Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 15/07/1998 |
Numero: | 186 |
§ 98.1.39653 - Circolare 15 luglio 1998, n. 186/E .
Tasse automobilistiche - Esenzioni per disabili - Legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 8 .
Emanata dal Ministero delle finanze.
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Alle Direzioni regionali delle entrate |
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Al Servizio ispettivo centrale |
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Agli Uffici del registro |
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Agli Uffici delle entrate |
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Alle Sezioni staccate delle |
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Direzioni regionali delle entrate |
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All'Automobile Club d'Italia |
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Direzione centrale affari tributari |
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Via Marsala, 8 |
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Roma |
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Al Segretariato generale |
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Alle Regioni |
e, p. c.: |
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri |
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Dipartimento affari sociali |
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via Veneto, 56 |
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Roma |
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Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri |
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Dipartimento affari regionali |
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Roma |
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Al Ministero della sanità |
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Roma |
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Al Ministero dei trasporti e della navigazione |
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Direzione generale della motorizzazione |
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Alla Associazione nazionale |
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mutilati e invalidi del lavoro |
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Via A. Rava, 124 |
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00142 Roma |
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Alla Associazione nazionale |
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mutilati e invalidi civili |
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Via Crescenzio, 2 |
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00193 Roma |
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All'Unione italiana ciechi |
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Via Borgognona, 32 |
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00187 Roma |
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All'Ente nazionale sordomuti |
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Via G.Settimio, 120 |
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00165 Roma |
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All'Unione nazionale mutilati per servizio |
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via A. Savoia, 84 |
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00193 Roma |
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All'Associazione nazionale |
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mutilati e invalidi di guerra |
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p.zza. Adriana, 3 |
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00193 Roma |
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Alla Associazione nazionale |
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vittime civili di guerra |
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v.le del Ciclismo, 19 |
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00184 |
Con
In ordine al punto 10 di detta circolare, che tratta le agevolazioni per i veicoli per disabili, sono pervenuti numerosi quesiti da parte delle categorie interessate riguardanti, in particolare, l'ambito applicativo di tali agevolazioni, come previsto dall'art. 8 della succitata
Al riguardo, per meglio definire l'ambito applicativo della norma e per semplificare gli adempimenti a carico degli interessati, ad integrazione della
Si premette che nella presente circolare si fa riferimento sempre a soggetti la cui invalidità. comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" ed ai veicoli di cui all'articolo 53, comma 1, lettera b), c) ed f), ed all'articolo 54, comma 1, lettera a), c) ed f), del
L'esonero dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuto relativamente ai suddetti veicoli intestati a persone con handicap di cui all'art. 3 della
Si precisa che, ai fini della suddetta norma agevolativa, possono considerarsi soggetti con handicap. ai sensi dell'art. 3 della
Gli adattamenti possono riguardare anche solo la carrozzeria o la sistemazione interna dei veicoli per mettere il disabile in condizione di accedervi.
Al fine di evitare elusioni ed assicurare l'esenzione agli effettivi aventi diritto, gli adattamenti alla carrozzeria ed alle sistemazioni interne del veicolo, da utilizzare nei termini precedentemente definiti, devono essere tali da potersi obiettivamente connettere alla necessità di utilizzo da parte di soggetti disabili, sempre con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, che a causa della natura dei loro handicap, siano impossibilitati ad avere un'autonoma capacità di deambulazione.
In base alle suddette considerazioni, ed al fine di facilitare l'attività di accertamento agli uffici, si possono individuare i seguenti tipi di adattamento alla carrozzeria dei veicoli occorrenti all'accompagnamento e alla locomozione dei disabili:
- pedana sollevatrice ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- scivolo a scomparsa ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- braccio sollevatore ad azione meccanico/elettrico/idraulico;
- paranco ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
- sedile scorrevole - girevole simultaneamente atto a facilitare l'inserimento del disabile nell'abitacolo;
- sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza);
- sportello scorrevole.
Qualora per l'accompagnamento o la locomozione di soggetti disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti - che a causa della natura del loro handicap, siano comunque impossibilitati ad avere un'autonoma capacità di deambulazione - necessiti un adattamento diverso da quelli sopra contemplati, la esenzione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e la tipologia di adattamento.
Gli adattamenti del veicolo, sia se riferiti al sistema di guida sia se riferiti alla struttura della carrozzeria devono risultare dalla carta di circolazione a seguito di collaudo effettuato presso gli Uffici della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Per ciascun soggetto avente diritto, l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche può essere riconosciuta relativamente ad un solo veicolo.
Gli interessati, al fine di ottenere l'esenzione di cui trattasi, devono indicare agli Uffici delle entrate competenti per territorio e, laddove questi non siano ancora stati istituiti, alle Sezioni staccate delle Direzioni regionali delle entrate, la targa del veicolo (uno solo) per il quale intendono godere dell'esenzione, inviando, in luogo della documentazione richiesta con la
- copia della carta di circolazione dalla quale risultano gli adattamenti necessari;
- copia della patente speciale (ovviamente detto documento non è richiesto per i veicoli adattati nella struttura della carrozzeria, da utilizzare per l'accompagnamento e la locomozione dei disabili);
- atto, anche in copia, attestante che il disabile è fiscalmente a carico dell'intestatario del veicolo, ove necessario;
- copia del certificato di invalidità ove sia indicato che l'invalidità comporta "ridotte o impedite capacità motorie permanenti".
Comunque, ai fini dell'applicazione della norma agevolativa in oggetto, questo Ministero ritiene che le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" possano desumersi qualora l'invalidità accertata comporti di per sé l'impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l'uso degli arti inferiori; in tali ipotesi, pertanto, non si rende necessaria l'esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità da produrre agli uffici sopraindicati.
Nel caso in cui, in base a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati al riconoscimento di invalidità, sia stato rilasciato il relativo certificato, qualora non fosse possibile esibirlo, potrà essere resa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della
Vi possono essere altre fattispecie di patologie che comportano "ridotte o impedite capacità motorie permanenti" la cui valutazione - richiedendo specifiche conoscenze mediche - non può essere effettuata dall'Ufficio tributario che deve riconoscere l'esenzione.
In tali casi gli interessati potranno produrre copia di altra certificazione aggiuntiva attestante le "ridotte o impedite capacità motorie permanenti", rilasciata dalle Commissioni di cui all'art. 4 della
Sul piano operativo, onde rendere immediatamente applicabili le agevolazioni di cui trattasi per tutti gli aventi diritto, si ritiene che possa richiedersi agli interessati di produrre la copia dell'istanza alle ASL diretta ad ottenere dalla Commissione di cui all'art. 4 della
Si ritiene opportuno precisare anche che il termine di 90 giorni indicato nel comunicato stampa del 23 gennaio 1998 di questo Ministero, concesso agli interessati per indicare agli Uffici finanziari gli elementi per ottenere l'agevolazione di cui trattasi, deve ritenersi ordinatorio e non perentorio.
Gli Uffici finanziari competenti al riconoscimento dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche riesamineranno, sulla base delle direttive impartite con la presente circolare, le istanze precedentemente respinte, facendo ricorso, ove sussistano le condizioni, all'istituto dell'autotutela di cui, al regolamento approvato con
Gli uffici avranno, inoltre, cura di avvertire gli interessati, nel caso in cui l'esenzione non può essere riconosciuta per mancanza dei prescritti requisiti, che gli stessi potranno procedere al pagamento delle tasse automobilistiche e dei relativi interessi, senza applicazioni di sanzioni, entro 30 giorni dalla data in cui l'interessato medesimo ha ricevuto la comunicazione del diniego, a norma dell'art. 6 del
Si precisa, infine, che l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche, una volta riconosciuta, deve considerarsi valida fino a quando sussistono i requisiti soggettivi ed oggettivi che l'hanno causata, senza l'onere di ulteriori adempimenti da parte dei destinatari.
I soggetti interessati dovranno comunque comunicare agli uffici finanziari le variazioni dei presupposti che fanno venire meno il riconoscimento dell'agevolazione, al fine di evitare il recupero dei tributi e l'irrogazione delle sanzioni.
Gli uffici in indirizzo sono pregati di dare la massima diffusione al contenuto della presente circolare.
Il Direttore generale