione umana, senza ulteriore trasformazione, debbono viaggiare accompagnati da bolletta di cauzione per essere confezionati, sotto vigilanza finanziaria, con spese a carico della ditta interessata, in recipienti di capacità non superiore a chilogrammi uno portanti il nome della ditta confezionatrice, la sede dello stabilimento e le indicazioni della quantità e qualità del contenuto.
Lo zucchero estratto dai melassi, con qualsiasi processo, è soggetto alle aliquote normali d'imposta di fabbricazione a seconda della sua classe.
Sono abrogati agli articoli 5 e 6 del
Sono abrogati gli articoli 3 e 4 del
Alla compensazione della minore entrata derivante dall'attuazione del presente decreto, valutata, per l'esercizio 1° luglio-31 dicembre 1964, in L. 6.600.000.000 si provvede con il gettito del dazio d'importazione sullo zucchero che sarà applicabile, secondo le decisioni della Comunità Economica Europea, a decorrere dal 1° ottobre 1964.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall' art. unico della