§ 4.3.15 – L. 14 agosto 1960, n. 823.
Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio.


Settore:Normativa nazionale
Materia:4. Alimenti e bevande
Capitolo:4.3 alimenti di origine vegetale
Data:14/08/1960
Numero:823


Sommario
Art. 1.      Agli effetti delle norme agevolative previste per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, per frutta integra s'intende la frutta fresca o conservata e [...]
Art. 2. 
Art. 3. 


§ 4.3.15 – L. 14 agosto 1960, n. 823. [1]

Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio.

(G.U. 19 agosto 1960, n. 202).

 

     Art. 1.

     Agli effetti delle norme agevolative previste per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, per frutta integra s'intende la frutta fresca o conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti.

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3. [3]


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 11 settembre 1963, n. 1180.

[3] Articolo abrogato dall'art. 6 del D.L. 11 settembre 1963, n. 1180.