| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 4. Alimenti e bevande | 
| Capitolo: | 4.3 alimenti di origine vegetale | 
| Data: | 14/08/1960 | 
| Numero: | 823 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Agli effetti delle norme agevolative previste per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, per frutta integra s'intende la frutta fresca o conservata e [...] | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. | 
§ 4.3.15 – L. 14 agosto 1960, n. 823. [1]
Estensione degli usi agevolati per lo zucchero e per il glucosio.
(G.U. 19 agosto 1960, n. 202).
Agli effetti delle norme agevolative previste per lo zucchero impiegato nella produzione delle marmellate, per frutta integra s'intende la frutta fresca o conservata e lavorata secondo le prescrizioni vigenti.
[1] Abrogata dall'art. 24 del 
[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del 
[3] Articolo abrogato dall'art. 6 del