§ 98.1.35938 - Circolare 25 maggio 1996, n. 111 .
Decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.


Settore:Normativa nazionale
Data:25/05/1996
Numero:111

§ 98.1.35938 - Circolare 25 maggio 1996, n. 111 .

Decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207. Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e primari  

 

medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai Membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Premessa

L'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, in attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale ai soggetti che esercitano, in qualità di titolari o di coadiutori, attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, ovvero che esercitano attività commerciale su aree pubbliche.

 

 

2. Requisiti richiesti per la concessione dell'indennizzo

L'indennizzo spetta ai soggetti che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 1998, siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età, se uomini, ovvero 57 anni di età, se donne;

- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

 

 

3. Condizioni per l'erogazione dell'indennizzo

L'erogazione dell'indennizzo è subordinata alle seguenti condizioni:

- cessazione definitiva dell'attività commerciale;

- riconsegna al Comune dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto;

- cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 

 

4. Misura, durata e modalità di erogazione dell'indennizzo

4.1 - Misura dell'indennizzo

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali.

4.2 - Durata dell'indennizzo

L'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie i 65 anni di età, se uomo, ovvero i 60 anni di età, se donna.

L'erogazione dell'indennizzo cessa in ogni caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma.

4.3 - Modalità di erogazione dell'indennizzo

L'erogazione dell'indennizzo viene effettuata con le stesse modalità e cadenze previste per le prestazioni pensionistiche agli esercenti attività commerciali.

4.4 - Utilizzazione dei periodi di erogazione dell'indennizzo ai fini del diritto a pensione

Il periodo di godimento dell'indennizzo è utile ai soli fini del conseguimento dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni degli esercenti attività commerciali.

 

 

5. Incompatibilità

L'indennizzo è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato.

Il decreto legislativo non prevede l'incompatibilità dell'indennizzo con i trattamenti pensionistici eventualmente percepiti dagli interessati. Si ritiene pertanto che la titolarità di un trattamento pensionistico non precluda di per sé la possibilità di beneficiare dell'indennizzo, in presenza dei requisiti e delle condizioni richieste.

L'erogazione dell'indennizzo cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il beneficiario abbia ripreso un'attività lavorativa, dipendente o autonoma. Il beneficiario è tenuto a comunicare all'I.N.P.S. la ripresa dell'attività lavorativa entro 30 giorni dall'evento.

 

 

6. Procedure per la concessione dell'indennizzo

La domanda per la concessione dell'indennizzo deve essere presentata presso la Sede dell'I.N.P.S. territorialmente competente, utilizzando l'apposito modulo (allegato 1), da riprodurre localmente.

Devono comunque essere considerate utilmente presentate, e conseguentemente istruite, anche le domande non redatte sul modulo.

Alla domanda deve essere allegato lo stato di famiglia e la documentazione comprovante la cessazione definitiva dell'attività commerciale, la riconsegna dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e dell'autorizzazione per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nel caso in cui quest'ultima sia esercitata congiuntamente all'attività di commercio al minuto, e la cancellazione del soggetto titolare dell'attività dal registro degli esercenti il commercio e dal registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Alla domanda deve inoltre essere allegata la dichiarazione concernente il diritto alle detrazioni di imposta, redatta secondo il facsimile allegato 2, da riprodurre localmente.

Le domande possono essere presentate entro il 31 gennaio 1999. Il Comitato di gestione del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale può disporre la chiusura anticipata del termine di presentazione delle domande di indennizzo in caso di esaurimento delle risorse del Fondo.

La Sede competente per territorio provvede, entro 30 giorni dalla ricezione delle domande, a:

- istruire le domande secondo l'ordine cronologico di presentazione;

- verificare i requisiti di ammissibilità delle domande;

- trasmettere, con parere motivato, copia della domanda con le risultanze dell'istruttoria al Comitato di gestione.

Il Comitato di gestione decide in via definitiva sulla concessione dell'indennizzo secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande alle Sedi e nei limiti della disponibilità delle risorse del Fondo.

 

 

7. Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale

Per le finalità del decreto legislativo n. 207 del 1996 è istituito presso l'I.N.P.S. il "Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale", che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.

Il Fondo è gestito da un Comitato nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduto da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e composto da un rappresentante del Ministero del tesoro, da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un rappresentante dell'I.N.P.S. e da tre rappresentanti della categoria designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Il Comitato definisce le procedure per l'esame delle domande e per l'erogazione dell'indennizzo.

Si fa riserva di comunicazioni per quanto riguarda le modalità di liquidazione dell'indennizzo. Per il momento, le Sedi devono provvedere a ricevere le domande, a verificare la completezza della documentazione e ad effettuare la relativa istruttoria.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato n. 1

Mod. IND COM/207

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla Sede I.N.P.S. di 

 

 

 

DOMANDA DI INDENNIZZO PER LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ COMMERCIALE 

(decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207) 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

nato/a il 

 

a  

 

codice fiscale 

 

abitante a 

 

via 

 

 

 

esercente, in qualità di 

 

 

titolare 

 

coadiutore di 

 

 

codice fiscale 

 

 

 

 

 

attività commerciale al minuto dei seguenti prodotti 

 

in 

 

via 

 

 

 

ABBINATA 

 

NON ABBINATA ad attività di somministrazione al pubblico  

di alimenti e bevande 

 

attività commerciale al minuto dei seguenti prodotti 

 

 

 

 

 

su area pubblica sita nei Comuni di 

 

 

 

 

 

in forma itinerante nel territorio delle Regioni 

 

 

 

 

 

CHIEDE 

 

l'erogazione dell'indennizzo previsto dal decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, per la cessazione dell'attività commerciale. 

 

Il sottoscritto DICHIARA che: 

 

l'attività commerciale è cessata definitivamente il 

 

; 

 

 

l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale e per la somministrazione al pubblico  

di alimenti e bevande è stata riconsegnata al Comune di 

 

il 

 

(allegare dichiarazione rilasciata dal Sindaco del Comune); 

 

 

il titolare dell'attività è stato cancellato dal registro degli esercenti il commercio e dal registro  

delle imprese presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di 

 

il 

 

(allegare copia dell'attestazione dell'avvenuta cancellazione, ovvero dichiarazione, rilasciata dalla Camera di commercio, dell'avvenuta presentazione della domanda di cancellazione con l'indicazione della relativa decorrenza). 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di NON SVOLGERE nessuna attività di lavoro autonomo o subordinato. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni civili e penali previste per coloro che rendono attestazioni false, dichiara, sotto la propria responsabilità, che le notizie fornite sono complete e veritiere. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare, entro 30 giorni dal suo verificarsi, la ripresa di una attività lavorativa, dipendente o autonoma. 

Il/la sottoscritto/a è consapevole che l'omessa o incompleta comunicazione di fatti influenti sul diritto all'indennizzo comporta, oltre alle responsabilità previste dalla legge, il recupero delle somme riscosse indebitamente. 

 

Data 

 

Firma 

 

 

 

 

Allegato n. 2

Mod. DETR IMP/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE CONCERNENTE IL DIRITTO ALLE DETRAZIONI D'IMPOSTA PREVISTE DAGLI ARTICOLI 12 E 13 DEL D.P.R. 22 DICEMBRE 1986, N. 917 

(articolo 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) 

 

 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

nato/a il 

 

a 

 

stato civile 

 

codice fiscale 

 

ai fini della ritenuta Irpef alla fonte sull'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, dichiara, sotto la propria responsabilità, di avere diritto alle seguenti detrazioni d'imposta (indicare SI o NO nelle apposite caselle; nel caso di richiesta di detrazioni per figli ed altri familiari a carico, diversi dal coniuge, indicarne il numero): 

 

detrazione per redditi di lavoro dipendente ed assimilati 

 

 

 

detrazione per il coniuge a carico 

 

 

 

detrazione per il primo figlio a carico in mancanza del coniuge 

 

 

 

detrazione in misura semplice per n.  

 

figli a carico 

 

 

detrazione in misura doppia per n.  

 

figli a carico 

 

 

 

detrazione per n.  

 

altri familiari a carico. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente all'I.N.P.S. ogni variazione che dovesse comportare la perdita del diritto alle detrazioni d'imposta richieste. 

 

Data 

 

 

Firma