§ 98.1.38759 - Circolare 30 dicembre 1997, n. 274 .
Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 1997.


Settore:Normativa nazionale
Data:30/12/1997
Numero:274

§ 98.1.38759 - Circolare 30 dicembre 1997, n. 274 .

Denuncia annuale delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti per l'anno 1997.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi, Direzione centrale sistema qualità, Direzione centrale tecnologia informatica e Direzione centrale pensioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

Viene fissato al 31 marzo 1998 il termine di presentazione delle denunce individuali di Mod. O1/M, sia per quelle cartacee che per quelle su supporto magnetico.

- Comunicazione all'I.N. P.S. dei dati utili alla valutazione ai fini pensionistici dei periodi di malattia retribuiti eccedenti il limite dei 12 mesi.

- Istruzioni per la compilazione del quadro "D" dei modelli O1/M per gli iscritti ai fondi speciali di previdenza "elettrici" e "telefonici".

- Istruzioni per la compilazione dei modd. O1/M e O3/M per il personale iscritto al fondo volo.

- Variazione significato di codici "qualifica assicurativa".

 

 

1. Termine di presentazione delle denunce individuali di Mod. O1/M

Le denunce O1/M ed O3/M di competenza dell'anno 1997 dovranno essere presentate entro il termine del 31 marzo 1998, sia da parte delle aziende che utilizzano modelli cartacei, sia da parte di quelle che si avvalgono di supporti magnetici.

Le Amministrazioni dello Stato dovranno presentare le denunce individuali entro il termine del 31 dicembre 1998 (art. 2 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.)

Si ricorda che i singoli termini fissati per la presentazione all'Istituto dei modd. O1/M devono essere osservati anche per la consegna ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro, delle copie delle denunce di cui trattasi.

Entro i termini sopra indicati dovranno essere presentate anche le denunce integrative per i periodi di integrazione salariale relativi ad anni precedenti (modelli O1/M-INT e O3/M-INT).

Si fa presente che i modelli O3/M ed O1/M risultano identici, nel contenuto e nel tracciato, a quelli dello scorso anno.

 

 

2. Comunicazione all'I.N. P.S. dei dati utili alla valutazione ai fini pensionistici dei periodi di malattia retribuiti eccedenti il limite dei 12 mesi

A scioglimento della riserva formulata in merito al punto in trattazione, vengono indicate di seguito le modalità per la comunicazione all'I.N. P.S., mediante il modello O1/M, dei dati utili all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo n. 564 del 16 settembre 1996.

Per l'indicazione dei dati di cui trattasi dovranno essere utilizzate le righe del quadro "C", indicando:

- nella casella "Tipo" i codici di nuova istituzione "M6" o "M7", il primo per l'anno 1996 e il secondo per l'anno 1997;

- nella casella "Numero giornate retribuite" il numero delle giornate di calendario di assenza dal lavoro nell'anno per malattia caratterizzate da percezione di retribuzione intera o ridotta (ad esempio, in caso di assenza per malattia da giovedì a martedì della settimana successiva, il numero dei giorni da indicare sarà 6);

- nella casella "Numero settimane retribuite" il numero delle settimane (da domenica a sabato) dell'anno nelle quali sia stata erogata solo retribuzione intera o ridotta relativa ai giorni di malattia e manchi cioè qualsiasi retribuzione ad altro titolo;

- nella casella "Retribuzione" l'importo totale delle retribuzioni corrisposte nell'anno nelle giornate di malattia, escludendo le retribuzioni corrisposte nei periodi di malattia a diverso titolo (esempio per festività non godute);

- nelle altre caselle non deve essere indicato nessun dato.

 

 

3. Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia in concessione

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 94 del 17 aprile 1997, si comunica che, per la compilazione del quadro "D" del modello O1/M devono essere osservate le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, contenute nel manuale dell'aprile 1990 "Istruzioni per la compilazione delle denunce O1/M - O3/M", pagina 20 e seguenti.

Si fa presente che, essendo questo quadro predisposto per l'accreditamento dei contributi figurativi al verificarsi degli eventi previsti dalla legge, ne consegue che i previsti campi non devono essere compilati nel caso in cui al lavoratore, durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione. Pertanto, se ad un lavoratore in "malattia" viene corrisposta l'intera retribuzione e versati per lo stesso i contributi dovuti, nessun dato deve essere indicato nel quadro "D" in quanto il periodo risulta interamente "coperto" da contribuzione obbligatoria.

Si coglie l'occasione per far presente che, essendo i contributi accreditati su base settimanale e non giornaliera (come detto al punto 5 della citata circolare), tenuto conto che la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, nella casella "N. GG.RETR." del quadro "B", in un anno possono essere retribuite massimo 312 giornate.

 

 

4. Iscritti al fondo speciale di previdenza per i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private

A scioglimento della riserva contenuta nella circolare n. 41 del 22 febbraio 1997, si comunica che, per la compilazione del quadro "D" del modello O1/M devono essere osservate le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, contenute nel manuale dell'aprile 1990 "Istruzioni per la compilazione delle denunce O1/M - O3/M", pagina 20 e seguenti.

Si fa presente che, essendo questo quadro predisposto per l'accreditamento dei contributi figurativi al verificarsi degli eventi previsti dalla legge, ne consegue che i previsti campi non devono essere compilati nel caso in cui al lavoratore, durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione. Pertanto, se ad un lavoratore in "malattia" viene corrisposta l'intera retribuzione e versati per lo stesso i contributi dovuti, nessun dato deve essere indicato nel quadro "D" in quanto il periodo risulta interamente "coperto" da contribuzione obbligatoria.

Si coglie l'occasione per far presente che, essendo i contributi accreditati su base settimanale e non giornaliera (come detto al punto 2 della citata circolare), tenuto conto che la settimana viene determinata in ragione di 6 giorni, nella casella "N. GG.RETR." del quadro "B", in un anno possono essere retribuite massimo 312 giornate.

 

 

5. Iscritti al fondo speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

A seguito di quanto stabilito dall'art. 1, comma 12, del decreto legislativo n. 164 del 1997 in materia di contribuzione obbligatoria e figurativa, che prevede, tra l'altro, a partire dal 1° luglio 1997:

- l'accredito dei contributi su base settimanale e non più giornaliera;

- il riconoscimento della copertura figurativa in caso di malattia;

- il criterio di determinare le giornate in ragione di 6 giorni settimanali (massimo 312 giorni annuali) e non più di 7,

è necessario compilare per il 1997 due denunce O1/M, e precisamente:

- un primo modello relativo al periodo 1° gennaio 1997/30 giugno 1997;

- un secondo modello relativo al periodo 1° luglio 1997/31 dicembre 1997.

Di seguito si comunicano le istruzioni per la compilazione dei suddetti modelli per l'anno 1997 da presentare nel 1998.

Modello O3/M.

Il modello va compilato secondo le consuete modalità.

Modello O1/M.

A - modelli O1/M relativi al periodo 1° gennaio 1997/30 giugno 1997.

I modelli in argomento vanno compilati secondo le consuete modalità, con la particolarità che nel quadro "C" per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di leggi o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia, già indicati nelle caselle "ALTRE COMPETENZE" del quadro "B", le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando le successive righe indicando:

- nella casella "TIPO" il codice "VL";

- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo (distintamente per anno) cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione.

B - modelli O1/M relativi al periodo 1° luglio 1997/31 dicembre 1997.

Come detto precedentemente, a seguito delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo n. 164 del 1997, a partire dal 1° luglio 1997 i modelli O1/M dovranno essere compilati secondo le seguenti nuove modalità, che integrano e modificano le istruzioni impartite con la circolare n. 73 del 19 marzo 1993.

- Quadro A.

Deve essere compilato secondo le consuete modalità.

- Quadro B.

Deve essere compilato secondo le consuete modalità, tenendo presente che:

- in caso di rapporto part-time deve essere compilata la casella "SETT. UTILI"

- Quadro C.

Deve essere compilato secondo le seguenti nuove modalità:

a) lavoratore iscritto al fondo alla data del 31 dicembre 1995:

- nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice "X3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul modello DM10/2 con i codici della serie "X").

Pertanto il suddetto codice, utilizzato fino al 31 dicembre 1991 per evidenziare la retribuzione assoggettata alla contribuzione per gli asili nido e per la Gescal, dal 1° luglio 1997 evidenzia la retribuzione assoggettata alla contribuzione del Fondo Volo;

- nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo complessivo delle competenze corrisposte nel periodo luglio-dicembre 1997;

- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo cui si riferiscono le suddette competenze.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia, già indicati nella casella "ALTRE COMPETENZE" del quadro "B", le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando le successive righe, indicando:

- nella casella "TIPO" il codice "X3";

- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo (distintamente per anno) cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione;

b) lavoratore assunto successivamente al 31 dicembre 1995:

- nella casella "TIPO" deve essere indicato il codice "Z3" (trattasi di lavoratori per i quali il versamento dei contributi viene evidenziato sul DM10/2 con i codici della serie "Z");

- nella casella "RETRIBUZIONE" va indicato l'importo complessivo delle competenze corrisposte per il periodo luglio-dicembre 1997.

Per i conguagli di retribuzione spettanti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo, di cui all'art. 26 della legge 3 giugno 1975, n. 160, riferentesi ad anni solari precedenti quello della denuncia, già indicati nella casella "ALTRE COMPETENZE" del quadro "B", le registrazioni dovranno essere effettuate utilizzando le successive righe, indicando:

- nella casella "TIPO" il codice "Z3";

- nelle caselle "PERIODO DAL" "AL" il periodo (distintamente per anno) cui si riferiscono le retribuzioni arretrate;

- nella casella "RETRIBUZIONE" l'importo delle competenze arretrate di cui trattasi, assoggettate a contribuzione.

- Quadro D.

Per la compilazione di tale quadro devono essere osservate le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, contenute nel manuale dell'aprile 1990 "Istruzioni per la compilazione delle denunce O1/M-O3/M", pagina 20 e seguenti.

Si fa presente che, essendo un quadro predisposto per l'accreditamento dei contributi figurativi al verificarsi degli eventi previsti dalla legge, ne consegue che i previsti campi non devono essere compilati nel caso in cui al lavoratore, durante detti eventi, viene corrisposta l'intera retribuzione e versata la relativa contribuzione.

Pertanto se ad un lavoratore in "malattia" viene corrisposta l'intera retribuzione e versati per lo stesso periodo i contributi dovuti, nessun dato deve essere indicato nel quadro "D" in quanto il periodo risulta interamente "coperto" da contribuzione obbligatoria.

Resta inteso che i campi relativi alla malattia potranno essere compilati soltanto per i modelli relativi al periodo successivo al 30 giugno 1997 tenuto conto che il decreto di cui trattasi ha riconosciuto l'accredito figurativo per tale evento a partire dal 1° luglio 1997 (sempre che, come sopra detto, al lavoratore non venga corrisposta l'intera retribuzione).

 

 

6. Indicazione della qualifica "Quadro"

Si richiama l'attenzione sulla necessità di indicare correttamente nel quadro "B" del modello O1/M la qualifica dell'assicurato e in particolare quella relativa ai lavoratori con qualifica di "quadro":

"Q" se full-time,

"C" se part-time.

 

 

7. Variazione significato codici "qualifica assicurativa" "P" e "T"

A modifica delle istruzioni impartite con circolare n. 248 del 12 dicembre 1996, i codici sopra indicati assumono i seguenti significati, indipendentemente se trattasi di apprendista operaio part-time o apprendista impiegato part-time:

- "P":

apprendista part-time soggetto all'assicurazione infortuni;

- "T":

apprendista part-time non soggetto all'assicurazione infortuni.

Il direttore generale

Trizzino