§ 1.2.122 – Regolamento 11 febbraio 2005, n. 239.
Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.2 fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (feaog)
Data:11/02/2005
Numero:239


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.


§ 1.2.122 – Regolamento 11 febbraio 2005, n. 239.

Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

(G.U.U.E. 12 febbraio 2005, n. L 42).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001, in particolare l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 34, paragrafo 2, l’articolo 145, lettere c), d), k) e n),

     considerando quanto segue:

     (1) Il testo di talune definizioni contenute nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 796/2004 deve essere reso più chiaro. In particolare occorre chiarire la definizione di «pascolo permanente» contenuta nel punto 2 del suddetto articolo e introdurre inoltre una definizione del termine «erba e altre piante erbacee da foraggio». In tale contesto occorre tuttavia considerare che gli Stati membri devono disporre di una certa flessibilità per poter tener conto delle condizioni agronomiche locali.

     (2) L’introduzione di un pagamento per il luppolo alle associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e dell’articolo 171 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime comporta la necessità di modificare alcuni aspetti del regolamento (CE) n. 796/2004 e di introdurre disposizioni particolari in merito alla procedura di presentazione delle domande e ai controlli del regime di aiuto considerato.

     (3) Il regolamento (CE) n. 1782/2003 prevede, nell’ambito della condizionalità, alcuni obblighi specifici a carico della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») in materia di mantenimento dei pascoli permanenti. È necessario definire le modalità per la determinazione della proporzione tra pascolo permanente e superficie coltivabile da mantenere nei nuovi Stati membri e stabilire gli obblighi individuali incombenti agli agricoltori laddove si constati che tale proporzione diminuisce a scapito della superficie investita a pascolo permanente.

     (4) L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 impone, in determinate situazioni, l’obbligo di non convertire ad altri usi superfici investite a pascolo permanente senza previa autorizzazione. Tale autorizzazione comprende anche la possibilità di convertire ad altri usi superfici adibite a pascolo permanente, purché, per compensare tale conversione, una superficie equivalente sia investita a pascolo permanente. In questi casi è opportuno disporre che, in deroga alla definizione di «pascolo permanente» contenuta nell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, le superfici così investite siano considerate superfici adibite a pascolo permanente a datare dal momento dell’impianto.

     (5) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 796/2004, un agricoltore può essere tenuto a riconvertire a pascolo permanente superfici adibite in passato a pascolo permanente e da esso convertite ad altri usi entro un periodo determinato. È opportuno prolungare tale periodo affinché l’onere connesso all’obbligo di mantenere pascoli permanenti sia più equamente ripartito tra gli agricoltori.

     (6) A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri devono fissare, per la presentazione della domanda unica, una data non successiva al 15 maggio di un dato anno. In considerazione delle specifiche condizioni climatiche, Finlandia e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno. A seguito dell’adesione dei nuovi Stati membri, è opportuno disporre che tale deroga si applichi anche ad Estonia, Lettonia e Lituania. La data del 15 giugno va inoltre applicata alla notifica all’autorità competente delle successive modificazioni della domanda unica, secondo quanto previsto all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004.

     (7) Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, l’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004 impone agli agricoltori l’obbligo di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una domanda di aiuto o meno. Occorre prevedere i provvedimenti per garantire l’adempimento di tale obbligo.

     (8) L’articolo 20 del regolamento (CE) n. 796/2004 prevede disposizioni particolari per l’ipotesi in cui il termine ultimo per la presentazione di una domanda di aiuto cada di sabato, domenica o in un altro giorno festivo. È opportuno applicare le medesime disposizioni alla presentazione di domande di aiuto nell’ambito del regime di pagamento unico ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (9) Nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico gli agricoltori che intendono partecipare a detto regime presentano una domanda conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003. L’assegnazione dei diritti all’aiuto è effettuata sulla base delle domande presentate. È indispensabile che le informazioni contenute nelle domande siano trasmesse puntualmente per consentire agli Stati membri di stabilire i diritti all’aiuto entro i termini previsti da tale regolamento e garantire in questo modo il corretto avvio del nuovo regime. Gli agricoltori sono stati informati dei termini che sono tenuti a rispettare. Inoltre gli Stati membri devono trasmettere agli agricoltori, con notevole anticipo, i moduli prestampati per la presentazione delle domande. È quindi opportuno che la presentazione tardiva di tali domande sia consentita soltanto entro il termine fissato all’articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/2004 per la presentazione tardiva delle domande di aiuto. È inoltre opportuno applicare un tasso di riduzione a scopo dissuasivo, salvo che il ritardo sia imputabile a forza maggiore o a circostanze eccezionali.

     (10) È necessario prevedere un periodo in cui non si possa procedere alla raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre dopo la fioritura per consentire l’efficace esecuzione dei controlli imposti per questo tipo di coltura.

     (11) Occorre precisare che le superfici dichiarate nell’ambito del regime di pagamento unico conformemente all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 vanno considerate come un gruppo di colture ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004. La stessa precisazione è necessaria per le superfici dichiarate dalle associazioni di produttori nell’ambito di domande di pagamenti per il luppolo ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (12) Nell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 796/2004 occorre precisare il livello di riduzione dei pagamenti a favore dei produttori di seminativi.

     (13) Occorre inoltre apportare alcune precisazioni riguardo alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento di tali obblighi.

     (14) Il regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione, del 22 settembre 2004, recante norme per il passaggio dal sistema di modulazione facoltativa istituito dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio al sistema di modulazione obbligatoria previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio ha inciso sul tipo di riduzioni applicabili ai pagamenti diretti concessi conformemente al regolamento (CE) n. 796/2004. Tali riduzioni, nonché l’introduzione di altri tipi di riduzione operata dal presente regolamento, devono essere prese in considerazione nell’ambito dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 796/2004.

     (15) Occorre stabilire le disposizioni applicabili nel caso in cui si riscontri che un agricoltore ha ricevuto un numero indebito di diritti all’aiuto o che il valore di ciascun diritto all’aiuto è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato rispetto ai vari modelli previsti dal regime di pagamento unico. È altresì necessario disciplinare il caso in cui tali diritti all’aiuto siano stati trasferiti o siano stati effettuati trasferimenti di diritti all’aiuto senza rispettare il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     (16) In varie versioni linguistiche del regolamento (CE) n. 796/2004, il termine ultimo che gli Stati membri possono stabilire per la trasmissione della copia dei documenti giustificativi relativi alle domande di aiuto per le sementi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 8, lettera d), dello stesso regolamento, è fissato al 31 maggio anziché al 15 giugno dell’anno successivo al raccolto.

     (17) In varie versioni linguistiche occorrere rettificare un errore nell’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, in cui viene fatto riferimento all’articolo 14, paragrafo 2, di detto regolamento anziché all’articolo 15, paragrafo 2.

     (18) In materia di responsabilità per l’infrazione agli obblighi di condizionalità ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, in diverse versioni linguistiche non risulta del tutto chiaro se l’agricoltore interessato possa essere ritenuto responsabile ai sensi della normativa nazionale applicabile, segnatamente nel caso in cui non sia l’autore diretto dell’inadempienza. È quindi opportuno armonizzare il testo di tale articolo in tutte le versioni linguistiche.

     (19) È pertanto necessario modificare e rettificare in conformità il regolamento (CE) n. 796/2004.

     (20) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 796/2004 è modificato come segue.

     1) L’articolo 2 è modificato come segue:

     a) il testo dei punti 1) e 2) è sostituito dal seguente:

     «1) “seminativi”: terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione, o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003, a prescindere dal fatto che siano adibiti o meno a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;

     2) “pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell’avvicendamento delle colture dell’azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, e all’articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli articoli 22, 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;»;

     b) dopo il punto 2) è inserito il punto seguente:

     «2 bis) “erba e altre piante erbacee da foraggio”: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzati per il pascolo degli animali o meno). Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1782/2003

     c) il testo dei punti 11) e 12) è sostituito dal seguente:

     «11) “domanda unica”: la domanda di pagamenti diretti nell’ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie, escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     12) “regimi di aiuto per superficie”: il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell’articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo;»

     d) il testo del punto 36) è sostituito dal seguente:

     «36) “organismi di controllo specializzati”: le competenti autorità nazionali di controllo previste all’articolo 42 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003

     e) è aggiunto il comma seguente:

     «Ai fini del presente regolamento, per “nuovi Stati membri” si intendono la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia.»

     2) L’articolo 3 è modificato come segue:

     a) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo non diminuisca, a detrimento della superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10 % rispetto alla proporzione dell’anno di riferimento di cui all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento (in appresso denominata “proporzione di riferimento”).»;

     b) nel paragrafo 4 il testo della frase introduttiva è sostituito dal seguente:

     «Per gli Stati membri diversi dai nuovi Stati membri la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:»;

     c) sono aggiunti i seguenti paragrafi:

     «5. Per i nuovi Stati membri che non hanno applicato, per l’anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

     a) la superficie investita a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2004, maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento, che nel 2004 non era stata dichiarata per nessun uso eccetto il prato, salvo se l’agricoltore dimostra che detta superficie non era investita a pascolo permanente nel 2004.

     Le superfici dichiarate nel 2005 come superfici investite a pascolo permanente e che nel 2004 erano ammissibili ai pagamenti per superficie per i seminativi a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999 vengono detratte.

     Le superfici ancora da imboschire in conformità dell’articolo 5, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 vengono detratte;

     b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.

     6. Per i nuovi Stati membri che hanno applicato, per l’anno 2004, il regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, la proporzione di riferimento è determinata nel modo seguente:

     a) la superficie investita a pascolo permanente è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005 conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del presente regolamento;

     b) la superficie agricola totale è quella dichiarata dagli agricoltori nel 2005.»

     3) L’articolo 4 è modificato come segue:

     a) nel paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

     «Se l’autorizzazione di cui al primo comma è subordinata alla condizione che una determinata superficie sia investita a pascolo permanente, questa superficie è considerata come pascolo permanente a decorrere dal primo giorno della riconversione, in deroga alla definizione contenuta nell’articolo 2, punto 2). Essa deve essere adibita alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per cinque anni consecutivi a decorrere dalla data della riconversione.»;

     b) il paragrafo 2 è così modificato:

     i) il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

     «Nel 2005, tale obbligo riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dalla data prevista all’articolo 5, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Dal 1° gennaio 2006, l’obbligo riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall’inizio del periodo di 24 mesi precedente l’ultimo giorno utile per la presentazione della domanda unica fissato nello Stato membro interessato a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del presente regolamento.»;

     ii) nel quinto comma è aggiunta la seguente frase:

     «Tali superfici sono adibite alla coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio per cinque anni consecutivi a decorrere dalla data della riconversione.»

     4) Nell’articolo 11, paragrafo 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

     «La domanda unica è presentata entro una data fissata dagli Stati membri, che non deve essere successiva al 15 maggio. Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia possono tuttavia fissare una data ulteriore, ma non successiva al 15 giugno.»

     5) Nell’articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «9. Nel caso di una domanda di aiuto supplementare per il luppolo ai sensi dell’articolo 68 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, la domanda unica contiene un’indicazione delle rispettive superfici.»

     6) L’articolo 14 è modificato come segue:

     a) Nel paragrafo 1, dopo il primo comma è aggiunto il comma seguente:

     «Inoltre, nel caso in cui uno Stato membro si avvalga della facoltà, prevista all’articolo 68 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, di effettuare un pagamento alle associazioni di produttori riconosciute di cui al secondo comma di detto articolo, l’agricoltore dichiara le proprie parcelle agricole adibite alla coltivazione del luppolo altresì in una rubrica distinta del modulo di domanda unica. In tal caso l’agricoltore indica nel modulo di domanda unica anche la propria appartenenza all’associazione di produttori.»;

     b) dopo il paragrafo 1 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «1 bis. Se, per un dato anno, l’agricoltore non dichiara tutte le superfici di cui al paragrafo 1 e la differenza tra la superficie totale dichiarata nella domanda unica, da un lato, e la somma della superficie dichiarata e della superficie totale delle parcelle non dichiarate, dall’altro, è superiore al 3% della superficie dichiarata, l’importo complessivo dei pagamenti diretti ad esso spettanti per l’anno considerato è ridotto fino al 3% in funzione della gravità dell’omissione.»

     7) Nell’articolo 15, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Fatte salve le date fissate da Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia e Svezia per la presentazione della domanda unica ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, primo comma, le modifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono notificate per iscritto all’autorità competente entro il 31 maggio dell’anno civile considerato e, nel caso di Estonia, Lettonia, Finlandia e Svezia, entro il 15 giugno dell’anno civile considerato.»

     8) Il seguente capitolo è aggiunto dopo l’articolo 15:

     «CAPITOLO I BIS

     DOMANDE DI AIUTO PER IL LUPPOLO PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

     Articolo 15 bis. Domanda di aiuto.

     Le domande di aiuto presentate da associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 171 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione devono contenere tutte le informazioni necessarie ad accertare l’ammissibilità all’aiuto, in particolare:

     a) l’identità dell’associazione di produttori;

     b) elementi identificativi delle parcelle agricole considerate;

     c) una dichiarazione dell’associazione di produttori di aver preso atto delle condizioni di concessione dell’aiuto.

     Le associazioni di produttori possono esclusivamente dichiarare parcelle agricole adibite alla coltivazione del luppolo e dichiarate, nel medesimo anno civile, dai loro membri conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.

     Gli Stati membri possono semplificare la procedura di domanda inviando alle associazioni di produttori un modulo di domanda prestampato con l’elenco di tutte le parcelle a tal fine dichiarate dai loro membri conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento.»

     9) Nell’articolo 20 è aggiunto il seguente comma:

     «Il primo comma si applica anche alle domande di aiuto presentate dagli agricoltori nell’ambito del regime di pagamento unico conformemente all’articolo 34, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003

     10) Dopo l’articolo 21 è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 21 bis. Presentazione tardiva delle domande a titolo del regime di pagamento unico

     1. Salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e in deroga all’articolo 21, del presente regolamento, nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora, nello Stato membro in questione, la domanda di diritti all’aiuto ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, di detto regolamento e la domanda unica per l’anno considerato debbano essere presentate congiuntamente dall’agricoltore e questi presenti tali domande oltre il termine prestabilito, una riduzione del 4% per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nell’anno considerato in base ai diritti di aiuto da assegnare all’agricoltore.

     In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.

     2. Se nello Stato membro la domanda ai fini del regime di pagamento unico e la domanda unica devono essere presentate separatamente, l’articolo 21 si applica alla presentazione della domanda unica.

     In tal caso, salvo forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, se la domanda ai fini del regime di pagamento unico prevista dallo stesso articolo è presentata oltre il termine prestabilito, una riduzione del 3% per ogni giorno lavorativo è applicata agli importi spettanti nel primo anno di applicazione del regime di pagamento unico in base ai diritti di aiuto da assegnare all’agricoltore.

     In caso di ritardo superiore a 25 giorni di calendario la domanda è considerata irricevibile e all’agricoltore non viene assegnato alcun diritto all’aiuto.»

     11) Nell’articolo 24, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

     «h) tra le parcelle agricole dichiarate dalle associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 15 bis e le parcelle corrispondenti dichiarate dai membri di tali associazioni conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, nonché le parcelle di riferimento che figurano nell’apposito sistema di identificazione ai fini della verifica dell’ammissibilità all’aiuto.»

     12) Nell’articolo 26, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera:

     «e) il 5% degli agricoltori le cui parcelle agricole sono dichiarate da un’associazione di produttori che presenta domanda di pagamenti per il luppolo ai sensi dell’articolo 15 bis.»

     13) Nell’articolo 33 è aggiunto il seguente paragrafo:

     «5. Ai fini dell’esecuzione dei controlli di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 le colture di canapa destinata alla produzione di fibre devono essere mantenute in condizioni normali di crescita, secondo le norme locali, per almeno 10 giorni dalla fine della fioritura.

     Tuttavia lo Stato membro può autorizzare la raccolta della canapa destinata alla produzione di fibre nel periodo compreso tra l’inizio della fioritura e il decimo giorno successivo alla fine della medesima purché gli ispettori indichino, per ogni parcella interessata, le parti rappresentative che devono continuare a essere coltivate a fini di ispezione nei dieci giorni successivi alla fioritura, secondo il metodo descritto nell’allegato I.»

     14) Dopo l’articolo 33 è inserita la seguente sottosezione:

     «SOTTOSEZIONE II BIS

     CONTROLLI IN LOCO RELATIVI ALLE DOMANDE DI AIUTO PER IL LUPPOLO PRESENTATE DA ASSOCIAZIONI DI PRODUTTORI RICONOSCIUTE

     Articolo 33 bis. Modalità dei controlli in loco.

     I controlli in loco di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera e), sono effettuati applicando, mutatis mutandis, le disposizioni dell’articolo 29, dell’articolo 30, paragrafo 1, dell’articolo 30, paragrafo 2, primo e secondo comma, dell’articolo 30, paragrafo 4, e dell’articolo 32.

     Tali controlli sono intesi a verificare il rispetto delle condizioni stabilite all’articolo 171 del regolamento (CE) n. 1973/2004

     15) Nell’articolo 49, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere:

     «g) superfici ai fini del regime di pagamento unico ai sensi dell’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003;

     h) superfici dichiarate da associazioni di produttori ai sensi dell’articolo 15 bis del presente regolamento.»

     16) Nell’articolo 50, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

     «6. La superficie massima ammissibile ai pagamenti per gli agricoltori che presentano domanda di pagamenti per superficie per i seminativi, in conformità del titolo IV, capitolo 10, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è calcolata sulla base della superficie oggetto di ritiro effettivamente determinata e proporzionalmente alle diverse colture. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, i pagamenti ai produttori di seminativi, relativamente alla superficie determinata oggetto di ritiro, sono ridotti soltanto fino al livello corrispondente alla superficie necessaria per la produzione di 92 tonnellate di cereali.»

     17) L’articolo 66 è modificato come segue:

     a) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

     «3. Qualora sia stato accertato più di un caso di infrazione in relazione a diversi ambiti di condizionalità, la procedura di fissazione della riduzione quale definita al paragrafo 1 è applicata individualmente a ogni caso di infrazione.

     Tuttavia l’infrazione di una norma che costituisce nel contempo un requisito è considerata come un’unica infrazione.

     Le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. La riduzione massima non deve tuttavia superare il 5 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.»;

     b) nel paragrafo 4, il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

     «Una volta raggiunta la percentuale massima del 15 %, l’organismo pagatore informa l’agricoltore; in caso di ulteriore accertamento della stessa infrazione, si considera che questi abbia agito intenzionalmente ai sensi dell’articolo 67. Qualora venga accertato in seguito un ulteriore caso di infrazione, la percentuale della riduzione da applicare viene fissata moltiplicando per tre il risultato della precedente moltiplicazione ottenuto, se del caso, prima dell’applicazione del limite del 15 % stabilito nell’ultima frase del secondo comma.»;

     c) è aggiunto il seguente paragrafo:

     «5. Qualora si accerti un’infrazione ripetuta combinata a un’altra infrazione o a un’altra infrazione ripetuta, le percentuali delle riduzioni risultanti vengono addizionate. Fatto salvo il disposto del paragrafo 4, terzo comma, la riduzione massima non deve in ogni caso superare il 15 % dell’importo totale di cui al paragrafo 1.»

     18) L’articolo 71, paragrafo 2, è modificato nel modo seguente:

     a) il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:

     «a) in primo luogo si applicano le eventuali riduzioni risultanti dalla modulazione ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e, se del caso, del regolamento (CE) n. 1655/2004 della Commissione;»;

     b) il testo delle lettere c) e d) è sostituito dal seguente:

     «c) in terzo luogo, l’importo risultante deve servire da base per il calcolo di tutte le riduzioni da applicare alle domande di aiuto presentate tardivamente ai sensi degli articoli 21 e 21 bis del presente regolamento;

     d) in quarto luogo, l’importo risultante deve servire da base per il calcolo della riduzione da applicare conformemente all’articolo 14, paragrafo 1 bis, del presente regolamento;

     e) infine, l’importo risultante deve essere diminuito applicando le riduzioni di cui al titolo IV, capitolo II, del presente regolamento.»

     19) Dopo l’articolo 73 è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 73 bis. Recupero di diritti indebitamente concessi.

     1. Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004, si riscontri che determinati diritti sono stati assegnati indebitamente, l’agricoltore interessato cede i diritti indebitamente assegnati alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     Se nel frattempo l’agricoltore ha trasferito i diritti all’aiuto ad altri agricoltori, l’obbligo di cui al primo comma incombe anche ai cessionari proporzionalmente al numero di diritti ad essi trasferiti, qualora l’agricoltore destinatario dell’assegnazione iniziale non disponga di un numero sufficiente di diritti.

     I diritti all’aiuto indebitamente assegnati si considerano non assegnati fin dall’inizio.

     2. Qualora, a seguito dell’assegnazione di diritti all’aiuto agli agricoltori a norma del regolamento (CE) n. 795/2004, si riscontri che il valore dei diritti assegnati è stato fissato ad un livello eccessivamente elevato, tale valore deve essere rettificato di conseguenza. Tale rettifica si applica anche ai diritti all’aiuto nel frattempo trasferiti ad altri agricoltori. Il valore della riduzione è assegnato alla riserva nazionale di cui all’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

     I diritti all’aiuto si considerano assegnati fin dall’inizio al valore risultante dall’applicazione della rettifica.

     3. Ove un agricoltore abbia trasferito diritti all’aiuto senza rispettare il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, si considera che il trasferimento non abbia avuto luogo.

     4. Gli importi indebitamente versati vengono recuperati in conformità dell’articolo 73.».

 

     Art. 2.

     Il regolamento (CE) n. 796/2004 è così rettificato.

     1) Nell’articolo 13, paragrafo 8, lettera d), la data del «31 maggio» è sostituita dalla data del «15 giugno».

     2) Nell’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, i termini «articolo 14, paragrafo 2» sono sostituiti dai termini «articolo 15, paragrafo 2».

     3) Il testo dell’articolo 65, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

     «2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003, le azioni o le omissioni sono direttamente imputabili al singolo agricoltore che ha commesso l’infrazione e che, al momento dell’accertamento della stessa, era responsabile dell’azienda, della superficie, dell’unità di produzione o dell’animale in questione. Qualora l’azienda, la superficie, l’unità di produzione o l’animale in questione siano stati trasferiti a un agricoltore successivamente all’infrazione, tale agricoltore viene ritenuto egualmente responsabile se prosegue l’infrazione nei casi in cui avrebbe potuto individuarla e porvi termine.».

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.