§ 98.1.27478 - D.L. 22 febbraio 1974, n. 18 .
Modifica delle tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:22/02/1974
Numero:18


Sommario
Art. 1.      Le tabelle allegato A, B, C, D, E, annesse al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive [...]
Art. 2.      L'Amministrazione dei monopoli di Stato, provvederà, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a liquidare i corrispettivi di appalto dei [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.27478 - D.L. 22 febbraio 1974, n. 18 [1] .

Modifica delle tabelle allegato A, B, C, D ed E annesse al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni.

(G.U. 23 febbraio 1974, n. 52)

 

     Art. 1.

     Le tabelle allegato A, B, C, D, E, annesse al decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1973, n. 10, e successive modificazioni, sono sostituite con quelle annesse al presente decreto-legge, vistate dal Ministro per le finanze.

     Il Ministro per le finanze provvederà con proprio decreto a stabilire i nuovi prezzi di vendita al pubblico di quelle marche di prodotti che, in applicazione delle tabelle di cui al precedente comma, subiscono variazioni.

 

          Art. 2.

     L'Amministrazione dei monopoli di Stato, provvederà, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a liquidare i corrispettivi di appalto dei magazzini vendita generi di monopolio, applicando la percentuale sull'importo dei generi prelevati, prevista nei contratti in corso alla stessa data, al lordo dell'aggio spettante ai rivenditori.

     L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1973, numero 971, è soppresso.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

     Tabelle - (Omissis)


[1]  Convertito in legge dall'art. unico della L. 3 aprile 1974, n. 106.