Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 17/07/2001 |
Numero: | 1458 |
Sommario |
Art. 1. Nella misura necessaria per garantire l'efficacia delle misure adottate in base alle direttive 90/425/CEE e 85/511/CEE allo scopo di combattere l'afta epizootica e impedirne la diffusione, [...] |
Art. 2. In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2700/93 , gli animali macellati in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1 anteriormente all'ultimo giorno [...] |
Art. 3. 1. La macellazione di un animale avvenuta durante il periodo di detenzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda il premio speciale, in seguito [...] |
Art. 4. In deroga all'articolo 32, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 2342/1999 , qualora una misura di cui all'articolo 1 che vieta agli animali di lasciare l'unità di produzione, salvo che per [...] |
Art. 5. 1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1254/1999 , qualora, in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1, i vitelli non abbiano potuto [...] |
Art. 6. All'articolo 32, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 2342/1999, la data del "15 marzo 2001" è sostituita da quella del (Omissis). |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 1.6.H51 - Regolamento 17 luglio 2001, n. 1458.
Regolamento (CE) n. 1458/2001 della Commissione recante deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2342/1999 per quanto riguarda l'applicazione dei regimi dei premi nei settori delle carni ovine e caprine e delle carni bovine, e recante modifica del regolamento (CE) n. 2342/1999.
(G.U.C.E. 18 luglio 2001, n. L 194).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) In seguito al manifestarsi di casi di afta epizootica in vari Stati membri, sono state adottate alcune misure sulla base della
(2) Tali misure impongono limitazioni ai movimenti di animali in alcune regioni. Ne può derivare una situazione in cui i produttori non sarebbero più in grado di soddisfare taluni obblighi che incombono loro in virtù del
(3) Nell'ambito del premio per pecora e del premio per capra di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2467/98 , al fine di tener conto della situazione particolare dei produttori di cui uno o più animali sono macellati anteriormente all'ultimo giorno del periodo di detenzione in seguito all'applicazione delle suddette misure veterinarie, occorre autorizzare la concessione del premio per gli animali in questione, purché sia verificato che essi avrebbero soddisfatto le condizioni di ammissibilità previste dalle definizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 4 e 5, del
(4) Nell'ambito del premio speciale per i bovini maschi di cui all'articolo 4 del
(5) Nell'ambito del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del
(6) Nell'ambito del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del
(7) Nell'ambito del premio alla macellazione di cui all'articolo 11 del
(8) Nell'ambito del pagamento per l'estensivizzazione di cui all'articolo 13 del
(9) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.
(10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere della riunione congiunta del comitato di gestione per le carni bovine e del comitato di gestione "ovini-caprini",
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nella misura necessaria per garantire l'efficacia delle misure adottate in base alle direttive 90/425/CEE e 85/511/CEE allo scopo di combattere l'afta epizootica e impedirne la diffusione, nonché per reagire al persistere della situazione eccezionale del mercato derivante da tali misure, si deroga alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2700/93 e (CE) n. 2342/1999 secondo le condizioni previste dal presente regolamento.
Le deroghe previste dal presente regolamento si applicano anche alle situazioni derivanti dall'applicazione delle misure di cui al primo comma in cui taluni animali vengono abbattuti in seguito ad una decisione veterinaria motivata dal benessere degli animali.
In deroga all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2700/93 , gli animali macellati in seguito all'applicazione di una misura di cui all'articolo 1 anteriormente all'ultimo giorno del periodo di detenzione sono considerati ammissibili per la concessione del premio per pecora o del premio per capra. A tale scopo l'autorità competente dello Stato membro interessato accerta, in base agli elementi presentati in occasione della macellazione, che l'animale avrebbe soddisfatto le condizioni previste nelle definizioni di cui all'articolo 1, punti 4 e 5, del regolamento (CEE) n. 3493/90, se non fosse stato macellato.
1. La macellazione di un animale avvenuta durante il periodo di detenzione di cui all'articolo 5 del
2. La macellazione di un animale avvenuta durante il periodo di detenzione di cui all'articolo 16 del
In deroga all'articolo 32, paragrafo 11, del
- il coefficiente previsto a tale articolo è portato a 0,5 nel periodo durante il quale si applica la decisione veterinaria oltre i suddetti tre mesi,
- il termine di 20 giorni può essere prorogato dallo Stato membro fino a 30 giorni.
1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del
A tale scopo l'autorità competente dello Stato membro interessato accerta, in base agli elementi constatati al momento della macellazione, che l'animale soddisfa le altre condizioni di ammissibilità per la concessione del premio.
2. In deroga all'articolo 37, paragrafo 1, del
- fino a un massimo di due mesi meno un giorno,
- fino a un massimo di tre mesi se è in vigore un divieto di spedizione verso altri Stati membri, purché lo Stato membro interessato si assicuri che venga concesso un solo premio alla macellazione per animale.
All'articolo 32, paragrafo 12, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 sono applicabili alle domande di aiuto presentate fino al 31 dicembre 2001.