§ 98.1.47636 - Circolare 24 marzo 2005, n. 9 .
Disposizioni in merito all'attuazione della riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 .


Settore:Normativa nazionale
Data:24/03/2005
Numero:9


Sommario
Articolo 7 
Articolo 47 
Articolo 53 
Articolo 49 
Articolo 42 
Articolo  12
Articolo 42, par. 8 
Articolo 21 bis 
Articolo 14 
Articolo 15 
Articolo 27 


§ 98.1.47636 - Circolare 24 marzo 2005, n. 9 .

Disposizioni in merito all'attuazione della riforma della politica agricola comune. Fissazione titoli ai sensi del regolamento (CE) n. 1782/2003 .

 

Emanata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura. Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 aprile 2005, n. 83, S.O. n. 61.

 

 

Al 

Ministero delle politiche agricole e forestali 

 

 

- Segreteria tecnica 

 

 

- Direzione generale delle politiche 

 

 

agroalimentari - PAGR V 

 

 

- Direzione generale del Corpo forestale dello 

 

 

Stato 

 

Agli 

assessorati regionali agricoltura 

 

Agli 

assessorati prov. autonome  

 

 

Trento e Bolzano 

 

All' 

Ente nazionale risi 

 

Al 

Centro assistenza agricola Coldiretti S.r.l. 

 

Al 

C.A.A. Confagricoltura S.r.l. 

 

Al 

C.A.A. CIA S.r.l. 

 

Al 

CAA Copagri S.r.l. 

 

Al 

Coordinamento CAA c/o CAALPA c/o CAA 

 

 

CANAPA 

 

Alle 

Organizzazioni professionali agricole: 

 

 

Coldiretti - Confagricoltura - CIA - Copagri -  

 

 

ENPTA - Eurocoltivatori - A.L.P.A. - Fe.Na.Pi. 

 

 

- Coopagrival - F.Agr.I - ANPA 

 

 

1. Premessa.

A seguito delle attività connesse con la ricognizione preventiva, avviata ai sensi dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 795/2004 e ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali D.M. 20 luglio 2004 [1], e attuata con la circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, è attualmente in corso la comunicazione ai singoli agricoltori, prevista ai sensi dell'art. 34 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [2], dei titoli provvisori calcolati ai sensi dell'art. 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [3].

Con la presente circolare vengono pertanto disciplinate le modalità per la fissazione dei titoli oggetto di comunicazione.

 

 

2. La comunicazione dei titoli provvisori.

Il numero e l'importo unitario dei titoli provvisori sono comunicati agli agricoltori interessati mediante lettera il cui fac-simile è allegato alla presente circolare (Allegato 1).

Detti titoli derivano dai dati di riferimento in possesso dell'AGEA, così come essi risultano contenuti negli archivi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), anche in seguito alla ricognizione preventiva ed alla correzione finora effettuata delle anomalie riscontrate sulle domande di aiuto presentate nel periodo di riferimento 2000-2002.

In particolare, dai dati di riferimento derivano l'importo di riferimento e la superficie di riferimento, calcolati secondo quanto disposto dagli articoli 37 e 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dall'allegato VII del regolamento stesso [4].

Ai sensi dell'art. 43 citato, il numero dei titoli spettanti a ciascun agricoltore interessato è pari al numero di ettari che compongono la superficie di riferimento, e l'importo unitario di ciascun titolo, fatto salvo quanto si dirà in seguito per i titoli speciali, è calcolato dividendo l'importo di riferimento sopra descritto per la superficie di riferimento.

Il dettaglio delle modalità di calcolo seguite per la determinazione del numero e dell'importo unitario dei titoli provvisori è indicato in allegato alla presente circolare (Allegato 2).

I titoli calcolati sono registrati presso il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), in conformità con quanto previsto per il sistema di identificazione e registrazione dei titoli all'aiuto previsto dall'art. 7 del regolamento (CE) n. 796/2004 [5].

Le informazioni registrate possono essere consultate dagli interessati presso il proprio CAA o presso l'Agea.

 

 

3. Categorie di titoli.

La regolamentazione comunitaria identifica tre distinte categorie di titoli: ordinari, di ritiro e «speciali».

3.1 I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [6], secondo le modalità di cui all'allegato VII del regolamento citato. Si deve precisare che, ai sensi dell'art. 43, par. 2 e 3, nella superficie di riferimento rientra l'intera superficie foraggera aziendale determinata secondo le modalità riportate nell'allegato 2 della presente circolare.

3.2 I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'art. 53 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [7], e corrispondono alla media triennale degli ettari oggetto di ritiro dalla produzione a titolo obbligatorio. Il loro valore è calcolato, analogamente al caso dei titoli ordinari, dividendo l'importo medio triennale dei pagamenti ricevuti per il ritiro obbligatorio per il numero medio triennale di ettari ritirati. Ai sensi dell'art. 54, par. 6, del regolamento citato [8], i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.

3.3 I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [9], spettanti ad agricoltori che nel periodo di riferimento abbiano percepito pagamenti dei premi zootecnici di cui all'art. 47 del medesimo regolamento [10], qualora essi non dispongano di superficie di riferimento oppure il cui titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 Euro.

Nel caso in cui l'agricoltore interessato non disponga di superficie di riferimento, i titoli sono calcolati per ogni 5.000 Euro (o frazione di 5.000 Euro), fino alla concorrenza dell'importo di riferimento corrispondente alla media triennale dei pagamenti zootecnici ricevuti dall'agricoltore interessato.

Nel caso in cui l'agricoltore interessato disponga di superficie di riferimento ma il titolo per ettaro risulti di importo unitario superiore a 5.000 Euro, verranno assegnati titoli ordinari del valore di 5.000 Euro per quanti ettari di superficie di riferimento posseduti e titoli speciali di taglio massimo di 5.000 Euro per l'importo di riferimento residuo.

I titoli in questione, sono definiti dalla regolamentazione comunitaria sopra citata come «sottoposti a condizioni particolari», perché, in deroga all'obbligo previsto per l'utilizzo dei titoli ordinari di fornire una pari superficie ammissibile, l'art. 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [11], dispone che gli intestatari di detti titoli mantengano obbligatoriamente almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in Unità di Bestiame Adulto (UBA).

 

 

4. Caratteristiche dei titoli.

I titoli oggetto di comunicazione sono provvisori, in quanto suscettibili di variazioni, sia in aumento che in diminuzione, nel numero e nel valore.

4.1 I casi in cui può farsi luogo ad una riduzione del valore sono i seguenti:

- ai sensi dell'art. 41 di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 [12], qualora la somma di tutti gli importi di riferimento superi il massimale di spesa nazionale previsto dall'allegato VIII del medesimo regolamento, al fine di rispettare detto massimale è operata una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento, con la conseguente riduzione del valore dei titoli provvisori comunicati;

- ai sensi del successivo art. 42, dopo aver eventualmente operato la riduzione di cui al punto precedente, si procede ad una ulteriore riduzione percentuale lineare al fine di costituire una riserva nazionale, necessaria per l'attribuzione dei titoli agli agricoltori che rientrino nelle ipotesi di cui allo stesso art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [13];

- ai sensi della lett. A, par. 2, dell'allegato VII del regolamento (CE) n. 1782/2003 [14], dal 2006 è altresì ridotto l'importo dell'aiuto supplementare per il grano duro: nel 2005 il valore considerato per il calcolo dell'importo di riferimento per tale regime di premio, nelle zone tradizionali, è di 291 Euro/ha, mentre per le zone non tradizionali è di 46 Euro/ha; tali valori dal 2006 passano rispettivamente a 285 Euro/ha e a 0 Euro/ha; tale diminuzione provoca una corrispondente riduzione del valore dei titoli.

4.2 Inoltre il numero e il valore dei titoli comunicati potrebbero aumentare o ridursi per la considerazione di mutate situazioni aziendali registrate con le procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, entro il termine del 15 maggio 2005.

4.3 Il numero ed il valore dei titoli potrebbero aumentare a seguito delle anomalie rilevate sulle domande di aiuto presentate nel triennio di riferimento, risolte ai sensi della circolare n. 38 del 16 novembre 2004 dell'AGEA.

4.4 Infine il numero ed il valore dei titoli potrebbero aumentare a seguito di provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie come previsto dall'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004 [15].

Alla luce di quanto precede, si evidenzia che i titoli definitivi saranno oggetto di specifica comunicazione, entro il termine di cui all'art. 12, par. 4, del regolamento (CE) n. 795/2004 [16], dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di accesso al regime di pagamento unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno all'Agea il 16 maggio 2005.

Tra le caratteristiche dei titoli si deve segnalare la possibilità che essi siano, in determinati casi, soggetti a specifici vincoli.

In particolare, l'art. 42, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1782/2003 [17], prevede che i titoli attribuiti utilizzando la riserva nazionale non possano essere trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione, e che un titolo non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale. Agli stessi vincoli sono soggetti i titoli attribuiti, secondo il disposto dell'art. 37, par. 2 [18], del regolamento citato, agli agricoltori che hanno iniziato l'attività durante il periodo di riferimento (nel 2001 o nel 2002), in quanto detti titoli sono, ai sensi dell'art. 43, par. 1 [19], dello stesso regolamento, assimilati a titoli da riserva.

 

 

5. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore non abbia presentato domanda di aiuto nei settori seminativi o zootecnia (bovini) nelle campagne precedenti; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, la prevista documentazione aggiornata.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale. I CAA saranno, inoltre, il tramite di tutte le comunicazioni intercorrenti tra gli agricoltori e l'Agea.

I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al CAA, invece, dovranno presentare la documentazione all'Agea, così come descritto al successivo punto 7.

 

 

6. Fissazione dei titoli.

Come si è evidenziato sopra, i titoli attualmente in corso di comunicazione sono provvisori, e per poter essere utilizzati devono essere «fissati».

La fissazione dei titoli provvisori consegue ad apposita domanda, contenente i dati di cui al modello fac-simile allegato alla presente circolare (Allegato 3). Oggetto della domanda di fissazione sono tutti i titoli provvisori attribuiti all'agricoltore: non è infatti consentita la fissazione parziale dei titoli stessi.

La domanda di fissazione deve pervenire all'Agea entro il 16 maggio 2005.

La scadenza sopra riportata tiene conto del fatto che il termine del 15 maggio, indicato nel decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali del 5 agosto 2004, cade in un giorno festivo.

La domanda di fissazione dei titoli deve essere presentata prima dell'eventuale domanda di accesso al regime di pagamento unico per l'anno 2005. È tuttavia consentita la presentazione contestuale delle due domande.

Per presentazione contestuale delle domande, fatto salvo il principio che la domanda di fissazione precede quella di pagamento, si intende la presentazione, nelle forme stabilite dall'Organismo Pagatore, di entrambe le domande nel medesimo giorno.

Ai sensi di quanto previsto all'art. 21-bis del regolamento (CE) n. 796/2004 [20] (articolo introdotto dal regolamento (CE) n. 239/2005 del 11 febbraio 2005), se la domanda di fissazione viene presentata oltre il termine sopra indicato e entro il limite di 25 giorni di calendario da tale termine, viene applicata una riduzione del 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo agli importi degli aiuti spettanti, nell'ambito del regime di pagamento unico, per la sola campagna 2005.

Trascorsi 25 giorni di calendario, ovvero dopo il 9 giugno 2005, la domanda è considerata irricevibile; all'agricoltore non viene assegnato alcun titolo e i relativi importi alimentano la riserva nazionale di cui all'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [21].

I soggetti abilitati alla presentazione della domanda di fissazione dei titoli provvisori devono dichiarare:

- di essere agricoltore ai sensi dell'art. 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 [22];

- in caso di fissazione di titoli ordinari o di ritiro, di avere la disponibilità di almeno 0,3 ha di superficie agricola ai sensi dell'art. 6, comma 9, del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] [23].

Detta condizione non è richiesta per i titoli speciali di cui all'art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [24].

Si precisa che la fissazione dei titoli come «speciali» non è automatica; essa è subordinata ad una richiesta esplicita da parte dell'agricoltore di voler aderire alla deroga ai sensi dell'art. 49, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [25], contenuta all'interno della domanda di fissazione. In mancanza di tale richiesta i titoli speciali vengono considerati come titoli ordinari.

I titoli speciali richiesti e non confermati come tali, e pertanto fissati come ordinari, devono essere necessariamente associati ciascuno ad un ettaro di superficie ammissibile ai fini del loro utilizzo.

Si precisa inoltre che la definizione della caratteristica del titolo, ordinario o speciale, è responsabilità dell'agricoltore che fissa il titolo.

 

 

7. Modalità di presentazione delle domande di fissazione .

Le domande di fissazione dei titoli provvisori comunicati possono essere presentate all'Agea, da parte dei soggetti intestatari di titoli provvisori, persone fisiche o giuridiche, che, sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche), risiedano in una delle seguenti regioni d'Italia:

Valle d'Aosta;

Piemonte;

Liguria;

Provincia autonoma di Trento;

Provincia autonoma di Bolzano;

Friuli Venezia Giulia;

Marche;

Umbria;

Lazio;

Abruzzo;

Molise;

Campania;

Puglia;

Calabria;

Sicilia;

Sardegna.

In deroga a tale criterio generale ed in presenza di aziende con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi Pagatori, queste possono richiedere di costituire il fascicolo unico aziendale in sede diversa da quella legale o di residenza purché sia presente una UTE dell'Azienda. Tale richiesta è inoltrata all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto e ad AGEA. Al termine dell'istruttoria svolta AGEA provvede ad attribuire nell'ambito del SIAN la delega all'Organismo Pagatore prescelto.

Sulla base di tale principio, la domanda di fissazione deve essere presentata all'Organismo Pagatore presso il quale è stato costituito il fascicolo aziendale.

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA potranno rivolgersi allo stesso per la presentazione della domanda di fissazione. Il CAA potrà usufruire delle procedure informatiche disponibili all'uopo presso il portale SIAN (www.sian.it) e avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea presso propri locali appositamente predisposti a tale fine.

Per gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA, l'Agea ha predisposto sul portale SIAN, una funzione ad uso degli enti regionali, per la stampa di un modello di domanda corredato di numero identificativo (bar-code) e dei dati anagrafici del richiedente.

Gli agricoltori che hanno ricevuto la comunicazione dei titoli provvisori, potranno scaricare direttamente dal portale SIAN www.sian.it, il modello di domanda inserendo il numero di protocollo della suddetta comunicazione.

Il modello corredato dei dati anagrafici, del numero identificativo (bar-code) e del riferimento ai titoli oggetto di fissazione, potrà essere scaricato una sola volta, qualora si rendesse necessario produrre un ulteriore modulo la procedura consentirà di scaricare un modello in bianco corredato del solo numero identificativo.

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA in via Torino, 45 - 00184 Roma, entro le ore 17 del 16 maggio 2005 nei termini e nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA

Regime di pagamento unico (regolamento 1782/2003)

Domanda di fissazione anno 2005

via Torino, 45

00184 - Roma

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

nome;

cognome/ragione sociale;

indirizzo;

cap - comune (prov);

domanda di fissazione 2005.

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

 

 

8. Casi particolari.

Le casistiche sotto riportate dal punto 8.1 al punto 8.5 possono comportare il ricalcolo dei titoli comunicati e, se del caso, l'aumento o la diminuzione anche nel numero dei titoli.

In ogni caso, gli eventuali nuovi titoli calcolati vengono registrati nel SIAN.

Qualora i cambiamenti nel numero dei titoli spettanti, avvenissero dopo la fissazione dei titoli comunicati, i nuovi titoli vengono fissati d'ufficio, considerando la manifestazione di volontà dell'agricoltore registrata con la domanda di fissazione, sufficiente a fissare anche i titoli che nascono, ad esempio, a seguito della soluzione di un'anomalia o per la registrazione di un movimento aziendale.

Se i nuovi titoli nascono dopo la presentazione di una domanda di aiuto, l'agricoltore verrà informato tempestivamente dell'evento; l'agricoltore ha due possibilità:

1) se non sono decorsi i tempi (entro il 16 maggio), può presentare una domanda che sostituisca quella precedentemente presentata;

2) se sono decorsi i tempi per la presentazione della domanda ma non quelli per le domande di modifica (31 maggio), può presentare domanda di modifica.

Trascorsi anche i termini per la presentazione delle domande di aiuto in ritardo (25 giorni di calendario oltre il termine del 15 maggio), vale a dire dopo il 9 giugno 2005, si procederà al ricalcolo totale di tutti i titoli per la registrazione dei titoli definitivi entro il 15 agosto 2005 ovvero, qualora ricorrano le condizioni previste all'art. 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 795/2004 [26], entro il 31 dicembre 2005.

Qualora la soluzione di un contenzioso, intervenuta dopo la data di presentazione delle domande di aiuto e entro la determinazione dei titoli definitivi, generi nuovi titoli a favore dell'agricoltore:

1) se l'agricoltore ha presentato comunque domanda di aiuto e ha superfici ammissibili coerenti con l'utilizzo dei nuovi titoli: i nuovi titoli possono comunque essere inseriti in domanda, invocando la causa di forza maggiore;

2) se l'agricoltore non ha presentato domanda di aiuto: i nuovi titoli hanno valore solo dalla campagna successiva.

Qualora la soluzione di un contenzioso, intervenuta dopo la data di presentazione delle domande di aiuto e dopo la determinazione dei titoli definitivi, generi nuovi titoli a favore dell'agricoltore, tali titoli, ai sensi dell'art. 23-bis del regolamento (CE) n. 795/2004 [27], sono validi a partire dalla campagna 2006.

Le casistiche di cui ai punti 8.6 e 8.7 riguardano le modalità di trasferimento dei titoli a seguito di vendita o di locazione di azienda effettuate entro la data di presentazione delle domande di fissazione (16 maggio 2005).

8.1 Movimenti aziendali.

Ai sensi del paragrafo 1, lettera b) e paragrafi 2 e 3 dell'art. 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [28] e ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CE) n. 795/2004 [29], nonché di quanto disciplinato nel D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787], è possibile registrare i movimenti aziendali relativi a successione effettiva e anticipata, cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, scissioni e fusioni, entro il termine del 16 maggio 2005, previsto per la presentazione delle domande di aiuto.

Tale registrazione avviene con le stesse modalità previste per la ricognizione preventiva, riportate nella circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, disponibile all'indirizzo internet: http://www.agea. gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/NormativaSezione/default.htm.

Si precisa che non è possibile registrare movimenti aziendali che diminuiscano il numero dei titoli già fissati dall'agricoltore: in questo caso si dovrà procedere prima all'annullamento della fissazione dei titoli e successivamente alla registrazione del movimento aziendale.

8.2 Circostanze eccezionali.

Le circostanze eccezionali di cui all'art. 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 [30] sono elencate nel D.M. 20 luglio 2004, [n. 1628] [31].

La registrazione di tali circostanze avviene con le modalità a suo tempo riportate nella circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 e nella circolare n. ACIU.2005.2 del 10 gennaio 2005, disponibili all'indirizzo internet: http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/NormativaSezione/default.htm.

Il termine per la presentazione e l'ammissibilità delle stesse è prorogato, ai sensi del D.M. 24 febbraio 2005, al 31 marzo 2005.

8.3 Correzione anomalie.

La circolare n. 38 del 16 novembre 2004, ha disciplinato la procedura di risoluzione delle anomalie correggibili, finalizzata all'accertamento dei titoli individuali derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003.

La circolare n. 3 del 28 gennaio 2005, ha prorogato il termine ultimo per la correttiva delle anomalie correggibili, relative al periodo di riferimento (2000, 2001 e 2002) alla data del 31 marzo 2005.

8.4 Foraggi essiccati.

L'allegato VII del regolamento (CE) 1782/2003, alla lettera D [32], disciplina le modalità di calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno consegnato dei foraggi nell'ambito di un contratto, come previsto all'art. 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95 [33], o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'art. 10 dello stesso regolamento [34]. Tali modalità di calcolo sono basate sulle quantità di prodotto consegnate nel periodo di riferimento alle aziende trasformatrici e sulle superfici dichiarate nei contratti sottoscritti nel periodo stesso.

Agea ha pertanto provveduto al calcolo dei titoli sulla base delle informazioni contenute nei registri di magazzino e nei contratti registrati nelle basi dati del SIAN.

Qualora l'agricoltore interessato verifichi un'anomalia nella considerazione dei dati produttivi utilizzati ai fini del calcolo dei titoli all'aiuto, può richiederne la correzione, all'Agea, allegando copia della documentazione comprovante la validità dei dati in suo possesso, attraverso il CAA mandatario, ovvero, nel caso in cui non abbia dato mandato ad alcun CAA, presentandosi o facendo pervenire mediante raccomandata A/R, entro il 15 aprile 2005, tutti i giorni dalle 9 alle 13, presso l'ufficio competente per il settore in questione, al seguente indirizzo: AGEA - PAC Prodotti Animali - Seminativi e Foraggi, via Torino, 45 - 00184 Roma (I piano - stanza 12).

La documentazione comprovante la validità dei dati in possesso del produttore, da consegnare al CAA o far pervenire ad AGEA secondo le modalità sopra riportate, è la seguente:

- autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - nella quale il produttore dichiara:

la quantità e la tipologia di foraggio consegnato alla ditta;

gli ettari coltivati;

- copia delle fatture di vendita dei foraggi alla ditta trasformatrice;

- copia del contratto (modello FE);

- autocertificazione della ditta trasformatrice - resa ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - nella quale il responsabile legale della ditta stessa dichiara:

la quantità e la tipologia di foraggio consegnato dal produttore;

la quantità e la tipologia di foraggio trasformato dalla ditta;

gli ettari coltivati dal produttore risultanti dal contratto FE.

8.5 Agricoltori che hanno iniziato l'attività durante il periodo di riferimento.

L'art. 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 [35] prevede, per gli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola nel 2001 o nel 2002, che l'importo di riferimento sia uguale alla media dei pagamenti che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attività agricola.

Questa fattispecie, come illustrato nell'Allegato 2 alla presente circolare, si concretizza con un calcolo della media dei pagamenti che non è suddiviso per il numero di anni del triennio (tre) ma per il numero di anni (due o uno) durante i quali l'agricoltore ha svolto la sua attività agricola.

Si sottolinea che tale condizione comporta, da una parte, che il calcolo del titolo all'aiuto è basato su una media ponderata, dall'altra parte, che, ai sensi dell'art. 43, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 [36], i titoli calcolati con questo criterio non possono essere trasferiti per un periodo di cinque anni dalla loro attribuzione e un titolo non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale.

L'art. 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 795/2004 [37] prevede che l'agricoltore che si trova in questa situazione è una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

Condizioni necessarie e sufficienti per il riconoscimento della fattispecie sopra descritta sono:

1. dichiarazione dell'agricoltore di trovarsi nella fattispecie di cui al citato art. 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 795/2004 da registrare all'interno del fascicolo elettronico del SIAN, con le citate procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, disponibile all'indirizzo internet: http://www.agea. gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/Normativa Sezione/default.htm.

2. presenza di domande di aiuto per i settori coinvolti dalla riforma della PAC nei soli anni 2001 o 2002;

3. assenza di atti (domande di aiuto, dichiarazioni di coltivazione, contratti, richieste quota, etc.) presentati dal dichiarante per qualsiasi regime di intervento agricolo nei cinque anni precedenti l'anno di inizio attività dichiarata e registrati nel SIAN.

Il riconoscimento della qualità di agricoltore che ha iniziato l'attività nel periodo di riferimento è subordinata al rispetto di tutte le condizioni sopra elencate.

8.6 Vendita di titoli a seguito di trasferimento a titolo definitivo di azienda.

Nel caso di contratti di compravendita conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande (art. 17 regolamento (CE) n. 795/2004 [38]), è possibile indicare, all'interno della domanda di fissazione, il soggetto o i soggetti acquirenti dei titoli trasferiti contestualmente alla cessione dell'azienda.

Per ciascuna tipologia e per gli identificativi dei titoli trasferiti deve essere specificato il CUAA del soggetto acquirente.

In caso di vendita parziale di un titolo, in domanda di fissazione deve essere indicata la percentuale del titolo ceduta.

La presentazione della domanda di fissazione, comprensiva di tali indicazioni può essere effettuata:

8.6.1 dal venditore assegnatario dei titoli, in caso di cessione parziale dell'azienda con titoli. Si precisa che nel caso di vendita totale dell'azienda ad acquirenti diversi la presentazione della domanda di fissazione deve essere effettuata dal venditore assegnatario dei titoli che dovrà indicare per ciascun CUAA degli acquirenti i relativi titoli ceduti;

8.6.2 dall'acquirente, in nome e per conto del venditore, in caso di cessione totale dell'azienda con titoli. In tal caso l'acquirente deve essere in possesso di delega scritta del venditore (intestatario dei titoli). L'atto di delega deve essere prodotto con sottoscrizione autentica, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

È necessario allegare l'atto di compravendita, indicare se la vendita è totale o parziale e indicare gli ettari oggetto della vendita (quadro D - dichiarazione allegati della domanda di fissazione).

Tale documentazione può non essere allegata alla domanda di fissazione se già presente nel fascicolo aziendale del richiedente.

Si precisa che in caso di cessione di parte dei titoli fissati come speciali non è possibile trasferire la deroga ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (per effetto del secondo comma del paragrafo 2 di detto articolo che prevede che il cessionario possa beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i titoli soggetti a deroga sono trasferiti) [39]; da questa norma consegue che:

in caso di vendita totale dei titoli speciali: i titoli trasferiti mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a più cessionari;

in caso di vendita parziale di titoli speciali: i titoli trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e continuano ad essere speciali.

8.7 Locazione di titoli a seguito di trasferimento a titolo temporaneo (affitto) di azienda.

Nel caso di contratti di affitto conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande (art. 27 del regolamento (CE) n. 795/2004 [40]), è possibile indicare, all'interno della domanda di fissazione, il soggetto o i soggetti locatari dei titoli trasferiti contestualmente al trasferimento temporaneo dell'azienda.

Per ciascuna tipologia e per gli identificativi dei titoli trasferiti deve essere specificato il CUAA del soggetto locatario.

In caso di locazione parziale di un titolo, in domanda di fissazione deve essere indicata la percentuale del titolo ceduta.

La presentazione della domanda di fissazione, comprensiva di tali indicazioni può essere effettuata solo dal soggetto intestatario dei titoli locatore dell'azienda.

È necessario allegare l'atto di affitto, indicare se la locazione è totale o parziale e indicare gli ettari oggetto della locazione (quadro D - dichiarazione allegati della domanda di fissazione).

Tale documentazione può non essere allegata alla domanda di fissazione se già presente nel fascicolo aziendale del richiedente.

Si precisa che in caso di cessione di parte dei titoli fissati come speciali non è possibile trasferire la deroga ai sensi dell'art. 49 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (per effetto del secondo comma del paragrafo 2 [41] di detto articolo che prevede che il cessionario possa beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i titoli soggetti a deroga sono trasferiti); da questa norma consegue che:

- in caso di locazione totale dei titoli speciali: i titoli trasferiti mantengono la deroga, anche nel caso di cessione totale a più cessionari;

- in caso di locazione parziale di titoli speciali: i titoli trasferiti diventano ordinari e quelli rimasti mantengono la deroga e continuano ad essere speciali.

Nel caso della locazione totale dei titoli speciali, al momento del rientro in possesso degli stessi, questi mantengono il diritto alla deroga di cui all'art. 49, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

 

 

9. Clausola compromissoria.

Ai sensi dell'art. 14 del Decreto MiPAF D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787], la domanda di fissazione può essere accompagnata da una dichiarazione irrevocabile di accettazione della clausola arbitrale in base alla quale si accetta di sottoporre ogni possibile controversia in ordine alla partecipazione od esclusione dal regime, alla Camera arbitrale di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004 (cfr. Quadro E della domanda di fissazione - Accettazione della clausola compromissoria).

Si rammenta che la procedura arbitrale è regolata dalle disposizioni contenute nel regolamento esecutivo della Camera nazionale arbitrale in agricoltura, istituita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali D.M. 1 luglio 2002, n. 743, confermato dal summenzionato art. 16 del decreto legislativo n. 99 del 2004.

Il titolare dell'ufficio monocratico

Gulinelli

 

 

Note a chiusura alla circolare

[1] L'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004 recita:

"Articolo 12

Domande.

1. A partire dall'anno civile precedente il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli Stati membri possono procedere all'identificazione degli agricoltori ammissibili, ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003, alla fissazione provvisoria degli importi e del numero di ettari di cui rispettivamente all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e b) dello stesso regolamento e alla verifica preliminare delle condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo.

2. Ai fini della fissazione provvisoria dei diritti all'aiuto, gli Stati membri possono inviare il modulo di domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, entro un termine che fissano entro una data non successiva al 15 aprile del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1,lettera a), dello stesso regolamento oppure, se del caso, agli agricoltori identificati a norma del paragrafo 1 del presente articolo. In tal caso ed entro la stessa data, gli agricoltori diversi da quelli di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 presentano una domanda di fissazione dei rispettivi diritti all'aiuto.

3. Gli Stati membri che non si avvalgono della facoltà di cui al paragrafo 2 inviano il modulo di domanda di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 entro un termine che fissano e che scade al più tardi un mese prima del termine fissato per la presentazione delle domande nell'ambito del regime di pagamento unico.

4. La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda per tale regime, a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Prima della loro definitiva fissazione, non è possibile alcun trasferimento definitivo dei diritti all'aiuto.

I diritti all'aiuto definitivi devono essere comunque fissati entro il 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico. Ove particolari requisiti amministrativi lo richiedano, per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico lo Stato membro può decidere di far coincidere la data per la fissazione definitiva con quella della notifica del versamento, ammesso che questa non sia successiva al 31 dicembre del primo anno di applicazione.

Con riserva della fissazione definitiva, l'agricoltore può presentare domanda a titolo del regime di pagamento unico sulla base di diritti all'aiuto provvisori fissati dallo Stato membro o acquisiti in virtù della clausola contrattuale di cui all'articolo 17 o 27.

5. Alla data della presentazione della domanda di diritti all'aiuto il richiedente dimostra, con soddisfazione dello Stato membro, di essere un agricoltore ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003.

6. Gli Stati membri possono decidere di fissare dimensioni minime in termini di superficie agricola per le aziende per le quali può essere presentata una domanda di fissazione dei diritti all'aiuto. Le dimensioni minime non possono tuttavia essere superiori a 0,3 ettari.

Per la fissazione dei diritti all'aiuto soggetti alle condizioni particolari previste dagli articoli 47-50 del regolamento (CE) n. 1782/2003 non si applicano dimensioni minime.

7. Gli Stati membri possono decidere che la domanda di fissazione definitiva dei diritti all'aiuto, di cui al paragrafo 4, può essere presentata contemporaneamente alla domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.

8. Per stabilire i diritti all'aiuto non è necessario dichiarare alcuna particella, tranne che ai fini della fissazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale di cui agli articoli 6, 7 e da 18 a 23-bis, e fatti salvi i paragrafi 5 e 6 del presente articolo. La dichiarazione delle particelle di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai fini della domanda di pagamento dei diritti all'aiuto a titolo del regime di pagamento unico".

Il comma 2, dell'art. 1, del D.M. 20 luglio 2004 è il seguente:

"2. La documentazione relativa ai casi di forza maggiore o circostanze eccezionali deve essere notificata all'AGEA entro il 10 dicembre 2004, secondo le modalità definite dalla medesima AGEA".

[2] L'art. 34 dispone:

"Articolo 34

Domanda.

1. Durante il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico le autorità competenti degli Stati membri inviano agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), un modulo di domanda indicante:

a) l'importo di cui al capitolo 2 (in seguito denominato "importo di riferimento");

b) il numero di ettari di cui all'articolo 43;

c) il numero e il valore dei diritti all'aiuto ai sensi del capitolo 3.

2. Gli agricoltori presentano domanda al regime di pagamento unico entro una data che deve essere fissata dagli Stati membri, ma non oltre il 15 maggio.

Tuttavia, la Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2, può consentire un rinvio della data del 15 maggio in talune zone in cui condizioni climatiche eccezionali rendono inapplicabili le date normali.

3. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 40, paragrafo 4, nessun diritto è attribuito agli agricoltori di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettere a) e b) e agli agricoltori che ricevono diritti al pagamento risultanti dalla riserva nazionale se non presentano domanda al regime di pagamento unico entro il 15 maggio del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico.

Gli importi corrispondenti ai diritti non attribuiti sono riversati alla riserva nazionale di cui all'articolo 42 e rimangono a disposizione per un'altra assegnazione a decorrere da una data che dev'essere fissata dallo Stato membro ma che non è posteriore al 15 agosto del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico".

[3] L'art. 43 dispone:

"Articolo 43

Fissazione dei diritti all'aiuto.

1. Fatto salvo l'articolo 48, ogni agricoltore è titolare di un diritto all'aiuto per ettaro calcolato dividendo l'importo di riferimento per il numero medio triennale di ettari che ha dato diritto ai pagamenti diretti di cui all'allegato VI nel corso del periodo di riferimento.

Il numero totale dei diritti all'aiuto è uguale al summenzionato numero medio di ettari.

Tuttavia, nel caso di cui all'articolo 37, paragrafo 2, il numero totale dei diritti all'aiuto deve essere pari al numero medio di ettari dello stesso periodo utilizzato per fissare gli importi di riferimento e a tali diritti all'aiuto si applica l'articolo 42, paragrafo 8.

2. Il numero di ettari di cui al paragrafo 1 comprende inoltre:

a) nel caso degli aiuti per la fecola di patate, i foraggi essiccati e le sementi di cui all'allegato VII, il numero di ettari la cui produzione ha fruito dell'aiuto durante il periodo di riferimento, calcolato in base all'allegato VII, punti B, D e F;

b) l'intera superficie foraggera durante il periodo di riferimento.

3. Agli effetti del paragrafo 2, lettera b) del presente articolo, per "superficie foraggera" s'intende la superficie aziendale disponibile durante tutto l'anno civile, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2419/2001 della Commissione, per l'allevamento di animali, comprese le superfici utilizzate in comune e le superfici adibite ad una coltura mista. Non sono compresi in questa superficie:

- fabbricati, boschi, stagni, sentieri;

- le superfici adibite ad altre colture ammissibili ad un sostegno comunitario o a colture permanenti od orticole;

- le superfici che beneficiano del regime di sostegno previsto a favore dei produttori di taluni seminativi, utilizzate nell'ambito del regime di aiuto per i foraggi essiccati o sottoposte a un programma nazionale o comunitario di ritiro dalla produzione.

4. I diritti all'aiuto per ettaro non sono soggetti a modifiche, salvo se altrimenti disposto".

[4] Il testo dell'art. 37 è il seguente:

"Articolo 37

Calcolo dell'importo di riferimento.

1. L'importo di riferimento è la media triennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, per ogni anno civile del periodo di riferimento di cui all'articolo 38.

Tuttavia, per l'olio di oliva l'importo di riferimento è la media quadriennale degli importi dei pagamenti complessivamente percepiti da un agricoltore nel quadro del regime di sostegno all'olio di oliva di cui all'allegato VI, calcolata e adattata a norma dell'allegato VII, durante le campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003.

2. In deroga al paragrafo 1, quando un agricoltore inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento, la media si basa sui pagamenti che ha percepito nell'anno civile o negli anni civili durante i quali ha svolto la sua attività agricola.

Per il testo dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1782/2003, si veda la precedente nota 3.

Per l'allegato VII del citato regolamento, cfr. l'allegato 2 della presente circolare.

[5] Il testo dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 796/04 è il seguente:

"Articolo 7

Identificazione e registrazione dei diritti all'aiuto.

1. Il sistema di identificazione e di registrazione dei diritti all'aiuto di cui all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è costituito da un registro elettronico a livello di Stato membro, atto a conservare, in particolare ai fini delle verifiche incrociate di cui all'articolo 24 del presente regolamento, una traccia attendibile dei diritti all'aiuto, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

a) titolare;

b) valore;

c) data di costituzione;

d) data dell'u1tima attivazione;

e) origine, con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei diritti(originari o provenienti dalla riserva nazionale, acquistati, affittati o ereditati);

f) tipo di diritto, segnatamente diritti di ritiro, diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003, diritti con autorizzazione ai sensi dell'articolo 60 dello stesso regolamento;

g) se del caso, limiti regionali.

2. Gli Stati membri che hanno più di un Organismo Pagatore possono decidere di gestire il registro elettronico a livello degli Organismi Pagatori. In tal caso, lo Stato membro provvede affinché i vari registri siano tra loro compatibili".

[6] L'art. 47 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recita:

"     Articolo 47

Pagamenti che danno luogo a diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

1. In deroga agli articoli 43 e 44, i seguenti importi, ricavati dai pagamenti corrisposti durante il periodo di riferimento, sono inclusi nell'importo di riferimento alle condizioni di cui all'articolo 48 e all'allegato VII, punto C:

a) il premio di destagionalizzazione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

b) il premio all'abbattimento di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999;

c) il premio speciale per i bovini maschi e il premio per le vacche nutrici, a condizione che l'agricoltore non sia soggetto al fattore di densità a norma dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1254/1999, né chieda di beneficiare del pagamento per l'estensivizzazione a norma dell'articolo 13 del medesimo regolamento;

d) i pagamenti supplementari di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 1254/1999, se concessi ad integrazione degli aiuti di cui alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo;

e) l'aiuto previsto nell'ambito del regime di aiuti per il settore delle carni ovine e caprine:

- per gli anni civili 2000 e 2001, nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 e nell'articolo 1 del regolamento (CEE) 1323/90;

- per l'anno civile 2002, negli articoli 4 e 5 e nell'articolo 11, paragrafo 1 e paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 2529/2001;

2. In deroga agli articoli 33, 43 e 44, a decorrere dal 2007 gli importi provenienti dal premio per i prodotti lattierocaseari e dai pagamenti supplementari di cui agli articoli 95 e 96 e da erogare nel 2007 sono inclusi nel regime di pagamento unico alle condizioni previste dagli articoli 48, 49 e 50".

Per il testo degli artt. 37 e 43 del Reg. (CE) n. 1782/2003, si vedano rispettivamente le precedenti note nn. 4 e 3.

[7] L'art. 53 del Reg. (CE) n. 1782/2003 dispone:

"     Articolo 53

Determinazione dei diritti di ritiro dalla produzione.

1. In deroga agli articoli 37 e 43 del presente regolamento, se gli agricoltori nel periodo di riferimento erano soggetti all'obbligo di ritirare dalla produzione una parte della superficie a seminativo della loro azienda a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1251/1999, l'importo medio su tre anni corrispondente al pagamento per il ritiro obbligatorio dalla produzione calcolato e adeguato ai sensi dell'allegato VII e il numero medio su tre anni di ettari ritirati a titolo obbligatorio non sono inclusi nella determinazione dei diritti di cui all'articolo 43 del presente regolamento.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1, gli agricoltori ricevono un diritto per ettaro (in seguito denominato "diritto di ritiro") che è calcolato dividendo l'importo medio su tre anni di ritiro per il numero medio su tre anni di ettari ritirati di cui al paragrafo 1.

Il numero totale di diritti di ritiro è uguale al numero medio di ettari ritirati a titolo obbligatorio".

[8] Il par. 6 dell'art. 54 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 recita:

"Articolo 54

Utilizzazione dei diritti di ritiro.

6. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1 i diritti di ritiro hanno la precedenza su qualsiasi altro diritto".

[9] L'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recita:

"Articolo 48

Calcolo dei diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

Gli agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell'articolo 47 ma non possiedono ettari ai sensi dell'articolo 43 durante il periodo di riferimento, o il cui diritto per ettaro corrisponde ad un importo superiore a 5.000 EUR, hanno diritto rispettivamente ad un aiuto:

a) pari all'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni;

b) per ogni 5.000 EUR o frazione dell'importo di riferimento corrispondente ai pagamenti diretti che gli erano stati concessi nel periodo medio di tre anni".

[10] Per il testo dell'art. 47 del Reg. (CE) n. 1782/2003, si veda la nota n. 6.

[11] L'art. 49 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recita:

"     Articolo 49

Condizioni.

1. Salvo se altrimenti previsto nella presente sezione, le altre disposizioni di questo titolo si applicano ai diritti all'aiuto sottoposti a condizioni particolari.

2. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, gli agricoltori che dispongono di tali diritti all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

In caso di trasferimento dei diritti all'aiuto il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti soggetti a deroga sono trasferiti.

3. I diritti all'aiuto determinati ai sensi dell'articolo 48 non sono soggetti a modifiche".

[12] L'art. 41 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recita:

"Articolo 41

Massimale.

1. Per ciascuno Stato membro, la somma degli importi di riferimento non deve superare il massimale nazionale di cui all'allegato VIII.

2. Se necessario, gli Stati membri procedono ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di rispettare i massimali".

[13] L'art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recita:

"     Articolo 42

Riserva nazionale.

1. Gli Stati membri procedono, previa eventuale riduzione a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, ad una riduzione percentuale lineare degli importi di riferimento al fine di costituire una riserva nazionale. Detta riduzione non deve superare il 3%.

2. La riserva nazionale comprende inoltre la differenza tra il massimale di cui all'allegato VIII e la somma degli importi di riferimento da attribuire agli agricoltori in virtù del regime di pagamento unico, previa applicazione della riduzione di cui al paragrafo 1, seconda frase.

3. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per attribuire a titolo prioritario importi di riferimento agli agricoltori che hanno iniziato l'attività agricola dopo il 31 dicembre 2002, o nel 2002 ma senza ricevere alcun pagamento diretto in tale anno, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.

4. Gli Stati membri utilizzano la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori che si trovano in una situazione particolare, definita dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2.

5. Gli Stati membri possono utilizzare la riserva nazionale per calcolare, secondo criteri obiettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, gli importi di riferimento per gli agricoltori in superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento al fine di evitare l'abbandono delle terre e/o compensare svantaggi specifici per gli agricoltori in tali superfici.

6. A norma dei paragrafi da 3 a 5, gli Stati membri possono accrescere il valore unitario, nei limiti della media regionale del valore dei diritti, e/o il numero di diritti assegnati agli agricoltori.

7. Gli Stati membri procedono a riduzioni lineari dei diritti se la riserva nazionale non basta a soddisfare i casi di cui ai paragrafi 3 e 4.

8. Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, un diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale.

9. In deroga agli articoli 33 e 43, in caso di vendita o di affitto per un periodo di 6 o più anni dell'azienda o di una parte di essa o di diritti al premio durante il periodo di riferimento o non più tardi del 29 settembre 2003, una parte dei diritti da attribuire al venditore o al locatore può riconfluire nella riserva nazionale a condizioni definite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2".

[14] La lettera A, par. 2, dell'allegato VII del Reg. (CE) n. 1782/2003 recita:

"lettera A, par. 2, allegato VII

2. Se l'agricoltore ha ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento è moltiplicato per i seguenti importi:

nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:

- 291 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005,

- 285 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2006 e negli anni civili successivi;

nelle zone elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/1999:

- 46 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005".

[15] L'art. 23 bis del Reg. (CE) n. 795/2004 recita:

"Articolo 23 bis

Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie.

Nel caso in cui l'agricoltore si veda attribuire diritti all'aiuto o riconoscere l'aumento del valore di diritti esistenti in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dall'autorità competente dello Stato membro, la data in cui il numero e il valore dei diritti all'aiuto stabiliti dalla decisione o dal provvedimento sono versati al beneficiario è fissata dallo Stato membro non oltre il termine ultimo per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico successivo alla data della decisione o del provvedimento e nel rispetto dell'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003".

[16] Il Par. 4, dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004 recita:

"     Articolo 12

4. La fissazione definitiva dei diritti all'aiuto da assegnare nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico è subordinata alla presentazione di una domanda per tale regime, a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003".

[17] Il Par. 8, dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recita:

     Articolo 42, par. 8

Riserva nazionale.

8.Tranne in caso di trasferimento per via ereditaria effettiva o anticipata e in deroga all'articolo 46, i diritti fissati utilizzando la riserva nazionale non sono trasferiti per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione.

In deroga all'articolo 45, paragrafo 1, un diritto non utilizzato in ciascun anno del suddetto quinquennio riconfluisce immediatamente nella riserva nazionale".

[18] Per il testo del par. 2, art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/2003 si veda la nota n. 4.

[19] Per il testo del par. 1, art. 43 del Reg. (CE) n. 1782/2003 si veda la nota n. 3.

[20] L'art. 21 bis del Reg. (CE) n. 796/2004 recita:

"     Articolo 21 bis

Presentazione tardiva delle domande a titolo del regime di pagamento unico.

1. Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in deroga all'articolo 21, del presente regolamento, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora, nello Stato membro in questione, la domanda di diritti all'aiuto ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento e la domanda unica per l'anno considerato debbano essere presentate congiuntamente dall'agricoltore e questi presenti tali domande oltre il termine prestabilito, una riduzione del 4% per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nell'anno considerato in base ai diritti di aiuto da assegnare all'agricoltore.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

2. Se nello Stato membro la domanda ai fini del regime di pagamento unico e la domanda unica devono essere presentate separatamente, l'articolo 21 si applica alla presentazione della domanda unica.

In tal caso, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se la domanda ai fini del regime di pagamento unico prevista dallo stesso articolo è presentata oltre il termine prestabilito, una riduzione del 3% per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico in base ai diritti di aiuto da assegnare all'agricoltore.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto".

[21] Per il testo dell'art. 42 del Reg. (CE) n. 1782/2003 si veda la nota n. 13.

[22] L'art. 2, lettere a), b) e c) del regolamento (CE) n. 1782/2003 recita:

"Articolo 2

a) "agricoltore": una persona fisica o giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità ai sensi dell'articolo 299 del trattato e che esercita un'attività agricola;

b) "azienda": l'insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore, situate nel territorio di uno Stato membro;

c) "attività agricola": la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5";

[23] Il comma 9, art. 6 del D.M. 5 agosto 2004 n. 1787 recita:

"Articolo 6

9. Le dimensioni minime di una azienda per potere presentare la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto non possono essere inferiori a 0,3 ettari".

[24] Per il testo dell'art. 48 del Reg. (CE) n. 1782/2003 si veda la nota n. 9.

[25] Il par. 2 dell'art. 49 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recita:

"Articolo 49

2. In deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1, gli agricoltori che dispongono di tali diritti all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero di diritti, purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

In caso di trasferimento dei diritti all'aiuto il cessionario può beneficiare di tale deroga soltanto se tutti i diritti soggetti a deroga ".

[26] Per il testo del par. 4, dell'art 12 del Reg. (CE) n. 795/2004 si veda la nota n. 1.

[27] Per il testo dell'art 23 bis del Reg. (CE) n. 795/2004 si veda la nota n. 15.

[28] Il par. 1, lettera b) e i parr. 2 e 3 dell'art. 33 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recitano:

"Articolo 33

"Ammissibilità.

1. Possono beneficiare del regime di pagamento unico gli agricoltori che:

omissis....

b) abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda per via ereditaria effettiva o anticipata da un agricoltore che soddisfaceva le condizioni di cui alla lettera a), oppure

...omissis

2. Nel caso in cui un agricoltore che abbia fruito di un pagamento diretto nel periodo di riferimento modifichi il proprio stato giuridico o la sua denominazione nel suddetto periodo o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, egli è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che gestiva l'azienda in origine.

3. Nel caso di fusioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, l'agricoltore che gestisce le nuove aziende è ammesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per gli agricoltori che le gestivano in origine.

Nel caso di scissioni durante il periodo di riferimento o non più tardi del 31 dicembre dell'anno che precede l'anno di applicazione del regime di pagamento unico, gli agricoltori che gestiscono le aziende sono ammessi, proporzionalmente, al regime di pagamento unico alle stesse condizioni previste per l'agricoltore che la gestiva in origine".

[29] Gli artt. n. 13, 14 e 15 del Reg.. (CE) n. 795/2004 recitano:

"Articolo 13

Successione o successione anticipata.

1. Nei casi di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli agricoltori che abbiano ricevuto l'azienda o parte dell'azienda presentano domanda, a proprio nome, perché siano calcolati i diritti all'aiuto corrispondenti all'azienda o alla parte di azienda ricevuta.

Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondente alle unità di produzione ereditate.

2. In caso di successione anticipata revocabile, il beneficio al regime di pagamento unico è riconosciuto soltanto una volta al successore designato entro la data di presentazione della domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico.

La successione di un contratto di affitto o la successione effettiva o anticipata da parte di un agricoltore che sia una persona fisica e che nel corso del periodo di riferimento sia stato affittuario di un'azienda, o di una sua parte, che avrebbe conferito diritti all'aiuto, sono considerati come la successione in un'azienda.

3. Nei casi in cui l'agricoltore di cui al paragrafo 1 già possieda diritti all'aiuto, il numero e il valore dei suoi diritti all'aiuto è fissato sommando gli importi di riferimento e il numero di ettari relativi alla sua azienda iniziale alle unità di produzione ereditate.

4. Qualora possieda i requisiti per l'applicazione di due o più degli articoli da 19 a 23 del presente regolamento o degli articoli 37, paragrafo 2, 40, e 42, paragrafi 3 o 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore di cui al paragrafo 1 riceve un numero di diritti all'aiuto non superiore al numero di ettari più elevato tra gli ettari che ha ereditato e quelli che ha dichiarato nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, per un valore pari al valore più alto che potrebbe ottenere applicando separatamente ciascuno degli articoli per i quali possiede i requisiti.

5. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1782/2003 e del presente regolamento, vale la definizione di "successione" e "successione anticipata" prevista dal diritto nazionale.

     Articolo 14

Cambiamenti della forma giuridica o della denominazione.

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, in caso di cambiamento di forma giuridica o di denominazione, l'agricoltore ha accesso al regime di pagamento unico alle stesse condizioni dell'agricoltore che gestiva originariamente l'azienda, nei limiti dei diritti all'aiuto da assegnare all'azienda di origine, alle seguenti condizioni:

a) il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti all'azienda di origine;

b) in caso di cambiamenti nella forma giuridica di una persona giuridica, o se una persona fisica diventa una persona giuridica o viceversa, l'agricoltore che gestisce la nuova azienda è l'agricoltore che esercitava il controllo dell'azienda di origine in termini di gestione, utili e rischi finanziari.

2. Qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, si applica il paragrafo 1 del presente articolo.

     Articolo 15

Fusioni e scissioni.

1. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per "fusioni" si intende la fusione di due o più agricoltori diversi, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in un nuovo "agricoltore" ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, la cui attività è controllata, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dagli agricoltori che gestivano le aziende di origine o da uno di loro.

Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle aziende di origine.

2. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, per "scissioni" si intende la scissione di un agricoltore ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, in almeno due nuovi agricoltori, ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, dei quali almeno uno rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, di almeno una delle persone fisiche o giuridiche che gestivano l'azienda di origine, oppure la scissione di un agricoltore al sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003 in almeno un nuovo agricoltore, ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1782/2003, mentre l'altro rimane sotto il controllo, in termini di gestione, utili e rischi finanziari, dell'agricoltore che gestiva l'azienda di origine.

Il numero e il valore dei diritti all'aiuto sono calcolati in base all'importo di riferimento e al numero di ettari corrispondenti alle unità di produzione trasferite dell'azienda di origine.

3. Qualora i casi previsti dall'articolo 33, paragrafo 3, primo o secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si verifichino nel periodo compreso tra il 1° gennaio e la data di presentazione di una domanda nel corso il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, si applicano il paragrafo 1 o rispettivamente 2 del presente articolo".

[30] L'art. 40 del Reg. (CE) n. 1782/2003 recita:

"Articolo 40

Circostanze eccezionali.

1. In deroga all'articolo 37, gli agricoltori la cui produzione durante il periodo di riferimento è stata danneggiata per cause di forza maggiore o per circostanze eccezionali verificatesi prima o nel corso di detto periodo possono chiedere che l'importo di riferimento sia calcolato sulla base dell'anno civile o degli anni civili del periodo di riferimento non interessati dal caso di forza maggiore o dalle circostanze eccezionali.

2. Se il caso di forza maggiore o le circostanze eccezionali interessano l'intero periodo di riferimento, lo Stato membro calcola l'importo di riferimento sulla base del periodo 1997-1999. In questo caso, il paragrafo 1 si applica mutatis mutandis.

3. Gli agricoltori notificano per iscritto all'autorità competente, entro un termine fissato da ciascuno Stato membro, i casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali di cui sono vittime, unitamente alle relative prove.

4. L'autorità competente può riconoscere come cause di forza maggiore o come circostanze eccezionali ad esempio i casi seguenti:

a) decesso dell'agricoltore;

b) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;

c) calamità naturale grave, che colpisce in misura rilevante la superficie agricola dell'azienda;

d) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

e) epizoozia che colpisce la totalità o una parte del patrimonio zootecnico dell'agricoltore.

5. I paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano mutatis mutandis agli agricoltori soggetti a impegni agroambientali ai sensi del regolamento (CEE) n. 2078/92 e regolamento (CE) n. 1257/1999 durante il periodo di riferimento.

Qualora gli impegni coprano sia il periodo di riferimento sia il periodo di cui al paragrafo 2 del presente articolo gli Stati membri stabiliscono, secondo criteri oggettivi e in modo tale da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza, un importo di riferimento in base alle modalità di applicazione stabilite dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 144, paragrafo 2 ".

[31] L'art. 1 del D.M. 20 luglio 2004 recita:

"art.1

1. Ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003, possono essere invocate le seguenti circostanze eccezionali o cause di forza maggiore:

a) incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore, ovvero malattia grave o morte di alcuno dei componenti l'impresa familiare;

b) calamità naturale;

c) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;

d) epizoozia sul patrimonio zootecnico;

e) vincolo agro-ambientale interagente con la produttività aziendale nel triennio;

f) furto di animali;

g) incendio doloso di terzi della produzione o di parte dell'azienda agricola;

h) sequestro di persona dell'agricoltore o di suoi familiari;

i) sequestro giudiziario o conservativo dell'azienda agricola, ovvero pignoramento immobiliare del terreno, con nomina di custode;

l) nomina di curatore, commissario o liquidatore giudiziario per società agricole;

m) incapacità dell'agricoltore ad esercitare l'attività agricola ovvero a richiedere i relativi premi per colpa motivata di un terzo".

[32] Il testo dell'allegato VII, citato nel testo, è il seguente:

"Allegato VII, lettera D. - Foraggi essiccati

Se l'agricoltore ha consegnato dei foraggi nell'ambito di un contratto, come previsto all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95, o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, gli Stati membri calcolano l'ammontare da includere nell'importo di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento citato è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti dei seguenti massimali, espressi in milioni di EUR:

 

Massimale per i foraggi  

Massimale per i foraggi  

 

 

trasformati nei prodotti di 

trasformati nei prodotti di cui  

 

Stato membro 

cui all'articolo 3, paragrafo 2, del  

all'articolo 3, paragrafo 3, del  

Massimale  

 

regolamento (CE) n. 603/95  

regolamento (CE) n. 603/95  

complessivo 

 

(foraggi disidratati)  

(foraggi essiccati n. al sole)  

 

 

 

 

 

UEBL 

0,049  

 

0,049 

Danimarca 

5,424  

 

5,424 

Germania 

11,888  

 

11,888 

Grecia 

1,101  

 

1,101 

Spagna 

42,124  

1,951  

44,075 

Francia 

41,155  

0,069  

41,224 

Irlanda 

0,166  

 

0,166 

Italia 

17,999  

1,586  

19,585 

Paesi Bassi 

6,804  

 

6,804 

Austria 

0,070  

 

0,070 

Portogallo 

0,102  

0,020  

0,122 

Finlandia 

0,019  

 

0,019 

Svezia 

0,232  

 

0,232 

Regno Unito 

1,950 

 

1,950 

Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo degli importi di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti della superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione o di una dichiarazione sulle superfici."

[33] L'art. 9 del Reg. (CE) n. 603/95 recita:

"Articolo 9,

"L'aiuto di cui all'articolo 3 è concesso soltanto alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati all'articolo 1 che: omissis...

c) rientrino in almeno una delle categorie seguenti:

- imprese che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare,

- imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro soci,

- imprese che siano approvvigionate da persone fisiche o giuridiche presentanti garanzie da stabilirsi e che abbiano stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare; dette persone fisiche o giuridiche possono procedere ad acquisti di foraggi soltanto se le autorità competenti degli Stati membri in cui i foraggi sono stati raccolti hanno loro accordato il proprio riconoscimento in base a condizioni stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 17"

[34] L'art. 10 del Reg. (CE) n. 603/95 recita:

"Articolo 10, Reg. (CE) n. 603/95

Le imprese che lavorano la propria produzione ovvero, in caso di associazioni, quella dei loro aderenti presentano annualmente alle autorità competenti dei rispettivi Stati membri, entro una data da stabilirsi, una dichiarazione indicante le superfici il cui raccolto di foraggio è destinato alla trasformazione"

[35] Per il testo dell'art. 37del Reg. (CE) n. 1782/2003 si veda la nota n. 4.

[36] Per il testo dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1782/2003 si veda la nota n. 3.

[37] L'art. 2, lettera k), del Reg. (CE) n. 795/2004 recita:

"Articolo 2

k) "agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento", ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola.

Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica".

[38] L'art. 17 del Reg. (CE) n. 795/2004 recita:

"Articolo 17

Clausola relativa ai contratti privati di vendita.

1. Se un contratto di vendita, concluso o modificato entro la scadenza del termine di presentazione di una domanda nell'ambito del regime di pagamento unico nel suo primo anno di applicazione, prevede la vendita di tutta l'azienda o di una sua parte insieme a tutti i diritti all'aiuto o di parte di essi, da fissare a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1782/2003, con riferimento al numero di ettari dell'azienda o della parte di azienda trasferita, il contratto di vendita è assimilato ad un trasferimento dei diritti all'aiuto con la terra corrispondente, ai sensi dell'articolo 46 del medesimo regolamento, ferme restando le condizioni previste ai paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. Ai diritti all'aiuto da calcolare in funzione delle unità di produzione e del numero di ettari oggetto del contratto si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 42, paragrafo 9 e 46, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Il venditore chiede la fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12, corredando la propria domanda di una copia del contratto di vendita ed indicando le unità di produzione e il numero di ettari di cui ha intenzione di trasferire i diritti all'aiuto.

Gli Stati membri possono permettere all'acquirente di presentare domanda di fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12 a nome del venditore e con l'esplicita autorizzazione di quest'ultimo. In tal caso gli Stati membri verificano che il venditore possieda i requisiti di ammissibilità previsti all articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in particolare che soddisfi li requisito di cui all'articolo 12, paragrafo 5, del presente regolamento.

4. L'acquirente presenta una domanda di pagamento nell'ambito del regime di pagamento unico a norma dell'articolo 12, corredandola di una copia del contratto di vendita.

5. Gli Stati membri possono esigere che le domande dell'acquirente e del venditore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima".

[39] Per il testo del par. 2, dell'art. 49, del Reg. (CE) n. 1782/2003 si veda la precedente nota 25.

[40] L'art. 27 del Reg. (CE) n. 795/2004 recita:

"     Articolo 27

Clausola relativa ai contratti privati di affitto.

1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, qualsiasi clausola di un contratto di affitto che preveda il trasferimento di un numero di diritti non superiore al numero di ettari dati in affitto è considerata una locazione di diritti all'aiuto con la terra corrispondente ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 nei seguenti casi:

a) un agricoltore ha ceduto in affitto ad un altro agricoltore la propria azienda o parte di essa entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande nel corso del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico,

b) il contratto di affitto scade dopo il termine di presentazione della domanda nell'ambito del regime di pagamento unico

e

c) l'agricoltore decide di dare in affitto i propri diritti all'aiuto all'agricoltore che ha preso in affitto tutta la sua azienda o parte di essa.

2. Il locatore chiede la fissazione dei diritti all'aiuto a norma dell'articolo 12, corredandola propria domanda di una copia del contratto di affitto ed indicando il numero di ettari di cui ha intenzione di cedere in affitto i diritti all'aiuto. Si applica, per quanto di ragione, l'articolo 42, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

3. Il locatario presenta una domanda di pagamento nell'ambito del regime pagamento unico a norma dell'articolo 12, corredandola di una copia del contratto di affitto.

4. Gli Stati membri possono esigere che le domande del locatario e del locatore siano presentate insieme o che la seconda domanda contenga un riferimento alla prima".

[41]Per il testo del par. 2, dell'art. 49, del Reg. (CE) n. 1782/2003 si veda la precedente nota 25.

 

 

Allegato 1

Data

Protocollo

Egregio agricoltore,

dal 1° gennaio di quest'anno viene attuata in Italia la riforma della Politica Agricola Comune - PAC, introdotta dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio dell'Unione Europea.

L'AGEA, d'intesa con l'Organismo Pagatore competente, Le comunica con la presente, ai sensi dell'art. 34, par. 1, del Reg. comunitario sopra citato, i "titoli" provvisori per l'accesso al regime di pagamento unico previsto dalla riforma della PAC.

I "titoli" provvisori sono calcolati sulla base degli aiuti comunitari del triennio preso a riferimento (2000-2001-2002) e vengono comunicati agli attuali titolari delle aziende, in base alla conferma o alla modifica della posizione aziendale eseguita nell'ambito della "ricognizione preventiva" attuata con circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 AGEA.

I titoli provvisori sono riepilogati nel modulo allegato alla presente, nel quale è individuato l'Organismo Pagatore competente, e sono classificati per tipologia del titolo, come precisato nelle note esplicative poste sul retro del modulo stesso.

I titoli provvisori che oggi Le vengono comunicati potrebbero essere oggetto di variazione a seguito della risoluzione di eventuali anomalie sulle domande del triennio di riferimento, intervenuta ai sensi della circolare n. 38 del 16 novembre 2004, così come integrata dalla circolare n 3 del 28 gennaio 2005.

Se si trova o ritiene di trovarsi in una delle situazioni che la predetta circolare AGEA individua come "sanabili", si affretti a produrre la documentazione prevista dalla circolare stessa ed a presentarla, secondo le modalità in essa specificate, presso il proprio Centro di Assistenza Agricola o, se non ha conferito mandato ad un CAA, presso gli sportelli dell'AGEA ubicati in Via dell'Imbrecciato n. 136, ROMA.

L'importo unitario associato a ciascuno dei titoli è provvisorio; detto importo sarà infatti sottoposto alla riduzione percentuale, prevista dal reg. (CE) n. 1782/2003, che sarà calcolata dall'Amministrazione soltanto dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di premio unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno agli Organismi Pagatori entro il 15 maggio 2005.

Con successivi provvedimenti dell'AGEA e dell'Organismo Pagatore competente, saranno definite le ulteriori modalità necessarie a confermare i "titoli" comunicati ("fissazione dei titoli" ai sensi del reg. (CE) n. 1782/2003) ed a richiedere:

a) gli aiuti previsti dal regime di pagamento unico

b) i titoli derivanti dalla riserva nazionale

c) gli aiuti supplementari previsti dal D.M. 24 settembre 2004 e successive modificazioni del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali

d) gli aiuti specifici previsti dal titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Le relative domande dovranno essere presentate all'Organismo Pagatore competente entro il 15 maggio 2005, secondo le modalità dallo stesso indicate nei predetti provvedimenti.

Le segnaliamo inoltre che dal 1° gennaio 2005 sono entrate in vigore le nuove norme relative alla "condizionalità", previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

Il rispetto di tali norme costituisce condizione necessaria per non subire riduzioni degli aiuti da Lei richiesti con le domande presentate all'Organismo Pagatore.

L'elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali D.M. 13 dicembre 2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 304 del 29 dicembre 2004 ed è consultabile sul sito web http://www.politicheagricole.it/SVILUPPO/home.asp.

Come vede, egregio agricoltore, è avviato il percorso per l'attuazione della riforma della PAC, che l'AGEA e gli Organismi Pagatori, con la collaborazione dei Centri Autorizzati di Assistenza Agricola, eseguono in coerenza con i regolamenti comunitari e con la normativa applicativa nazionale.

Per compiere efficacemente e puntualmente i complessi adempimenti che l'attuazione della Riforma richiede, l'AGEA e gli Organismi Pagatori hanno predisposto una serie di nuovi strumenti di semplificazione amministrativa per la presentazione della domanda che, grazie anche alla Sua piena e convinta collaborazione, assicureranno alla Sua azienda le condizioni ottimali per accedere ai contributi e confrontarsi con il mercato.

Se ha conferito mandato, o intende farlo, ad un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola - CAA, si rivolga ad esso per ricevere l'assistenza, i chiarimenti e le ulteriori informazioni che riterrà necessarie; se non ha conferito mandato ad un CAA, né intende farlo, potrà rivolgersi per informazioni all'Organismo Pagatore competente, con le modalità e presso le sedi che saranno indicate dall'Organismo Pagatore stesso con appositi provvedimenti.

Tutte le informazioni di interesse per la conoscenza e l'applicazione della riforma della PAC sono consultabili sul sito web www.agea.gov.it e sul sito web dell'Organismo Pagatore competente, indicato nel modulo allegato alla presente.

Il Presidente dell'AGEA

Antonio Buonfiglio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 34,  

PAR. 1, DEL REG. (CE) N. 1782/2003 

ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE 

 

 

 

 

 

AGEA 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA 

 

CODICE UNICO di identificazione AZIENDA AGRICOLA (CUAA) - CODICE FISCALE 

1 

 

 

COGNOME O RAGIONE SOCIALE 

2 

 

 

NOME 

3 

 

 

DATA DI NASCITA 

SESSO 

 

COMUNE DI NASCITA 

 

 

PROV. 

4 

 

 

 

5 

 

6 

 

7 

 

 

giorno  

mese  

anno 

 

 

PARTITA IVA 

8 

 

 

RAGIONE SOCIALE (se impresa individuale) 

9 

 

 

 

QUADRO B - RIEPILOGO DEI TITOLI PROVVISORI ASSEGNATI 

TIPOLOGIA 

QUANTITÀ 

VALORE [1]  

SUPERFICIE  

NUMERO DI  

CODICE  

TITOLI 

TITOLI 

UNITARIO  

UNITARIA 

UBA 

TITOLO  

 

PER TIPOLOGIA  

PROVVISORIO 

DI RIFERIMENTO 

 

 

 

 

 

cent 

HA  

AA  

INTERI 

decimali 

 

 

ORDINARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINARI 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINARI 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDINARI 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI RITIRO  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

DI RITIRO  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALI  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIALI  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE 

 

 

 

 

 

 

 

TIPOLOGIA 

DA 

A  

SOGGETTO A VINCOLO [2] 

TITOLI 

PROGRESSIVO  

PROGRESSIVO  

AI SENSI DELL'ART. 42, PARAGRAFO 8  

 

 

 

DEL REGOLAMENTO (CE) n.1782/2003 

 

 

 

 

ORDINARI 

 

 

 

 

 

ORDINARI 

 

 

 

 

 

ORDINARI 

 

 

 

 

 

ORDINARI 

 

 

 

 

 

DI RITIRO  

 

 

 

 

 

DI RITIRO  

 

 

 

 

 

SPECIALI  

 

 

 

 

 

SPECIALI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: il valore unitario provvisorio di ciascun titolo sarà sottoposto alle riduzioni derivanti dal rispetto del massimale di spesa assegnato all'Italia e dalla riserva nazionale. 

[2]: i vincoli da regolamento (CE) n. 1782/2003 cui sono sottoposti i titoli per i quali è indicato "SI" sono descritti nelle istruzioni poste sul retro del presente modulo 

 

 

Guida all'uso della comunicazione dei titoli provvisori

Come leggere la comunicazione

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, introducono e disciplinano il regime unico di pagamento, basato sui "titoli" individuali calcolati sulla base dei dati produttivi delle campagne 2000, 2001, 2002 che vengono definite "triennio di riferimento".

La presente comunicazione contiene l'elenco dei titoli provvisori calcolati sulla base dei dati di riferimento contenuti negli archivi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e sulla base delle variazioni aziendali registrate con la ricognizione preventiva di cui alla circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004.

I titoli sono suddivisi per tipologia:

- Ordinari - I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sono caratterizzati da un "importo di riferimento" ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento (Seminativi e zootecnia); tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie di riferimento") ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa tutta la superficie foraggera ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione.

- Di ritiro - I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.

- Speciali - I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti ai sensi dell'art. 47 (pagamenti premi zootecnici) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA).

La fissazione dei titoli come "speciali" non è automatica; essa è subordinata ad una richiesta esplicita da parte dell'agricoltore di voler aderire alla deroga ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003, da fornire all'atto della domanda di fissazione. In mancanza di tale dichiarazione i titoli speciali vengono considerati come titoli ordinari.

I titoli sono provvisori e per poter essere utilizzati devono essere "fissati".

Il valore del titolo non è definitivo; l'importo di riferimento potrà:

- ridursi per rientrare nel massimale di spesa nazionale previsto dai regolamenti comunitari;

- ridursi per alimentare la riserva nazionale necessaria per la costituzione dei titoli per gli agricoltori che si trovano nelle fattispecie previste all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003;

- ridursi dal 2006 per il valore ridotto da considerare per l'aiuto supplementare per il grano duro: nel 2005 l'importo per ettaro, nelle zone tradizionali, è di 291 €/ha, mentre per le zone non tradizionali è di 46 €/ha; tali importi dal 2006 passano rispettivamente a 285 €/ha e a 0 €/ha;

Inoltre il numero e il valore dei titoli comunicati potrebbe:

- aumentare o ridursi per la considerazione di mutate situazioni aziendali a causa di variazioni aziendali registrate con le procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004, entro il termine del 15 maggio 2005;

- aumentare a seguito della risoluzione di anomalie sulle domande del triennio di riferimento, intervenute ai sensi della circolare n. 38 del 16 novembre 2004, entro il 31 marzo 2005.

I "titoli definitivi" Le saranno comunicati entro il termine previsto dall'art. 12. par. 4, del reg. (CE) n. 795/2004, dopo la presentazione e la verifica di tutte le domande di premio unico e di richiesta titoli alla riserva nazionale che perverranno agli Organismi Pagatori entro il 15 maggio 2005.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Vengono riportati i dati presenti nel fascicolo aziendale.

Se il produttore è una ditta individuale, qualora la denominazione del soggetto d'imposta non coincida esattamente con il cognome e nome del titolare, nel campo 9 RAGIONE SOCIALE viene riportata la denominazione come risulta dal certificato di attribuzione della Partita IVA.

QUADRO B - RIEPILOGO DEI TITOLI PROVVISORI ASSEGNATI

Vengono riportati i dati relativi ai titoli provvisori assegnati.

Per ciascun gruppo di titoli (uguale tipologia, uguale valore nominale, stessa superficie o stesso numero di UBA, stessa tipologia di vincolo), vengono riportate le seguenti informazioni:

- Tipologia titoli: può assumere i valori di "ordinari", "di ritiro", "speciali".

- Numero titoli: è il quantitativo di titoli assegnati al destinatario della comunicazione.

- Valore unitario provvisorio: è il valore nominale, suscettibile di decremento ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso in euro e in centesimi di euro, di ciascun titolo facente parte del gruppo.

- Superficie: è la superficie riferita a ciascun singolo titolo, presente solo per i titoli ordinari e di ritiro, espressa per singolo titolo in 1 ettaro o frazione di ettaro, da dichiarare nella domanda di aiuto per poter utilizzare i titoli facenti parte del gruppo.

- Numero di UBA: è presente solo per i titoli speciali e rappresenta il numero di capi animali espresso in unità di bestiame adulto, che è necessario detenere per utilizzare ciascun titolo facente parte del gruppo se non si intende accompagnarlo ad un corrispondente ettaro di terreno ammissibile ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Il numero degli UBA è presente solo per i titoli speciali.

- Codice titolo da progressivo a progressivo: indicano, rispettivamente, il codice progressivo di partenza che individua univocamente il primo titolo e il codice progressivo di arrivo che individua l'ultimo titolo facente parte del gruppo.

I titoli di un determinato gruppo sono quindi caratterizzati da una codifica compresa tra il primo e l'ultimo progressivo e da un pari valore.

- Soggetto a vincolo ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 8 del regolamento (CE) n. 1782/2003: l'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede che gli agricoltori che hanno iniziato l'attività durante il periodo di riferimento (nel 2001 o nel 2002) devono avere un importo e una superficie di riferimento calcolata basandosi su una media riferita al numero di anni durante i quali hanno svolto la loro attività agricola.

Lo stesso regolamento, all'articolo 43, paragrafo 1, III comma, prevede che i titoli generati con tale diversa metodologia di calcolo basata su un media "ponderata" siano assimilati a titoli da riserva e comportano i seguenti vincoli sanciti dall'articolo 42, paragrafo 8 del citato regolamento comunitario:

- Divieto di trasferimento dei titoli per un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro attribuzione

- Restituzione immediata alla riserva nazionale in caso di non utilizzo dei titoli in ciascun anno del suddetto quinquennio

Se questo spazio è valorizzato con "SI", indica che esiste il vincolo sopradescritto, se è impostato con "NO", il titolo non ha tale vincolo.

La presenza, a fianco di una gruppo di titoli, di un CUAA, diverso da quello del destinatario della presente comunicazione, indica il codice fiscale del soggetto beneficiario dei dati che hanno originato il calcolo dei titoli stessi e che sono stati trasferiti al titolare della comunicazione, attraverso la registrazione di una o più delle variazioni di cui all'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Cosa fare dopo aver letto la comunicazione

Se non sono intervenute modifiche dopo la data della presente comunicazione:

- Nel caso in cui Ella abbia conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola - CAA (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), oppure voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso e confermare i titoli comunicati, attraverso la domanda di fissazione, da presentarsi, a partire dal 15 marzo 2005 e entro e non oltre il 15 maggio 2005, secondo le modalità indicate negli appositi provvedimenti emanati dagli Organismi pagatori competenti.

Dopo aver fissato i titoli sarà possibile, sempre con l'assistenza del CAA prescelto, fare domanda di accesso al regime di pagamento unico, secondo le modalità e le tempistiche previste nei provvedimenti emanati dall'Organismo Pagatore competente, entro e non oltre il 15 maggio 2005, dichiarando le particelle che costituiscono gli ettari di superficie ammissibile ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per accedere al pagamento dell'aiuto.

Se, invece, non ha dato mandato a nessun CAA, né intende farlo, presenterà la domanda di fissazione e la domanda di accesso al regime di pagamento unico, entro il 15 maggio 2005, secondo le modalità descritte negli appositi provvedimenti dell'Organismo Pagatore competente.

Se sono intervenute modifiche dopo la data della presente comunicazione (anomalie risolte con l'amministrazione oppure necessità di registrare variazioni aziendali):

1. Il regolamento (CE) n. 795/2004, agli articoli 14 e 15, prevede che le fattispecie che riguardano i cambiamenti della forma giuridica o della denominazione, quelli che riguardano le fusioni e le scissioni, che avvengano entro il 15 maggio 2005, possono essere dichiarati entro la stessa data.

Se Ella ha la necessità di registrare un movimento aziendale relativo a:

- successione effettiva o anticipata;

- cambiamenti della forma giuridica o della denominazione;

- fusioni o scissioni;

può operare come già riportato nella circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004 disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.agea.gov.it/ITA/InterComunitari/RiformaPac/NormativaSezione/default.htm

e provvedere alla registrazione della stessa all'interno del fascicolo aziendale, entro e non oltre la presentazione della domanda di fissazione dei propri titoli e comunque entro il 15 maggio 2005.

2. Eventuali variazioni dovute alla risoluzione di anomalie possono produrre cambiamenti d'ufficio sul valore dei titoli (incrementi nel valore e nel numero dei titoli).

Entrambi i casi avranno come effetto il ricalcolo dei titoli contenuti nella presente comunicazione.

Se al momento del ricalcolo la domanda di fissazione non è stata ancora presentata, Ella troverà la nuova situazione aggiornata al momento della domanda.

Se le modifiche dovessero intercorrere dopo la domanda di fissazione, e comunque entro il 15 maggio 2005, si procederà d'ufficio alla fissazione degli eventuali nuovi titoli a Lei spettanti.

Se Ella dovesse aver già provveduto a presentare una domanda di aiuto, nel caso di nuovi titoli a Lei spettanti, si procederà ad informarLa tempestivamente per consentirLe di presentare idonea domanda di rettifica secondo i tempi e le modalità previste dall'Organismo Pagatore competente.

 

 

Allegato 2

Calcolo dell'importo di riferimento e della superficie di riferimento effettuato ai sensi dell'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1782/2003

L'allegato VII del Regolamento (CE) n. 1782/2003 dispone alla lettera A.

A. Aiuti alle superfici.

1. Se l'agricoltore ha ricevuto aiuti alle superfici, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento è moltiplicato per i seguenti importi:

1.1 Per i cereali, compresi il frumento duro, i semi oleosi, le colture proteiche, i semi di lino, il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre, i foraggi insilati e le superfici ritirate dalla produzione:

- 63 EUR/t moltiplicati per la resa di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 indicata nel piano di regionalizzazione della regione interessata e applicabile nell'anno civile 2002.

Il punto di cui sopra si applica fatte salve le disposizioni stabilite dagli Stati membri in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1251/1999.

In deroga all'articolo 38, per il lino e la canapa la media è calcolata sulla base del numero di ettari per il quale è stato erogato un aiuto negli anni civili 2001 e 2002.

1.2 Per il riso:

- 102 EUR/t moltiplicati per le seguenti rese medie:

Stati membri 

Rese 

 

(t/ha) 

Italia 

6,04 

1.3 Per i legumi da granella:

- per le lenticchie e i ceci: 181 EUR/ha,

- per le vecce rispettivamente: 175,02 EUR/ha nel 2000, 176,60 EUR/ha nel 2001 e 150,52 EUR/ha nel 2002.

2. Se l'agricoltore ha ricevuto il supplemento per il frumento duro o un aiuto specifico, il numero di ettari, fino a due decimali, per cui il pagamento è stato concesso rispettivamente in ciascun anno del periodo di riferimento è moltiplicato per i seguenti importi:

nelle zone elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/1999 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 2316/1999:

- 291 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005,

- 285 EUR/ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2006 e negli anni civili successivi;

nelle zone elencate nell'allegato V del regolamento (CE) n. 2316/1999:

- 46 EUR /ha per il pagamento unico da erogare nell'anno civile 2005.

3. Ai fini dell'applicazione dei punti precedenti, per "numero di ettari" si intende il numero di ettari determinato corrispondente a ciascun tipo di aiuto alla superficie elencato nell'allegato VI del presente regolamento per il quale sono state rispettate tutte le condizioni previste nella normativa per la concessione dell'aiuto, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1251/1999. Per quanto riguarda il riso, in deroga all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, se le superfici destinate alla risicoltura in uno Stato membro nel periodo di riferimento superano la superficie massima garantita per quel periodo, l'importo per ettaro viene ridotto proporzionalmente.

In applicazione di quanto previsto dal testo comunitario, è stato adottato un algoritmo, che viene descritto nella seguente tabella 1; in essa sono riportate le modalità di calcolo adottate per la definizione degli importi di riferimento e delle superfici di riferimento derivanti dagli aiuti alle superfici specificati nella tabella stessa:

 

TABELLA 1: ALGORITMI AIUTI ALLE SUPERFICI 

Tipo premio 

Importo di riferimento 

Superficie di riferimento 

Note 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e 

 

La formula dell'importo di 

 

comprensiva degli abbattimenti per il superamento 

Superficie ammessa al premio  

riferimento tiene conto delle 

 

della superficie nazionale * resa di cui all'art.4, par. 2 

senza le sanzioni e comprensiva  

riduzioni introdotte 

 

del reg. (CE) n. 1251/1999 applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

degli abbattimenti per il superamento della superficie 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

MAIS 

 

nazionale 

 

 

(Superficie ammessa al premio al netto sanzioni e 

 

La formula dell'importo di 

 

comprensiva degli abbattimenti per il superamento 

Superficie ammessa al premio  

riferimento tiene conto delle 

 

della superficie nazionale * resa di cui all'art.4, par. 2 

senza le sanzioni e comprensiva  

riduzioni introdotte 

 

del reg. (CE) n. 1251/1999 applicabile per l'anno civile 

degli abbattimenti per il  

dall'articolo 8 del  

GRANO DURO 

2002) * 63 €/t * 0,92 

superamento della superficie nazionale 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

 

riferimento tiene conto delle 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

 

riduzioni introdotte 

 

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

Superficie ammessa al premio  

dall'articolo 8 del  

ALTRI CEREALI 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

senza le sanzioni 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

 

riferimento tiene conto delle 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

 

riduzioni introdotte 

 

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

Superficie ammessa al premio  

dall'articolo 8 del  

SOIA 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

senza le sanzioni 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

 

riferimento tiene conto delle 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

 

riduzioni introdotte 

 

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

Superficie ammessa al premio  

dall'articolo 8 del  

GIRASOLE 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

senza le sanzioni 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

 

riferimento tiene conto delle 

COLZA E 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

 

riduzioni introdotte 

RAVIZZONE  

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

Superficie ammessa al premio  

dall'articolo 8 del  

AUTUN. 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

senza le sanzioni 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

 

riferimento tiene conto delle 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

 

riduzioni introdotte 

PIANTE 

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

Superficie ammessa al premio  

dall'articolo 8 del  

PROTEICHE 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

senza le sanzioni 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

 

riferimento tiene conto delle 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

 

riduzioni introdotte 

COLTURE  

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

Superficie ammessa al premio  

dall'articolo 8 del  

CONSOCIATE 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

senza le sanzioni 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

 

riferimento tiene conto delle 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

 

riduzioni introdotte 

LINO NON 

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

Superficie ammessa al premio  

dall'articolo 8 del  

TESSILE 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

senza le sanzioni 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni + 

 

riferimento tiene conto delle 

SUPERFICI A 

superficie ammissibile ma non pagabile * resa di cui 

Superficie ammessa al premio  

riduzioni introdotte 

RIPOSO  

all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999 applicabile  

senza le sanzioni + superficie  

dall'articolo 8 del  

ROT. 

per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

ammissibile ma non pagabile 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

MESSA A RIPOSO 

 

 

riferimento tiene conto delle 

ROTAZIONALE 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

 

riduzioni introdotte 

NON 

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

Superficie ammessa al premio  

dall'articolo 8 del  

ALIMENTARE 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

senza le sanzioni 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

SUP.MESSE A 

 

 

riferimento tiene conto delle 

RIPOSO  

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

 

riduzioni introdotte 

NO-FOOD PER LA  

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

Superficie ammessa al premio  

dall'articolo 8 del  

TRASF.IN BIOGAS 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

senza le sanzioni 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

 

riferimento tiene conto delle 

 

 

 

riduzioni introdotte 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

 

dall'articolo 8 del  

 

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

Superficie ammessa al premio  

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

LINO DA FIBRA 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

senza le sanzioni 

(media su due anni) 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

 

riferimento tiene conto delle 

 

 

 

riduzioni introdotte 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni * resa 

Superficie ammessa al premio  

dall'articolo 8 del  

 

di cui all'art.4, par. 2 del reg. (CE) n. 1251/1999  

senza le sanzioni 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

CANAPA 

applicabile per l'anno civile 2002) * 63 €/t * 0,92 

 

 

 

 

tutte le superfici foraggere  

(media su due anni) 

 

 

dichiarate nel periodo di riferimento. 

 

 

 

In particolare tali superfici 

 

 

 

corrispondono alle dichiarazioni  

 

 

 

delle domande di aiuto del  

 

 

 

triennio con i seguenti codici utilizzo: 

 

 

 

1. tutti i codici coltura dichiarati  

 

 

 

con utilizzo 013 (foraggere  

 

 

 

utilizzate ai fini del calcolo del  

 

 

 

carico di bestiame, UBA/ha, per  

 

 

 

il quale si richiede il premio zootecnico) 

 

 

 

2. i seguenti codici coltura del 

 

 

 

codice utilizzo 010 (altre 

 

 

 

utilizzazioni), solo per la 

 

 

 

campagna 2000: 

 

 

 

033 Erba Medica  

 

 

 

034 Trifoglio  

 

 

 

036 Prato  

 

 

 

037 Prato - Pascolo  

 

 

 

038 Pascolo  

 

 

 

039 Mais da Foraggio  

 

 

 

040 Altre Foraggere  

 

 

 

062 Erbaio di graminacee  

 

 

 

063 Erbaio di leguminose  

 

FORAGGERE  

 

064 Erbaio misto  

 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni) * 181  

Superficie ammessa al premio  

 

LENTICCHIE  

€/ha  

senza le sanzioni 

 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni) * 181 

Superficie ammessa al premio  

 

CECI  

€/ha  

senza le sanzioni 

 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni) * 

 

 

 

175,02 (se superficie 2000, altrimenti 176,60 se 

Superficie ammessa al premio  

 

VECCE  

superficie 2001 o 150,52 se superficie 2002) €/ha 

senza le sanzioni 

 

 

 

Superficie ammessa al premio  

 

 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e 

senza le sanzioni e comprensiva  

 

 

comprensiva degli abbattimenti per il superamento 

degli abbattimenti per il  

 

RISONE  

della superficie nazionale * 6,04 t/ha) * 102€/t 

superamento della superficie nazionale 

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

Superficie ammessa al premio  

riferimento tiene conto delle 

GRANO DURO 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e 

senza le sanzioni e comprensiva  

riduzioni introdotte 

SUPPLEMENTARE  

comprensiva degli abbattimenti per il superamento 

degli abbattimenti per il  

dall'articolo 8 del  

(in zone tradizionali)  

della superficie nazionale) * 291 €/ha * 0,92 

superamento della superficie nazionale 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

Superficie ammessa al premio  

riferimento tiene conto delle 

GRANO DURO 

(Superficie ammessa al premio senza le sanzioni e 

senza le sanzioni e comprensiva  

riduzioni introdotte 

SUPPLEMENTARE  

comprensiva degli abbattimenti per il superamento 

degli abbattimenti per il  

dall'articolo 8 del 

(in zone non tradizionali)  

della superficie nazionale) * 46 €/ha * 0,92 

superamento della superficie nazionale 

D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787] 

 

 

 

 

 

 

B. Pagamento per la fecola di patate.

 

 

Ignorando il contenuto della lettera B., relativo al pagamento per la fecola di patate che non viene erogato in Italia, la successiva lettera C. del citato testo comunitario, relativo ai premi per animali e supplementi, prevede:

C. Premi per animali e supplementi.

Se l'agricoltore ha ricevuto premi per animali e/o supplementi, l'importo è calcolato moltiplicando il numero degli animali per cui il pagamento è stato erogato, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento per gli importi per capo stabiliti per l'anno civile 2002 ai corrispondenti articoli indicati nell'allegato VI, tenuto conto dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999 o dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2529/2001.

In deroga all'articolo 38, per i pagamenti supplementari concessi per le carni ovine e caprine ai sensi del regolamento (CE) n. 2529/2001, articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e quarto trattino [1], la media è calcolata in base al numero di capi per i quali è stato concesso il pagamento per l'anno civile 2002.

Non sono tuttavia da considerare i pagamenti effettuati a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CE) n. 1254/1999 [2].

Inoltre, in deroga all'articolo 38, qualora si applichi l'articolo 32, paragrafi 11 e 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione e l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione, il numero di animali per cui il pagamento è stato erogato nell'anno nel quale tali misure sono state applicate da considerare per il calcolo dell'importo di riferimento non deve essere superiore alla media del numero di animali per cui il pagamento è stato erogato nell'anno o negli anni nei quali tali misure non sono state applicate [3].

___________

[1] Premi supplementari ovicaprini

[2] Non applicabile

[3] Non applicabile

In applicazione di quanto previsto dal testo comunitario, è stato adottato un algoritmo, che viene descritto nella seguente tabella 2; in essa sono riportate le modalità di calcolo adottate per la definizione degli importi di riferimento derivanti dai premi per animali e relativi supplementi specificati nella tabella stessa; oltre a ciò sono elencate le modalità di calcolo del numero di UBA (Unità di Bestiame Adulto) per la definizione del vincolo ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 del Regolamento(CE) n. 1782/2003 (nei titoli speciali - sottoposti a condizioni particolari):

 

TABELLA 2: ALGORITMI PREMI PER ANIMALI E SUPPLEMENTI 

Tipologia premio 

Tipo allevamento 

Importo di riferimento 

Vincolo ai sensi dell'articolo 

Note 

 

 

 

49, paragrafo 2 del reg.  

 

 

 

 

(CE) n. 1782/2003  

 

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

VACCHE NUTRICI  

Numero di capi ammessi al 

Numero di capi ammessi al  

riferimento tiene conto delle 

 

TOTALE 

premio senza le sanzioni * 

premio senza le sanzioni *  

riduzioni introdotte  

VACCA NUTRICE 

SPECIALIZZATE + MISTE 

200 €/capo * 0,93 

1,00  

dall'articolo 8 D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

GIOVENCHE: ETÀ 

Numero di capi ammessi al 

Numero di capi ammessi al  

riferimento tiene conto delle 

 

COMPRESA TRA 6 E 24 

premio senza le sanzioni * 

premio senza le sanzioni *  

riduzioni introdotte  

VACCA NUTRICE 

MESI 

200 €/capo * 0,93 

0,60  

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

 

Numero di capi ammessi al 

Numero di capi ammessi al  

riferimento tiene conto delle 

 

GIOVENCHE: ETÀ 

premio senza le sanzioni * 

premio senza le sanzioni *  

riduzioni introdotte  

VACCA NUTRICE 

SUPERIORE A 24 MESI 

200 €/capo * 0,93 

1,00  

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

PREMIO 

 

 

 

 

COMPLEMENTARE 

 

 

La formula dell'importo di 

PREMIO  

VACCHE NUTRICI  

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

COMPLEMENTARE 

QUOTA NAZIONALE 

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

VACCA NUTRICE 

(REGIONE 01 - 12) 

50 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

PREMIO 

 

 

 

 

COMPLEMENTARE 

 

 

La formula dell'importo di 

PREMIO  

VACCHE NUTRICI  

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

COMPLEMENTARE 

QUOTA NAZIONALE  

premio senza le sanzioni * 

 

riduzioni introdotte  

VACCA NUTRICE 

(REGIONE 13 -20) 

25,85 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

PREMIO 

 

 

La formula dell'importo di 

PREMIO  

COMPLEMENTARE 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

COMPLEMENTARE 

VACCHE NUTRICI  

premio senza le sanzioni * 

 

riduzioni introdotte  

VACCA NUTRICE 

QUOTA FEOGA 

24,15 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

PREMIO SPECIALE  

 

 

La formula dell'importo di 

PREMIO SPECIALE  

BOVINI 

Numero di capi ammessi al 

Numero di capi ammessi al  

riferimento tiene conto delle 

BOVINI 

MASCHI - TORI - CAPI  

premio senza le sanzioni * 

premio senza le sanzioni *  

riduzioni introdotte  

MASCHI - TORI 

TRA 6 E 24 MESI D'ETÀ 

210 €/capo * 0,93 

0,60  

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

PREMIO SPECIALE  

 

Numero di capi ammessi al  

La formula dell'importo di 

PREMIO SPECIALE  

BOVINI MASCHI -  

Numero di capi ammessi al 

premio senza le sanzioni *  

riferimento tiene conto delle 

BOVINI 

CASTRATI - CAPI OLTRE  

premio senza le sanzioni * 

1,00  

riduzioni introdotte  

MASCHI - CASTRATI 

24 MESI D'ETÀ 

150 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

PREMIO SPECIALE  

 

Numero di capi ammessi al  

La formula dell'importo di 

PREMIO SPECIALE  

BOVINI MASCHI -  

Numero di capi ammessi al 

premio senza le sanzioni *  

riferimento tiene conto delle 

BOVINI 

CASTRATI -CAPI TRA 6  

premio senza le sanzioni * 

0,60  

riduzioni introdotte  

MASCHI - CASTRATI 

E 24 MESID'ETÀ 

150 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

PAGAMENTI  

PAGAMENTI 

 

 

La formula dell'importo di 

SUPPLEMENTARI 

SUPPLEMENTARI  

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

VACCA NUTRICE LIBRO 

VACCA NUTRICE LIBRO 

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

GENEALOGICO 

GENEALOGICO 

62 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

ESTENSIVIZZAZIONE -  

ESTENSIVIZZAZIONE 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

DENSITÀ 

BOVINI MASCHI -  

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

INFERIORE A 1,4 UBA/HA 

COEFF.0-1.4 

80 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

ESTENSIVIZZAZIONE -  

ESTENSIVIZZAZIONE 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

DENSITÀ 

VACCHE NUTRICI -  

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

INFERIORE A 1,4 UBA/HA 

COEFF. 0-1.4 

80 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

ESTENSIVIZZAZIONE -  

ESTENSIVIZZAZIONE 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

DENSITÀ 

BOVINI MASCHI -  

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

TRA 1,4 E 1,8 UBA/HA 

COEFF. 1.4-1.8 

40 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

ESTENSIVIZZAZIONE 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

ESTENSIVIZZAZIONE -  

VACCHE NUTRICI -  

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

DENSITÀ TRA 1,4 E 1,8 UBA/HA 

COEFF. 1.4-1.8 

40 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

Numero di capi ammessi al  

La formula dell'importo di 

 

 

Numero di capi ammessi al 

premio senza le sanzioni *  

riferimento tiene conto delle 

MACELLAZIONE -  

MACELLAZIONE CAPI  

premio senza le sanzioni *  

0,25  

riduzioni introdotte  

VITELLI 

FINO A 7 MESI - VITELLI 

50 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

Numero di capi ammessi al  

La formula dell'importo di 

MACELLAZIONE -  

MACELLAZIONE CAPI DI 

Numero di capi ammessi al 

premio senza le sanzioni *  

riferimento tiene conto delle 

BOVINI 

ALMENO 8 MESI -  

premio senza le sanzioni *  

0,70  

riduzioni introdotte  

ADULTI 

BOVINI ADULTI 

80 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

PAGAMENTI 

 

 

La formula dell'importo di 

PAGAMENTI  

SUPPLEMENTARI 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

SUPPLEMENTARI 

MACELLAZIONE BOVINI 

premio senza le sanzioni  

 

riduzioni introdotte  

MACELLAZIONE BOVINI MASCHI 

MASCHI 

*19 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

PAGAMENTI 

 

 

 

PAGAMENTI  

SUPPLEMENTARI 

 

 

La formula dell'importo di 

SUPPLEMENTARI 

MACELLAZIONE 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

MACELLAZIONE  

GIOVENCHE LIBRO 

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

GIOVENCHE LIBRO GENEALOGICO 

GENEALOGICO 

62 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

PAGAMENTI 

 

 

 

PAGAMENTI  

SUPPLEMENTARI 

 

 

La formula dell'importo di 

SUPPLEMENTARI 

MACELLAZIONE 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

MACELLAZIONE  

CONSORZI 

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

CONSORZI ETICHETTATURA 

ETICHETTATURA 

50 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

PAGAMENTI  

PAGAMENTI 

 

 

La formula dell'importo di 

SUPPLEMENTARI 

SUPPLEMENTARI 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

MACELLAZIONE  

MACELLAZIONE  

premio senza le sanzioni * 

 

riduzioni introdotte  

AZIENDE BIOLOGICHE 

AZIENDE BIOLOGICHE 

150 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

PAGAMENTI  

PAGAMENTI 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

SUPPLEMENTARI 

SUPPLEMENTARI 

premio senza le sanzioni * 

 

riduzioni introdotte  

MACELLAZIONE CAPI  

MACELLAZIONE CAPI  

100 €/capo * 0,93 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5  

IGP 

IGP 

 

 

agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

Numero di capi ammessi al  

La formula dell'importo di 

 

 

Numero di capi ammessi al 

premio senza le sanzioni *  

riferimento tiene conto delle 

 

 

premio senza le sanzioni * 

0,15  

riduzioni introdotte  

CAPRE 

CAPRE 

16,8 €/capo * 0,95 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

Numero di capi ammessi al  

La formula dell'importo di 

 

 

Numero di capi ammessi al 

premio senza le sanzioni *  

riferimento tiene conto delle 

 

 

premio senza le sanzioni * 

0,15  

riduzioni introdotte  

AGNELLI LEGGERI 

AGNELLI LEGGERI 

16,8 €/capo * 0,95 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

Numero di capi ammessi al  

La formula dell'importo di 

 

 

Numero di capi ammessi al 

premio senza le sanzioni *  

riferimento tiene conto delle 

 

 

premio senza le sanzioni *  

0,15  

riduzioni introdotte  

AGNELLI PESANTI 

AGNELLI PESANTI 

21 €/capo * 0,95 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

PREMI AGGIUNTIVI  

 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

OVICAPRINI 

ZONA SVANTAGGIATA 

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

- ZONA SVANTAGGIATA 

CAPRE 

7 €/capo * 0,95 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

PREMI AGGIUNTIVI  

 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

OVICAPRINI 

ZONA SVANTAGGIATA 

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

- ZONA SVANTAGGIATA 

AGNELLI LEGGERI 

7 €/capo * 0,95 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

PREMI AGGIUNTIVI  

 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

OVICAPRINI 

ZONA SVANTAGGIATA 

premio senza le sanzioni *  

 

riduzioni introdotte  

- ZONA SVANTAGGIATA 

AGNELLI PESANTI 

7 €/capo * 0,95 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

PRODUTTORI  

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

PREMI SUPPLEMENTARI 

ASSOCIATI - 

premio senza le sanzioni * 

 

riduzioni introdotte  

OVICAPRINI 

AGNELLI PESANTI 

3,5 €/capo * 0,95 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

PRODUTTORI  

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

PREMI SUPPLEMENTARI 

ASSOCIATI - 

premio senza le sanzioni * 

 

riduzioni introdotte  

OVICAPRINI 

AGNELLI LEGGERI 

3,5 €/capo * 0,95 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5 agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

 

 

La formula dell'importo di 

 

PRODUTTORI NON 

Numero di capi ammessi al 

 

riferimento tiene conto delle 

PREMI SUPPLEMENTARI 

ASSOCIATI - AGNELLI 

premio senza le sanzioni * 

 

riduzioni introdotte  

OVICAPRINI 

LEGGERI 

1,22 €/capo * 0,95 

 

dall'articolo 8 del D.M. 5  

 

 

 

 

agosto 2004, [n. 1787]  

 

 

Con riferimento a quanto previsto alla lettera D. dell'allegato VII del regolamento comunitario:

D. Foraggi essiccati.

Se l'agricoltore ha consegnato dei foraggi nell'ambito di un contratto, come previsto all'articolo 9, lettera c), del regolamento (CE) n. 603/95, o di una dichiarazione sulle superfici di cui all'articolo 10 dello stesso regolamento, gli Stati membri calcolano l'ammontare da includere nell'importo di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento citato è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti dei seguenti massimali, espressi in milioni di EUR:

 

Massimale per i foraggi 

Massimale per i foraggi 

 

 

trasformati nei prodotti di 

trasformati nei prodotti di 

 

Stato membro 

cui all'articolo 3, paragrafo 

cui all'articolo 3, paragrafo 

Massimale 

 

2, del regolamento (CE) 

3, del regolamento (CE) 

complessivo 

 

n. 603/95 (foraggi 

n. 603/95 (foraggi essiccati 

 

 

disidratati) 

al sole) 

 

Italia 

17,999 

1,586 

19,585 

Gli Stati membri conteggiano il numero di ettari da includere nel calcolo degli importi di riferimento in proporzione al numero di tonnellate di foraggi essiccati prodotte per le quali l'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 603/95 è stato concesso, rispettivamente, in ciascun anno del periodo di riferimento e nei limiti della superficie di base che viene fissata dalla Commissione in funzione del numero di ettari comunicati dagli Stati membri che nel periodo di riferimento sono stati oggetto di un contratto di coltivazione o di una dichiarazione sulle superfici.

La seguente tabella 3 descrive le modalità di calcolo utilizzate per la definizione degli importi di riferimento e delle superfici di riferimento derivanti dagli aiuti erogati per i foraggi essiccati:

 

TABELLA 3: ALGORITMI FORAGGI ESSICCATI 

Tipo premio 

Importo di riferimento 

Superficie di riferimento 

Note 

 

 

 

Sia gli importi di riferimento 

 

 

 

che le superfici di  

 

 

Superficie dichiarata nei contratti FE 

riferimento devono  

 

 

oppure, se assente, superficie 

rientrare rispettivamente  

 

(Prodotto ammesso al premio dell'agricoltore /  

dichiarata applicando la resa 

nel massimale nazionale e  

FORAGGI DISIDRATATI 

Prodotto ammesso totale dell'anno) * 17.999.000 

nazionale alle consegne annuali 

nella superficie di base. 

 

 

 

Sia gli importi di  

 

 

 

riferimento che le  

 

 

Superficie dichiarata nei contratti FE 

superfici di riferimento  

 

 

oppure, se assente, superficie 

devono rientrare  

 

(Prodotto ammesso al premio dell'agricoltore /  

dichiarata applicando la resa 

rispettivamente nel  

FORAGGI ESSICCATI AL SOLE 

Prodotto ammesso totale dell'anno) * 1.586.000 

nazionale alle consegne annuali 

massimale nazionale e nella superficie di base. 

I successivi paragrafi del testo comunitario vengono omessi perché riguardano aiuti non gestiti in Italia, oppure aiuti che il Governo italiano ha deciso di mantenere accoppiati alla produzione, oppure aiuti il cui confluire nel premio unico disaccoppiato è previsto solo dal 2006 con modalità ancora da definire.

 

 

E. Aiuti regionali.

Omissis... (aiuti per Finlandia e Svezia a nord del 62° parallelo, per i dipartimenti francesi d'oltremare, per le Azzorre e Madera, per le Canarie, per le isole minori del mar Egeo)

 

 

F. Aiuti per le sementi.

Omissis... (aiuto accoppiato alla produzione)

 

 

G. Cotone.

Omissis... (solo per Grecia, Spagna e Portogallo)

 

 

H. Olio di oliva.

Omissis... (applicazione dal 2006 secondo modalità da definire).

 

 

I. Tabacco greggio.

Omissis... (applicazione dal 2006 secondo modalità da definire).

 

 

J. Luppolo.

Omissis... (l'Italia non è regione produttrice di luppolo)

 

 

Regole generali

Di seguito si elencano i passi procedurali per la definizione ed il calcolo dei titoli provvisori:

1. Gli algoritmi descritti nelle tabelle 1, 2 e 3 sono applicati su ciascun dato di riferimento di ogni anno del triennio preso in esame per l'agricoltore ottenendo gli importi e le superfici di riferimento di ciascun dato annuale.

2. Sommando gli importi e le superfici di riferimento di ciascun anno, a livello di singolo regime di premio, si ottengono gli importi e le superfici di riferimento totali triennali. Tali valori possono non comprendere quei dati del periodo di riferimento per i quali l'agricoltore ha chiesto l'esclusione dal calcolo ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (circostanze eccezionali).

3. Si passa alla considerazione del divisore di prodotto per il calcolo della media triennale. Questo divisore è pari a 3 per tutti i regimi di premio, con le seguenti eccezioni:

- Lino da fibra: media su due anni (2001 e 2002)

- Canapa: media su due anni (2001 e 2002)

- Premio supplementare ovicaprini su un anno (2002)

Si sottolinea che i seguenti regimi di premio, pur essendo partiti dal 2001, avranno una media calcolata su tre anni:

- Premi supplementari macellazione - consorzi etichettatura

- Premi supplementari macellazione - aziende biologiche

- Premi supplementari macellazione - capi IGP

Il divisore di prodotto può assumere un valore diverso se l'agricoltore, richiedendo la considerazione di una circostanza eccezionale ai sensi dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1782/2003, non vuole che sia considerato il dato relativo alla o alle annualità coinvolte dalla circostanza eccezionale; in questo caso il valore del divisore di prodotto può essere uguale a 1 o 2 a seconda del numero di annualità interessate dalla circostanza eccezionale.

4. Il passo successivo è quello di ricavare il divisore individuale per il calcolo delle medie individuali.

Il divisore individuale è uguale al divisore di prodotto per tutti gli agricoltori storici; può essere uguale a 1 o a 2 nel caso degli agricoltori che hanno iniziato l'attività nel periodo di riferimento (ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003) che abbiano dichiarato di essere tali nella ricognizione preventiva.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 37, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1782/2003, se un agricoltore ha iniziato l'attività agricola nel periodo di riferimento, il calcolo della media dei pagamenti ricevuti si riferisce ai soli anni in cui detti pagamenti sono stati percepiti, se nell'anno iniziale erano già spirati i termini per presentare una domanda di aiuto nel quadro dei regimi di sostegno di cui all'allegato VI del citato regolamento.

5. Per ricavare l'importo medio triennale e la superficie media triennale occorre applicare il divisore individuale agli importi e alle superfici totali triennali.

6. A questo punto si passa alla verifica del tipo di titoli da assegnare:

- Titoli di ritiro: si ricavano dividendo l'importo medio triennale proveniente dalle superfici a riposo obbligatorio per la superficie media triennale del set-aside obbligatorio. Il numero dei titoli è uguale al numero di ettari della superficie media triennale del set-aside obbligatorio arrotondata per eccesso; ciascun titolo è caratterizzato da un valore di superficie e da un importo unitario: la superficie di ciascun titolo è uguale a 1 ettaro, salvo, se del caso, l'ultimo che potrebbe essere uguale alla porzione di ettaro (espressa in are) corrispondente al numero di decimali della superficie media triennale corrispondente al set-aside.

Esempio 1:

importo medio triennale da set aside = 5.000 €

superficie media triennale da set aside = 20,25 ha

numero di titoli di ritiro = 21

superficie dei primi 20

titoli di ritiro = 1 ha superficie del 21° titolo di ritiro = 0,25 ha

valore di ciascun titolo di ritiro da un ettaro = 246,91 €

valore del titolo di ritiro da 0,25 ha = 61,73 €

- Titoli ordinari: si ricavano dividendo l'importo medio triennale (senza set-aside obbligatorio) per la superficie media triennale (senza set-aside obbligatorio); il valore risultante da tale divisione non può essere superiore a 5.000 €, l'eventuale eccedenza deve essere stornata per il calcolo di titoli speciali. Il numero dei titoli ordinari è uguale al numero di ettari della superficie media triennale (senza set-aside obbligatorio) arrotondata per eccesso; ciascun titolo è caratterizzato da un valore di superficie e da un importo unitario: la superficie di ciascun titolo è uguale a 1 ettaro, salvo, se del caso, l'ultimo che potrebbe essere uguale alla porzione di ettaro (espressa in are) corrispondente al numero di decimali della superficie media triennale (senza set-aside obbligatorio).

Esempio 2:

importo medio triennale (senza set-aside obbligatorio) = 40.000 €

superficie media triennale (senza set-aside obbligatorio) = 100,61 ha

numero di titoli ordinari = 101

superficie dei primi 100 titoli ordinari = 1 ha

superficie del 101° titolo ordinario = 0,61 ha

valore di ciascun titolo ordinario da un ettaro = 397,57 €

valore del titolo ordinario da 0,61 ha = 242,52 €

Esempio 3:

importo medio triennale (senza set-aside obbligatorio) = 250.000 €

superficie media triennale (senza set-aside obbligatorio) = 45,21 ha

numero di titoli ordinari = 46

superficie dei primi 45

titoli ordinari = 1 ha superficie del 46° titolo ordinario = 0,21 ha

valore di ciascun titolo ordinario da un ettaro = 5.000 (5529,75 eccede il limite dei 5.000 €)

valore del titolo ordinario da 0,21 ha = 1.050

importo medio triennale stornato per il calcolo dei titoli speciali = 23.950 €

- Titoli speciali: vengono creati in presenza di un importo medio triennale senza superficie media triennale o nei casi in cui il calcolo dei titoli ordinari produca una storno per un valore dei titoli ordinari superiore ai 5.000 €/ha. Il numero dei titoli speciali è ottenuto dividendo l'importo medio triennale residuo, dopo il calcolo dei titoli ordinari, per il taglio di 5.000 €, il risultato va arrotondato per eccesso. Il valore di ciascun titolo speciale è uguale al sopraccitato taglio di 5.000 €, salvo l'eventuale ultimo il cui valore è uguale alla differenza tra importo medio triennale residuo, dopo il calcolo dei titoli ordinari, e valore di 5.000 € moltiplicato per il numero intero (senza decimali) dei titoli speciali.

Ciascun titolo speciale è portatore di un vincolo ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (in deroga agli articoli 36, paragrafo 1 e 44, paragrafo 1 gli agricoltori che dispongono di tali titoli all'aiuto per i quali non possedevano ettari nel periodo di riferimento sono autorizzati dagli Stati membri a derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli, perché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in UBA); tale vincolo è calcolato ricavando anzitutto il rapporto tra importo di riferimento dei titoli speciali e importo di riferimento medio triennale dell'agricoltore; tale rapporto viene moltiplicato per il numero di UBA medio ottenuto applicando gli algoritmi previsti nella tabella n. 2 del presente documento per tutte le linee di premio che prevedono il calcolo degli UBA; il numero complessivo ricavato viene moltiplicato per il 50%; il numero di UBA che equivale al vincolo dell'agricoltore, viene quindi suddiviso tra i titoli speciali calcolati per lo stesso.

Esempio 4

importo medio triennale per i titoli speciali (dopo il calcolo dei titoli ordinari)= 23.950 €

numero di titoli speciali (importo / 5.000 €) = 5 (4,79)

valore dei 4 titoli speciali "interi" = 5.000 €

valore del titolo speciale "decimali" = 3.950

importo di riferimento ricavato dai premi zootecnici = 225.000 €

rapporto tra importo per titoli speciali e importo premi zootecnici = 0,1064

numero di UBA medio dai premi zootecnici (tab. 2) = 5.894,25 UBA

numero di UBA complessivi per titoli speciali = 627,41 UBA

numero di UBA da vincolo (50%) = 313,71 UBA

numero di UBA vincolati per titolo speciale "intero" = 65,49 UBA

numero di UBA vincolati del titolo speciale "decimale" = 51,74 UBA

 

 

Allegato 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA 

DOMANDA DI FISSAZIONE 

[ORGANISMO PAGATORE] 

DEI TITOLI 

 

Reg. (CE) n. 1782/2003 

 

Domanda presentata per tramite del CAA: 

 

 

 

 

 

cod. CAA  

sigla Prov.  

prog. Ufficio  

 

 

 

Codice operatore 

 

 

 

 

 

 

 

QUADRO A - AZIENDA ASSEGNATARIA DEI TITOLI PROVVISORI 

SEZ. I - Dati identificativi dell'azienda 

RICHIEDENTE ASSEGNATARIO DEI TITOLI PROVVISORI 

 

CUaA (codice fiscale) 

PARTITA IVA 

 

Barrare se ditta 

 

 

individuale 

COGNOME O RAGIONE SOCIALE 

NOME 

 

 

DATA DI NASCITA 

SESSO 

COMUNE DI NASCITA 

PROV. 

 

M 

F 

 

 

giorno 

mese 

anno 

 

 

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (dolo per le ditte individuali) 

 

 

 

DOMICILIO O SEDE LEGALE (il domicilio o la sede legale indicata avranno effetto per tutti gli atti inerenti le pratiche in corso con l'AG.E.A.) 

 

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO 

NUMERO TELEFONO 

 

 

CODICE ISTAT 

COMUNE 

PROV. 

C.A.P. 

 

 

 

 

 

Prov. 

Comune 

 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

 

 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE  

 

 

TIPO DI RAPPRESENTANZA 

CODICE FISCALE 

 

 

COGNOME 

NOME 

 

 

DATA DI NASCITA 

SESSO 

COMUNE DI NASCITA 

PROV. 

 

M 

F 

 

 

giorno 

mese 

anno 

 

 

 

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO 

NUMERO TELEFONO 

 

 

CODICE ISTAT 

COMUNE 

PROV. 

C.A.P. 

 

 

 

 

 

Prov. 

Comune 

 

SEZ. II - Dati identificativi dell'acquirente delegato (art. 17 del Reg. (CE) n. 795/2004) 

ACQUIRENTE DELEGATO (DESTINATARIO DEI TITOLI FISSATI) 

 

CUAA (codice fiscale) 

PARTITA IVA 

 

Barrare se ditta 

 

 

individuale 

COGNOME O RAGIONE SOCIALE 

NOME 

 

 

DATA DI NASCITA 

SESSO 

COMUNE DI NASCITA 

PROV. 

 

M 

F 

 

 

giorno 

mese 

anno 

 

 

INTESTAZIONE DELLA PARTITA IVA (dolo per le ditte individuali) 

 

 

 

RAPPRESENTANTE LEGALE  

 

 

TIPO DI RAPPRESENTANZA 

CODICE FISCALE 

 

 

COGNOME 

NOME 

 

 

DATA DI NASCITA 

SESSO 

COMUNE DI NASCITA 

PROV. 

 

M 

F 

 

 

giorno 

mese 

anno 

 

 

 

INDIRIZZO E NUMERO CIVICO 

NUMERO TELEFONO 

 

 

CODICE ISTAT 

COMUNE 

PROV. 

C.A.P. 

 

 

 

 

 

Prov. 

Comune 

 

QUADRO B - RIEPILOGO TITOLI FISSATI 

 

TITOLI ORDINARI n.  

 

TITOLI DI RITIRO n.  

 

TITOLI SPECIALI 

 

 

 

 

 

CONFERMATI n. 

 

 

 

 

 

TITOLI SPECIALI  

 

 

CONVERTITI IN  

 

 

ORDINARI n. 

 

 

 

Quadro C n. 

 

 

 

 

CUAA 

 

NUMERO DOMANDA 

 

 

QUADRO C - ELENCO DEI TITOLI 

 

 

 

 

Superficie  

UBA 

 

Richiesta 

 

 

 

 

 

 

 

Valore  

di conferma  

 

IDENTIFICATIVO  

Tipo (Ordinario, Di ritiro, 

Ettari 

Are 

Interi 

Decimali 

provvisorio  

dei titoli  

 

 

Speciale) 

 

 

 

 

 

speciali 

 

 

 

 

 

 

 

(EURO) 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN CASO DI VENDITA / AFFITTO 

 

 

 

 

superficie  

 

 

IDENTIFICATIVO 

tipologia trasferimento  

 

trasferita 

% trasferita 

 

 

(vendita ex art. 17- o  

CUAA Destinatario 

 

 

 

 

affittto ex art. 27) 

 

ettari  

are 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

19 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

26 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

29 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

37 

 

 

 

 

 

 

38 

 

 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

44 

 

 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

 

 

46 

 

 

 

 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

 

 

49 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUAA 

 

NUMERO DOMANDA 

 

 

QUADRO D - DICHIARAZIONI E ALLEGATI 

 

Il sottoscritto 

 

, ai sensi dell'art. 12 del Reg. (CE) n. 795/2004, 

 

1 

 

richiede 

2 

 

non richiede 

la fissazione dei titoli elencati nel quadro C della presente domanda 

 

Per la fissazione dei titoli elencati nel Quadro C della presente domanda, sotto la propria responsabilità  

dichiara: 

 

- di essere a conoscenza degli effetti sanzionatori per le affermazioni non rispondenti al vero ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge n. 898 del 1986 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo; 

- di essere a conoscenza delle disposizioni previste dal'art. 33 del decreto legislativo n. 228 del 2001; 

- di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori; 

- che sui terreni per i quali è il legittimo ed esclusivo conduttore ha costituito il "Fascicolo aziendale" ai sensi della normativa nazionale vigente e delle disposizioni applicative dell'AGEA  

- che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le attività di ispezione previste;  

- di essere a conoscenza che le modifiche aziendali derivanti dall'applicazione della normativa comunitaria e nazionale, possono produrre cambiamenti d'ufficio sul numero e sul valore dei titoli; 

 

dichiara, inoltre, 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

di aver venduto l'azienda  

a  

tutta 

b 

in parte, insieme ai titoli ad essa afferenti 

 

c 

tutti 

d  

in parte  

per ettari 

 

e richiede la fissazione dei titoli oggetto del contratto di compravendita, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 795/2004  

 

6 

 

di aver ceduto in affitto l'azienda  

a 

tutta 

b 

in parte, insieme ai titoli ad essa afferenti e ad ettari 

 

e richiede la fissazione dei titoli oggetto del contratto di affitto, ai sensi dell'art. 27 del Reg. (CE) n. 795/2004 

 

allega: 

7 

 

fotocopia (fronte e retro) di un documento di riconoscimento  

10 

 

copia dell'atto di compravendita o di affitto  

 

 

valido; 

 

 

(obbligatorio per le dichiarazioni 5 e 6) 

 

8 

 

fotocopia del certificato di attribuzione del numero di Partita  

11 

 

delega del dante causa (obbligatoria in caso di  

 

 

Iva dell'azienda; 

 

 

vendita con fissazione dei titoli da parte  

 

 

 

 

 

dell'acquirente in nome e per conto dell'assegnatario  

 

 

 

 

 

dei titoli), prodotta con sottoscrizione autentica ai  

 

 

 

 

 

sensi dell'art. 21 del D.P.R n. 445 del 2000 

 

9 

 

fotocopia del tesserino del Codice Fiscale del richiedente o del rappresentante legale dell'azienda; 

 

Il produttore che si avvale per la presentazione della domanda di un CAA (Centro Assistenza Agricola) deve consegnare obbligatoriamente allo stesso il presente modello di domanda unitamente alla documentazione prevista nel precedente punto 11 

Nel caso di produttore in proprio, la suddetta documentazione di cui al punto 11 deve essere obbligatoriamente allegata al presente modulo di domanda di fissazione dei titoli. 

Non è necessario allegare la documentazione prevista nei punti 7, 8, 9, 10 se già presente nel fascicolo aziendale 

 

QUADRO E - SOTTOSCRIZIONE DOMANDA 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente modello e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli da parte degli Organismi comunitari e nazionali. 

Ai sensi della legge n. 191 del 1998, art. 2 comma 11, la firma non autenticata deve essere corredata da copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore. 

 

 

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO  

 

Tipo documento: 

 

 

 

Fatto a:  

 

 

il:  

 

Data scadenza:  

 

 

 

 

 

IN FEDE 

 

IN FEDE 

 

OPPURE 

 

Firma del richiedente assegnatario dei titoli provvisori  

 

Firma dell'acquirente delegato (o del rappresentante legale)  

(o del rappresentante legale) 

 

destinatario dei titoli fissati 

 

ACCETTAZIONE CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, all'efficacia, alla interpretazione, alla esecuzione ed alla risoluzione del presente atto sarà deferita, ai sensi del D.M. 1 luglio 2002, n. 743, agli organismi ivi previsti e ne seguirà le relative procedure che si intendono qui richiamate ad ogni effetto di legge e che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare. 

 

IN FEDE 

 

IN FEDE 

 

OPPURE 

 

Firma del richiedente assegnatario dei titoli provvisori  

 

Firma dell'acquirente delegato (o del rappresentante legale)  

(o del rappresentante legale) 

 

destinatario dei titoli fissati 

 

 

 

Note esplicative per la compilazione della domanda di fissazione titoli reg. (CE) n. 1782/2003

Campagna 2005

La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, dovrà pervenire all'AGEA entro le ore 17.00, del 16 maggio 2005, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA

Domanda fissazione

titoli 2005

VIA TORINO, 45

00184 - ROMA

I dati anagrafici dei richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME

COGNOME/RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

CAP - COMUNE (PROV)

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

Ogni quadro va compilato in ogni sua parte in modo chiaro ed in stampatello.

Nel caso in cui Ella abbia conferito mandato ad un Centro di Assistenza Agricola - CAA (quello presso il quale è depositato il suo fascicolo aziendale), oppure voglia farlo, deve recarsi presso lo stesso CAA per presentare la domanda di fissazione dei titoli.

Il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione, introducono e disciplinano il regime unico di pagamento, basato sui "titoli" individuali calcolati sulla base dei dati produttivi delle campagne 2000, 2001, 2002 che vengono definite "triennio di riferimento".

Ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento (CE) n. 795/2004, i titoli devono essere fissati, a pena di decadenza, indipendentemente dall'effettivo utilizzo, prima della domanda di pagamento del premio unico e comunque entro il 15 maggio 2005.

La domanda di fissazione, deve essere presentata dall'assegnatario dei titoli.

Nel caso di contratti di compravendita conclusi o modificati entro la data di presentazione delle domande (art. 17 reg. (CE) n. 795/2004), la presentazione può essere effettuata:

- Dal venditore assegnatario dei titoli, in caso di cessione parziale dell'azienda con titoli; il venditore dovrà indicare il CUAA dell'acquirente in relazione a ciascun titolo ceduto.

- Dall'acquirente, in nome e per conto del venditore, in caso di cessione totale dell'azienda con titoli. In tal caso l'acquirente deve essere in possesso di delega scritta del venditore (intestatario dei titoli).

- Nel caso di contratti di affitto (art. 27 del reg. (CE) n. 795/2004) la fissazione avviene ad opera del locatore che deve indicare

- il CUAA del locatario, in relazione a ciascun titolo affittato.

Sia in caso di vendita che di affitto è necessario allegare l'atto di compravendita o di affitto, indicare se la vendita/affitto è totale o parziale e indicare gli ettari oggetto della vendita/affitto (quadro D - dichiarazione allegati della domanda di fissazione).

Ai fini della fissazione dei titoli è necessario dimostrare di esercitare l'attività agricola - essere agricoltore ai sensi dell'art.2 del Reg. (CE) n. 1782/2003 - e di avere una superficie agricola aziendale minima di 0.30 ettari destinata a qualsiasi coltura. Il possesso della superficie minima aziendale non è richiesto per la fissazione di titoli speciali.

I titoli sono suddivisi per tipologia:

- Ordinari - I titoli ordinari sono quelli calcolati a norma degli articoli 37, 43 e 47 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sono caratterizzati da un "importo di riferimento" ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell'allegato VI del citato regolamento (Seminativi e zootecnia); tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari ("superficie di riferimento") ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa tutta la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione.

- Di ritiro - I titoli di ritiro sono quelli calcolati a norma dell'articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell'art. 54, par. 6 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell'utilizzo, su qualsiasi altro titolo.

- Speciali - I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici (ex art. 47 del reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Essi devono esprimere la volontà di usufruire di tale deroga.

Il numero e il valore dei titoli comunicati potrebbe variare:

- a seguito di variazioni aziendali registrate con le procedure della ricognizione preventiva di cui alla circolare n. ACIU.2004.491 del 5 ottobre 2004;

- a seguito della risoluzione di anomalie sulle domande del triennio di riferimento, intervenute ai sensi della circolare n. 38 del 16 novembre 2004 e successive modifiche.

Entrambi i casi avranno come effetto il ricalcolo dei titoli.

Se al momento del ricalcolo la domanda di fissazione non è stata ancora presentata, Ella troverà la nuova situazione aggiornata al momento della presentazione della domanda.

Se le suddette modifiche dovessero intercorrere dopo la domanda di fissazione, e comunque entro il 15 maggio 2005, si procederà d'ufficio alla fissazione degli eventuali nuovi titoli a Lei spettanti.

Se Ella dovesse aver già provveduto a presentare una domanda di aiuto, nel caso di nuovi titoli a Lei spettanti, si procederà ad informarLa tempestivamente per consentirLe di presentare idonea domanda di modifica secondo i tempi e le modalità previste dall'AGEA.

QUADRO A - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA

Sez. I - Dati identificativi dell'azienda.

RICHIEDENTE ASSEGNATARIO DEI TITOLI PROVVISORI

Richiedente

a) PERSONA FISICA O DITTA INDIVIDUALE

Se il richiedente è una persona fisica vanno obbligatoriamente compilati in questo riquadro i campi relativi a CODICE FISCALE, COGNOME, NOME, SESSO e inoltre DATA, COMUNE E PROVINCIA DI NASCITA;

Se il richiedente intende presentarsi come ditta individuale, oltre ai suddetti campi va barrata la casella "DITTA INDIVIDUALE", va indicata la PARTITA IVA e, se presente nel certificato di attribuzione della stessa, va riportata l'INTESTAZIONE della Partita IVA.

b) ALTRO RICHIEDENTE

Se il richiedente è una persona giuridica, devono essere compilati obbligatoriamente i dati relativi a CODICE FISCALE, PARTITA IVA e RAGIONE SOCIALE del richiedente (così come risultano dal certificato di attribuzione del Codice Fiscale); i restanti campi della sezione NON devono essere impostati.

Rappresentante legale

Se il richiedente è una persona giuridica, vanno obbligatoriamente indicati in questo riquadro tutti i dati anagrafici del rappresentante legale della stessa. Il riquadro deve essere obbligatoriamente compilato anche nei casi di persona fisica, o ditta individuale, per la quale sia presente un rappresentante legale o similare.

Il campo relativo al TIPO DI RAPPRESENTANZA deve essere sempre impostato, con uno dei valori appresso elencati:

1: Rappresentante Legale

2: Rappresentante Di Minore O Socio Amministratore

3: Curatore Fallimentare

4: Liquidatore

5: Commissario Giudiziale

6: Rappresentante Nominato In Italia

7: Erede Del Contribuente

8: Liquidazione Volontaria

Sez. II: DATI IDENTIFICATIVI DELL'ACQUIRENTE DELEGATO ai sensi dell'art. 17 del Reg. (CE) n. 795/2004.

Seguire le indicazioni fornite nella Sez. I.

QUADRO B - RIEPILOGO DEI TITOLI FISSATI

Indicare il totale dei titoli fissati, suddivisi in:

- titoli ordinari;

- titoli di ritiro;

- titoli speciali confermati;

- titoli speciali convertiti in titoli ordinari

QUADRO C - ELENCO TITOLI

Vengono riportati i dati relativi ai titoli assegnati.:

1. codice identificativo del titolo: individua univocamente il titolo;

2. tipo: individua la tipologia del titolo assegnato (ordinario, di ritiro, speciale)

3. superficie: è la superficie riferita a ciascun singolo titolo, presente solo per i titoli ordinari e di ritiro, espressa per singolo titolo in 1 ettaro o frazione di ettaro.

4. numero di UBA: è presente solo per i titoli speciali e rappresenta il numero di capi animali espresso in unità di bestiame adulto, che è necessario detenere per utilizzare ciascun titolo, se non si intende accompagnarlo ad un corrispondente ettaro di terreno ammissibile ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

5. valore unitario provvisorio (euro): è il valore nominale, suscettibile di decremento ai sensi dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso in euro e in centesimi di euro, di ciascun titolo

6. richiesta di conferma dei titoli speciali: nel caso in cui l'agricoltore assegnatario di titoli speciali intende confermare la propria volontà di usufruire della deroga di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli, deve mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il richiedente, pertanto, in caso di conferma del titolo speciale, deve contrassegnare la colonna con "SI".

7. tipologia di trasferimento: indicare se si tratta di trasferimento ai sensi dell'art. 17 (vendita) o dell'art. 27 (affitto) del reg. (CE) 795/2004.

8. CUAA destinatario (da compilare solo in caso di vendita parziale o affitto): indicare il CUAA del destinatario, in corrispondenza del titolo ceduto sia ai sensi dell'art. 17 che dell'art. 27 del regolamento (CE) 795/2004.

9. superficie trasferita: superficie oggetto di vendita o affitto espressa in ettari e are

10. % trasferita: quota (percentuale) della superficie trasferita

QUADRO D - DICHIARAZIONI E ALLEGATI

Indicare il cognome e nome del richiedente (o del rappresentante legale) e barrare:

casella 1: nel caso di richiesta di fissazione dei titoli elencati nel quadro C della domanda

casella 2: nel caso di rinuncia definitiva ai titoli elencati nel quadro C della domanda

- sotto la voce "dichiara", barrare:

casella 3: dichiarazione relativa al possesso della dimensione aziendale minima di 0,3 ettari (destinati a qualsiasi coltura), necessaria alla fissazione dei titoli. La dichiarazione non è necessaria per i detentori di soli titoli speciali, non convertiti in ordinari

casella 4: dichiarazione relativa alla titolarità esclusiva di titoli speciali.

casella 5 nel caso di contratti di vendita ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 795/2004, barrare la casella a) in caso di vendita totale dell'azienda o, in alternativa la casella b) in caso di vendita parziale; barrare, inoltre, la casella c) in caso di cessione totale dei titoli afferenti l'azienda, o, in alternativa, barrare la casella d) in caso di cessione parziale dei titoli indicando nell'apposito spazio le superfici relative ai titoli ceduti espresse in ettari ed are.

casella 6: nel caso di contratti di affitto ai sensi dell'art. 27 del regolamento (CE) n. 795/2004, barrare la casella a) in caso di affitto totale dell'azienda o, in alternativa, la casella b) in caso di affitto parziale, indicando nell'apposito spazio le superfici relative ai titoli ceduti in affitto espresse in ettari ed are. Si rammenta che non è possibile cedere totalmente o parzialmente in affitto l'azienda senza i corrispondenti titoli.

- sotto la voce "allega":

- casella 7: presenza della fotocopia (fronte retro) di un documento di riconoscimento valido;

- caselle 8 e 9: corrispondenti agli altri allegati facoltativi, qualora gli stessi vengano uniti alla domanda;

- casella 10: copia dell'atto di compravendita o di affitto obbligatorio nel caso di contratti vendita o di affitto (comprensivi della eventuale clausola modificatrice dei contratti);

- casella 11: delega del venditore (dante causa) nel caso di vendita e di fissazione dell'acquirente in nome e per conto dell'assegnatario dei titoli. Si rammenta che la delega deve prodotta con sottoscrizione autentica ai sensi dell'art. 21 del D.P.R n. 445 del 2000.

QUADRO E - SOTTOSCRIZIONE DOMANDA

Compilare il riquadro con gli estremi del documento di riconoscimento che deve essere allegato alla domanda (obbligatorio per i produttori che non hanno conferito mandato ad un CAA).

Indicare il luogo e la data di compilazione.

Firmare la domanda negli appositi riquadri:

- firma del richiedente/assegnatario dei titoli (o del rappresentante legale), in caso di fissazione dei titoli da parte dell'assegnatario;

oppure

- firma dell'acquirente delegato (o del rappresentante legale) destinatario dei titoli fissati: da firmare esclusivamente nel caso di fissazione dei titoli da parte dell'acquirente delegato, in nome e per conto dell'assegnatario.

Il trattamento dei dati dichiarati nel presente modello è effettuato secondo le disposizioni previste dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Accettazione della clausola compromissoria (facoltativa): da sottoscrivere con le seguenti modalità:

- firma del richiedente/assegnatario dei titoli (o del rappresentante legale), in caso di fissazione dei titoli da parte dell'assegnatario;

oppure

- firma dell'acquirente delegato (o del rappresentante legale) destinatario dei titoli fissati: da firmare esclusivamente nel caso di fissazione dei titoli da parte dell'acquirente delegato, in nome e per conto dell'assegnatario.

 

 

Allegato 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. In/att/ind. (da utilizzare in caso di inizio di attività di impresa individuale) 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto 

 

nato a 

 

il 

 

residente a 

 

Via 

 

 

a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA  

 

di avere iniziato una nuova attività agricola, così come definita dall'art. 2, lett. k) del Reg. (CE) n.  

795/2004, il giorno 

 

 

 

Dichiara altresì:  

- che nei cinque anni precedenti il giorno di inizio della nuova attività agricola non ha svolto attività agricola in nome proprio e per proprio conto; 

- che nei cinque anni precedenti il giorno di inizio della nuova attività agricola non ha avuto il controllo di una società con attività agricola  

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

Allegato: fotocopia fronte-retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mod. In/att/soc. (da utilizzare in caso di inizio di attività di società) 

 

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

(art. 47, D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto 

 

nato a 

 

il 

 

residente a 

 

Via 

 

 

In qualità di legale rappresentante della società  

 

 

con sede in 

 

a conoscenza delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

DICHIARA  

 

 

 

che la società  

 

ha iniziato una nuova attività agricola, così  

come definita dall'art. 2, lett. k) del Reg. (CE) n. 795/2004, il giorno 

 

Dichiara altresì che il sottoscritto e tutti gli altri soci che controllano la società: 

- che nei cinque anni precedenti il giorno di inizio della nuova attività agricola non hanno svolto attività agricola in nome proprio e per proprio conto; 

- che nei cinque anni precedenti il giorno di inizio della nuova attività agricola non hanno avuto il controllo di una società con attività agricola  

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

Allegato: fotocopia fronte-retro di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità