Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 29/11/1956 |
Numero: | 1329 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle aliquote di imposta di fabbricazione sullo zucchero, l'istituzione di [...] |
§ 95.19.4c - Legge 29 novembre 1956, n. 1329. [1]
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, concernente la riduzione delle misure delle imposte di fabbricazione sullo zucchero, sul glucosio, sul maltosio e sugli altri prodotti zuccherini, l'istituzione di un diritto erariale sul melasso destinato alla dezuccherazione e la esenzione dalle imposte di fabbricazione per i prodotti nazionali acquistati dall'Amministrazione per le Attività Assistenziali Italiane e Internazionali.
(G.U. 30 novembre 1956, n. 303).
E' convertito in legge il
Il primo comma dell'art. 2 è sostituito con il seguente:
"Con decreto del Ministro per le finanze, d'intesa con i Ministri per l'industria e commercio e per l'agricoltura e foreste, sarà stabilito per ogni esercizio finanziario un contingente di zucchero, non superiore a 60.000 quintali, da impiegarsi, ripartito tra le aziende produttrici interessate e con pagamento dell'aliquota ridotta di cui al secondo comma dell'articolo precedente, per la produzione di latte condensato zuccherato con latte in tutto o in parte scremato".
All'art. 5 è aggiunto il seguente comma:
"Fino al 30 giugno 1957 il diritto erariale di cui al precedente comma non verrà applicato su 400.000 quintali di produzione nazionale di saccarosio contenuto nei melassi. I contingenti esentati dal pagamento del diritto erariale verranno disposti in favore di ogni produttore in misura proporzionale alla produzione media dell'ultimo anno".
[1] Abrogata dall'art. 24 del