Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.19 imposta di fabbricazione |
Data: | 14/08/1960 |
Numero: | 822 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 2 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329, da impiegare in ciascun [...] |
Art. 3. |
Art. 4. Sono abrogati gli articoli 1 e 3 del decreto-legge 28 settembre 1956, n. 1109, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1956, n. 1329. |
§ 95.19.50 - Legge 14 agosto 1960, n. 822. [1]
Riduzione delle aliquote d'imposta di fabbricazione sullo zucchero.
(G.U. 19 agosto 1960, n. 202).
Il contingente di zucchero, stabilito dall'art. 2 del
Restano in vigore le altre disposizioni di cui allo stesso art. 2 del sopracennato
Sono abrogati gli articoli 1 e 3 del
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 6 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 6 del