Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 03/12/1997 |
Numero: | 65 |
§ 98.1.38623 - Circolare 3 dicembre 1997, n. 65 .
Modifica di alcune procedure operative.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica.
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Ai Dirigenti degli Uffici centrali e periferici |
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Loro sedi |
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Ai Coordinatori delle consulenze professionali |
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Loro sedi |
L'aggiornamento di procedure operative o la correzione di alcune metodiche di calcolo seguite nella determinazione dei trattamenti di quiescenza spettanti agli iscritti a questo Istituto sono originate dalla necessità di rendere le prestazioni stesse strettamente aderenti alla "ratio" della normativa che le riguardano, tenendo anche conto del carattere evolutivo delle interpretazioni assunte dalla giurisprudenza in materia previdenziale.
D'altro canto, l'attività di costante concertazione pure posta in essere da questo Istituto con i dicasteri vigilanti nonché con le organizzazioni di rappresentanza degli iscritti ha avuto l'effetto di costituire un meccanismo di attento esame e controllo delle procedure in relazione alle fattispecie che si presentano nella fase di operatività. Proprio questa funzione di osservazione e comparazione ha di recente evidenziato l'esigenza di introdurre nelle operazioni di calcolo del trattamento pensionistico spettante agli iscritti a questa gestione previdenziale e fin qui seguite alcuni correttivi, allo scopo di rendere più esatta la loro determinazione.
1. Retribuzione media per la determinazione della quota b) di pensione di cui al
Con precedenti
In particolare, nelle suddette disposizioni di servizio è stato sottolineato come il periodo di riferimento, utile per la determinazione della seconda quota di pensione, dovesse essere trasformato in mesi interi, seguendo il noto criterio di arrotondamento in base al quale la frazione fino a quindici giorni si trascura, mentre quella maggiore determina l'aumento al mese superiore.
Nell'esercizio pratico, tali modalità di calcolo si sono rivelate non particolarmente esatte, soprattutto nei casi in cui si verificano interruzioni di servizio e in quelli in cui la cessazione avviene nel corso del mese.
A ciò si aggiunga che, col criterio di arrotondamento anzidetto, la corresponsione al dipendente di quote di salario accessorio in prossimità del collocamento a riposo poteva risultare, in alcuni casi, privo di rilevanza nel calcolo della retribuzione media, ovvero pesare nella determinazione della stessa non per l'effettivo periodo di godimento della retribuzione.
È pertanto opportuno modificare la procedura di calcolo di che trattasi, introducendo come unità di determinazione del periodo di riferimento e di ponderazione con le retribuzioni i giorni in luogo dei mesi interi, tenendo conto nel computo del criterio commerciale (360 giorni per ogni anno).
2. Penalizzazioni previste dall'art. 11 della
Nell'intento di contenere la spesa previdenziale, il comma 16 dell'art. 11 della
Al riguardo, sono state fornite ampie delucidazioni con
Invero, tale interpretazione applicativa del più volte richiamato comma 16 deve essere rivista alla luce della considerazione che il provvedimento legislativo da applicare dispone la penalizzazione del trattamento pensionistico nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianità contributiva inferiore ai trentacinque anni e che la misura della riduzione è in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo.
È perciò palese l'intento del legislatore di collegare l'applicabilità della disposizione normativa in argomento agli anni di servizio utili ai fini del diritto e non all'anzianità presa a base della misura della pensione.
Conseguentemente, il calcolo in questione per i trattamenti di quiescenza provvisori e definitivi dovrà d'ora in poi essere effettuato prendendo a riferimento l'anzianità contributiva utile per il conseguimento del diritto a pensione.
Rimane ferma la necessità di arrotondare l'anzianità contributiva ad anni interi per l'individuazione della percentuale di riduzione, per cui la frazione di un anno di servizio utile alla data di cessazione, se superiore a sei mesi, dovrà valutarsi come anno intero, altrimenti verrà trascurata.
In dipendenza di tale mutato orientamento, viene a determinarsi la necessità di rettificare i provvedimenti pensionistici riguardati dalla disposizione citata e già adottati.
Pertanto, gli Enti datori di lavoro nella determinazione dei nuovi trattamenti provvisori di pensione avranno cura di conformare le modalità di calcolo delle penalizzazioni previste dall'art. 11 della
Nei casi invece in cui questo Istituto abbia già provveduto all'emissione del decreto di pensione, stante l'impossibilità per gli Uffici previdenziali di individuare i singoli interessati, sarà opportuno che gli Enti datori di lavoro, accertata la rilevanza della nuova procedura di calcolo nei casi di specie, invitino i propri ex dipendenti a presentare presso la locale Sede I.N. P.D.A.P. apposita domanda di revisione in via amministrativa del provvedimento pensionistico in ordine alle penalizzazioni ex art. 11
In esito a tale istanza verrà emesso un nuovo decreto di pensione debitamente modificato.
3. Attribuzione della perequazione automatica dal 1° gennaio 1996 ai superstiti di dipendenti e pensionati deceduti nel mese di dicembre 1995.
La Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - ha espresso l'avviso, rispondendo ad apposito quesito formulato dalla Direzione generale dei servizi periferici del Ministero del tesoro, che per i casi di trattamenti pensionistici di riversibilità liquidati con decorrenza 1° gennaio 1996, attribuiti ai superstiti di dipendenti e pensionati deceduti nell'arco del mese di dicembre 1995, possa farsi luogo all'applicazione della perequazione automatica a far tempo dalla concessione dei trattamenti medesimi, al fine di evitare disparità con analoghi trattamenti di riversibilità liquidati nei restanti mesi dell'anno 1995.
Le perplessità sorte in proposito erano da porsi in relazione all'art. 1 (comma 41) della
In via definitiva, come detto, la Ragioneria Generale ha risolto la questione, ritenendo applicabili i benefici di perequazione e precisando altresì che tale criterio ha carattere permanente e potrà essere perciò seguito anche negli anni a venire.
4. Indice I.S.T.A.T. per l'anno 1996.
L'I.S.T.A.T. ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati per l'anno 1996 è risultato pari a 103,9. Pertanto, ai fini dell'applicazione del comma 4 dell'art. 7 del
5. Tasso di capitalizzazione di cui all'art. 1, comma 9, della
L'I.S.T.A.T. ha anche reso noto che per l'anno 1997 il tasso annuo di capitalizzazione, ai fini della rivalutazione dei montanti contributivi prevista dall'art. 1 (comma 9) della
Detto valore, come noto, scaturisce dalla variazione media quinquennale del P.I.L. (Prodotto interno lordo) nominale, riferita ai cinque anni precedenti l'anno da rivalutare.
6. Valutazione del salario accessorio.
Con precedente
Nel confermare in via generale il contenuto della citata circolare, si precisa tuttavia che gli emolumenti non annualizzabili (ad es. indennità di mancato preavviso) troveranno valutazioni nel calcolo della retribuzione media pensionabile per l'intero mese in cui risultano percepiti, ovvero per l'ultimo mese di servizio se monetizzati all'atto del collocamento a riposo o successivamente.
7. Esclusione dell'indennità integrativa speciale dal calcolo del valore capitale.
Con deliberazione n. 6/95 emessa dalla Sezione del controllo della Corte dei Conti nell'adunanza del 29 novembre 1994 è stata riaffermata, analizzando alcuni decreti di liquidazione del trattamento di pensione a favore di personale insegnante transitato nei ruoli statali anteriormente alla data di entrata in vigore del
Le motivazioni a sostegno della citata sentenza, che scaturiscono da ormai univoca giurisprudenza, risiedono nella evoluzione della normativa disciplinante l'indennità integrativa speciale e nel rapporto tra trattamento base ed emolumenti accessori o integrativi, in relazione alle specifiche disposizione di legge che regolano i rapporti finanziari tra le gestioni che intervengono nella ricongiunzione di servizi.
Pertanto, ad integrazione di quanto contenuto nella precedente comunicazione di servizio 24 febbraio 1997, n. 267 (punto 6), anche nei casi di applicazione della
Il Direttore generale
Dott.ssa Lucia Mezzacapo