Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/07/1998 |
Numero: | 197 |
§ 98.1.39751 - Circolare 31 luglio 1998, n. 197/E .
IVA - Aliquota - Veicoli adattati ad invalidi .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale, Affari giuridici e contenzioso tributario.
|
Alle Direzioni centrali del |
|
Dipartimento delle rntrate |
|
Alle Direzioni regionali delle entrate |
|
Agli Uffici I.V.A. |
|
Agli Uffici delle entrate |
e, p. c.: |
Al Segretariato generale |
|
Al SECIT |
|
Al Comando generale della |
|
Guardia di Finanza |
|
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri |
|
Dipartimento affari sociali |
|
Al Ministero dei trasporti e della |
|
navigazione |
|
Alla Federazione italiana superamento handicap |
|
via Cerbara, 20 - Roma |
|
Alla Associazione nazionale |
|
mutilati e invalidi civili |
|
via Crescenzio, 2 - Roma |
|
Alla Associazione nazionale |
|
mutilati e invalidi del lavoro |
|
via A. Ravà 124 - Roma |
|
Alla Unione nazionale mutilati per servizio |
|
via A. Savoia, 84 - Roma - |
|
All'Associazione nazionale |
|
mutilati e invalidi di guerra |
|
p.zza Adriana, 3 - Roma |
|
All'Associazione nazionale vittime |
|
civili di guerra |
|
v.le del Ciclismo, 19 - Roma |
Com'è noto l'articolo 1, commi 1 e 2 della
Per quanto concerne la individuazione delle invalidità e la necessaria documentazione da produrre occorre fare riferimento a quanto già precisato con
Sulla base delle citate norme, attualmente, il beneficio in parola si applica:
A) alle cessioni e alle importazioni di veicoli, anche se prodotti in serie, di cui alla tabella allegata alla presente circolare, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, usati o nuovi, purché adattati prima della vendita, al fine di consentire la "locomozione" dei soggetti affetti dalle succitate minorazioni fisiche.
Gli adattamenti di cui si tratta, che devono essere annotati sulla carta di circolazione del veicolo, a titolo esemplificativo possono consistere:
1) nella pedana sollevatrice ad azione meccanico-elettro-idraulica;
2) nello scivolo a scomparsa ad azione meccanico-elettro-idraulica;
3) nel braccio sollevatore ad azione meccanico-elettro-idraulica;
4) nel paranco ad azionamento meccanico-elettro-idraulico;
5) nello sportello scorrevole e sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'accesso del disabile nell'abitacolo;
6) nel sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
7) nella modifica dei comandi di guida (come prescritti dalle commissioni mediche di cui all'art. 119 del
8) nel cambio automatico (purché prescritto dalle commissioni di cui al punto precedente).
B) alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche usati, secondo le esigenze personali degli invalidi.
C) alle cessioni degli accessori e strumenti, aventi connessione funzionale con l'invalidità, montati sui veicoli di cui si tratta.
L'agevolazione si applica senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di un quadriennio, decorrente dalla data di acquisto o di importazione del veicolo, salvo il caso in cui risulti che il veicolo acquistato o importato con aliquota agevolata sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico a norma dell'articolo 103 del
Gli interessati al fine di ottenere il beneficio in argomento devono esibire al cedente o all'ufficio doganale all'atto dell'acquisto o dell'importazione dei veicoli di cui al punto A:
1) fotocopia della patente (speciale) di guida per chi ne è in possesso, ovvero richiesta di rilascio di patente speciale che ai sensi del comma 2-bis, dell'articolo 1, della
2) certificazione attestante l'invalidità secondo le indicazioni fornite con la citata
3) atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non sono stati effettuati acquisti di veicoli di cui al punto A. Nel caso di cancellazione del veicolo, nel quadriennio, dal pubblico registro automobilistico a norma del citato articolo 103, certificato rilasciato dal detto ente;
4) atto attestante che il disabile è fiscalmente a carico (ove necessario).
Nel caso, invece, di acquisto di beni di cui al punto C o di commissione di prestazioni di cui al punto B da parte degli invalidi o dei familiari di cui in premessa potrà essere resa una autodichiarazione specificante che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e, se necessario, che il disabile è fiscalmente a carico dell'acquirente o del committente.
Il cedente dei beni di cui ai punti A e C o chi effettua le prestazioni di cui al punto B è tenuto per ogni cessione effettuata e per ogni prestazione resa, ad emettere fattura su cui vanno annotati, a secondo dei casi, gli estremi della
Torna utile precisare che, ai sensi del decreto ministeriale 16 maggio 1986 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1986 -, entro 30 giorni dalla data della cessione o importazione del veicolo il cedente o l'ufficio doganale, devono comunicare agli Uffici I.V.A. competenti nei confronti del cessionario la data dell'effettuazione delle operazioni, la targa automobilistica del veicolo, i dati anagrafici, e la residenza del cessionario. Gli Uffici I.V.A. provvederanno ad annotare su apposito registro i cennati dati, al fine di agevolare eventuali controlli da parte degli organi verificatori.
Allegato - Tabella
- motocarrozzette veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro |
posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria - art. 53, comma 1, lett. b) del |
|
- motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di |
contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente - art. 53, comma 1, lett. c) del |
- motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone |
in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a |
tale scopo art. 53, comma 1, lett. f) del |
- autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del |
conducente - art. 54, comma 1, lett. a) del |
- autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a |
3,5 o 4,5 tonnellate se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di |
contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente - art. 54, comma 1, lett.c) del D.Lgs. |
n. 285 del 1992; |
- autoveicoli per trasporti specifici: veicolo destinati al trasporto di determinate cose o di persone in |
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a |
tale scopo - art. 54, comma 1, lett. f), del |