Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/04/1998 |
Numero: | 80 |
§ 98.1.39236 - Circolare 9 aprile 1998, n. 80 .
98-80. Decreto ministeriale 9 gennaio 1998 pubblicato sul supplemento n. 10 alla Gazzetta Ufficiale n. l4 del 19 gennaio 1998. Dichiarazioni sostitutive di periodi assicurativi. Precisazioni in merito alla compilazione dei modelli O1/M e O1/M-SOST.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.
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Ai dirigenti centrali e periferici |
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Ai coordinatori generali, centrali |
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e periferici dei rami professionali |
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Al coordinatore generale medico |
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legale e primari medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al presidente |
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Ai consiglieri di amministrazione |
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Al presidente e ai membri del consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai presidenti dei comitati ammin. tori |
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di fondi, gestione e casse |
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Ai presidenti dei comitati regionali |
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Ai presidenti dei comitati provinciali |
Sommario
Art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998: certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (CUD). Dall'anno 1998 la CUD sostituisce la copia del modello O1/M per il lavoratore;
Art. 9 del D.M. 9 gennaio 1998: dichiarazione sostitutiva per l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria;
Dichiarazioni sostitutive;
Precisazioni sulla compilazione dei modelli O1/M e O1/M-SOST relativamente ai dati da fornire ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del
Sottoscrizione dei modelli O1/M relativi all'anno 1997 con sistemi di elaborazione automatica;
Trasmissione dell'elenco aggiornato dei codici "tipo rapporto" da utilizzare per la compilazione dei modelli O1/M e O1/M-SOST.
Premessa.
Il
In base alla nuova disposizione concernente le certificazioni dei sostituti di imposta, viene istituita una 'certificazione unicà (CUD) che sostituisce anche quelle previste ai fini contributivi.
In attuazione di quanto disposto dalla norma sopra citata, il Ministero delle Finanze ha emanato il decreto ministeriale 9 gennaio 1998, che agli articoli 7 e 9 contiene disposizioni che hanno rilevanti riflessi sulle procedure dell'Istituto.
1. Art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998: certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati.
Con l'art. 7 del decreto ministeriale in oggetto è stato approvato lo schema di certificazione unica - modello CUD - per l'attestazione dell'ammontare relativo al 1998 dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi a questo assimilati di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
In base all'art. 7, comma 1, punto b) del
Tale certificazione è rilasciata dal sostituto di imposta entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento della certificazione, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta dell'interessato, in caso di interruzione del rapporto di lavoro.
I datori di lavoro non sostituti di imposta, ancorché non destinatari della disposizione, potranno compilare e consegnare all'interessato, una certificazione conforme allo schema della CUD, con i soli dati identificativi del
datore di lavoro, del dipendente e quelli relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale.
Per la compilazione del modello CUD si richiamano le istruzioni di cui all'allegato E del
2. Art. 9 del D.M. 9 gennaio 1998: dichiarazione sostitutiva per l'applicazione delle norme in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Il
Le dichiarazioni unificate verranno canalizzate verso il Ministero delle Finanze, che successivamente provvederà a renderne disponibili i dati per l'Istituto.
Sulla materia si fa riserva di fornire successive istruzioni.
In relazione all'esigenza di mantenere la tempestività nella erogazione delle prestazioni da parte dell'Istituto, l'articolo 9 del D.M. in argomento prevede che il datore di lavoro, anche se non sostituto di imposta, è tenuto a rilasciare, a richiesta degli interessati, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonché degli altri adempimenti istituzionali, apposita dichiarazione, con le modalità fissate dall'Istituto per i periodi per i quali non risultano acquisiti negli archivi dell'INPS i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all'art. 4 del
Tale dichiarazione deve essere rilasciata, per i dipendenti da aziende
3. Dichiarazioni sostitutive per gli operai agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato.
Anche per i lavoratori agricoli a tempo determinato e a tempo indeterminato, il datore di lavoro dovrà rilasciare, a richiesta degli interessati, ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni, nonché degli altri adempimenti istituzionali dell'INPS, apposite dichiarazioni sostitutive secondo lo schema che si allega (allegato 1).
4. Dichiarazioni sostitutive per i collaboratori coordinati continuativi e per i venditori porta a porta.
La dichiarazione sostitutiva relativa alla contribuzione versata dai committenti per i collaboratori coordinati continuativi e per i venditori porta a porta nella gestione separata 'lavoratori autonomì dovrà essere rilasciata secondo lo schema allegato (allegato 2).
5. Precisazioni sulla compilazione del quadro 'c' dei modelli O1/m- e O1/m-sost relativamente ai dati da fornire ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del
Con
In particolare al punto 2 è stato precisato che, per la comunicazione dei dati utili alla valutazione ai fini pensionistici dei periodi di malattia retribuiti eccedenti il limite dei 12 mesi, deve essere utilizzato il quadro 'C', indicando nel campo "TIPO" i codici "M6" e "M7", rispettivamente per i periodi di malattia di che trattasi relativi al 1996 e al 1997.L'esposizione dei predetti dati relativamente al 1998 dovrà avvenire con le stesse modalità utilizzando il codice di nuova istituzione "M8".
Relativamente alla comunicazione dei dati in questione sono in corso contatti con il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di conoscere se esistono iniziative in ordine ad interventi volti alla modifica della norma.
Peraltro, in attesa dei chiarimenti ministeriali, i predetti dati dovranno essere riportati nelle dichiarazioni sostitutive (O1/M-SOST) per consentire la determinazione delle prestazioni pensionistiche in base alla vigente normativa (cfr.
Per quanto concerne i malati terminali, si precisa che la valutazione dei dati di cui trattasi verrà effettuata al momento della liquidazione della pensione: l'avente diritto documenterà eventualmente la circostanza, in base a quanto specificato nella lettera del Ministero del Lavoro e Previdenza sociale allegata alla
Relativamente ai dati da esporre nei modelli O1/M-SOST per gli anni successivi al 1998, si fa riserva di impartire istruzioni in merito, al fine di armonizzarle con quanto sarà stabilito in sede di definizione della dichiarazione unificata di cui all'art. 4 del
Poiché per le retribuzioni relative all'anno 1998 e seguenti, come precisato al precedente punto 2, i modelli O1/M saranno sostituiti dalla dichiarazione unificata prevista dall'art. 4 del
Le aziende stesse rilasceranno a richiesta del lavoratore il modello O1/M-SOST e si atterrano per quanto riguarda la dichiarazione unificata alle istruzioni che saranno impartite successivamente.
Le copie dei modelli O1/M relativi al 1998 già consegnate ai lavoratori, se complete dei dati necessari, potranno essere utilizzate agli stessi fini dei modelli O1/M-SOST.
6. Sottoscrizione dei modelli O1/m- relativi all'anno 1997 con sistemi di elaborazione automatica.
Analogamente a quanto stabilito dall'art. 7, comma 2 del
7. Trasmissione dell'elenco aggiornato dei codici "tipo rapporto" da utilizzare per la compilazione dei modelli O1/m- e O1/m-sost.
Nella casella "tipo rapporto" vanno registrati i valori corrispondenti ai codici sottoelencati:
15 - lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, ex art. 16
19 - lavoratori e soci svantaggiati ex art. 4, comma 3, della
27 - operai o impiegati delle aziende di pubblici servizi di trasporto con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 50% dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. INPS n. 249 del 5/11/93).
28 - operai o impiegati con contratto di formazione per i quali compete al datore di lavoro la riduzione del 25% dei contributi a proprio carico e il cui rapporto è trasformato a tempo indeterminato prima della scadenza del contratto (circ. INPS n. 249 del 5/11/93).
29 - lavoratori assunti a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 6 della
38 - lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, ex art. 16
39 - lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, ex art. 16
40 - lavoratori assunti con contratto di formazione, tipologia B, ex art. 16
46 - lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Versamento dei contributi come per apprendisti (circ. INPS n. 174/97).
47 - lavoratori in contratto di formazione assunti da imprese operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE, per i quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riduzione dei contributi al 50% (circ. INPS n. 174/97).
50 - lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della
52 - lavoratori con contratto di solidarietà stipulato ai sensi del comma 2 dell'art. 2 della
53 - lavoratori con contratto di formazione stipulato ai sensi dell'art. 3 della
54 - lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 2, della
55 - lavoratori provenienti dalle imprese del settore siderurgico beneficiarie delle agevolazioni di cui all'art. 3 del
56 - lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 9 del
57 - lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, aventi titolo alle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 3 della
58 - lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della
59 - lavoratori assunti ai sensi dell'art. 8, comma 9, della
75 - lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art. 25, comma 9, della
76 - per i lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della
77 - lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della
78 - lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell'art. 5, comma 1, della
81 - dirigenti iscritti all'INPDAI dopo il 31/12/95, assunti ai sensi dell'art. 10 del
84 - lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, della
85 - lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art. 20, della
86 - lavoratori ex cassaintegrati assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L.n. 8 ottobre 1992, n. 398 (circ. INPS n. 260/92).
89 - lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi dell'art. 6 della
91 - giornalisti dipendenti della RAI, già iscritti all'INPGI, che si sono avvalsi dell'opzione per l'INPS ai sensi dell'art. 4 del
92 - dirigenti iscritti all'INPDAI prima del 31/12/95, assunti ai sensi dell'art. 10 del
Nel caso in cui, nel corso dell'anno, sia intervenuta una trasformazione del tipo di rapporto (per esempio da contratto di formazione a contratto a tempo indeterminato), per il lavoratore interessato dovranno essere compilati, secondo le consuete modalità, due modelli O1/M il secondo dei quali (riferito al periodo dell'anno con contratto a tempo indeterminato) non dovrà recare alcun dato nella casella "TIPO RAPP."
Il Direttore Generale
TRIZZINO
Allegato 1
Mod.DMAG/SOST
Dichiarazione di periodi assicurativi.
Dati identificativi del datore di lavoro:
Denominazione azienda |
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Codice fiscale azienda |
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Codice INPS azienda |
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Dati identificativi del lavoratore: |
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Cognome e nome: |
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Sesso |
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Data e luogo di nascita: |
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Codice fiscale: |
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OTI/OTD/CI: [*] |
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[*] Indicare "OTD" se trattasi di operaio agricolo a tempo determinato, "CI" se compartecipante individuale, "OTI" se operaio agricolo a tempo indeterminato
Mese e anno tipo (**) n. giornate retribuzione (***)
mm aaaa Retrib.
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Totale |
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(**) O = ordinaria; M = malattia o infortunio con retribuzione intera o ridotta; P = assenze involontarie diverse da M con retribuzione intera o ridotta.
(***) Se trattasi di OTD, il dato va compilato solo se la retribuzione sulla quale è stata calcolata la contribuzione è quella effettiva.
Dichiarazione di responsabilità
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli e incomplete, attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono completi e veritieri. Attesta altresì che sulle retribuzioni dichiarate:
sono stati interamente versati i contributi IVS .. non sono stati versati, ma sono comunque dovuti i |
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contributi IVS relativi ai seguenti periodi |
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Data, timbro e firma del titolare o del legale rappresentante |
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Allegato 2
Mod. GLA/SOST
Dichiarazione di periodi assicurativi.
Dati identificativi del committente. |
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Denominazione o cognome e nome: |
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Indirizzo sede o filiale: |
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Codice fiscale: |
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Dati identificativi dell'assicurato. |
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Cognome e nome: |
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Sesso |
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Data e luogo di nascita: |
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Codice fiscale: |
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Corresp. per. rif. attività importo
Compenso dal al aliq. imponibile contributi
Mese anno mm/aaaa mm/aaaa % contrib.vo versati
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Totale |
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Dichiarazione di responsabilità
Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono dichiarazioni infedeli e incomplete, attesta sotto la propria responsabilità che i dati contenuti nel presente modulo sono completi e veritieri.
Data, timbro e firma del committente o del legale rappresentante dell'azienda committente
Allegato 3
Roma, 24 GIU. 1997
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale
DIV. X
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Al Ministero del Tesoro |
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Gabinetto |
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All'INPS - Direzione Generale |
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All'INPDAP - Direzione Generale |
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Prot. n. 10PS/90120/140 |
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Roma |
Oggetto:
Com'è noto il
Al riguardo questo Ministero - al fine di una precisa individuazione della categoria oggetto della eccezione sopra richiamata - ha ritenuto di acquisire il determinante avviso del Ministero della Sanità.
Ciò posto il citato Dicastero ha fatto presente che "per malato terminale deve intendersi il paziente affetto da patologie evolutive, il cui decorso è nella fase della irreversibilità clinica e l'aspettativa della morte, conseguenza della malattia, è con molta probabilità a breve scadenza.
L'attributo "terminale" è sinonimo di "morente" aggettivo meno usato per evidenti difficoltà di comunicazioni.
La durata del periodo terminale della malattia inguaribile è variabile (mesi ma anche anni in particolari situazioni).
Si può ragionevolmente affermare che qualsiasi condizione patologica ad etiologia la più varia (neoplastica, degenerativa, traumatica, infettiva, deficitaria, ect.) sia giunta ad una situazione di irreversibilità clinica, quando le alterazioni funzionali che rivelano lo scompenso di organi ed apparati vitali, ad essa riconducibili direttamente o indirettamente, non siano più controllate da terapia attiva, divenuta oramai inefficace dal punto di vista dei risultati e quindi inidonea ad arrestare il fatale processo evolutivo.
Non assume particolare rilievo l'osservazione che nella fase ora descritta, al paziente vengano somministrate
meno, cure palliative, volte esclusivamente al sollievo dai sintomi ed alla gestione psicologica di un percorso a termine ormai inevitabile.
La previsione del verificarsi dell'evento letale, ossia il giudizio prognostico, è compito del medico curante e si fonda sulle specifiche conoscenze scientifiche e quindi sull'esatta diagnosi nonché sull'esperienza di quanto si è verificato in casi analoghi e nelle medesime condizioni ed infine sulla valutazione, non solo razionale e tecnica, del quid soggettivo che attenua l'automatismo della correlazione diagnosi-prognosi e conferisce individualità alla malattia di ogni singola persona".
Il Direttore Generale