§ 98.1.38899 - Circolare 30 gennaio 1998, n. 20 .
Applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in materia di assoggettamento a IRPEF dei titolari di più [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:30/01/1998
Numero:20

§ 98.1.38899 - Circolare 30 gennaio 1998, n. 20 .

Applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in materia di assoggettamento a IRPEF dei titolari di più pensioni. Indicazioni operative per le sedi.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale per le pensioni 

 

Direzione centrale per la tecnologia informatica 

 

 

Roma, 30 gennaio 1998 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami 

 

professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari 

 

Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri d'amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e  

 

vigilanza 

 

Ai Presidente dei Comitati 

 

Amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidente dei Comitati regionali 

 

Ai Presidente dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

Con circolare n. 260 del 22 dicembre 1997 diramata in pari data con messaggio n. 2271, sono stati portati a conoscenza delle sedi i criteri per l'applicazione delle disposizioni relative all'assoggettamento all IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici introdotte dall'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

Come precisato nell'anzidetta circolare, tali criteri sono stati seguiti in sede di rinnovo generalizzato degli ordinativi per l'anno 1998 ai fini dell'assoggettamento a IRPEF delle pensioni erogate dall'istituto ai titolari di più pensioni.

L'abbinamento dei trattamenti pensionistici erogati allo stesso titolare è stato effettuato con riferimento ai trattamenti che nel casellario centrale delle pensioni sono contraddistinti dallo stesso codice fiscale.

È di tutta evidenza che per una corretta gestione della disposizione in argomento assumono rilievo determinante l'esattezza e la completezza dei dati relativi a ciascun trattamento pensionistico.

Per la sistemazione delle posizioni per le quali sono presenti nel casellario centrale dati non corretti, si forniscono le seguenti indicazioni.

 

 

1 - Pensioni erogate ad uno stesso titolare non abbinate all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 1998.

Per consentire l'abbinamento delle pensioni erogate ad uno stesso titolare, non abbinate all'atto del rinnovo a causa dell'incompletezza o inesattezza dei dati anagrafici o del codice fiscale, devono essere osservati i criteri che seguono.

1.1 - Pensioni erogate dall'INPS.

Per la sistemazione dei dati anagrafici non esatti o incompleti relativi a trattamenti pensionistici erogati dall'INPS, d'ora innanzi deve essere utilizzata esclusivamente la procedura ANCF, con le consuete modalità.

Non è più possibile variare i dati anagrafici utilizzando l'opzione a del programma 3510.

Del pari non è più possibile provvedere all'acquisizione del codice fiscale con la procedura sima, programma 3520.

1.1.1 - Acquisizione del codice fiscale dei familiari

Per le pensioni per le quali viene effettuata una variazione con la procedura ancf deve essere acquisito obbligatoriamente, qualora non sia già presente, il codice fiscale di tutti i familiari vigenti sulla pensione e dei familiari scaduti successivamente al 1995.

1.1.2 - Variazione dei dati anagrafici per le pensioni eliminate

È possibile segnalare variazioni di dati anagrafici per le pensioni eliminate, purché le stesse siano ancora presenti sul data base delle pensioni vigenti.

non è possibile effettuare variazioni di dati anagrafici per le pensioni eliminate, quando le stesse sono memorizzate sul data base storico delle pensioni eliminate.

1.2 - Pensioni erogate da enti diversi dall'INPS

La procedura ANCF è stata modificata per consentire la variazione dei dati anche con riferimento ai trattamenti pensionistici erogati da enti diversi dall'INPS.

Per la rettifica dei dati anagrafici delle pensioni erogate da enti diversi dall'INPS, il pannello visualizzato della procedura richiede, oltre alla "categoria" e al "certificato", anche l'acquisizione del "codice ente".

Nel campo "categoria", deve essere acquisito "dir" per le pensioni con codice categoria 801 "inv" per le pensioni con codice categoria 802 "SUP" per le pensioni con codice categoria 803.

Nel campo "certificato" deve essere acquisito il numero di certificato risultante nel casellario centrale dei pensionati.

Nel campo "codice ente" deve essere acquisito il codice numerico dell'ente risultante nel casellario centrale dei pensionati.

Nel caso di rettifica dei dati relativi a trattamenti erogati da altri enti, le sedi devono contattare immediatamente l'ente erogatore del trattamento affinché provveda alla sistemazione dei dati nei propri archivi, utilizzando il mod. Enti 01 (allegato 1).Ciò al fine di evitare che, in attesa che venga realizzata una apposita procedura automatizzata, si determini un disallineamento dei dati anagrafici in occasione delle successive trasmissioni di dati al casellario dei pensionati da parte dell'ente.

la corretta denominazione degli enti presenti nel casellario e i relativi indirizzi sono visualizzabili con la procedura Caspen.

Le situazioni per le quali vengono effettuate correzioni di dati anagrafici di titolari di pensioni erogate da altri enti devono essere tenute in evidenza al fine di verificare l'avvenuta sistemazione dei dati anche da parte dell'altro ente.

Nell'allegato 2 è riportato il facsimile della comunicazione inviata a tutti gli enti erogatori dei trattamenti pensionistici presenti nel casellario.

1.3 - Aggiornamento degli archivi

In relazione alle modifiche apportate alla procedura ancf, sono state modificate le risposte che la procedura fornisce al momento dell'aggiornamento del data base centrale.

Nel caso in cui le pensioni abbinate siano due, viene riportato il consueto literal: "aggiornamento effettuato - pensione abbinata cat. Numero di certificato. ". Nel caso in cui le pensioni abbinate siano più di due, viene riportato il literal: "aggiornamento effettuato - esistono altre pensioni abbinate".

È necessario che le sedi effettuino la verifica dei dati anagrafici memorizzati sull'altra o sulle altre pensioni erogate dall'INPS o da altri enti, provvedendo alle necessarie variazioni.

Le procedure sono in corso di modifica per consentire l'aggiornamento dell'archivio locale delle pensioni ds78, in relazione alla modifica dei dati effettuata con la procedura ANCF. Si fa riserva di comunicazioni in merito alla disponibilità dei programmi aggiornati.

1.4 - Abbinamento delle pensioni a seguito della sistemazione dei dati anagrafici e/o del codice fiscale

Una volta che le sedi abbiano provveduto alla sistemazione dei dati anagrafici e/o del codice fiscale utilizzando la procedura ancf, le procedure provvedono automaticamente all abbinamento dei trattamenti pensionistici, nel momento in cui vengono effettuate operazioni di gestione delle pensioni in applicazione dell'articolo 8.

Tali operazioni sono effettuate, come previsto dall'articolo 8, entro il mese di giugno ed in occasione del rinnovo annuale degli ordinativi di pagamento.

Come precisato con la circolare n. 260 del 1997, per le pensioni liquidate nel corso dell'anno a titolari di altra pensione non viene applicato l'articolo 8 del decreto legislativo n. 314. Tali pensioni vengono, come di consueto, tassate singolarmente per l'anno di liquidazione ed abbinate ai fini IRPEF dall'anno successivo.

 

 

2 - Disabbinamento di pensioni abbinate all'atto del rinnovo degli ordinativi per l'anno 1998.

Per le situazioni nelle quali debbano essere disabbinate pensioni che all atto del rinnovo sono state abbinate sulla base di dati anagrafici inesatti, le sedi, dopo aver provveduto alla sistemazione dei dati anagrafici sulle pensioni INPS e/o sulle pensioni erogate da altri enti, con la procedura ANCF devono provvedere alla ricostituzione della o delle pensioni erogate dall'INPS.

Al momento della ricostituzione le procedure provvedono a:

- effettuare il disabbinamento dei trattamenti pensionistici;

- ricalcolare la tassazione sulla base della nuova situazione;

- determinare i relativi conguagli;

- aggiornare i dati del casellario dei pensionati e del data base delle pensioni.

Si precisa che le pensioni intestate a titolari residenti all estero che debbano essere assoggettate all IRPEF sono gestite dalle procedure con gli stessi criteri previsti per la generalità delle pensioni. Pertanto, per le pensioni da ricostituire con pgm 480 non deve più essere richiesto alla direzione centrale pensioni il disabbinamento delle pensioni a seguito del trasferimento all estero del pensionato.

Del pari non deve essere più richiesto il disabbinamento delle pensioni localizzate ad uffici pagatori particolari, quali aaa, z01, ecc. Le procedure di gestione provvedono infatti automaticamente al disabbinamento di tali pensioni ai fini fiscali.

 

 

3 - Sistemazione di situazioni particolari.

Come già rilevato, l'esattezza dei dati presenti nel casellario costituisce presupposto indispensabile per la corretta applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto n. 314.

Al riguardo sono state rilevate talune particolari situazioni, peraltro riferite ad un esiguo numero di pensioni, per le quali le informazioni relative al trattamento pensionistico non risultano esatte.

Si tratta, in particolare di:

- pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva per le quali risultano segnalati dati non corretti;

- pensioni con importi mensili errati;

- pensioni erogate dall'istituto postelegrafonici, soggette a rivalsa ai sensi della legge 25 gennaio 1960, n. 4;

- pensioni eliminate per le quali non è stata trasmessa al casellario da parte degli enti gestori l'informazione relativa all'eliminazione.

Per le anzidette pensioni, le sedi, dopo aver accertato l'esatta situazione, provvederanno, se necessario, ad erogare al pensionato acconti di cui dovrà essere tenuta apposita evidenza ai fini del successivo recupero nel momento in cui sarà disponibile la procedura di ricostituzione aggiornata per gestire l'articolo 8 del decreto n. 314.

Situazioni particolari dovranno essere segnalate alla direzione centrale pensioni a mezzo fax al numero 06 9054485.

 

 

4 - variazioni delle detrazioni d'imposta.

L'articolo 8 del decreto n. 314 prevede che il casellario centrale dei pensionati determini le detrazioni d'imposta spettanti e le comunichi all ente che deve provvedere all'attribuzione delle stesse sul proprio trattamento.

In sede di prima applicazione della predetta disposizione, come precisato al punto 2.1 della citata circolare n. 260 del 22 dicembre 1997 sono state individuate le detrazioni attribuite al singolo pensionato sulla totalità dei trattamenti presenti nel casellario e sono state riconosciute al trattamento individuato come principale.

Tali detrazioni sono memorizzate nel campo gp3ce22 del data base delle pensioni, per tutti i trattamenti erogati al pensionato, sia dall'INPS che dagli altri enti.

Nel caso che le detrazioni d'imposta attribuite debbano essere variate, la richiesta presentata all INPS dal pensionato titolare di più trattamenti a carico di enti diversi vale anche per gli altri enti. I codici relativi alle detrazioni da modificare devono essere acquisiti, utilizzando il programma 3520, sul trattamento o su uno dei trattamenti erogati dall'INPS abbinati in applicazione dell'articolo 8. I codici segnalati vengono memorizzati nei campi gp3cl01 e gp3cl02 e sono utilizzati dalle procedure - per la variazione delle detrazioni memorizzate su tutti i trattamenti presenti nel casellario.

Le richieste di variazione di detrazioni d imposta presentate ad un ente diverso dall'INPS vengono inviate al casellario da parte dell'ente in occasione delle successive trasmissioni di dati. Anche tali codici vengono memorizzati nei campi gp3cl01 e gp3cl02 per essere utilizzati dalle procedure per la variazione delle detrazioni memorizzate su tutti i trattamenti presenti nel casellario.

In occasione della prima elaborazione relativa all articolo 8, effettuata successivamente alla memorizzazione di tali codici, le procedure provvedono ad attribuire le nuove detrazioni sul trattamento principale, se lo stesso e erogato dall'INPS o ad inviare la comunicazione delle detrazioni da attribuire all ente erogatore del trattamento principale.

Si raccomanda alle sedi di assicurare la massima disponibilità nel fornire agli interessati tutte le informazioni e i chiarimenti in ordine alle modalità con le quali l'istituto ha dato applicazione alle disposizione in materia di tassazione congiunta dei trattamenti pensionistici erogati ad uno stesso titolare.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

 

 

 

 

 

Mod. Enti.01 

Data, 

 

Al 

 

Via 

 

 

Oggetto: Richiesta di rettifica di dati anagrafici 

Da accertamenti effettuati, per la pensione erogata da codesto ente per il nominativo sotto indicato, si è 

rilevata una discordanza dei dati anagrafici presenti nel casellario centrale delle pensioni. 

Si richiede a codesto ente di procedere alla rettifica di tali dati nei propri archivi e di trasmettere i dati 

variati al casellario, in occasione della prossima comunicazione trimestrale. 

 

Dati memorizzati: 

Cognome 

 

 

Nome 

 

Data di nascita 

 

 

Sesso 

 

Luogo di nascita 

 

 

Codice fiscale 

 

 

Dati da memorizzati: 

Cognome 

 

 

Nome 

 

Data di nascita 

 

 

Sesso 

 

Luogo di nascita 

 

 

Codice fiscale 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Il Dirigente l'ufficio

 

 

Allegato 2

 

Agli enti erogatori di trattamenti pensionistici 

 

Loro sedi 

Oggetto: Casellario dei pensionati. Articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

1 - Aspetti generali

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, emanato in materia di armonizzazione, razionalizzazione, e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro contiene, all'articolo 8, disposizioni innovative ai fini dell'assoggettamento all'IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici.

Secondo quanto stabilito dal predetto articolo:

- gli enti erogatori dei trattamenti pensionistici devono trasmettere al casellario dei pensionati, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno;

- entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli enti, il casellario centrale dei pensionati individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica all ente che eroga il trattamento di minore importo l'aliquota di imposta e le detrazioni da operare, nonché gli eventuali contributi da trattenere;

- a partire dalla data di comunicazione, l'ente che eroga il trattamento di minore importo deve provvedere ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrisponde con gli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal casellario;

- entro il termine di legge per l'effettuazione del conguaglio ciascun ente erogatore effettua le operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegna al percipiente la relativa certificazione unica, fiscale e contributiva, annotando sulla stessa che è stata applicata la disposizione dell'articolo 8;

- sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'amministrazione finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli, attraverso l'iscrizione a ruolo. su tali conguagli non sono applicate sanzioni ma sono dovuti gli interessi;

- i pensionati che beneficiano esclusivamente di più trattamenti pensionistici assoggettati all'IRPEF in base alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi;

- le istruzioni applicative relative alla nuova disciplina sono state impartite dal ministero delle finanze al punto 8.4 della circolare n. 326/E del 23 dicembre 1997, pubblicata sul supplemento ordinario n. 256 alla gazzetta ufficiale n. 302 del 30 dicembre 1997.

Si indicano di seguito i nuovi adempimenti a carico degli enti erogatori di trattamenti pensionistici.

2 - Comunicazione annuale al casellario

Attualmente, a norma della legge n. 85 del 1995, entro la scadenza del 30 novembre gli enti erogatori di trattamenti pensionistici devono effettuare la comunicazione al casellario dei dati relativi ai trattamenti erogati nell'anno in corso.

Nel nuovo contesto normativo appare peraltro più conveniente prevedere un unica comunicazione, alla nuova scadenza di febbraio, sia dei dati a preventivo relativi all'anno in corso sia di quelli a consuntivo relativi all anno precedente, che a regime risulteranno già comunicati in via preventiva a febbraio dell'anno precedente.

Come già comunicato con lettera del novembre 1997, gli enti interessati possono pertanto soprassedere dall'invio della comunicazione prevista per il mese di novembre, fornendo al casellario entro il mese di febbraio sia i dati definitivi per l'anno precedente sia i dati di preventivo dell'anno in corso.

Entro il 28 febbraio 1998 deve pertanto essere fatta pervenire al casellario un unica comunicazione annuale, relativa ai dati:

- a consuntivo, dell'anno 1997;

- a preventivo, dell'anno 1998.

Per la comunicazione deve essere utilizzato il tracciato già in uso. In particolare, i dati relativi ad ogni annualità devono essere inoltrati utilizzando due distinti record "41", il primo relativo all'anno 1997, il secondo relativo all anno 1998.

Considerato che l'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive IRAP, ha abolito, tra l'altro, dal 1° gennaio 1998, il contributo al servizio sanitario nazionale, sul record "41" relativo all'anno 1998 devono essere impostati a "0" i seguenti campi:

- imponibile per il contributo al servizio sanitario nazionale, a posizione 86;

- contributo al servizio sanitario nazionale trattenuto, a posizione 98.

Sul record "41" relativo all'anno 1998, infine, quale codice imponibilità, a posizione 129, possono essere indicati solo i valori 0, 2, 3, 5 e 6.

ai fini di una corretta applicazione della nuova disciplina introdotta dall'articolo 8, sul record 30, a posizione 84, lungo 10 caratteri, con formato numerico, è istituito il nuovo campo "imponibile mensile del trattamento ai fini dell'IRPEF".

Il nuovo campo deve essere obbligatoriamente completato per tutti i trattamenti pensionistici, anche nel caso in cui il suo valore coincida con quello indicato a posizione 24. Per ogni trattamento deve obbligatoriamente essere predisposto almeno un record 30 con i dati mensili del trattamento per l anno che viene comunicato a preventivo.

Una corretta gestione della nuova disciplina richiede inoltre che i dati:

- tipologia del trattamento, a posizione 142 del record "10"

- numero mesi di erogazione del trattamento, a posizione 82 del record "30"

siano in ogni caso esattamente impostati.

Si richiama inoltre l'assoluta esigenza che vengano segnalati in occasione delle comunicazioni trimestrali i trattamenti eliminati e che per gli stessi venga sempre segnalato il codice di eliminazione.

La correttezza e completezza dei dati presenti nel casellario costituisce infatti presupposto indispensabile per la puntuale applicazione, da parte degli enti, della normativa introdotta dall'articolo 8 in argomento.

La nuova edizione del tracciato delle comunicazioni al casellario verrà inoltrata unitamente al tracciato della comunicazione che il casellario effettuerà agli enti, entro giugno, per la gestione della nuova disciplina.

In allegato si trasmette la versione 2.0 del programma INPS - case, utilizzabile per la nuova comunicazione al casellario.

3 - Ambito di applicazione

La nuova disciplina trova applicazione, com'è ovvio, solo nei confronti dei trattamenti pensionistici assoggettabili all IRPEF e non opera, pertanto, nei confronti dei trattamenti esclusi, a norma del tuir, dall'imponibilità fiscale (trattamenti di carattere assistenziale, rendite per infortunio, trattamenti tabellari, ecc.). Per i trattamenti in parola quale imponibile annuo, nel record "41", deve essere impostato il valore "1"; quale tipologia del trattamento, a posizione 142 del record "10", deve essere impostato il valore "9".

4 - Variazione delle detrazioni d'imposta

Qualora il pensionato segnali una variazione delle detrazioni d'imposta, l'ente deve comunicare i nuovi codici in occasione della prima comunicazione, trimestrale o annuale.

5 - Applicazione dell'articolo 8 sulle pensioni INPS

L'INPS, al fine di evitare situazioni di indebito nei confronti dei propri pensionati che siano anche titolari di trattamenti erogati da altri enti, ha operato la trattenuta IRPEF sulle proprie pensioni tenendo conto degli importi delle pensioni erogate dagli altri enti, già dal pagamento della prima rata di pensione per l'anno 1998.

L'anticipazione della tassazione sulla base dei nuovi criteri ha consentito di assoggettare la pensione INPS già dall'inizio dell'anno ad una ritenuta fiscale molto più vicina a quella definitiva.

Per consentire una dettagliata conoscenza dei criteri provvisori adottati dall'INPS sulle proprie pensioni, ed anche a fini informativi nei confronti dei pensionati si allega la circolare n. 260 del 22 dicembre 1997 emanata in materia.

Distinti saluti.

Il Direttore centrale

Trizzino

Allegato

 

Direzione centrale 

pensioni 

Direzione centrale 

tecnologia informatica 

circolare n. 260 

 

Roma, 22 dicembre 1997 

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico Legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidente dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidente dei Comitati regionali 

 

Ai Presidente dei Comitati provinciali 

Oggetto: 97-260. Art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

1 - Aspetti generali

Il decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1997, emanato in materia di "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernente i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro", contiene all'articolo 8 disposizioni innovative ai fini dell'assoggettamento all'IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici con effetto dal 1° gennaio 1998.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni del predetto articolo 8:

- Gli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici devono trasmettere al Casellario dei pensionati, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati relativi ai trattamenti pensionistici che verranno erogati nel corso dello stesso anno.

- Entro il mese di giugno dello stesso anno, sulla base dei dati e degli elementi forniti dagli Enti, il Casellario centrale dei pensionati individua i soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici, calcola l'aliquota dei percipienti, determina le detrazioni spettanti e comunica agli Enti le informazioni necessarie per effettuare una tassazione che tenga conto dell'importo complessivo dei trattamenti;

- A partire dalla data di comunicazione, gli Enti devono provvedere ad assoggettare a tassazione il trattamento pensionistico che corrispondono tenendo conto degli elementi risultanti dalla comunicazione fornita dal Casellario.

- Entro il termine di legge per l'effettuazione del conguaglio ciascun Ente erogatore effettua le operazioni di conguaglio relativamente ai trattamenti corrisposti e, entro il 28 febbraio dell'anno successivo, consegna al percipiente la certificazione unica, fiscale e contributiva, relativa ai trattamenti corrisposti, annotando sulla stessa che sono state applicate le disposizioni dell'art. 8 del decreto n. 314.

- Sulla base delle dichiarazioni o degli elenchi presentati dagli Enti erogatori dei trattamenti pensionistici in qualità di sostituti d'imposta, l'Amministrazione Finanziaria provvede ad effettuare gli eventuali ulteriori conguagli, attraverso l'iscrizione a ruolo. Su tali conguagli non sono applicate sanzioni ma sono dovuti gli interessi.

- I pensionati che beneficiano esclusivamente di più trattamenti pensionistici assoggettati all'IRPEF in base alle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 314, sono esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Si indicano di seguito i criteri applicativi della nuova normativa individuati d'intesa con il Ministero delle Finanze.

2 - Abbinamento delle pensioni per l'applicazione dell'art. 8

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 sono stati innanzitutto individuati i trattamenti pensionistici, erogati sia dall'INPS che da altri Enti, ivi compresi i trattamenti periodici di cui all'art. 47, comma 1, lettera h-bis del TUIR, presenti nel Casellario centrale dei pensionati, erogati ad uno stesso soggetto.

L'abbinamento è stato effettuato sulla base del codice fiscale.

Sono stati abbinati fino ad un massimo di sei trattamenti pensionistici compreso il trattamento in lavorazione.

Essendo l'INPS il gestore del Casellario ed avendo quindi a disposizione i dati dei trattamenti pensionistici erogati dagli altri Enti, al fine di evitare situazioni di indebito, nei casi in cui l'Ente erogatore della pensione di minore importo sia l'Istituto già all'atto del rinnovo degli ordinativi di pagamento per l'anno 1998, viene operata la trattenuta IRPEF su tale prestazione tenendo conto degli importi delle pensioni erogate dagli altri Enti.

L'anticipazione della tassazione sulla base dei nuovi criteri consente di assoggettare la pensione già dall'inizio dell'anno ad una ritenuta fiscale molto più vicina a quella definitiva, evitando onerosi conguagli.

2.1 - Criteri per l'individuazione delle pensioni e delle detrazioni di imposta da attribuire

Ai fini dell'abbinamento per il calcolo dell'IRPEF sono state prese in considerazione tutte le pensioni assoggettabili ad IRPEF, erogate sia dall'INPS che dagli altri Enti.

Sono state escluse in quanto non assoggettabili ad IRPEF, le pensioni INPS di categoria PS e AS, le rendite erogate dall'INAIL e dall'IPSEMA (codice Ente 0280), le pensioni di guerra (codice Ente 9920), le pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva e i trattamenti assistenziali.

Sono state inoltre escluse le pensioni INPS con pagamento localizzato ad ufficio pagatore Z01, Z02, Z03, AAA, SCA, ELI, ELB e RED.

Per le pensioni ai superstiti erogate a più contitolari, per il momento, è stato effettuato l'abbinamento delle sole quote di pensione erogate al titolare intestatario.

L'articolo 8 prevede che il Casellario determini le detrazioni spettanti ad ogni soggetto.

A tal fine sono state individuate le detrazioni attribuite al singolo pensionato sulla totalità dei trattamenti presenti nel Casellario e il risultato derivante dal confronto tra le detrazioni attribuite sui diversi trattamenti S stato riconosciuto al trattamento individuato come "principale" sulla base dei criteri riportati al successivo punto 4.

Sulle pensioni individuate come non principali non viene riconosciuta alcuna detrazione.

3 - Trattamento principale

Ai fini dell'applicazione della tassazione tenendo conto della totalità dei trattamenti pensionistici percepiti dallo stesso soggetto, è necessario individuare tra i diversi trattamenti pensionistici erogati ad uno stesso beneficiario quello da considerare "principale".

Deve essere considerato "principale" il trattamento di importo più elevato. Nel caso in cui uno stesso sostituto d'imposta eroghi più trattamenti, ai fini dell'individuazione del trattamento da considerare principale, si fa riferimento all'Ente che complessivamente eroga l'importo più elevato. Ad esempio, nel caso di un soggetto percettore di tre pensioni, una di lire 10 milioni annui erogata dall'INPS e le altre due rispettivamente, di lire 3 milioni annui e di lire 9 milioni annui erogate da uno stesso Ente diverso dall'INPS, è considerato principale ai fini dell'applicazione dell'articolo 8, il trattamento complessivo erogato dall'altro Ente.

All'anzidetto fine le pensioni erogate dal Ministero del Tesoro, anche se con codice Ente diverso, codice Ente 0451, 0452, 0453, 0454, 9916, 9917, 9918, 9919, 9921, 9922, 9923) sono considerate erogate dallo stesso Ente.

Tutti i trattamenti non principali sono considerati "secondari".

4 - Modalità di tassazione

L'articolo 8 esonera i soggetti che siano titolari soltanto di più trattamenti pensionistici per i quali si rendano applicabili le disposizioni dello stesso articolo dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

Per consentire a ciascun sostituto d'imposta di operare la tassazione del trattamento corrisposto tenendo conto dell'ammontare complessivo dei trattamenti pensionistici percepiti da uno stesso beneficiario, il Casellario determina il trattamento complessivo spettante al pensionato per l'anno considerato, determina l'imposta lorda corrispondente, applica le detrazioni spettanti, determina l'imposta netta da trattenere e predispone per i sostituti d'imposta le comunicazioni di quanto deve essere trattenuto al pensionato.

4.1 - Modalità di tassazione del trattamento principale

L'Ente che eroga il trattamento individuato dal Casellario come "principale" deve effettuare la tassazione utilizzando le aliquote previste per gli scaglioni di reddito all'interno dei quali si colloca la pensione o le pensioni erogate e deve attribuire le detrazioni comunicate dal Casellario.

L'Ente individuato come gestore della pensione principale per un determinato anno rimane tale per l'intero anno, anche nel caso in cui la situazione del soggetto subisca variazioni, ad esempio per la liquidazione di un nuovo trattamento pensionistico, ovvero per l'aumento o la diminuzione dell'importo dei singoli trattamenti.

4.2 - Modalità di tassazione dei trattamenti non principali

Per la tassazione dei trattamenti non principali si procede in questo modo:

- dall'imposta complessiva netta da trattenere viene detratta l'imposta, determinata sulla pensione principale, utilizzando le aliquote previste per gli scaglioni di reddito ed attribuendo le detrazioni spettanti;

- viene calcolata l'imposta residua da trattenere sulle prestazioni secondarie e l'imponibile residuo relativo ai trattamenti non principali;

- viene determinata l'aliquota del percipiente in misura proporzionale tra l'imponibile complessivo dei trattamenti non principali e l'imposta residua da trattenere;

- l'aliquota deve essere utilizzata da tutti i sostituti d'imposta non principali.

5 - Tassazione delle pensioni INPS

Le pensioni INPS relative a titolari di più trattamenti, erogati solo dall'INPS o dall'INPS e da altri Enti, sono tassate con criteri che consentono di avere la situazione fiscale aggiornata dinamicamente con le variazioni di importo che intervengono sugli importi delle prestazioni del soggetto.

Ovviamente nessuna variazione è intervenuta nell'assoggettamento a IRPEF rispetto ai criteri sinora applicati per i titolari di un unico trattamento pensionistico.

5.1 - Titolare di due o più pensioni erogate soltanto dall'INPS

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di due o più pensioni erogate soltanto dall'INPS:

- le pensioni vengono considerate complessivamente come "principali";

- si determina l'imponibile complessivo spettante per l'anno considerato, relativo a tutti i trattamenti pensionistici del soggetto, (pensione in trattazione più i trattamenti presenti nel settore GP2BY del data base). Per le pensioni che in quel momento non risultano ancora rinnovate, viene determinato l'imponibile "attualizzato" relativo all'anno in calcolo, perequando l'ultimo importo mensile della pensione memorizzato in archivio;

- si determina l'imposta lorda dovuta sull'imponibile complessivo e si deducono le detrazioni spettanti;

- si ripartisce, in modo proporzionale tra gli imponibili, l'imposta dovuta. Nel momento in cui si calcola la prima delle pensioni, si determina l'importo della trattenuta da operare sulla base della proporzione tra l'imponibile totale, l'imposta netta totale e l'imponibile della pensione in calcolo. L'imposta netta viene ripartita in misura proporzionale agli imponibili mensili della pensione.

Al momento del calcolo della seconda pensione si ricalcola l'imponibile complessivo, tenendo conto delle eventuali variazioni nel frattempo intervenute e l'imposta complessiva netta dovuta.

Dall'imposta complessiva netta si sottrae l'imposta trattenuta sulla prima pensione; la differenza rappresenta l'importo da trattenere sulla pensione in esame che viene ripartito in misura proporzionale agli imponibili mensili della pensione. Ciò consente di gestire sempre la situazione del pensionato aggiornata con tutte le variazioni intervenute nel frattempo, senza che debbano essere effettuati conguagli;

- anche le detrazioni d'imposta spettanti vengono ripartite proporzionalmente agli imponibili delle pensioni.

Tali modalità di calcolo vengono utilizzate sia al momento del rinnovo generalizzato degli ordinativi di pagamento della pensione sia in occasione di variazioni della pensione nel corso dell'anno.

5.2 - Titolare di due o più pensioni erogate dall'INPS e da Enti diversi dall'INPS

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più pensioni erogate dall'INPS e da Enti diversi dall'INPS, si opera nei termini che seguono, a seconda che l'INPS eroghi o meno il trattamento da considerare principale sulla base dei criteri enunciati al punto 3.

5.2.1 - Pensione "principale" erogata dall'INPS

Nel caso in cui il trattamento "principale" sia erogato dall'INPS,

- si determina l'importo complessivo spettante nell'anno in relazione a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal soggetto, (pensione in trattazione più trattamenti presenti sul GP2BY);

- si determina l'imposta lorda dovuta sull'importo complessivo;

- si calcola con gli scaglioni progressivi l'imposta lorda dovuta sulla pensione o sulle pensioni INPS e si deducono le detrazioni spettanti;

- si determina la differenza tra l'imposta netta dovuta sull'importo complessivo e l'imposta calcolata sulla pensione o sulle pensioni INPS;

- si determina "l'aliquota del soggetto", da comunicare agli Enti erogatori delle altre pensioni, in misura proporzionale tra gli imponibili residui e l'imposta residua dovuta.

5.2.2 - Pensione "secondaria" erogata dall'INPS

Nel caso in cui la pensione o le pensioni erogate dall'INPS siano da considerare trattamento "secondario":

- si determina l'importo complessivo spettante per l'anno relativo a tutti i trattamenti pensionistici del soggetto (pensione in trattazione più i trattamenti presenti sul GP2BY);

- si determina l'imposta lorda dovuta sull'importo complessivo e si deducono le detrazioni spettanti;

- si calcola con gli scaglioni progressivi l'imposta lorda dovuta sulla pensione o sulle pensioni erogate dall'Ente principale e si deducono le detrazioni spettanti;

- si determina la differenza tra l'imposta netta dovuta sull'importo complessivo e l'imposta netta dovuta sul trattamento "principale" erogato dall'altro Ente. Tale differenza rappresenta l'imposta da trattenere sulle pensioni INPS e sulle eventuali ulteriori pensioni non principali a carico di Ente diverso dall'INPS;

- la differenza di imposta da trattenere viene ripartita proporzionalmente tra le pensioni non principali, considerando per ogni Ente il trattamento complessivo;

- si determina "l'aliquota del soggetto" da comunicare agli Enti erogatori delle altre pensioni, in modo proporzionale tra gli imponibili residui e l'imposta residua dovuta;

- si calcola l'imposta teorica che gli Enti erogatori dei trattamenti secondari devono trattenere con riferimento all'aliquota del soggetto;

- si determina l'ulteriore imposta residua che deve essere trattenuta sulle pensioni INPS;

- si ripartisce tale imposta residua in modo proporzionale agli imponibili delle singole pensioni INPS.

6 - Aggiornamento del data base delle pensioni

Per tutti i trattamenti pensionistici presenti nel Casellario, erogati sia dall'INPS che da altri Enti, le informazioni relative all'individuazione dei trattamenti interessati all'applicazione dell'articolo 8 sono state memorizzate nei seguenti campi del data base centrale:

 

 

 

 

Campo 

Significato 

GP1AV91N = 1 

pensione abbinata fiscalmente 

GP2BYB1 

chiavi dei trattamenti abbinati 

 

nella forma "categoria", "codice sede o codice Ente", "numero di certificato" (fino ad un massimo di cinque 

trattamenti); 

 

GP2BYB2 = "00" 

il valore "00" viene riportato in corrispondenza delle pensioni erogate dall'INPS gi.  

 

abbinate in precedenza; 

= "98" 

il valore "98" viene riportato in corrispondenza delle pensioni erogate dall'INPS o da 

 

altri Ente abbinate per la prima volta dall'anno 1998, in applicazione dell'articolo 8 

GP3CE15 

Imponibile annuo 

GP3CE19 

Imposta lorda anno corrente. Tale campo viene aggiornato a partire dal rinnovo 1998 

 

solo al momento del consuntivo 

GP3CE33 

Detrazioni d'imposta per l'anno corrente. Sono riportate solo per il trattamento 

 

principale 

GP3CE21 

Imposta netta anno corrente 

GP3CE22 

Codici detrazione d'imposta 

GP3CE28 

Aliquota marginale 

GP3CE34 

Importo addizionale IRPEF 

GP3CE35 

Aliquota del soggetto 

GP3CE36 

P - se pensione principale S - se pensione secondaria 

 

Blank se trattasi di titolare di una sola pensione 

GP3CE39 

A se importo attualizzato D se importo dichiarato 

 

 

Tali valori sono riportati solo per i trattamenti erogati da Enti diversi dall'INPS 

 

GP3CE16 

Imponibile arretrati anni precedenti 

GP3CE17 

Detrazioni d'imposta su arretrati anni precedenti 

GP3CE18 

Imposta netta su arretrati anni precedenti 

GP3CE37 

Aliquota media su arretrati anni precedenti 

 

 

I campi del GP3 relativi al Mod. 201 preventivo delle pensioni erogate da Enti diversi dall'INPS vengono aggiornati, al momento dell'applicazione dell'articolo 8 alle pensioni INPS, con gli importi attualizzati (codice A nel campo GP3CE39).

Nel momento in cui l'Ente invia la dichiarazione con i dati aggiornati, viene effettuato un nuovo aggiornamento dei campi del GP3 (codice D nel campo GP3CE39).

Nessuna modifica è stata apportata, con riferimento all'applicazione dell'articolo 8, ai campi del GP5 e del GP8.

7 - Aggiornamento dell'archivio locale DS78

Le informazioni relative alle chiavi delle pensioni tassate congiuntamente con applicazione dell'articolo 8 non sono presenti sull'archivio locale DS78.

Peraltro per tutte le pensioni interessate all'applicazione dell'articolo 8, viene visualizzato il literal "IRPEF cumulata

Con altre pensioni" (consultare data base pensioni gp2by).

8 - Conguagli

A seguito della comunicazione che gli Enti sono tenuti ad effettuare entro il mese di febbraio al Casellario, secondo quanto previsto dall'articolo 8, gli imponibili e le ritenute delle pensioni INPS saranno rideterminati tenendo conto dei nuovi importi comunicati dagli Enti.

9 - Comunicazione agli interessati

Per le pensioni per le quali trova applicazione l'articolo 8 viene inserita nel Mod. Obis M apposita comunicazione con l'indicazione dei trattamenti considerati ai fini della tassazione.

A tal fine sul Mod. Obis M viene riportato il seguente literal:

"L'imposta è stata determinata, come previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 314 del 1997, tenendo conto anche degli emolumenti degli altri trattamenti pensionistici risultanti nel casellario dei pensionati:

 

Pensione INPS Categoria 

 

Numero di certificato 

 

Codice 

 

Sede 

 

Trattamento erogato da 

 

10 - Procedura Caspen

La procedura CASPEN è stata modificata per visualizzare le informazioni aggiornate relative all'applicazione dell'art. 8. In particolare sul pannello dei dati fiscali della pensione viene evidenziato, oltre all'imponibile e all'imposta relativa sia agli emolumenti dell'anno in corso che agli arretrati degli anni precedenti, l'informazione relativa all'aliquota del soggetto, alla modalità di tassazione del trattamento (principale o secondario) e all'addizionale regionale IRPEF.

Il Direttore generale

Trizzino