§ 98.1.39653 - Circolare 15 luglio 1998, n. 186/E .
Tasse automobilistiche - Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 .


Settore:Normativa nazionale
Data:15/07/1998
Numero:186

§ 98.1.39653 - Circolare 15 luglio 1998, n. 186/E .

Tasse automobilistiche - Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 .

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate 

 

Al Servizio ispettivo centrale 

 

Agli Uffici del registro 

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Alle Sezioni staccate delle 

 

Direzioni regionali delle entrate 

 

All'Automobile Club d'Italia  

 

Direzione centrale affari tributari 

 

Via Marsala, 8 

 

Roma 

 

Al Segretariato generale 

 

Alle Regioni 

e, p. c.: 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Dipartimento affari sociali 

 

via Veneto, 56 

 

Roma 

 

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Dipartimento affari regionali 

 

Roma 

 

Al Ministero della sanità 

 

Roma 

 

Al Ministero dei trasporti e della navigazione 

 

Direzione generale della motorizzazione 

 

Alla Associazione nazionale 

 

mutilati e invalidi del lavoro 

 

Via A. Rava, 124 

 

00142 Roma 

 

Alla Associazione nazionale 

 

mutilati e invalidi civili 

 

Via Crescenzio, 2 

 

00193 Roma 

 

All'Unione italiana ciechi 

 

Via Borgognona, 32 

 

00187 Roma 

 

All'Ente nazionale sordomuti 

 

Via G.Settimio, 120 

 

00165 Roma 

 

All'Unione nazionale mutilati per servizio 

 

via A. Savoia, 84 

 

00193 Roma 

 

All'Associazione nazionale 

 

mutilati e invalidi di guerra 

 

p.zza. Adriana, 3 

 

00193 Roma 

 

Alla Associazione nazionale 

 

vittime civili di guerra 

 

v.le del Ciclismo, 19 

 

00184 

 

 

Con circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998 sono stati forniti i primi chiarimenti relativamente alle tasse automobilistiche dovute dall'1° gennaio 1998, a seguito delle innovazioni apportate in materia dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449.

In ordine al punto 10 di detta circolare, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle categorie interessate riguardanti, in particolare, l'ambito applicativo di tali agevolazioni, come previsto dall'art. 8 della succitata legge n. 449 del 1997, nonché la documentazione da produrre per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche.

Al riguardo, per meglio definire l'ambito applicativo della norma e per semplificare gli adempimenti a carico degli interessati, ad integrazione della circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998. si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti.

Si premette che nella presente circolare si fa riferimento sempre a soggetti la cui invalidità. comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" ed ai veicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), c) ed f), ed all'articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e cioè: motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motoveicoli per trasporti specifici, autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici.

L'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, comprese, quelle prive di patente e che hanno necessità di essere accompagnate, ovvero relativamente ai veicoli intestati ad uno dei soggetti di cui la persona con handicap risulti fiscalmente a carico, purché i veicoli stessi siano adattati in funzione delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti del disabile.

Si precisa che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono considerarsi soggetti con handicap. ai sensi dell'art. 3 della legge n. 104 del 1992, non solo coloro che hanno ottenuto il relativo riconoscimento dalla Commissione prevista dal successivo art. 4 della stessa legge, ma anche tutti coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dell'invalidità per differenti cause, da Commissioni mediche pubbliche diverse da quelle previste dall'art. 4 della legge, n. 104 del 1992 (invalidità civile, per lavoro, di guerra, ecc.)

Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi.

Al fine di evitare elusioni ed assicurare l'esenzione agli effettivi aventi diritto, gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne del veicolo, da utilizzare nei termini precedentemente definiti, devono essere tali da potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte di soggetti disabili, sempre con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura dei loro handicap, siano impossibilitati ad avere un'autonoma capacità di deambulazione.

In base alle suddette considerazioni, ed al fine di facilitare l'attività di accertamento agli uffici, si possono individuare i seguenti tipi di adattamento alla carrozzeria dei veicoli occorrenti all'accompagnamento e alla locomozione dei disabili:

- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;

- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;

- sedile scorrevole - girevole simultaneamente atto a facilitare l'inserimento del disabile nell'abitacolo;

- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);

- sportello scorrevole.

Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti - che a causa della natura del loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere un'autonoma capacità di deambulazione - necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.

Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Per ciascun soggetto avente diritto, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo.

Gli interessati, al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi, devono indicare agli Uffici delle entrate competenti per territorio e, laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere dell'esenzione, inviando, in luogo della documentazione richiesta con la circolare n. 30/E del 27 gennaio 1998, quanto segue:

- copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;

- copia della patente speciale (ovviamente detto documento non è richiesto per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);

- atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario;

- copia del certificato di invalidità ove sia indicato che l'invalidità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".

Comunque, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, questo Ministero ritiene che le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" possano desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da produrre agli uffici sopraindicati.

Nel caso in cui, in base a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati al riconoscimento di invalidità, sia stato rilasciato il relativo certificato, qualora non fosse possibile esibirlo, potrà essere resa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Detta dichiarazione sostitutiva dovrà sempre specificare che l'invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Vi possono essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione - richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dall'Ufficio tributario che deve riconoscere l'esenzione.

In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", rilasciata dalle Commissioni di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992.

Sul piano operativo, onde rendere immediatamente applicabili le agevolazioni di cui trattasi per tutti gli aventi diritto, si ritiene che possa richiedersi agli interessati di produrre la copia dell'istanza alle ASL diretta ad ottenere dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992 una certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 449 del 1997.

Si ritiene opportuno precisare anche che il termine di 90 giorni indicato nel comunicato stampa del 23 gennaio 1998 di questo Ministero, concesso agli interessati per indicare agli Uffici finanziari gli elementi per ottenere l'agevolazione di cui trattasi, deve ritenersi ordinatorio e non perentorio.

Gli Uffici finanziari competenti al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle direttive impartite con la presente circolare, le istanze precedentemente respinte, facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all'istituto dell'autotutela di cui, al regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 11 febbraio 1997, n. 37, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 marzo 1997.

Gli uffici avranno, inoltre, cura di avvertire gli interessati, nel caso in cui l'esenzione non può essere riconosciuta per mancanza dei prescritti requisiti, che gli stessi potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza applicazioni di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato medesimo ha ricevuto la comunicazione del diniego, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e che, trascorso tale termine, troveranno applicazione le norme sanzionatorie vigenti in materia.

Si precisa, infine, che l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno causata, senza l'onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari.

I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venire meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle sanzioni.

Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.

Il Direttore generale