| Settore: | Normativa europea | 
| Materia: | 1. agricoltura | 
| Capitolo: | 1.4 misure monetarie | 
| Data: | 26/05/2005 | 
| Numero: | 795 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Nell’ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CE) n. 582/2004, non è concessa alcuna restituzione per il prodotto e le destinazioni di cui all’articolo 1, paragrafo 1, di detto [...] | 
| Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. | 
§ 1.4.D71 – Regolamento 26 maggio 2005, n. 795.
Regolamento (CE) n. 795/2005 della Commissione che, nell’ambito della gara permanente prevista dal regolamento (CE) n. 582/2004, non concede alcuna restituzione per il latte scremato in polvere.
(G.U.U.E. 27 maggio 2005, n. L 134).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
     visto il 
considerando quanto segue:
     (1) Una gara permanente è indetta in virtù del 
     (2) Ai sensi dell’articolo 5 del 
(3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattierocaseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
     Nell’ambito della gara permanente indetta dal 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.