§ 98.1.36173 - Circolare 11 luglio 1996, n. 144 .
Procedura di liquidazione degli assegni sociali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/07/1996
Numero:144

§ 98.1.36173 - Circolare 11 luglio 1996, n. 144 .

Procedura di liquidazione degli assegni sociali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge n. 335.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni e Direzione centrale tecnologia informatica.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

1. Premessa

Le procedure automatizzate sono state aggiornate per consentire la liquidazione degli assegni sociali di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i cui criteri normativi sono stati forniti con circolare n. 303 del 14 dicembre 1995.

Le modalità di presentazione delle domande di assegno sociale sono state illustrate con il messaggio n. 11585 del 20 febbraio 1996 (allegato 1), mentre con il messaggio n. 22427 del 18 aprile 1996 (allegato 2) sono state fornite le istruzioni per il caricamento delle predette domande nell'archivio EAD 75.

Si ricorda che con i messaggi n. 17725 e n. 22414 del 18 aprile 1996 (allegati 3 e 4), sono stati rilasciati i programmi per la liquidazione provvisoria in favore degli invalidi civili, delle pensioni sociali sostitutive con decorrenza successiva al 31 dicembre 1996.

 

 

2. Istituzione della nuova categoria di pensione

Per la liquidazione degli assegni sociali è stata istituita la nuova categoria di pensione "AS", il cui codice categoria è "078".

La categoria AS e il relativo codice 078 in passato erano stati utilizzati per l'assegno ai lavoratori anziani licenziati di cui all'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, gestito con procedura non meccanizzata.

 

 

3. Imputazione contabile

I pagamenti degli assegni sociali devono essere imputati al conto GAS 10/40, mentre i reincassi devono essere imputati al conto GAS 24/31, conti già in uso per l'imputazione dei pagamenti e dei reincassi delle pensioni sociali.

 

 

4. Procedura di liquidazione

Gli assegni sociali devono essere acquisiti utilizzando il programma 4296, che, con riferimento alla data di nascita del titolare e all'eventuale presenza nel campo 36 dell'archivio EAD 75 del codice di invalido civile, individua la prestazione da liquidare (pensione sociale o assegno sociale).

I dati devono essere acquisiti utilizzando i pannelli AN2, AN3, AN4 e AN5 con riferimento alle istruzioni impartite con la circolare n. 1064 EAD/35 del 18 febbraio 1986 e al punto 4.3 del supplemento agli Atti Ufficiali del mese di aprile 1993, Liquidazione dei trattamenti pensionistici e procedure collegate.

Resta inibita, per il momento, l'acquisizione dei dati nei campi "Recuperi: Causale, N. Cod. Conto e Importo". Qualora le Sedi abbiano provveduto all'erogazione di acconti, il pagamento dell'assegno sociale dovrà essere localizzato ad un ufficio pagatore di Sede al fine di recuperare sugli arretrati l'importo degli acconti erogati.

4.1 - Riduzione dell'assegno sociale per i ricoverati

Il decreto previsto dal comma 7 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 non è stato ancora emanato. Pertanto non è, per il momento, possibile liquidare prestazioni a ricoverati in Istituti o Comunità con retta a carico di enti pubblici.

4.2 - Provvisorietà della prestazione

Il comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 335 del 1995 prevede che l'erogazione dell'assegno avvenga con carattere di provvisorietà sulla base di una dichiarazione di responsabilità rilasciata dal richiedente circa i redditi di cui beneficia nell'anno di riferimento. Se l'interessato è coniugato, la dichiarazione deve riguardare anche i redditi del coniuge. L'importo in pagamento deve poi essere conguagliato entro il mese di luglio dell'anno successivo sulla base di una dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti dal titolare e dal coniuge.

Il carattere di provvisorietà dell'assegno va evidenziato nel provvedimento di accoglimento della prestazione.

4.3 - Misura dell'assegno in favore di soggetto non coniugato

L'assegno spetta al soggetto non coniugato, stato civile "1" (celibe/nubile), "3" (vedovo/a), "4" (separato/a), "5" (divorziato/a) che possiede redditi annui inferiori, per l'anno 1996, a lire 6.240.000.

Se il richiedente possiede redditi di importo pari o superiore al limite annuo, l'assegno sociale non spetta.

Se il richiedente non possiede redditi, l'assegno spetta nella misura di lire 480.000 mensili.

Se il richiedente possiede redditi di importo inferiore al limite annuo, l'assegno spetta in misura ridotta, pari alla differenza fra il limite di reddito e l'importo del reddito posseduto; detta differenza viene divisa per 13 e l'importo risultante viene erogato per i mesi di spettanza dell'assegno nell'anno. L'importo di tredicesima mensilità è determinato frazionando l'importo mensile così calcolato in relazione al numero dei mesi di godimento dell'assegno nell'anno.

4.4 - Misura dell'assegno in favore di soggetto coniugato

L'assegno spetta al soggetto coniugato, stato civile "2", i cui redditi annui sommati con quelli del coniuge siano inferiori, per l'anno 1996, a lire 12.480.000.

Se il totale dei redditi posseduti dal richiedente e dal coniuge è pari o superiore al limite annuo, l'assegno sociale non spetta.

Se il totale dei redditi posseduti dal richiedente e dal coniuge è inferiore o uguale al limite previsto per il soggetto non coniugato, l'assegno spetta nella misura intera.

Se il totale dei redditi posseduti dal richiedente e dal coniuge è compreso tra il limite annuo previsto per il soggetto non coniugato e il limite annuo previsto per il soggetto coniugato, l'assegno spetta in misura ridotta, pari alla differenza fra il limite di reddito e l'importo del reddito annuo posseduto dall'interessato e dal coniuge.

4.5 - Maggiorazione sociale

Sull'assegno sociale non spetta la maggiorazione sociale.

4.6 - Rimborso ticket

Sulla tredicesima mensilità dell'assegno sociale non spetta il rimborso per il ticket previsto per le pensioni sociali dall'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 484, nella misura di lire 10.000.

4.7 - Assegni di importo esiguo

Qualora l'importo mensile dell'assegno sociale sia inferiore a lire 3.000, il pagamento viene localizzato all'ufficio pagatore di sede ESA.

4.8 - Interessi legali

Ai richiedenti l'assegno sociale spettano gli interessi legali, secondo le vigenti disposizioni. La liquidazione degli interessi viene effettuata con le consuete modalità dalla procedura residente sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni.

4.9 - Stampe

I documenti emessi dalle procedure sono gli stessi previsti per le pensioni sociali.

 

 

5. Periodicità di pagamento e data di pagamento

L'assegno sociale viene pagato nei mesi dispari alle stesse scadenze previste per la pensione sociale.

In relazione all'importo mensile la periodicità di pagamento dell'assegno sociale può essere bimestrale o semestrale.

 

 

6. Numerazione degli assegni sociali

La numerazione degli assegni sociali viene effettuata in via automatica dalle procedure di acquisizione, come per la generalità delle altre pensioni.

Agli assegni sociali deve essere attribuita la numerazione della serie da 4.000.000. a 4.999.999; i numeri da 4.000.000 a 4.010.000 devono essere riservati ai trasferimenti degli assegni sociali da una Sede ad un'altra.

Prima di avviare la procedura di acquisizione le Sedi dovranno attivare, da operatore con identificativo 03, il programma 157, funzione "F", Codice procedura "PN", e inserire i numeri da utilizzare, da 4.010.001 in poi.

La numerazione è prevista su base provinciale e pertanto in tutte le realtà per le quali, nella stessa provincia, sono presenti più strutture dotate di sistema dipartimentale AS/400, la serie di numeri dovrà essere suddivisa a cura della Sede provinciale tra le diverse strutture. Al riguardo si rinvia alle istruzioni operative impartite con circolare n. 737 del 1° marzo 1982 e nel messaggio n. 35472 del 26 ottobre 1994 (allegato 5).

 

 

7. Programmi

Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 i sottoelencati programmi:

Programma 

Livello 

Versione 

TNFP3160 

F 

1° luglio 1996 

TNFP3166 

F 

25 giugno 1996 

TNFP3167 

F 

25 giugno 1996 

TNFP3168 

F 

25 giugno 1996 

TNFP3173 

F 

25 giugno1996 

TNFP3176 

F 

25 giugno 1996 

TNFP3186 

F 

25 giugno 1996 

TNRP4296 

R 

5 luglio 1996 

TNCP4319 

C 

5 luglio 1996 

TNAP4320 

A 

17 aprile 1996 

TNDP4321 

D 

5 luglio 1996 

TNBP4324 

B 

17 aprile 1996 

TNHP4325 

H 

5 luglio 1996 

TNDP4326 

D 

5 luglio 1996 

TNAP4328 

A 

17 aprile1996 

TNCP4329 

C 

17 aprile 1996 

TNBP4331 

B 

5 luglio 1996 

TNVP4332 

V 

5 luglio 1996 

TNBP0104 

B 

15 giugno1996 

TNBP0105 

B 

15 giugno1996 

TNBP3411 

B 

15 giugno1996 

TNFP3419 

F 

15 giugno1996 

TNDP3453 

D 

1° luglio 1996 

TNEP4279 

E 

15 giugno 1996 

TNIP4348 

I 

15 giugno 1996 

TNIP4349 

I 

15 giugno 1996 

TNGP4350 

G 

15 giugno 1996 

TNCP4351 

C 

15 giugno 1996 

TNIP4356 

I 

15 giugno 1996 

TNEP4357 

E 

15 giugno 1996 

TNHP4359 

H 

15 giugno 1996 

PSTTE08 

 

10 luglio 1996 

PSTCATE 

 

10 luglio 1996 

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

 

Allegato 2

 

 

Allegato 3

 

 

Allegato 4

 

 

Allegato 5

Messaggio n. 35472 del 26 ottobre 1994

 

Ai Direttori delle sedi 

 

Ai Direttori dei centri operativi 

 

Ai Dirigenti i reparti pensioni 

e, p. c.:  

Ai Direttori delle sedi regionali 

Centri operativi dotati di AS/400. Numerazione delle pensioni

Si è rilevato che in taluni casi è stata attribuita una numerazione alle pensioni di prima liquidazione da parte di più strutture operanti nella stessa provincia (in particolare da parte di Sedi zonali e Centri operativi dotati di AS/400).

Tale circostanza pone alcuni problemi nella effettuazione dei pagamenti agli uffici che operano in via telematica.

Si rende pertanto necessario che vengano osservate le seguenti istruzioni.

Con circolare n. 737 del 1° marzo 1982 sono state stabilite le serie numeriche da attribuire alle pensioni di nuova liquidazione con la procedura PV. Successivamente anche per la liquidazione delle pensioni di categoria PS sono state dettate istruzioni per la numerazione automatica.

L'assegnazione del numero viene controllata dal programma 157 residente sul sottosistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni.

Al punto 2.1.2 della predetta circolare è espressamente previsto che, per evitare duplicazioni di numeri di certificato nell'ambito della stessa provincia, la Sede provinciale assegni, con riferimento alle serie previste per le varie categorie, una successione di numeri diversi ad ogni Sede zonale e ad ogni Centro operativo dotato di sottosistema AS/400.

Pertanto detti Centri operativi dovranno richiedere o alla Sede provinciale una serie di numeri per ogni categoria di pensione o alla Sede zonale da cui sono stati scorporati una sottoserie di numeri nell'ambito di quelle attribuite alla Sede zonale dalla Sede provinciale.

In quest'ultimo caso la Sede zonale avrà cura di rettificare opportunamente con il programma 157 le serie di numeri che utilizzerà per le proprie necessità.

Come è noto, nell'ambito di ciascuna serie numerica, e per le Sedi zonali nell'ambito di ciascuna sottoserie loro assegnata, una prima serie di numeri definita in base al presunto movimento dei trasferimenti sarà destinata all'assunzione in carico delle pensioni trasferite da altre Sedi.

Si sottolinea altresì l'opportunità che i Centri operativi dotati di AS/400 dispongano anche di una serie numerica per numerare le pensioni trasferite da altre province, già liquidate con il sistema PN1 (identificabili dalla serie numerica maggiore di 50.000.000).

Il Direttore centrale

per le pensioni

Bonifazi

Il Direttore centrale

per la tecnologia informatica

Panicucci