§ 95.15.111 - Circolare 2 agosto 1999, n. 165.
I.V.A. - Art. 74, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Modalità di applicazione dell'imposta sul valore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:02/08/1999
Numero:165

§ 95.15.111 - Circolare 2 agosto 1999, n. 165. [1]

I.V.A. - Art. 74, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Modalità di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto in materia di commercio di rottami ed altri materiali di recupero - Legge 27 dicembre 1997, n. 449 - Decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56.

 

 

INDICE

 

Premessa

1. Disciplina del regime impositivo

     Sintesi dei diversi regimi applicativi

2. Cessioni di rottami ferrosi ed altri materiali di recupero

     2.1 Ambito di applicazione

     - Ambito oggettivo

     - Acquisti intracomunitari ed estrazione dai depositi I.V.A.

     - Ambito soggettivo

     2.2 Raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa

     - Opzione per il regime normale e garanzia. Modalità e termini di presentazione

     2.3 Raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa o ambulanti

3. Cessioni di rottami non ferrosi e relativi semilavorati

     3.1 Ambito applicativo

     3.2 Raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa

     3.3 Raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa

4. Cessioni promiscue di rottami ferrosi e non ferrosi o di altri materiali di recupero effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa

 

Premessa

     Il regime tributario previsto ai fini dell'I.V.A. per le cessioni di rottami e di altri materiali di recupero è stato oggetto negli ultimi anni di sostanziali modifiche.

     In particolare, l'art. 21, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ha modificato l'art. 74 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, riformulandone i commi settimo, ottavo, nono e decimo che recano disposizioni in materia di cessioni di rottami ed altri materiali di recupero. Tale modifica, che sarà qui di seguito illustrata, trae origine, innanzitutto, dalla necessità di contrastare i frequenti fenomeni di frodi e di evasione dell'imposta sul valore aggiunto verificatisi nel settore in parola. Trae, altresì, origine dai rilievi mossi dalla Commissione Europea che hanno, poi, comportato la necessità di richiedere la specifica autorizzazione della Commissione stessa ad adottare misure derogatorie alla VI Direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, che si è tradotta nella decisione del Consiglio n. 5031/99 del 18 gennaio 1999.

     Successive integrazioni sono state apportate al decimo comma dell'art. 74 in parola, dall'art. 1, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, al fine di chiarire ed evitare incertezze nell'applicazione e nell'interpretazione della norma.

     Prima di procedere ad illustrare, nel dettaglio, le citate modifiche apportate al regime impositivo dei rottami ferrosi, non ferrosi e degli altri materiali di recupero di cui all'art. 74 citato, si rende necessario richiamare l'attenzione sull'inserimento dopo il quarto comma di un nuovo comma nello stesso art. 74 in esame ad opera dell'art. 8, comma 1, della legge 19 giugno 1998, n. 192, in vigore dal 20 ottobre 1998. Il nuovo comma, concernente i contratti di subfornitura e indicato inizialmente come comma 4-bis nelle istruzioni fornite dalla scrivente con la circolare n. 45/E del 18 febbraio 1999 nonché nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale e delle dichiarazioni periodiche dell'I.V.A. e relativi modelli deve intendersi più propriamente come quinto comma dello stesso articolo 74 e, pertanto, viene modificata la sequenza dei commi successivi.

     Nell'attuale testo dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, per la parte relativa al regime impositivo delle cessioni di rottami, ed altri materiali di recupero dovrà farsi quindi riferimento ai commi ottavo (ex settimo), nono (ex ottavo), decimo (ex nono) e undicesimo (ex decimo), il cui testo, tenendo conto delle citate modifiche, è il seguente (n.d.r. i commi sono stati numerati per una più agevole lettura):

     8 - Le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli, ferrosi, e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, sono effettuate senza pagamento dell'imposta fermi restando gli obblighi di cui al Titolo II. Agli effetti della limitazione contenuta nel 3 comma dell'art. 30 le cessioni sono considerate operazioni imponibili.

     9 - Le disposizioni del precedente comma si applicano anche per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, dei semilavorati di metalli non ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune vigente al 31 dicembre 1996:

     a) rame raffinato e leghe di rame, greggio (v.d. 74.03);

     b) nichel greggio, anche in lega (v.d. 75.02);

     c) alluminio greggio, anche in lega (v.d. 76.01);

     d) piombo greggio, raffinato, antimoniale e in lega (v.d. 78.01);

     e) zinco greggio, anche in lega (v.d. 79.01);

     e-bis) stagno greggio, anche in lega (v.d. 80.01).

     10 - Le disposizioni del settimo comma (leggasi ottavo) si applicano, per i prodotti ivi considerati, sotto la responsabilità del cedente e sempreché nell'anno solare precedente l'ammontare delle relative cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa non sia stato superiore a due miliardi di lire.

     11 - I raccoglitori e i rivenditori dei beni di cui al settimo comma (leggasi ottavo) sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, tranne quello di numerare e conservare, ai sensi dell'art. 39, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti e alle importazioni, nonché le fatture relative alle cessioni effettuate, all'emissione delle quali deve provvedere il cessionario che acquista i beni nell'esercizio dell'impresa, e sono esonerati da ogni altro adempimento, senza diritto a detrazione. I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa per la successiva rivendita se hanno realizzato cessioni per un importo superiore a 150 milioni di lire nell'anno precedente possono optare per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari dandone preventiva comunicazione all'Ufficio nella dichiarazione relativa al suddetto anno. Unitamente all'opzione deve essere presentata all'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto una garanzia, nelle forme di cui all'art. 38-bis, primo comma, pari all'importo derivante dall'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'ammontare di lire due miliardi. I raccoglitori e i rivenditori dotati di sede fissa, che effettuano sia cessioni di beni di cui al settimo comma (leggasi ottavo) che cessioni di beni di cui all'ottavo comma (leggasi nono), applicano le disposizioni di cui all'ottavo comma (leggasi nono). Nei confronti dei raccoglitori e dei rivenditori di beni di cui all'ottavo comma (leggasi nono) non dotati di sede fissa, si applicano le disposizioni del primo periodo.

     Dalla lettura della norma si evince che il rinvio operato all'interno dei commi surriportati ai commi precedenti non è stato modificato a seguito dello "slittamento" conseguente all'inserimento del quinto comma. Come sopra riferito, si deve, pertanto, ad ogni buon fine ritenere che i predetti rinvii vadano intesi come evidenziato in parentesi.

     Al fine di dirimere i dubbi interpretativi e per una uniforme applicazione delle disposizioni normative che disciplinano i diversi regimi applicativi concernenti i rottami e gli altri materiali di recupero si forniscono i seguenti chiarimenti.

 

1. Disciplina del regime impositivo.

 

Sintesi dei diversi regimi applicativi.

     Le principali novità in materia di cessioni di rottami ed altri materiali di recupero, recate dall'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testo modificato, dalla legge n. 449 del 1997 e dal D.Lgs. n. 56 del 1998, riguardano in particolare:

     - la separazione, per omogeneità merceologica, del regime previsto per le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi ed altri materiali di recupero, da quello previsto per i rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e di alcuni semilavorati di tali metalli;

     - un'ulteriore diversificazione dei regimi impositivi e dei relativi adempimenti contabili, nell'ambito delle due predette categorie merceologiche, in base ad elementi di carattere soggettivo ed all'ammontare delle cessioni effettuate, analogamente a quanto previsto in altri paesi membri della Comunità Europea.

     In relazione ai punti sopra individuati, i diversi regimi applicabili, così come sono stati delineati a partire dal 1° gennaio 1998, vengono qui di seguito elencati sinteticamente rinviando ai paragrafi successivi la dettagliata illustrazione per i singoli aspetti.

     A) Per la prima categoria di beni - rottami ferrosi ed altri materiali di recupero di cui all'ottavo comma, dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 - e cioè: rottami, cascami e avanzi di metalli ferrosi e dei relativi lavori, carta da macero, stracci e scarti di ossa, pelli, vetri, gomma e plastica, ancorché siano stati preventivamente ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, è stato previsto:

     1 - il mantenimento del regime di sospensione dall'imposta, fermi restando tutti gli adempimenti contabili di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972, con diritto a detrazione, per le cessioni dei predetti rottami e materiali di recupero effettuate da imprese non operanti nel settore del commercio di tali beni, a prescindere dall'ammontare delle cessioni realizzato per tali operazioni;

     2 - il regime di sospensione dall'imposta ed esonero da tutti gli adempimenti, con esclusione del diritto a detrazione previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972 limitatamente all'imposta assolta per gli acquisti e le importazioni inerenti tali operazioni, con obbligo della mera numerazione e conservazione delle fatture e bollette doganali di acquisto e vendita, per i raccoglitori ed i rivenditori dotati di sede fissa, che abbiano effettuato nell'anno solare precedente cessioni di tali beni per un ammontare inferiore o pari a 150 milioni di lire; lo stesso regime di sospensione si applica anche ai raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa, a prescindere dall'ammontare delle cessioni realizzato nell'anno precedente;

     3 - il regime di sospensione di cui al precedente punto 2 per le cessioni dei medesimi beni effettuate dai raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa che abbiano effettuato nell'anno solare precedente cessioni di tali beni per un importo complessivo compreso tra 150 milioni e 2 miliardi di lire, ma con la possibilità per gli stessi di optare per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari e con l'obbligo, strettamente connesso, di fornire idonea garanzia in una delle forme previste dal 1 comma dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972;

     4 - l'assoggettamento al regime ordinario dell'imposta per le cessioni dei predetti beni effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa che nell'anno solare precedente abbiano effettuato cessioni di tali beni per un ammontare superiore a 2 miliardi di lire.

     B) Per la seconda categoria di beni - rottami non ferrosi e relativi semilavorati di cui al nono comma del citato art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972 - e cioè i rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori e dei semilavorati di metalli non ferrosi, elencati nel medesimo comma è stato previsto:

     1 - il mantenimento del regime di sospensione dall'imposta, con l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972, con diritto a detrarre il tributo assolto sugli acquisti e sulle importazioni inerenti le relative operazioni, per le cessioni effettuate da imprese nonché da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa;

     2 - un regime di sospensione dall'imposta con esonero da tutti gli adempimenti di cui al titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 , con esclusione altresì dal diritto a detrazione previsto dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni relativi a tali operazioni, fermo restando l'obbligo della numerazione e conservazione delle fatture e bollette doganali di acquisto e vendita, per le cessioni effettuate da raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa.

     C) Ai raccoglitori ed ai rivenditori che effettuano invece sia le cessioni dei beni indicati al punto A) che le cessioni dei beni di cui al punto B) si rende applicabile il regime di sospensione dall'imposta, previsto per i rottami e altri materiali di recupero non ferrosi, con l'osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 e con diritto a detrazione, ma solo nell'ipotesi in cui le cessioni di questi ultimi beni (rottami non ferrosi) assumano le caratteristiche di rilevanza e abitualità precisate al paragrafo 4) e i soggetti in parola siano dotati di sede fissa.

     I soggetti non dotati di sede fissa restano infatti assoggettati al regime di sospensione dall'imposta senza diritto a detrazione di cui al precedente punto sub B-2.

     Si pone in evidenza in via generale che ove vengano poste in essere da parte dello stesso soggetto di imposta, oltre alle cessioni di cui all'ottavo e nono comma dell'art. 74 in rassegna, anche altre diverse autonome operazioni, non comprese nel regime agevolato e di conseguenza rientranti nel regime ordinario I.V.A., le relative fatture vanno registrate, con distinta annotazione, nelle scritture contabili, a meno che non venga tenuta la contabilità separata, ai sensi dell'art. 36, terzo comma del D.P.R. n. 633 del 1972, previa opzione di cui al D.P.R. n. 442 del 1997 e vanno altresì eseguiti distintamente tutti i conseguenti adempimenti in materia di I.V.A. (liquidazioni, dichiarazioni periodiche ecc.).

 

2. Cessioni di rottami ferrosi ed altri materiali di recupero.

 

2.1 Ambito di applicazione.

     L'ambito di applicazione del riformulato art. 74, commi ottavo, nono, decimo e undicesimo del citato D.P.R. n. 633 del 1972, è individuato da:

     - elementi di carattere oggettivo (cessioni di rottami ferrosi o di rottami non ferrosi e di altri materiali di recupero);

     - elementi di carattere soggettivo, in relazione ai soggetti che pongono in essere le cessioni e, nell'ambito di tale classificazione, sono effettuate ulteriori distinzioni in relazione all'ammontare delle cessioni effettuate nell'anno solare precedente.

 

Ambito oggettivo.

     L'ottavo comma dell'art. 74, del D.P.R. n. 633 del 1972, riproduce sostanzialmente la precedente formulazione della norma.

     Unica modifica apportata a tale comma è stata, infatti, la soppressione del riferimento ai rottami non ferrosi disciplinati attualmente dal nono comma, dell'art. 74 in parola.

     Tanto precisato, si fa rinvio, ai fini dell'individuazione oggettiva dei materiali cedibili, all'orientamento ministeriale manifestato in materia con la circolare n. 26 del 19 marzo 1985 della soppressa Direzione Generale delle Tasse nonché con successive risoluzioni ministeriali (si ricordano in particolare: la risoluzione ministeriale n. 520608 del 20 giugno 1987; la risoluzione ministeriale n. 476417 del 18 febbraio 1992; la risoluzione ministeriale n. 1032 del 10 agosto 1994).

     Si ricorda, altresì, a tal fine, quanto previsto dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 che ha modificato l'ottavo comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, estendendo il regime speciale previsto per i rottami anche a quei casi in cui i rottami in parola sono stati oggetto di trattamento (quali ad es. la ripulitura, la selezione, il taglio, il compattamento o la resa sotto forma di lingotto) volto a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio, senza modificarne la natura, nel senso che gli stessi devono restare materiali di recupero o di scarto, e cioè non suscettibili di essere utilizzati senza previa lavorazione o trasformazione (Risoluzione ministeriale 5 agosto 1996, n. 172/E).

     Si precisa, inoltre, che l'ottavo comma dell'art. 74 in argomento si applica esclusivamente alle cessioni di rottami ferrosi e di altri materiali di recupero, ivi comprese le prestazioni accessorie alle cessioni in parola.

     In proposito, si ricorda che alle prestazioni di trasporto, in virtù dell'art. 12 del D.P.R. n. 633 del 1972, si applica la stessa disciplina dell'operazione principale cui ineriscono a condizione che le predette prestazioni siano effettuate dal cedente ovvero per suo conto ed a sue spese (Ris. Min. 13 novembre 1987, n. 460432).

 

Acquisti intracomunitari ed estrazione dai depositi I.V.A.

     In virtù di quanto stabilito dall'art. 42, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, risultano non soggetti all'imposta gli acquisti intracomunitari di rottami ed altri materiali di recupero di cui all'art. 74, commi ottavo e nono, del D.P.R. n. 633 del 1972, a nulla rilevando la circostanza che nella normativa interna il beneficio ha assunto, rispetto al passato, un carattere anche soggettivo.

     D'altra parte, nel caso di specie il cedente pone in essere una cessione intracomunitaria di beni senza applicazione d'imposta, in quanto tassabile in Italia, per cui all'atto dell'acquisizione intracomunitaria il cessionario provvede all'integrazione della fattura in regime di non assoggettamento I.V.A., a norma del citato art. 42 del D.L. n. 331 del 1993, senza dover accertare i requisiti soggettivi del cedente.

     A tal fine, lo stesso acquirente deve assolvere gli adempimenti formali di cui agli artt. 46 e seguenti del menzionato D.L. n. 331 del 1993, indicando nella fattura estera, in luogo dell'ammontare dell'imposta, l'annotazione che trattasi di operazione non soggetta ad I.V.A. ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, provvedendo altresì alla compilazione e presentazione dell'elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari Mod. INTRA - 2 bis.

     Analogamente, per quanto riguarda i beni in discorso custoditi nei depositi I.V.A., anche a seguito di immissione in libera pratica senza assoggettamento ad I.V.A. ai sensi dell'art. 50-bis, comma 4, lett. b), del richiamato D.L. n. 331 del 1993, la loro estrazione per la commercializzazione o il consumo nel territorio dello Stato comporta la non applicazione del tributo, a norma dell'art. 74, prescindendo dalla sussistenza dei requisiti soggettivi in capo al cedente.

 

Ambito soggettivo.

     Il particolare regime fiscale di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto previsto per le cessioni in parola, si differenzia secondo i soggetti che pongono in essere dette cessioni e cioè secondo che essi siano:

     - imprese diverse dai raccoglitori e dai rivenditori;

     - raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa;

     - raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa.

     Per le imprese diverse dai raccoglitori e dai rivenditori il trattamento tributario si sostanzia nel mantenimento del regime di sospensione dall'imposta come già ricordato nel paragrafo 1., lett. A).

     In relazione ai raccoglitori e rivenditori si forniscono dei chiarimenti nei successivi paragrafi.

 

2.2 Raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa.

     Sono raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa quegli imprenditori che si occupano della raccolta di materiali di recupero e della loro commercializzazione, che hanno una sede operativa dichiarata all'ufficio I.V.A. competente per territorio, o, ove istituiti, agli Uffici delle Entrate, ai sensi dell'art. 35 del D.P.R. n. 633 del 1972, quale luogo in cui esercitano la propria attività.

     Si precisa che per sede operativa deve intendersi che i soggetti in parola:

     - siano dotati di strutture permanenti quali magazzino, deposito o aree idonee allo stoccaggio dei rottami, nonché macchinari, attrezzature, ecc.;

     - siano intestatari di contratti di locazione di locali commerciali, di utenze (telefoniche, fornitura di energia elettrica, ecc.);

     - impieghino lavoratori dipendenti.

     L'ufficio I.V.A. competente per territorio o gli Uffici delle Entrate, ove istituiti, devono verificare la sussistenza dei suelencati elementi costitutivi della sede operativa, avvalendosi dei poteri di cui agli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 633 del 1972.

     Le cessioni di cui all'ottavo comma dell'art. 74, effettuate dai suddetti raccoglitori e rivenditori sono soggette a regimi impositivi differenziati sulla base dell'ammontare delle cessioni effettuate nell'anno solare precedente corrispondente ai seguenti importi:

     a) ammontare delle cessioni inferiore o pari a 150 milioni di lire;

     b) ammontare delle cessioni superiore a 150 milioni di lire, ma non superiore a due miliardi di lire;

     c) ammontare delle cessioni superiore a due miliardi di lire.

     Si precisa che nel caso di inizio di attività i soggetti interessati devono applicare, limitatamente al primo anno di attività, indipendentemente dall'ammontare delle operazioni, il regime di sospensione di imposta, senza diritto a detrazione, considerata la pratica impossibilità di far riferimento a parametri oggettivi di determinazione dell'ammontare delle cessioni che si presume di realizzare, mancando, in tal senso, un'espressa previsione normativa.

     Per le ragioni suesposte, ai soggetti in parola, per il primo anno di attività, non è data la possibilità di optare per il regime I.V.A. ordinario.

 

A) Ammontare delle cessioni inferiore o pari a 150 milioni di lire.

     I soggetti, che nell'anno solare precedente, hanno effettuato cessioni per un ammontare inferiore o pari a 150 milioni di lire godono di un regime di sospensione di imposta con esonero dagli adempimenti contabili di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 e da ogni altro adempimento, come previsto dal primo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 74 in esame.

     La disposizione in commento concerne l'esonero da tutti gli obblighi formali di carattere ordinario e cioè fatturazione, registrazione e dichiarazione, nonché da ogni altro adempimento di cui al citato Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972. Resta fermo l'obbligo di numerare e conservare, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633 del 1972, le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed alle importazioni e le fatture emesse dal cessionario (autofatture), relative alle cessioni effettuate.

     Nell'ipotesi in cui il cessionario, sempre in relazione a tali cessioni, rivesta, anch'egli, la qualifica di soggetto esonerato sarà, comunque, tenuto ad emettere le fatture nei termini e nei modi ordinariamente previsti, fermo restando il solo obbligo di numerarle e conservarle ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

     Ai medesimi soggetti che realizzano cessioni di importo inferiore o pari a 150 milioni di lire non è consentita né la detrazione dell'imposta ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972, né, ovviamente, la conseguente possibilità di chiedere il rimborso dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni inerenti tali operazioni, come espressamente previsto dal primo periodo del menzionato undicesimo comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972.

     Si precisa che tale indetraibilità, normativamente sancita, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 1, lett. g) del decreto legislativo n. 56 del 1998, opera a decorrere dal 1 gennaio 1998, come previsto dall'art. 7 del citato decreto n. 56 del 1998.

     Si ricorda, altresì, a conferma di tale principio che con l'art. 1, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 56 del 1998 è stato soppresso il richiamo relativo al nono comma (ora decimo) dell'art. 74 dello stesso decreto n. 633 del 1972, contenuto nel comma 3, lett. e), dell'art. 19, del D.P.R. n. 633 del 1972.

     L'esclusione delle operazioni di cui al citato nono comma dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, dall'elenco di quelle per le quali il comma 3, lett. e), dell'art. 19 dello stesso decreto prevede la deroga all'indetraibilità, disposta dal comma 2, dello stesso art. 19, comporta come conseguenza l'esclusione dal diritto a detrazione per gli acquisti e importazioni inerenti le operazioni poste in essere in applicazione del citato nono comma.

     Considerato che l'indetraibilità di cui trattasi opera limitatamente all'imposta assolta per gli acquisti e le importazioni inerenti le operazioni relative ai rottami di metalli ferrosi ed agli altri materiali di recupero in argomento, ne consegue che resta detraibile l'imposta assolta per gli acquisti relativi ad altre attività esercitate, fermo restando, per queste ultime, l'obbligo di annotazioni distinte.

     Si ricorda che il regime d'imposta in parola trova applicazione, sotto la responsabilità del cedente, in forza di quanto previsto dal decimo comma, dell'art. 74, del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

B) Ammontare delle cessioni superiore a 150 milioni di lire, ma non superiore a due miliardi di lire.

     I soggetti rientranti nella presente ipotesi applicano il regime di cui al punto A), e cioè il regime di sospensione di imposta con esonero dagli adempimenti contabili di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 e senza diritto a detrazione.

     Tali soggetti hanno, però, la facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, ai sensi del secondo e terzo periodo dell'undicesimo comma, dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972.

     Le modalità di presentazione dell'opzione e della garanzia sono qui di seguito illustrate.

     Si rammenta che anche in tal caso il regime d'imposta in parola trova applicazione, sotto la responsabilità del cedente, in forza del decimo comma, dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Opzione per il regime normale e prestazione della garanzia - Modalità e termini di presentazione.

     I raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa che decidono di optare per l'applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari, devono darne comunicazione all'Ufficio competente nella dichiarazione annuale relativa all'anno precedente a quello di applicazione dell'I.V.A. nei modi ordinari.

     Per i soggetti che per l'anno precedente sono esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini I.V.A., ma che nell'anno successivo, avendone la facoltà, intendono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari, si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 442 del 1997.

     Tale opzione, per il suo carattere preventivo espressamente sancito dalla norma (art. 74, undicesimo comma), deve ritenersi tuttavia derogativa quanto ai termini di comunicazione ed ai vincoli di durata della disciplina prevista dal D.P.R. 10 novembre 1997, n. 442. Essa ha infatti effetto dall'inizio dell'anno in cui è comunicata e vincola il contribuente per il solo anno per il quale è esercitata, in considerazione della specialità del regime d'imposta previsto per il particolare settore.

     Anche l'adozione del comportamento concludente da parte del contribuente che intende adottare il regime normale I.V.A., attraverso l'assolvimento di tutti i prescritti adempimenti (annotazioni, liquidazioni e versamenti periodici, dichiarazioni periodiche e annuali, ecc.) trova una limitata applicazione al settore in esame, essendo la piena efficacia dell'opzione strettamente connessa e subordinata alla presentazione della prescritta garanzia.

     Ai soggetti che esercitano l'opzione è infatti fatto obbligo, al fine di scoraggiare eventuali comportamenti evasivi, di prestare un'apposita garanzia dell'imposta dovuta, in una delle forme previste dal primo comma dell'art. 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, per una durata pari al periodo di accertamento del tributo e per un ammontare corrispondente all'applicazione dell'aliquota ordinaria all'importo di lire due miliardi.

     La garanzia è dovuta, oggettivamente, anche dalle imprese cosiddette virtuose di cui all'art. 38-bis, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, che effettuano le cessioni di beni in esame in considerazione della diversa natura della garanzia richiesta per il particolare settore, dall'undicesimo comma, terzo periodo, dell'art. 74 in parola, che prevede espressamente per i soggetti che effettuano la cennata opzione il rilascio di una garanzia nelle stesse forme di cui all'art. 38-bis, primo comma, richieste per l'ottenimento dei rimborsi.

     Detta garanzia deve essere quindi prestata per l'importo di 400 milioni di lire, per ogni anno per il quale viene esercitata l'opzione, a prescindere dall'ammontare complessivo delle cessioni che verranno effettuate nell'anno di riferimento.

     La garanzia deve essere prodotta all'Ufficio delle Entrate, ove istituito, ovvero all'ufficio I.V.A. competente entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale, unitamente a copia della dichiarazione medesima dalla quale risulti l'avvenuta comunicazione della relativa opzione.

     Per quanto concerne gli schemi di garanzia da utilizzare nell'ipotesi in trattazione, occorre fare riferimento alla Risoluzione n. 100/E del 3 agosto 1998 della Direzione Centrale per la Riscossione.

     I contribuenti che intraprendono l'attività nel settore in esame, non possono esercitare tale opzione per il primo anno di inizio di attività, non sussistendo i parametri di riferimento richiesti dalla disposizione in rassegna, come precisato all'inizio del presente paragrafo.

 

C) Ammontare delle cessioni superiore a due miliardi di lire.

     Nel caso in cui l'ammontare delle cessioni di rottami e di altri materiali di recupero effettuate da rivenditori e raccoglitori dotati di sede fissa sia superiore a due miliardi di lire troverà, invece, applicazione il regime ordinario con addebito dell'imposta sulle vendite e con diritto ad esercitare la detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti ed a chiederne l'eventuale rimborso.

 

2.3 Raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa o ambulanti.

     Rientrano nella presente categoria i soggetti che effettuano la raccolta e la commercializzazione di rottami senza l'utilizzo di strutture organizzative come definite nel par. 2.2.

     Tali soggetti devono svolgere l'attività in argomento muniti della necessaria autorizzazione ed iscrizione negli appositi registri previsti dalle specifiche norme di settore.

     Per i soggetti in parola trova applicazione il regime di sospensione dell'imposta a prescindere dall'ammontare delle cessioni effettuate nell'anno precedente, con esonero dagli obblighi di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 e senza diritto a detrazione. Resta fermo l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali relative agli acquisti ed importazioni, nonché quelle relative alle cessioni di tali beni; queste ultime fatture devono essere emesse, in luogo del rivenditore o raccoglitore cedente, dal cessionario che acquista i rottami e gli altri materiali di recupero nell'esercizio di impresa.

     Non è prevista per i soggetti in parola la facoltà di opzione per il regime ordinario.

     Per ulteriori chiarimenti relativi ai limitati adempimenti previsti per i soggetti di cui trattasi si fa rinvio a quanto precisato, per i rivenditori e raccoglitori dotati di sede fissa che abbiano realizzato cessioni per un ammontare inferiore o pari a 150 milioni di lire, nel paragrafo 2.2. lett. A), nei confronti dei quali si rende applicabile lo stesso regime di sospensione dell'imposta.

 

3. Cessioni di materiali non ferrosi e relativi semilavorati.

 

3.1 Ambito applicativo.

     Il nono comma dell'art. 74 disciplina le cessioni di rottami, cascami e avanzi di metalli non ferrosi e dei relativi lavori, nonché dei semilavorati dei metalli non ferrosi espressamente elencati nella citata norma ed identificati dalle specifiche voci della tariffa doganale vigente al 31 dicembre 1996.

     Al riguardo si ricorda anzitutto che l'estensione del regime di sospensione dell'imposta alle cessioni dei semilavorati dei metalli non ferrosi di rame, nichel, alluminio, piombo, zinco, stagno e relative leghe è stata operata con decorrenza 1° gennaio 1997, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. d), del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

     Con tale disposizione si è inteso estendere il particolare regime previsto dall'ottavo comma del richiamato art. 74 alle operazioni concernenti le forme grezze (catodi, pani, bigliette, ecc.) di alcuni materiali non ferrosi e delle relative leghe per evitare il diffondersi di ripetute frodi riscontrate in detto settore. Trattasi, come si evince dalla relazione parlamentare alla legge di conversione del predetto D.L. n. 669 del 1996, di beni non idonei di per sè a consumi finali ma consistenti in materie prime di successivi processi di produzione, a seguito dei quali il tributo verrà successivamente assolto nelle cessioni dei prodotti ottenuti dalla loro lavorazione o trasformazione.

     Con il comma 9-bis del medesimo art. 2 del D.L. n. 669 del 1996 è stata inoltre espressamente estesa, in sede di conversione del citato decreto legge, l'applicazione del predetto regime di sospensione agli acquisti intracomunitari dei medesimi beni, inserendo nell'art. 42, comma 1, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1997 n. 427, il riferimento ai "commi settimo e ottavo" (leggasi ora ottavo e nono) dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, per l'individuazione degli acquisti intracomunitari di beni la cui cessione nel territorio dello stato è non imponibile o non soggetta all'imposta.

     In relazione all'ambito oggettivo di applicazione della disposizione in esame, sono stati rappresentati alla scrivente alcuni quesiti tendenti a conoscere se i prodotti sottoelencati rientrano tra i rottami non ferrosi ovvero tra i semilavorati di cui al richiamato nono comma dell'art. 74 e, quindi, se le relative cessioni possono conseguentemente fruire del regime di sospensione ivi previsto.

     Trattasi in concreto di cessioni di:

     1. Nichel elettrolitico in catodi, catodini ed anodi di diverse misure;

     2. Rame elettrolitico in catodi, catodini ed anodi di diverse misure;

     3. Rame in catodini e bigliette;

     4. Rame senza ossigeno in catodini e bigliette;

     5. Zinco elettrolitico in sfere, anodi e pani.

     E' stato inoltre chiesto di conoscere se alle lavorazioni effettuate da terzi su rottami di metalli non ferrosi si renda applicabile, in forza della disposizione di cui all'art. 16, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, il regime di sospensione di imposta previsto dall'art. 74, ottavo comma (ex settimo) dello stesso decreto n. 633 del 1972.

     Trattasi di lavorazioni consistenti nella trasformazione mediante fusione dei rottami stessi forniti dai committenti quali:

     - rottami di ottone e bronzo da trasformare in pani di ottone;

     - rottami di bronzo da trasformare in barre grezze di bronzo gettate in colata continua, poi raffreddate ed eventualmente tagliate in spessori in base alla richiesta del cliente.

     In merito a tali richieste si forniscono le seguenti precisazioni concernenti i singoli prodotti sopra elencati sulla base del parere espresso dal Dipartimento delle Dogane - Direzione Centrale dei Servizi Doganali, competente per la specifica classificazione merceologica dei metalli non ferrosi identificati nel nono comma dell'art. 74 con specifiche voci della tariffa doganale.

     - I catodi, catodini ed anodi di diverse misure di nickel elettrolitico di cui al punto 1), in quanto semilavorati, rientrano nella voce n. 7502 menzionata al nono comma del predetto art. 74. Vanno, tuttavia, esclusi gli anodi impiegati nella nichelatura per via elettrolitica, i quali, essendo prodotti che hanno subito ulteriori lavorazioni (presentano generalmente ganci di sospensione, fori, maschiature, ecc.), si classificano nella voce n. 7508, come si evince dalle Note esplicative del Sistema Armonizzato relative a tale posizione.

     - I catodi, catodini ed anodi di diverse misure di rame elettrolitico di cui al precedente punto 2), ugualmente semilavorati, sono forme di presentazione del rame elettrolitico della voce n. 7403 e, come tali, sono da comprendere nell'ambito applicativo della disposizione recata dal cennato art. 74, nono comma, in argomento.

     Come per il caso precedente, analoga esclusione va fatta per gli anodi di rame per raffinazione elettrolitica, i quali sono fusi per subire una raffinazione elettrolitica complementare e si presentano generalmente in forma di lastre colate munite di due ganci che permettono di sospenderle nel bagno elettrolitico. Per questo motivo, tali anodi si classificano nella voce n. 7402, in base alle citate Note esplicative S.A. di detta voce.

     - I catodi e le bigliette di rame di cui al punto 3) rientrano parimenti nella voce n. 7403 come semilavorati di rame e possono, quindi, fruire della prevista sospensione dell'I.V.A.

     - Il medesimo trattamento agevolato si deve riconoscere ai catodini ed alle bigliette di rame senza ossigeno di cui al punto 4). Nel caso di specie di tratta di semiprodotti di una particolare qualità di rame raffinato, ottenuto eliminando ossigeno direttamente con l'impiego di idrogeno oppure mediante diossidanti quali metalloidi o altri metalli. Perciò, detti semiprodotti si inquadrano ugualmente nella voce n. 7403.

     - Lo zinco elettrolitico in sfere, anodi e pani di cui al punto 5) è uno zinco di qualità pura presentato sotto forma di semilavorati che si classifica nella voce n. 7901 e, pertanto, si riconosce nel corrispondente metallo indicato al cennato 9 comma dell'art. 74.

     - I rottami di ottone e bronzo, presentati in pani, nonché i rottami di bronzo in forme di barre grezze in colata continua trovano infine tutti una stessa collocazione nella voce n. 7403, in quanto costituiti da una lega di rame, che corrisponde peraltro ad una delle leghe menzionate nella norma in esame.

     Detta classificazione, che viene confermata dalla Nota esplicativa S.A. della voce n. 7404 (come nota di esclusione), non va applicata nel caso in cui i prodotti in questione abbiano ricevuto, dopo la fusione, una lavorazione superiore ad una grossolana sbavatura o ad un decapaggio.

     In relazione poi al trattamento tributario applicabile alle lavorazioni effettuate da terzi sulla base di contratti d'appalto per la trasformazione dei rottami di metalli non ferrosi forniti dal committente nei semilavorati di ottone e bronzo inclusi nella voce 74.03 della Tariffa doganale sulla base delle considerazioni sopra illustrate, si precisa che a dette lavorazioni si rende applicabile, in forza della disposizione di cui all'art. 16, terzo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, il medesimo regime di sospensione dell'imposta previsto per le cessioni dei medesimi prodotti.

     Il terzo comma dell'art. 16 del D.P.R. n. 633 del 1972 prevede infatti che: "Per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili, l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili".

     L'art. 1, comma 7, del D.L. 30 dicembre 1991 n. 417, convertito dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, ha poi previsto che tra le prestazioni di servizio di cui al terzo comma del richiamato art. 16 del D.P.R. n. 633 del 1972, che hanno per oggetto produzione di beni "devono intendersi comprese anche quelle di montaggio, assiemaggio, modificazione, adattamento o perfezionamento anche se relative a semilavorati o parti degli stessi beni".

     Ai fini dell'applicazione del particolare regime d'imposta va operata, anche nella ipotesi delle cessioni dei rottami di metalli non ferrosi, una distinzione fra i soggetti che pongono in essere le relative cessioni, e cioè i raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa da un lato, e i raccoglitori e i rivenditori non dotati di sede fissa dall'altro.

 

3.2 Raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa.

     Le cessioni di rottami non ferrosi e relativi lavori e semilavorati, se effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa sono soggette al regime di sospensione dell'imposta con diritto a detrazione previsto dall'ottavo comma, dell'art. 74, del D.P.R. n. 633 del 1972, ad opera del rinvio di cui al nono comma dello stesso articolo 74.

     L'attuale ottavo comma dell'art. 74 in esame, prevede, com'è noto, un regime particolare di sospensione di imposta, con diritto a detrarre l'I.V.A. assolta sugli acquisti e sulle importazioni inerenti tali operazioni, come sancito dall'art. 19, comma 3, del D.P.R. n. 633 del 1972.

     I soggetti predetti sono tenuti ad osservare gli obblighi contabili di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972, e cioè fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione come espressamente previsto dal citato ottavo comma dell'art. 74 dello stesso decreto.

     Le fatture devono recare, in luogo dell'imposta, il titolo di inapplicabilità di essa con l'indicazione della norma di cui all'articolo 74 in parola.

     Si precisa che, sebbene le cessioni di cui trattasi siano effettuate senza pagamento dell'imposta esse sono, comunque, considerate operazioni imponibili ai fini del terzo comma dell'art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.

     Da ciò discende, altresì, che le operazioni concorrono a formare il volume d'affari del soggetto cedente ai sensi dell'art. 20 del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

 

3.3 Raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa.

     I raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa di cui all'undicesimo comma, ultimo periodo, dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972, applicano, per le cessioni di materiali non ferrosi e dei relativi lavori e semilavorati da essi effettuate lo stesso regime di sospensione previsto per i medesimi soggetti dotati di sede fissa, con l'esonero dagli adempimenti di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972 ma senza diritto a detrarre l'imposta ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972.

     Ciò in forza dell'espresso rinvio al primo periodo dell'undicesimo comma dell'art. 74 contenuto nell'ultimo periodo dello stesso comma.

     Si rimanda, pertanto, a quanto già esposto nel paragrafo 2.2. lett. A), per le cessioni di rottami ferrosi effettuate da raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa che effettuano cessioni per un ammontare inferiore o pari a 150 milioni di lire, tenendo conto che ai soggetti in rassegna il regime in parola si applica a prescindere dall'ammontare delle cessioni effettuate.

     Ai fini della qualificazione di raccoglitori e rivenditori non dotati di sede fissa si fa rinvio a quanto precisato nel paragrafo 2.3.

 

4. Cessioni promiscue di rottami ferrosi e non ferrosi o di altri materiali di recupero effettuate da raccoglitori e rivenditori dotati di sede fissa.

     L'undicesimo comma dell'art. 74, penultimo periodo, del D.P.R. n. 633 del 1972, disciplina l'ipotesi in cui i raccoglitori ed i rivenditori dotati di sede fissa effettuino sia cessioni di rottami ferrosi ed altri materiali di recupero (carta, stracci, ecc.), che cessioni di rottami non ferrosi, di cui rispettivamente ai commi ottavo e nono, dell'attuale testo dell'art. 74 del D.P.R. n. 633 del 1972.

     In tale ipotesi, il surrichiamato undicesimo comma dell'art. 74, penultimo periodo, prevede l'applicazione del regime di sospensione dell'imposta con diritto a detrazione e con l'obbligo di osservare gli adempimenti contabili di cui al Titolo II del D.P.R. n. 633 del 1972, come previsto dal nono comma dello stesso art. 74, la cui disciplina è stata illustrata al paragrafo 3.2.

     In sostanza, nel caso in cui vengano effettuate dai predetti soggetti sia cessioni di rottami ferrosi o di altri materiali di recupero che cessioni di rottami non ferrosi, ai fini dell'applicazione del regime riservato alle cessioni di rottami di metalli non ferrosi, non assume alcuna rilevanza l'ammontare delle cessioni complessivamente effettuate nell'anno precedente, in quanto la norma non stabilisce dei parametri di riferimento collegati all'anno precedente. Pertanto in tale ipotesi, ai fini dell'applicazione del regime di cui al nono comma dell'art. 74, assume rilevanza l'annualità in cui sono effettuate le operazioni medesime, anche in relazione all'attività normalmente e abitualmente svolta dall'operatore, ovvero all'attività che il medesimo intende svolgere nel corso dell'anno.

     Tale disposizione (undicesimo comma dell'art. 74) non trova tuttavia applicazione nell'ipotesi in cui le cessioni di rottami non ferrosi o dei relativi semilavorati siano effettuate con carattere di occasionalità rispetto alle operazioni riguardanti i rottami ferrosi ed altri materiali di recupero.

     Si fa presente che in considerazione delle innovazioni concernenti il trattamento tributario delle cessioni dei rottami e degli altri materiali di recupero, introdotte con le modifiche normative apportate all'art. 74 in rassegna, e tenuto conto delle obiettive difficoltà interpretative conseguenti alle predette modifiche, si ritiene opportuno che gli uffici in indirizzo, laddove riscontrino difformità nell'applicazione delle norme, nell'esercizio dei poteri di accertamento loro conferiti, valutino la possibilità di applicare, in materia di sanzioni amministrative, le disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

     Gli uffici in indirizzo sono pregati di voler curare la massima divulgazione del contenuto della presente circolare.


[1] Emessa dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.Centrale: Affari giuridici e contenz. tributario.