Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/03/2000 |
Numero: | 48 |
§ 98.1.41968 - Circolare 15 marzo 2000, n. 48/E .
Spettacoli e giuochi - Soluzione di quesiti in materia di gestione delle scommesse e di applicazione dell'imposta unica di cui al D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.
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Alle Direzioni centrali del Dipartimento |
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delle entrate |
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Alle Direzioni regionali delle entrate |
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Agli Uffici delle entrate |
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Agli Uffici IVA |
e, p. c.: |
Al Segretariato generale |
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Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario |
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Al Comando generale della Guardia di Finanza |
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Ufficio operazioni |
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Alla Guardia di Finanza |
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Comando nucleo speciale Servizi extratributari |
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Al Ministero dell'interno |
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Dipartimento della pubblica sicurezza |
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Direzione centrale affari generali |
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Servizio Polizia amministrativa e sociale |
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Al Ministero per le politiche agricole e forestali |
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All'U.N.I.R.E. |
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Al C.O.N.I. |
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Allo S.N.A.I. - Sindacato nazionale agenzie |
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ippiche |
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Alla S.N.A.I. - Servizi srl |
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Alla Spati srl |
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Alla Toto 2000 srl |
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Alla Ariston Servizi srl |
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Alla Federippodromi |
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Alla S.O.G.E.I. s.p.a. |
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Al Sindacato nazionale allibratori |
1. Premessa.
Come è noto, a seguito delle disposizioni recate dal decreto ministeriale 21 dicembre 1999, pubblicato nella Gazz. Uff. n. 300 del 23 dicembre 1999 e in base ad apposite convenzioni, sono state rinnovate le concessioni per l'esercizio delle scommesse sulle corse dei cavalli, attribuite dall'U.N.I.R.E. - Unione nazionale per l'incremento delle razze equine.
A seguito di approvazione con decreto del Ministero delle finanze (D.M. 7 aprile 1999), del piano di potenziamento della rete di raccolta ed accettazione delle scommesse ippiche sono state assegnate nuove concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale e a quota fissa.
Dal 1° gennaio 2000 è stato attivato definitivamente il totalizzatore nazionale gestito dall'Anagrafe tributaria per conto del Ministero delle finanze.
In conseguenza del mutato quadro normativo ed operativo, sono pervenuti alla scrivente numerosi quesiti in merito alla corretta osservanza dei predetti provvedimenti e, più in generale, in relazione all'interpretazione della normativa concernente l'esercizio delle scommesse ed al relativo regime tributario.
Con la presente circolare si forniscono i seguenti chiarimenti, al fine di assicurare uniformità di indirizzo nell'applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
2. La garanzia del pagamento dell'imposta unica.
In ordine all'obbligo di prestare, a norma degli articoli 19 del
a) a quale Ufficio occorra intestare la garanzia in parola.
L'art. 18 del citato
Dal disposto normativo sopra richiamato si evince che competente a tutti gli effetti dell'applicazione del tributo, compresa l'eventuale escussione della garanzia, è l'Ufficio IVA o quello delle entrate, se istituito, nella cui circoscrizione l'agenzia esercita attività e non quello nel cui ambito territoriale vi sia il domicilio fiscale del contribuente ai sensi degli articoli 58 e 59 del
b) se la presentazione della dichiarazione d'inizio attività deve essere precedente o successiva al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
Dalla
c) se la garanzia debba essere presentata all'Ufficio contestualmente alla dichiarazione di inizio attività o entro termini diversi. Dal disposto degli articoli 19 del
d) se eventuali garanzie rinnovabili annualmente già esibite agli Uffici IVA da concessionari già operanti prima del 1° gennaio 2000 possano essere rinnovate oppure occorra prestare nuove garanzie con decorrenza dalla stessa data.
Si consente il rinnovo delle garanzie già stipulate, purché siano intestate agli Uffici IVA, non sussistendo validi motivi per imporre la produzione di nuove garanzie;
e) se il soggetto titolare di una pluralità di concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e/o sportive debba prestare una garanzia per ciascuna concessione o una sola garanzia, intendendosi l'obbligo riferito al soggetto concessionario, indipendentemente dal numero e dalla tipologia di concessione.
Dal vigente sistema normativo si evince che debba essere prestata una garanzia per ogni concessione, essendo la garanzia medesima preordinata ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta ed adeguata al valore medio del debito d'imposta di una sola concessione (50 milioni di lire).
Diversamente opinando si creerebbe una sperequazione tra soggetti titolari di una sola concessione e soggetti titolari di più concessioni che sarebbero tenuti indistintamente al versamento dello stesso importo;
f) se, in caso di garanzia resa mediante polizza cauzionale o fideiussione bancaria, sia necessario che la sottoscrizione del funzionario delegato alla stipula sia autenticata da un notaio o da un altro pubblico ufficiale abilitato.
Non si ritiene necessaria l'autentica formale della firma del funzionario delegato, essendo sufficiente a tal fine l'invio agli uffici competenti dell'elenco degli organi abilitati alla sottoscrizione e dello specimen della firma degli stessi, da parte delle imprese autorizzate al rilascio della garanzia. Resta ferma, naturalmente, la possibilità degli uffici medesimi di chiedere, anche telefonicamente, al fideiussore la conferma del rilascio della garanzia, in caso di dubbi circa l'autenticità della stessa.
3. Scommesse ippiche. Scommesse sportive organizzate dal C.O.N.I.
Molti concessionari, a causa delle difficoltà tecniche incontrate per l'inizio dell'attività, non sono stati in condizione di procedere all'apertura dei locali adibiti alla raccolta del gioco nel termine previsto, per cui hanno chiesto di essere autorizzati a dilazionare l'inizio stesso dell'attività.
Al riguardo, ad integrazione di quanto disposto con telegramma prot. III/7/216011/99 del 24 dicembre 1999, si autorizza in via generale la predetta chiusura, fermo restando l'obbligo di comunicazione alla scrivente. Tale sospensione dell'attività deve avvenire, beninteso, entro i limiti temporali stabiliti dall'articolo 3, comma 1, lett. f), della convenzione per l'affidamento della raccolta delle scommesse ippiche allegata al
I soggetti che, decorso il periodo suindicato, non abbiano attivato la regolare accettazione delle giocate per comprovati motivi tecnici o per obiettive e particolari situazioni di forza maggiore o sopravvenuta impossibilità, indipendenti dalla loro volontà, sono invitati ad assumere tutte le necessarie iniziative per il ripristino dell'attività, motivando e documentando alla scrivente e al Ministero per le politiche agricole e forestali le ragioni del mancato avvio.
Sono stati chiesti chiarimenti in merito all'ammissibilità dell'installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento (cosiddetti videogiochi) all'interno di agenzie di scommesse sportive, nella parte riservata al pubblico.
Si ritiene che tale facoltà sia preclusa dal dettato dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto del Ministro delle finanze
Analogo divieto è contenuto nella convenzione-tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche, allegata al
Si ritiene che, nella specie, sia applicabile il disposto dell'articolo 2963 del codice civile.
4. Scommesse diverse da quelle sulle corse dei cavalli e da quelle sulle competizioni sportive riservate al C.O.N.I.
Alcuni concessionari di scommesse ippiche e sportive hanno chiesto se siano legittimati, e, nell'affermativa, con quali modalità, ad accettare scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sugli eventi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni sportive organizzate o svolte sotto il controllo del C.O.N.I.
A tale riguardo si rileva che dal contesto normativo dell'articolo 16 della
5. Gli adempimenti degli allibratori.
In forza del decreto del Ministro delle finanze D.M. 30 dicembre 1999 le convenzioni in atto relative all'esercizio delle scommesse a quota fissa da parte degli allibratori all'interno degli ippodromi restano in vigore fino al rinnovo dei rapporti concessori previsti dall'articolo 25 del
Detti operatori hanno chiesto fin da ora di posticipare l'inizio dell'emissione telematica in tempo reale delle scommesse di tre mesi rispetto alla nuova concessione, considerati i tempi tecnici occorrenti per la predisposizione dei programmi dei sistemi in conformità alle nuove disposizioni regolamentari e convenzionali e per le relative prove tecniche di funzionamento.
In relazione a quanto richiesto, si fa presente che un eventuale differimento della rilevazione informatica delle giocate sarà preso in esame all'atto dell'attribuzione delle nuove concessioni. Nelle more dell'emanazione dei predetti atti amministrativi si conferma l'applicazione delle disposizioni impartite con la
6. L'accettazione delle scommesse all'interno degli ippodromi.
Sono stati chiesti chiarimenti anche in merito alle modalità di accettazione delle scommesse all'interno degli ippodromi. Al riguardo, in base alla vigente normativa, non può che osservarsi quanto segue.
L'articolo 2, comma 4, del
L'articolo 2, comma 9, dello stesso
Si ritiene, tuttavia, che tale tipologia di scommesse possa essere accettata dal titolare dell'agenzia allocata all'interno dell'ippodromo nei giorni in cui non siano presenti gli allibratori e, comunque, in tutti gli altri giorni in cui non si svolgano corse nell'ippodromo. Applicando, infatti, il predetto divieto anche nei giorni di assenza di corse si renderebbe più gravosa la posizione del concessionario soprattutto agli effetti dell'osservanza degli obblighi assunti in riferimento al minimo garantito, oltre a pregiudicare il volume del gioco ed il conseguente gettito erariale ed il prelievo a favore dell'U.N.I.R.E.
Si ritiene altresì che la raccolta delle scommesse a quota fissa può essere effettuata presso le agenzie che abbiano sede presso un ippodromo, purché siffatte scommesse abbiano ad oggetto esclusivamente le corse che si svolgono presso ippodromi diversi da quelli ove le scommesse vengono effettuate. Tale interpretazione peraltro trova riscontro nella nota ministeriale n. III/7/44470/99 del 16 marzo 1999.
Le conclusioni sopra esposte sono state condivise, per quanto di competenza, dal Ministero per le politiche agricole e forestali e dall'U.N.I.R.E.
Si prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.