§ 98.1.41234 - Circolare 3 settembre 1999, n. 183/E .
D.M. 2 agosto 1999, n. 278. Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/09/1999
Numero:183

§ 98.1.41234 - Circolare 3 settembre 1999, n. 183/E .

D.M. 2 agosto 1999, n. 278. Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della L. 13 maggio 1999, n. 133 .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.

 

 

 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Agli Uffici I.V.A. 

 

Loro sedi 

 

e, p. c.: 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

Roma 

 

Alla Banca d'Italia 

 

Roma 

 

Al Ministero del tesoro, del bilancio 

 

e della programmazione economica 

 

Dipartimento della Ragioneria 

 

generale dello Stato 

 

Via XX Settembre 97 

 

00187 Palermo 

 

Alla Regione siciliana 

 

Assessorato bilancio e finanze 

 

Via Notarbartolo 17 

 

90100 Palermo 

 

Al Segretariato generale 

 

Sede 

 

Al Servizio centrale degli Ispettori Tributari 

 

Roma 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento 

 

delle entrate 

 

Loro Sedi 

 

Alle Poste Italiane S.p.A. 

 

Viale Europa 190 

 

00144 Roma 

 

Alla SO.GE.I. S.p.A. 

 

Via Mario Carucci 99 

 

00143 Roma 

 

Al C.O.N.I. 

 

Foro Italico 

 

Roma 

 

Alla S.N.A.I. 

 

Sindacato Nazionale Agenzie Ippiche 

 

Piazza S. Lorenzo in Lucina 26 

 

00186 Roma 

 

Alla S.N.A.I. Servizi Spazio Gioco S.r.l. 

 

Via G. Puccini, 2F 

 

55016 Lucca 

 

Alla U.N.A.S. 

 

Via Palestro 1 

 

00185 Roma 

 

Alla S.I.S.A.L. Sport Italia 

 

Via lacini, 2 

 

20121 Milano 

 

Alla S.P.A.T.I. S.r.l. 

 

Viale di Porta Tiburtina 36 

 

00185 Roma 

 

Ai concessionari per la raccolta delle 

 

scommesse ippiche 

 

Ai concessionari per la raccolta delle 

 

scommesse sugli eventi sportivi 

 

gestiti od organizzati dal C.O.N.I. 

 

Loro Sedi 

 

 

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1999, n. 187, è stato pubblicato il D.M. 2 agosto 1999, n. 278 del Ministro delle finanze con il quale è stato approvato il regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Il predetto regolamento disciplina, al Capo I, l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse che avranno ad oggetto discipline sportive diverse dalle corse dei cavalli e dagli eventi organizzati o gestiti dal C.O.N.I. e, al Capo II, l'istituzione di una nuova tipologia di scommessa, denominata "Formula 101" collegata alle gare automobilistiche di Formula uno organizzate dalla F.I.A.

A seguito dell'approvazione del citato regolamento ed in relazione alle disposizioni in esso contenute al Capo I, è stato, quindi, emanato il decreto ministeriale 12 agosto 1999 [n. 147710/99], con il quale le discipline sportive afferenti le nuove scommesse sono state individuate nelle gare automobilistiche e motociclistiche di primario rilievo nazionale ed internazionale.

Il sistema di totalizzazione delle nuove scommesse, così come indicato all'art. 1 del citato regolamento, verrà gestito dal Ministero delle finanze, il quale, al fine di dare tempestivo inizio all'attività di raccolta delle nuove scommesse, adotterà, nella prima fase di avvio, il sistema e gli strumenti utilizzati per le scommesse sugli eventi sportivi gestiti ed organizzati dal C.O.N.I., considerata l'analogia strutturale delle due tipologie di scommesse.

 

 

1. Soggetti passivi dell'imposta.

L'articolo 2, comma 1, del D.M. 2 agosto 1999, n. 278, stabilisce che i soggetti cui è riservata la raccolta e l'esercizio delle nuove scommesse sono gli stessi concessionari cui è riservata l'accettazione delle scommesse sportive e ippiche ai sensi della normativa di cui ai relativi regolamenti, approvati, rispettivamente, con D.M. 2 giugno 1998, n. 174, e con D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169.

Gli stessi concessionari sono, pertanto, tenuti anche al versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, dovuta in relazione alla raccolta delle nuove scommesse.

 

 

2. Adempimenti dei soggetti passivi.

Gli adempimenti relativi ai versamenti dell'imposta unica restano invariati rispetto a quelli previsti per le scommesse sugli eventi sportivi gestiti od organizzati dal C.O.N.I. e dovranno essere effettuati in conformità ai prospetti di contabilità attualmente forniti agli stessi concessionari.

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a presentare, in duplice copia, anche in via telematica all'Ufficio delle entrate, ovvero, ove non ancora istituito, all'Ufficio I.V.A., la dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 8 del già citato regolamento, redatta su stampato conforme all'allegato modello approvato con apposito decreto direttoriale in corso di pubblicazione.

Il predetto Ufficio, a comprova dell'avvenuta presentazione, restituisce un esemplare della dichiarazione debitamente vistato e datato.

Tenuto conto che per l'esercizio delle nuove scommesse i concessionari sono tenuti ad applicare le disposizioni di cui al regolamento approvato con D.M. 2 giugno 1998, n. 174, così come specificamente richiamate nell'art. 3 del D.M. n. 278 del 1999, per quanto riguarda la certificazione delle operazioni, la liquidazione e il versamento dell'imposta unica, nonché gli accertamenti e i controlli da effettuare da parte dell'Ufficio delle entrate (o, se non istituito, dell'Ufficio I.V.A.) e della Guardia di finanza, si fa rinvio a quanto già precisato nella circolare 25 giugno 1998, n. 167/E.

I programmi ufficiali relativi alle nuove scommesse e alle tipologie ammesse saranno diffusi con le stesse modalità previste per le scommesse sugli eventi sportivi gestiti dal C.O.N.I.

L'accettazione delle nuove scommesse sarà possibile a partire dal prossimo 7 settembre.

 

 

3. Proventi dovuti in base all'esercizio delle nuove scommesse e relativi versamenti.

Gli adempimenti cui i concessionari per la raccolta delle nuove scommesse sono tenuti in relazione ai versamenti dei proventi previsti dall'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, nella fase di avvio dell'esercizio delle stesse, restano invariati rispetto a quelli previsti per le scommesse sugli eventi sportivi gestiti od organizzati dal C.O.N.I. e dovranno essere effettuati in conformità ai prospetti di contabilità attualmente forniti agli stessi concessionari, fermo restando che, ai fini della destinazione delle somme nei capitoli di competenza, le due diverse contabilità rimarranno separate.

 

 

Allegato

Dichiarazione di inizio di attività

(Art. 8, D.M. 2 agosto 1999, n. 278)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto [1] 

 

nato a 

 

(prov. 

 

) in data 

 

domiciliato a 

 

(prov. 

 

) via 

 

Partita I.V.A. 

 

a norma delle vigenti disposizioni 

 

Dichiara 

 

che dal 

 

presso l'agenzia 

 

 

sita in via 

 

località 

 

Comune di 

 

(prov. 

 

) 

avrà luogo l'accettazione delle scommesse diverse da quelle previste dal D.M. 2 giugno 1998, n. 174 e 

da quelle previste dal D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169. 

 

 

 

 

, lì 

 

 

 

 

 

(firma del dichiarante) 

 

 

 

Spazio riservato all'Amministrazione Finanziaria 

 

Ufficio 

 

(prov. 

 

) 

 

Si restituisce la presente dichiarazione da esibire all'Autorità di P.S. 

 

 

, lì 

 

 

 

 

 

(firma) 

 

 

__________ 

[1] Cognome e nome del richiedente.