§ 98.1.39082 - Circolare 5 marzo 1998, n. 50 .
D.L. 20 gennaio 1998, n. 4. Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1998
Numero:50

§ 98.1.39082 - Circolare 5 marzo 1998, n. 50 .

D.L. 20 gennaio 1998, n. 4. Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale. Modalità operative - Codifica aziende.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei ramo professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati ammin. tori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario:

1. Impiegati e quadri del settore dell'edilizia.

Contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali.

2. Enti di patronato.

Versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia; assegno per il nucleo familiare.

IL D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, pubblicato sulla G. U. n. 16 del 21/1/1998, ed entrato in vigore il giorno successivo, contiene nell'art. 2, nuove disposizioni in materia contributiva che trovano applicazione a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto stesso (mese di paga gennaio, scadenza pagamento contributi 20/2/1998).

 

 

1. Impiegati e quadri del settore dell'edilizia

L'art. 2, comma 1 del citato decreto stabilisce che per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia (Industria ed Artigianato) é dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali.

1.2. Modalità operative - codifica aziende

Alle posizioni contributive riferite ad aziende industriali dell'edilizia che nel corso dell'anno precedente hanno occupato meno di 50 dipendenti, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione "1J" istituito con la circolare n. 240 del 3 dicembre 1988. Dal 10 gennaio 1998 il codice di autorizzazione "1J", assume anche il significato di "Industria edile con aliquota Cig ridotta per il personale con qualifica di impiegato e quadro, in quanto avente, nell'anno precedente, forza occupazionale inferiore ai 50 dipendenti" [1].

Ai fini dell'attribuzione del sopracitato codice di autorizzazione le Sedi avranno cura di acquisire apposita dichiarazione di responsabilità da parte delle aziende.

In relazione alla presenza o meno del codice di autorizzazione "1J", la procedura di controllo delle denunce contributive di modello DM10/2 provvederà a richiedere, per il personale con qualifica di impiegato e quadro, la contribuzione CIG nella misura dell'1,90% ovvero 2,20% .

Per le aziende edili dell'Artigianato, stante il limite dimensionale stabilito dall'art. 4 della L.n. 443 del 1985, la contribuzione relativa ad impiegati e quadri, sarà determinata automaticamente nella misura dell'1.90% senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione‚ di attribuire alcun codice di autorizzazione.

1.3. Regolarizzazione relativa ai mesi di gennaio e febbraio 1998

Le aziende che per i mesi di gennaio e febbraio hanno versato il contributo CIG per impiegati e quadri nella misura del 5,20% potranno effettuare il conguaglio delle maggiori somme versate con la denuncia relativa al mese di febbraio (da presentare entro il 20 marzo 1998) ovvero con quella di marzo (da presentare entro il 20 aprile).

A tal fine la differenza a credito sarà riportata in un rigo in bianco del quadro "D" del mod.DM10/2 facendola precedere dal codice "L353" e dalla dicitura "DIFF.CIG.DL 4/98".

[1] Il requisito dei 50 dipendenti, ai fini del contributo CIG ridotto (1,90%), si riferisce alla media dei dipendenti occupati nell'anno solare precedente; per le aziende di nuova costituzione il requisito occupazionale si riferisce alla fine del primo mese di attività.

 

 

2. Enti di patronato

Il citato art. 2, comma 2, stabilisce che, gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, sono tenuti, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L. al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia, nella misura stabilita dall'art. 31, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni e di maternità nella misura prevista dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni.

Gli Istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153.

I contributi versati anteriormente al periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L. restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate.

La presente circolare supera quella del 26 settembre 1995, n. 250.

2.1. Modalità operative - codifica aziende

Avendo trovato definitiva soluzione, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 co.2 del DL n. 4 del 1998, la problematica relativa all'assoggettamento dei dipendenti degli Enti di Patronato alla contribuzione per l'indennità economica di malattia, a decorrere dall'entrata in vigore del citato Decreto, cessa di avere efficacia la distinzione, disposta con circolare n. 250 del 26 settembre 1995 tra il personale assunto dai citati Enti antecedentemente all'entrata in vigore della legge 27 marzo 1980, n. 112 e quello assunto successivamente a tale data.

Pertanto, con decorrenza 10 gennaio 1998, le Sedi provvederanno ad assegnare alle aziende di che trattasi una unica posizione contributiva contraddistinta dal CSC 70706 e dal codice ISTAT 85.32.0 (vedi manuale per la classificazione dei datori di lavoro, allegato alla circolare n. 65 del 25 marzo 1996 a pag.120).

Per quanto attiene alla contribuzione relativa all'assegno per il nucleo familiare le Sedi, a decorrere dal 10 gennaio 1998, non dovranno più attribuire alle posizioni contributive riferite agli Enti di Patronato il codice di autorizzazione "1C".

2.2. Aliquote contributive

Poiché, com'è noto il D.M. 21 febbraio 1996, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3 co.23 della legge 8 Agosto 1995, n. 335 ha previsto il trasferimento al Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti della contribuzione per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare nella misura di 3,72 punti percentuali, a decorrere dal 10 gennaio 1998 le aliquote contributive riferita al personale dipendente degli Enti di Patronato, al netto dell'incremento dello 0,50% previsto dal decreto legge n. 669 del 1996 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30 giù operato dal 10 gennaio 1997, vengono determinate nella misure di seguito riportate:

 

Impiegati 

Dirigenti 

Fondo Pensioni [2] 

32,70 

32,63 

Asili nido 

0,10 

0,10 

Tubercolosi 

0,21 

0,21 

Disoccupazione 

1,61 

1,61 

Contr.ex Enaoli  

0,16 

0,16 

Fondo garanzia  

0,20 

0,20 

Contr.A.N. F. 

2,48 

2,48 

Totale contr.prev.  

37,46 

37,3 

Ind.econ. malattia  

2,44 

 

Ind.econ. matern.  

0,44 

 

Gescal 0,35 

0,35 

0,35 

Totale contr. Ass.  

3,23 

0,35 

Totale generale di cui a carico del lavoratore 

40,69 

37,74 

Fondo pensioni  

8,89 

8,89 

Totale a car.lav.  

8,89 

8,89 

2.3. Regolarizzazione relativa ai mesi di gennaio e febbraio 1998

Gli Enti che, per il versamento dei contributi afferenti ai mesi di gennaio e febbraio 1998, non avessero tenuto conto del nuovo regime contributivo, potranno regolarizzare detto periodo, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, entro il termine di scadenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, maggiorando la differenza contributiva degli interessi al tasso legale del 5 per cento computati dal 21 febbraio fino alla data del versamento.

Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.

Per le regolarizzazioni in argomento gli Enti di Patronato, ai fini della compilazione del modello DM10/2, si atterranno alle seguenti modalità:

determineranno l'importo del contributo per l'Indennità economica di malattia (2,44%) e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2 facendola precedere dalla dicitura "Contr.ind.econ. malattia D.L. n. 4 del 1998" e dal codice "M196"; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni"; - calcoleranno l'importo del contributo CUAF (2,48%) e lo esporranno in un rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod.DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Contr.A.N. F. D.L. n. 4 del 1998" e dal codice "M197"; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni";

calcoleranno l'importo del contributo ex CUAF trasferito al F.P.L.D. al netto dell'incremento dello 0,50 per cento previsto dalla legge n. 30/97 e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Diff. IVS ex CUAF D.L. n. 4 del 1998" e dal codice "M198"; nessun dato deve essere indicato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".

L'importo degli interessi al tasso legale dovrà essere indicato separatamente con il previsto codice "Q900" preceduto dalla dicitura "Oneri Accessori".

Per le operazioni di conguaglio dal 1° gennaio 1998 delle indennità economiche di malattia nonché‚ dell'assegno per il nucleo familiare, dovranno essere seguite le modalità riportate nel manuale contenente le istruzioni per la compilazione delle denunce di modello DM10/2 (edizione gennaio 1989).

Per il recupero della ordinaria contribuzione versata sulle retribuzioni corrisposte durante i periodi di assenza per malattia verificatisi dal 1° gennaio 1998, indennizzati dall'INPS, gli Enti in questione porteranno in diminuzione le retribuzioni stesse dall'imponibile relativo al mese in cui avviene la regolarizzazione.

Il Direttore generale

Trizzino

[2] Sulla quota di retribuzione eccedente per l'anno 1998 il limite annuo di L. 64.126.000, corrispondenti a lire 5.344.000 mensili, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3-ter della legge 14 novembre 1992, n. 438, è dovuta l'aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale.