§ 98.1.39799 - Circolare 11 agosto 1998, n. 186 .
Articolo 59, comma 16, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti degli iscritti alla [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/08/1998
Numero:186


Sommario
Articolo 59, comma 16, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.   


§ 98.1.39799 - Circolare 11 agosto 1998, n. 186 .

Articolo 59, comma 16, della L. 27 dicembre 1997, n. 449. Liquidazione dei trattamenti pensionistici nei confronti degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p.c.,  

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri d'amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

L'articolo 59, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che per i soggetti che non risultano iscritti ad altre forme obbligatorie, con effetto dal 1° gennaio 1998 il contributo alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è elevato di 1,5 punti percentuali. Lo stesso è ulteriormente elevato con effetto dalla stessa data in ragione di 0,5 punti percentuali ogni biennio fino al raggiungimento dell'aliquota di 19 punti percentuali. La relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale.

Le richiamate disposizioni stabiliscono per i soggetti che non sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria un incremento del contributo a decorrere dal 1° gennaio 1998, pari a 1,5 punti percentuali ed a ulteriori 0,5 punti ogni biennio fino al conseguimento della misura complessiva del 19 per cento. Il primo di tali incrementi opera dal 1° gennaio 2000.

Per gli assicurati in questione l'aliquota di computo è maggiorata rispetto a quella di finanziamento di un punto percentuale.

Nel confermare, con circolare n. 112 del 25 maggio 1996 che i trattamenti di pensione spettanti in relazione alla contribuzione versata nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 sono liquidati con il sistema contributivo, è stato precisato che l'aliquota di computo di cui all'articolo 1, comma 8 della legge n. 335 del 1995 è stabilita dall'articolo 1 del regolamento 2 maggio 1996, n. 282 nella misura del 10 per cento.

A norma delle disposizioni dell'articolo 59, comma 16 della legge n. 449 del 1997, l'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti non iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, per i quali l'aliquota contributiva è pari all'11,5 per cento nel biennio 1998/1999, è stabilita nella misura del 12,5 per cento nel predetto biennio, nel 13 per cento nel biennio successivo fino al conseguimento della misura complessiva del 20 per cento.

Resta ferma, viceversa, nella misura del 10 per cento l'aliquota di computo per il calcolo delle pensioni nei confronti dei soggetti iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie, per i quali l'aliquota contributiva rimane stabilita nella misura del 10 per cento, individuati con circolare n. 34 del 7 febbraio 1998, circolare n. 44 del 24 febbraio 1998 e circolare n. 72 dell'1 aprile 1998.

Il Direttore generale

Prauscello