Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/03/1998 |
Numero: | 50 |
§ 98.1.39082 - Circolare 5 marzo 1998, n. 50 .
D.L. 20 gennaio 1998, n. 4. Disposizioni urgenti in materia di sostegno al reddito, di incentivazione all'occupazione e di carattere previdenziale. Modalità operative - Codifica aziende.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei ramo professionali |
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Ai Primari coordinatori generali e |
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Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei comitati ammin. tori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario:
1. Impiegati e quadri del settore dell'edilizia.
Contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali.
2. Enti di patronato.
Versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia; assegno per il nucleo familiare.
IL
1. Impiegati e quadri del settore dell'edilizia
L'art. 2, comma 1 del citato decreto stabilisce che per gli impiegati e quadri del settore dell'edilizia (Industria ed Artigianato) é dovuta la contribuzione per il trattamento ordinario di integrazione salariale secondo le aliquote generali dell'1,90 per cento e del 2,20 per cento previste a carico delle imprese industriali.
1.2. Modalità operative - codifica aziende
Alle posizioni contributive riferite ad aziende industriali dell'edilizia che nel corso dell'anno precedente hanno occupato meno di 50 dipendenti, dovrà essere attribuito il codice di autorizzazione "1J" istituito con la
Ai fini dell'attribuzione del sopracitato codice di autorizzazione le Sedi avranno cura di acquisire apposita dichiarazione di responsabilità da parte delle aziende.
In relazione alla presenza o meno del codice di autorizzazione "1J", la procedura di controllo delle denunce contributive di modello DM10/2 provvederà a richiedere, per il personale con qualifica di impiegato e quadro, la contribuzione CIG nella misura dell'1,90% ovvero 2,20% .
Per le aziende edili dell'Artigianato, stante il limite dimensionale stabilito dall'art. 4 della L.n. 443 del 1985, la contribuzione relativa ad impiegati e quadri, sarà determinata automaticamente nella misura dell'1.90% senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione‚ di attribuire alcun codice di autorizzazione.
1.3. Regolarizzazione relativa ai mesi di gennaio e febbraio 1998
Le aziende che per i mesi di gennaio e febbraio hanno versato il contributo CIG per impiegati e quadri nella misura del 5,20% potranno effettuare il conguaglio delle maggiori somme versate con la denuncia relativa al mese di febbraio (da presentare entro il 20 marzo 1998) ovvero con quella di marzo (da presentare entro il 20 aprile).
A tal fine la differenza a credito sarà riportata in un rigo in bianco del quadro "D" del mod.DM10/2 facendola precedere dal codice "L353" e dalla dicitura "DIFF.CIG.DL 4/98".
[1] Il requisito dei 50 dipendenti, ai fini del contributo CIG ridotto (1,90%), si riferisce alla media dei dipendenti occupati nell'anno solare precedente; per le aziende di nuova costituzione il requisito occupazionale si riferisce alla fine del primo mese di attività.
2. Enti di patronato
Il citato art. 2, comma 2, stabilisce che, gli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale, sono tenuti, a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L. al versamento dei contributi per le prestazioni economiche di malattia, nella misura stabilita dall'art. 31, comma 5, della
Gli Istituti medesimi sono, altresì, soggetti alla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare, ai sensi del
I contributi versati anteriormente al periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente D.L. restano salvi e conservano la loro efficacia, anche ai fini delle relative prestazioni erogate.
La presente
2.1. Modalità operative - codifica aziende
Avendo trovato definitiva soluzione, in virtù di quanto disposto dall'art. 2 co.2 del
Pertanto, con decorrenza 10 gennaio 1998, le Sedi provvederanno ad assegnare alle aziende di che trattasi una unica posizione contributiva contraddistinta dal CSC 70706 e dal codice ISTAT 85.32.0 (vedi manuale per la classificazione dei datori di lavoro, allegato alla
Per quanto attiene alla contribuzione relativa all'assegno per il nucleo familiare le Sedi, a decorrere dal 10 gennaio 1998, non dovranno più attribuire alle posizioni contributive riferite agli Enti di Patronato il codice di autorizzazione "1C".
2.2. Aliquote contributive
Poiché, com'è noto il
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Impiegati |
Dirigenti |
Fondo Pensioni [2] |
32,70 |
32,63 |
Asili nido |
0,10 |
0,10 |
Tubercolosi |
0,21 |
0,21 |
Disoccupazione |
1,61 |
1,61 |
Contr.ex Enaoli |
0,16 |
0,16 |
Fondo garanzia |
0,20 |
0,20 |
Contr.A.N. F. |
2,48 |
2,48 |
Totale contr.prev. |
37,46 |
37,3 |
Ind.econ. malattia |
2,44 |
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Ind.econ. matern. |
0,44 |
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Gescal 0,35 |
0,35 |
0,35 |
Totale contr. Ass. |
3,23 |
0,35 |
Totale generale di cui a carico del lavoratore |
40,69 |
37,74 |
Fondo pensioni |
8,89 |
8,89 |
Totale a car.lav. |
8,89 |
8,89 |
2.3. Regolarizzazione relativa ai mesi di gennaio e febbraio 1998
Gli Enti che, per il versamento dei contributi afferenti ai mesi di gennaio e febbraio 1998, non avessero tenuto conto del nuovo regime contributivo, potranno regolarizzare detto periodo, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, entro il termine di scadenza del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare, maggiorando la differenza contributiva degli interessi al tasso legale del 5 per cento computati dal 21 febbraio fino alla data del versamento.
Eventuali regolarizzazioni successive al termine assegnato ricadranno sotto la disciplina sanzionatoria prevista per i ritardati versamenti.
Per le regolarizzazioni in argomento gli Enti di Patronato, ai fini della compilazione del modello DM10/2, si atterranno alle seguenti modalità:
determineranno l'importo del contributo per l'Indennità economica di malattia (2,44%) e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri B-C del modello DM10/2 facendola precedere dalla dicitura "Contr.ind.econ. malattia
calcoleranno l'importo del contributo ex CUAF trasferito al F.P.L.D. al netto dell'incremento dello 0,50 per cento previsto dalla legge n. 30/97 e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del modello DM10/2 facendolo precedere dalla dicitura "Diff. IVS ex CUAF
L'importo degli interessi al tasso legale dovrà essere indicato separatamente con il previsto codice "Q900" preceduto dalla dicitura "Oneri Accessori".
Per le operazioni di conguaglio dal 1° gennaio 1998 delle indennità economiche di malattia nonché‚ dell'assegno per il nucleo familiare, dovranno essere seguite le modalità riportate nel manuale contenente le istruzioni per la compilazione delle denunce di modello DM10/2 (edizione gennaio 1989).
Per il recupero della ordinaria contribuzione versata sulle retribuzioni corrisposte durante i periodi di assenza per malattia verificatisi dal 1° gennaio 1998, indennizzati dall'INPS, gli Enti in questione porteranno in diminuzione le retribuzioni stesse dall'imponibile relativo al mese in cui avviene la regolarizzazione.
Il Direttore generale
Trizzino
[2] Sulla quota di retribuzione eccedente per l'anno 1998 il limite annuo di L. 64.126.000, corrispondenti a lire 5.344.000 mensili, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3-ter della