Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.4 personale e organizzazione degli uffici |
Data: | 19/01/1994 |
Numero: | 1 |
§ 1.4.136 - Circolare Ass. 19 gennaio 1994, n. 1.
Vigenza ed applicabilità dell'art. 5 del testo unico dello statuto degli impiegati civili dello Stato 10 gennaio 1957, n. 3 nella Regione siciliana.
(G.U.R. 29 gennaio 1994, n. 5).
Per la necessaria conoscenza e le conseguenti determinazioni, si trasmette qui di seguito il parere n. 675/93 reso dal Consiglio di giustizia amministrativa nella adunanza del 13 dicembre 1993, in ordine all'oggetto, su richiesta di questo Assessorato:
«L'art. 7 della
Tale riserva e le altre, previste da leggi statali e regionali, superano spesso i posti messi a concorso.
Sorge, pertanto, il problema se in tali casi sia applicabile il disposto dell'art. 5 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto le riserve dei posti, previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. Se, in relazione a tale limite, si imponga una riduzione dei posti da riservare secondo legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di aventi diritto a riserva.
L'Amministrazione riferente ritiene che tale norma, contenendo un principio di carattere generale, sia tuttora vigente e si applichi anche alla Regione siciliana.
Sulla questione viene chiesto il parere di questo Consiglio.
Considerato:
Dal principio generale sancito dall'art. 97 della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede di regola mediante concorso, discende che vanno interpretate in senso restrittivo quelle disposizioni che, al fine di tutelare determinate categorie protette, vengono ad alterare la par condicio tra tutti i candidati.
Deve, pertanto, ritenersi tuttora vigente, anche nello ambito della Regione siciliana, l'art. 5 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, che nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive e di concetto stabilisce che i posti riservati non possono superare la metà di quelli messi a concorso e prevede, ove necessario a tal fine, una riduzione proporzionale dei posti da riservare per ciascuna categoria.
P. Q. M.
Nei sensi suesposti è il parere».