§ 1.6.H51 - Regolamento 17 luglio 2001, n. 1458.
Regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione recante deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2342/1999 per [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.6 interventi di mercato
Data:17/07/2001
Numero:1458


Sommario
Art. 1.      Nella misura necessaria per garantire l'efficacia delle misure adottate in base alle direttive 90/425/CEE e 85/511/CEE allo scopo di combattere l'afta epizootica e impedirne la diffusione, [...]
Art. 2.      In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2700/93 , gli animali macellati in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1 anteriormente all'ultimo giorno [...]
Art. 3.      1. La macellazione di un animale avvenuta durante il periodo di detenzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda il premio speciale, in seguito [...]
Art. 4.      In deroga all'articolo 32, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 2342/1999 , qualora una misura di cui all'articolo 1 che vieta agli animali di lasciare l'unità di produzione, salvo che per [...]
Art. 5.      1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 , qualora, in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1, i vitelli non abbiano potuto [...]
Art. 6.      All'articolo 32, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999, la data del "15 marzo 2001" è sostituita da quella del (Omissis).
Art. 7.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.6.H51 - Regolamento 17 luglio 2001, n. 1458.

Regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione recante deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda l'applicazione dei regimi dei premi nei settori delle carni ovine e caprine e delle carni bovine, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2342/1999.

(G.U.C.E. 18 luglio 2001, n. L 194).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 2467/98 del Consiglio, del 3 novembre 1998, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine, modificato dal regolamento (CE) n. 1669/2000, in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 4, paragrafo 8, l'articolo 6, paragrafo 7, l'articolo 11, paragrafo 5, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 50, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

      (1) In seguito al manifestarsi di casi di afta epizootica in vari Stati membri, sono state adottate alcune misure sulla base della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno, modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE, e sulla base della direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

      (2) Tali misure impongono limitazioni ai movimenti di animali in alcune regioni. Ne può derivare una situazione in cui i produttori non sarebbero più in grado di soddisfare taluni obblighi che incombono loro in virtù del regolamento (CEE) n. 2700/93 della Commissione, del 30 settembre 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del premio ai produttori di carni ovine e caprine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 394/2001, e del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 192/2001 . Occorre pertanto consentire agli Stati membri di derogare temporaneamente ad alcune regole applicabili in circostanze normali, nella misura necessaria per garantire l'efficacia delle misure veterinarie in questione. Tali deroghe si applicano anche nelle situazioni derivanti dall'applicazione delle misure suddette e in cui taluni animali vengono macellati in seguito ad una decisione veterinaria motivata dal benessere degli animali.

     (3) Nell'ambito del premio per pecora e del premio per capra di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 , al fine di tener conto della situazione particolare dei produttori di cui uno o più animali sono macellati anteriormente all'ultimo giorno del periodo di detenzione in seguito all'applicazione delle suddette misure veterinarie, occorre autorizzare la concessione del premio per gli animali in questione, purché sia verificato che essi avrebbero soddisfatto le condizioni di ammissibilità previste dalle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 3493/90 del Consiglio, del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme generali relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni ovine e caprine, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2825/2000, se non fossero stati macellati.

     (4) Nell'ambito del premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1254/1999 e del premio per vacca nutrice di cui all'articolo 6 dello stesso regolamento, al fine di tener conto della situazione particolare dei produttori di cui uno o più animali sono macellati durante il periodo di detenzione in seguito all'applicazione delle suddette misure veterinarie, occorre autorizzare la concessione del premio speciale o del premio per vacca nutrice per gli animali interessati da tali misure.

     (5) Nell'ambito del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 , se gli animali sono mantenuti nell'azienda in seguito a un divieto di movimento deciso dall'autorità veterinaria a causa di un'epizoozia, durante il periodo di applicazione di tale misura è applicato un coefficiente forfettario correttore al numero di UBA constatato nell'azienda per il periodo preso in considerazione ai fini del calcolo del coefficiente di densità, in virtù dell'articolo 32, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 2342/1999 . Per tener conto dell'effetto esercitato sul numero di UBA da misure veterinarie la cui applicazione viene prolungata, occorre prevedere che il coefficiente forfettario correttore di cui sopra possa essere ridotto qualora l'applicazione di tali misure superi una certa durata.

      (6) Nell'ambito del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 , a causa delle limitazioni dei movimenti degli animali i produttori non possono rispettare il termine previsto all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 tra la fine del periodo minimo di detenzione di due mesi e la data della macellazione. Occorre pertanto consentire agli Stati membri di prorogare tale termine, tenendo conto della possibilità di spedire gli animali in altri Stati membri.

     (7) Nell'ambito del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1254/1999 , a causa delle limitazioni dei movimenti degli animali, talvolta i vitelli rimangono più a lungo nelle aziende e non soddisfano più, al momento della macellazione dopo la cessazione di tali limitazioni, le condizioni di età e di peso previste al paragrafo 1, lettera b), dello stesso articolo. Al fine di non penalizzare i produttori per gli animali il cui peso è divenuto eccessivo per ragioni indipendenti dalla volontà dei produttori stessi, occorre autorizzare, per un periodo limitato, la concessione del premio alla macellazione per vitelli che non soddisfano più le suddette condizioni di età e di peso.

      (8) Nell'ambito del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1254/1999 , se gli animali sono mantenuti nell'azienda più a lungo del normale a causa della situazione eccezionale del mercato, è temporaneamente applicato un coefficiente forfettario correttore al numero di UBA constatato nell'azienda nel periodo preso in considerazione ai fini del calcolo del coefficiente di densità, in virtù dell'articolo 32, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999 . Al fine di tener conto dell'effetto esercitato dalle limitazioni dei movimenti degli animali sulla situazione dei produttori per quanto riguarda il periodo di applicazione del coefficiente forfettario correttore, occorre prolungare tale periodo di due mesi.

     (9) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

     (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta del comitato di gestione per le carni bovine e del comitato di gestione "ovini-caprini",

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     Nella misura necessaria per garantire l'efficacia delle misure adottate in base alle direttive 90/425/CEE e 85/511/CEE allo scopo di combattere l'afta epizootica e impedirne la diffusione, nonché per reagire al persistere della situazione eccezionale del mercato derivante da tali misure, si deroga alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2342/1999 secondo le condizioni previste dal presente regolamento.

     Le deroghe previste dal presente regolamento si applicano anche alle situazioni derivanti dall'applicazione delle misure di cui al primo comma in cui taluni animali vengono abbattuti in seguito ad una decisione veterinaria motivata dal benessere degli animali.

 

     Art. 2.

     In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2700/93 , gli animali macellati in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1 anteriormente all'ultimo giorno del periodo di detenzione sono considerati ammissibili per la concessione del premio per pecora o del premio per capra. A tale scopo l'autorità competente dello Stato membro interessato accerta, in base agli elementi presentati in occasione della macellazione, che l'animale avrebbe soddisfatto le condizioni previste nelle definizioni di cui all'articolo 1, punti 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 3493/90, se non fosse stato macellato.

 

     Art. 3.

     1. La macellazione di un animale avvenuta durante il periodo di detenzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda il premio speciale, in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1, non impedisce di concedere il premio al produttore.

     2. La macellazione di un animale avvenuta durante il periodo di detenzione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda il premio per vacca nutrice, in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1, non impedisce di concedere il premio al produttore.

 

     Art. 4.

     In deroga all'articolo 32, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 2342/1999 , qualora una misura di cui all'articolo 1 che vieta agli animali di lasciare l'unità di produzione, salvo che per essere macellati, si applichi per un periodo superiore a tre mesi consecutivi:

     - il coefficiente previsto a tale articolo è portato a 0,5 nel periodo durante il quale si applica la decisione veterinaria oltre i suddetti tre mesi,

     - il termine di 20 giorni può essere prorogato dallo Stato membro fino a 30 giorni.

 

     Art. 5.

     1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 , qualora, in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1, i vitelli non abbiano potuto lasciare l'unità di produzione per essere macellati, il premio alla macellazione è concesso per vitelli di età superiore a un mese e inferiore a 8 mesi e di peso carcassa inferiore a 175 kg, macellati in un periodo compreso tra la data di cessazione della misura e il 30 giugno 2001.

     A tale scopo l'autorità competente dello Stato membro interessato accerta, in base agli elementi constatati al momento della macellazione, che l'animale soddisfa le altre condizioni di ammissibilità per la concessione del premio.

     2. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2342/1999 , in caso di applicazione di una misura di cui all'articolo 1, ogni Stato membro può prorogare il periodo di tempo previsto a tale articolo tra la fine del periodo minimo di detenzione di due mesi e la data di macellazione:

     - fino a un massimo di due mesi meno un giorno,

     - fino a un massimo di tre mesi se è in vigore un divieto di spedizione verso altri Stati membri, purché lo Stato membro interessato si assicuri che venga concesso un solo premio alla macellazione per animale.

 

     Art. 6.

     All'articolo 32, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999, la data del "15 marzo 2001" è sostituita da quella del (Omissis).

 

     Art. 7.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono applicabili alle domande di aiuto presentate fino al 31 dicembre 2001.