§ 27.6.205 - Circolare 24 marzo 1994, n. 4.
Regolamento della Comunità Europea n. 822/87 - art. 39. Distillazione obbligatoria campagna 1993/94.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.6 finanza locale
Data:24/03/1994
Numero:4

§ 27.6.205 - Circolare 24 marzo 1994, n. 4. [1]

Regolamento della Comunità Europea n. 822/87 - art. 39. Distillazione obbligatoria campagna 1993/94.

(G.U. 8 aprile 1994, n. 81).

 

     In applicazione dell'art. 39 del Regolamento C.E. del consiglio n. 822/87, la commissione U.E.. con Regolamento C.E. n. 343/94 del 15 febbraio 1994 ha attivato la distillazione obbligatoria per un quantitativo di vino pari a 18.200.000 ettolitri, così ripartito:

     hl. 2.550.000 in Francia;

     hl. 12.150.000 in Italia;

     hl. 3.000.000 in Spagna;

     hl. 500.000 in Grecia.

con il Regolamento C.E. n. 465/94 del 1 marzo 1994, modificato dal successivo Regolamento C.E. n. 610/94 del 18 marzo 1994 sono state stabilite le percentuali della produzione dei vini da tavola da consegnare in Italia alla suddetta distillazione.

     Con la presente circolare si forniscono, pertanto, le indicazioni ed i necessari chiarimenti per la corretta applicazione della misura in questione, che ricalcano sostanzialmente quelle delle scorse campagne, fatta eccezione per quanto riguarda: il livello dei prezzi e dei premi; le percentuali dell'obbligo a carico di ciascun produttore; la fascia di esenzione dall'obbligo che, per questa campagna, va da 0 a 45 hl/ha di resa; la comunicazione entro il 20 aprile 1994 del quantitativo di vino da distillare; la quantità dell'alcool neutro che può essere consegnato all'organismo di intervento.

     Si sottolinea, inoltre, che anche per la corrente campagna l'Italia ha ottenuto di poter beneficiare di talune deroghe alla normativa vigente che hanno consentito di tener conto, nella distribuzione dell'obbligo, della nostra situazione produttiva. In proposito si ricorda che in corrispondenza del doppio della resa media nazionale (154 hl/ha) è stata fissata una percentuale di conferimento del 65,5% in luogo del 75% e che sono stati esentati dall'obbligo i produttori con una resa uguale o inferiore a 45 hl/ha nonché quelli tenuti a consegnare un volume di vino inferiore ai 25 hl e non a 5 hl, come stabilito per i produttori degli altri paesi della comunità.

     1) Soggetti obbligati alla distillazione.

     In linea di principio, sono soggetti all'obbligo della distillazione in questione tutti i produttori che nella campagna vitivinicola in corso hanno ottenuto vino da tavola dalla trasformazione di uva, mosti di uva, mosti di uva parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione, da essi prodotti od acquistati nonché qualsiasi persona fisica o giuridica o associazione di dette persone soggette agli obblighi di cui all'art. 35 del Regolamento C.E. n. 822/87.

     Per quanto riguarda l'Italia è da tener presente che, in deroga all'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento C.E. n. 441/88, sono esonerati dall'obbligo i produttori che: nella campagna in corso sono tenuti a consegnare un volume di vino inferiore a 25 ettolitri; dopo le eventuali detrazioni del volume di vino oggetto della distillazione preventiva sono tenuti a consegnare un volume di vino residuo inferiore ai 25 ettolitri.

     Si segnala, inoltre, che anche nella campagna corrente, in deroga all'art. 6, paragrafo 1, del citato Regolamento C.E. n. 441/88, il produttore può dedurre dalla base di calcolo dell'obbligo le quantità di mosto di uva desti nate alla elaborazione di prodotti diversi dal vino da tavola, non ancora trasformati alla data del 15 marzo 1994, a condizione che il produttore medesimo si impegni a trasformarli entro il 31 agosto 1994.

     Il produttore al riguardo è tenuto a dichiarare, secondo il modello di cui all'allegato 2, all'ufficio competente dell'ispettorato centrale repressione frodi, la trasformazione dei propri mosti d'uva in prodotti diversi dal vino da tavola. Se detta trasformazione non ha avuto luogo entro la predetta data il produttore dovrà consegnare alla distillazione obbligatoria, sotto forma di vino, la quantità dovuta per i mosti non trasformati, maggiorata del 20%. Si precisa, altresì, che in considerazione delle difficoltà che si potrebbero verificare in sede di attuazione della misura in questione, è concessa ai produttori obbligati la possibilità di consegnare alla distillazione, in alternativa al vino di propria produzione, vino ottenuto da altri produttori.

     In tal caso il produttore obbligato può: avviare esso stesso alla distillazione del vino acquistato presso altro produttore; dare mandato ad altro produttore di provvedere, per suo conto, alla consegna in distilleria del vino.

     Inoltre, anche per la campagna in corso, per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 12 del Regolamento C.E. n. 441/88, il vino consegnato alla distillazione in assolvimento dell'obbligo in questione deve essere di produzione nazionale. Ciò significa, ad esempio, che un produttore italiano non soddisfa il proprio obbligo avviando alla distillazione vino acquistato da un produttore greco come pure non assolve l'obbligo mediante la "consegna per conto" effettuata da un produttore spagnolo.

     2) Percentuali dell'obbligo.

     La quantità di vino che ciascun produttore è tenuto a consegnare o far consegnare per suo conto in distilleria è determinata utilizzando la percentuale corrispondente alla propria resa/hza, come indicato nell'allegato 1 della presente circolare.

     La predetta resa, qualora formata da decimali, dovrà essere comunque arrotondata alla unità inferiore (es. per una resa/ha di 107,85 dovrà essere presa in considerazione la cifra 107).

     3) Caratteristiche del vino oggetto di distillazione e prodotti ottenibili.

     Per quanto riguarda il nostro paese, il vino oggetto di consegna in distilleria, in assolvimento dell'obbligo di che trattasi, è il vino atto a dare il vino da tavola ed il vino da tavola, siano essi rossi, rosati o bianchi. I vini atti devono avere un titolo alcolometrico volumico almeno pari a quello naturale minimo fissato per la zona in cui essi sono stati prodotti, e cioè: 8% vol. per quelli della zona CIB; 8,5% vol. per quelli della zona CII; 9% vol. per quelli della zona CIII.

     I vini da tavola debbono avere una gradazione alcolica effettiva compresa tra 9 e 15% vol., fatti salvi i vini da tavola prodotti in particolari superfici viticole, i quali possono avere una gradazione alcolica massima di 17% vol. (vedasi in proposito il Regolamento C.E. n. 2319/74 del 10 settembre 1974).

     Le caratteristiche dei vini in questione devono risultare da un certificato di analisi, rilasciato da un laboratorio od istituto all'uopo abilitato, nel quale debbono essere indicati: a) per quanto riguarda le caratteristiche chimiche: la gradazione alcolometrica effettiva; l'acidità volatile espressa in acido acetico; l'acidità totale espressa in acido tartarico; l'estratto secco e le ceneri; b) per quanto riguarda le caratteristiche organolettiche si rimanda al Decreto Ministeriale 12 marzo 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 1986.

     Tuttavia, tenuto conto che il vino in causa deve essere denaturato con cloruro di litio, non sarà necessaria l'indicazione delle caratteristiche relative al sapore. Dalla distillazione in oggetto possono essere ottenuti i seguenti prodotti: alcole neutro rispondente alle caratteristiche qualitative di cui all'allegato al Regolamento C.E. n. 2046/89 del Consiglio; acquavite di vino rispondente alle caratteristiche qualitative previste dal Regolamento C.E. n. 1576/89; alcole greggio avente titolo alcolometrico pari o superiore a 52% vol.

     4) Prezzi minimi di cessione del vino alla distillazione. Fatta salva la riduzione del prezzo prevista dall'art. 44 del Regolamento C.E. n. 822/87, il prezzo minimo di cessione alla distillazione obbligatoria del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola, per la presente campagna, è pari al 26,14% del prezzo di orientamento del vino da tavola dei tipi RI, RII e ai atteso che la quantità di vino da distillare nell'ambito C.E. eccede il limite del 10% delle utilizzazioni normali. Tale prezzo, che si applica a merce sfusa franco azienda del produttore, è pari a 0,83 ECU % vol. d'alcole e per ettolitro, e deve essere corrisposto dal distillatore al produttore entro tre mesi dall'entrata in distilleria di ciascuna partita di vino.

     Qualora si constati che il distillatore non ha pagato il prezzo minimo di acquisto del vino al produttore soggetto all'obbligo, l'organismo di intervento versa al produttore stesso, anteriormente al 1 giugno 1995 un importo uguale all'aiuto.

     A seguito dell'emanazione del Regolamento C.E. n. 2192/93, "relativo a taluni fatti generatori dei tassi di conversione agricoli utilizzati per il settore vitivinicolo", il tasso di conversione dell'ECU in lire applicabile per la misura in questione è quello in vigore il 1 aprile c.a.

     5) Livello degli aiuti alla distillazione e dei prezzi di cessione dei prodotti ottenuti. I livelli degli aiuti a favore dei distillatori sono fissati come segue: per la produzione di alcole neutro in 0,31 ECU % vol. di alcole e per ettolitro; per la produzione di acquavite di vino e di alcole greggio avente almeno 52% vol. in 0,20 ECU % vol. di alcole e per ettolitro. Nell'ambito della distillazione in questione è prevista per i distillatori, la possibilità di: beneficiare di un aiuto per i prodotti ottenuti dalla distillazione; oppure consegnare all'A.I.M.A. i prodotti della distillazione aventi un titolo alcolometrico di almeno 92% vol. Nessun aiuto è riconosciuto al distillatore per il quantitativo di alcole ottenuto dal vino che ecceda la quota d'obbligo, fatta salva la tolleranza ammessa fino a 2%.

     Il prezzo che l'A.I.M.A. è tenuta a pagare al distillatore per l'alcole consegnato purchè avente almeno 92% vol., è pari a ECU 1,16 % vol. di alcole e per ettolitro.

     6) Riduzione del prezzo di cessione.

     Per quanto riguarda la riduzione del prezzo di cessione da applicare al vino da tavola consegnato in distilleria da un produttore che abbia beneficiato dell'aiuto comunitario per l'arricchimento dei prodotti della vendemmia, si rimanda alla circolare n. 13 del 27 settembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1993, recante "modalità di applicazione concernenti la riduzione del prezzo del vino avviato alla distillazione nel corso della campagna 1993-94".

     In ogni caso, si precisa che il produttore obbligato che fa eseguire la consegna per suo conto da un altro produttore non deve effettuare alcun versamento all'A.I.M.A. per il vino consegnato in distilleria anche se ha bene beneficiato dell'aiuto comunitario per l'arricchimento.

     In tal caso la riduzione del prezzo del vino consegnato per conto si applica soltanto al produttore conferente che ha beneficiato dell'aiuto comunitario per l'arricchimento nella campagna 1993-94. Si fa presente, infine, che nelle fatture relative alla cessione del vino in caso di riduzione del prezzo per arricchimento, devono essere indicati distintamente il prezzo intero del vino e la relativa riduzione operata sullo stesso.

     7) Adempimento dell'obbligo - base di calcolo.

     Ogni produttore adempie al proprio obbligo consegnando o facendo consegnare per suo conto un volume di vino da tavola o di vino atto a dare vino da tavola, anche di annate precedenti, pari ad una percentuale della propria produzione di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola, ottenuto nella campagna in corso.

     Tale produzione si intende costituita dall'insieme del vino da tavola feccioso, ivi compreso il vino con indicazione geografica ed i vini tipici, nonché dei prodotti a monte del vino da tavola indicati nel quadro b - sotto le lettere b), c), d), e) ed f) - della dichiarazione di produzione vitivinicola presentata entro il 15 dello scorso mese di dicembre. Si precisa che sono considerati prodotti a monte del vino da tavola anche i mosti mutizzati con sofb0122 mentre non lo sono i mosti concentrati e i mosti concentrati rettificati.

     Al volume dei prodotti così ottenuto, che costituisce la base per la quantificazione dell'obbligo: si aggiungono: i quantitativi di vino da tavola ottenuti anteriormente al 15 marzo 1994 a seguito di trasformazione di prodotti a monte del vino, acquistati dal produttore vinicolo dopo l'8 dicembre 1993.

     In tal caso, il volume della produzione da prendere in considerazione sarà pari al quantitativo totale dei prodotti utilizzati per la vinificazione e iscritti nei registri di carico e scarico. Il volume di vino da tavola corrispondente ai quantitativi di mosti concentrati e di mosti concentrati rettificati impiegati - sia per l'aumento della gradazione alcolica che per la dolcificazione - dopo l'8 dicembre 1993 e fino al 15 marzo 1994, deve essere incluso nella base di calcolo per la determinazione della quota d'obbligo.

     Per quanto riguarda il maggior volume di vino da tavola ottenuto per effetto della dolcificazione, sono esclusi dall'obbligo coloro che non posseggono la qualifica di "produttori vinicoli" (ad esempio, gli imbottigliatori), in quanto non hanno effettuato alcuna operazione di vinificazione; si sottraggono: i quantitativi a monte del vino per i quali il produttore è in grado di fornire la prova che anteriormente al 15 marzo 1994 sono stati trasformati in prodotti diversi dal mosto, dal mosto parzialmente fermentato, dal vino nuovo ancora in fermentazione, dal vino atto, dal vino da tavola (praticamente quelli trasformati in succhi, mosti concentrati, mosti concentrati rettificati, vini spumanti, mosti parzialmente fermentati in bottiglia ecc.), o che sono stati ceduti.

     La prova di cui sopra è costituita dalle relative registrazioni che dovranno figurare nei registri di carico e scarico. Allo scopo di consentire l'effettuazione dei necessari controlli, i produttori che hanno ceduto prodotti a monte del vino dopo la data dell'8 dicembre 1993, comunicano ai competenti uffici periferici dell'ispettorato centrale repressione frodi le generalità e l'indirizzo dell'acquirente dei prodotti medesimi, il relativo volume e la data del loro trasferimento, nonché la relativa resa/ha.

     Ogni produttore che ottenga, nel corso della campagna, vino da tavola mediante trasformazione e/o declassamento di un vino d.o.c. o d.o.c.g. è soggetto anch'esso all'obbligo della distillazione.

     8) Esenzione parziale o totale dall'obbligo della distillazione per i produttori che hanno proceduto all'estirpazione dei vigneti. Il paragrafo 4 dell'art. 1 del Regolamento C.E. n. 1990/93 ha abrogato, a decorrere dal 1 settembre 1993, l'art. 8 del Regolamento C.E. n. 1442/88, relativo alla concessione dei premi di abbandono definitivo di superfici viticole.

     Detto art. 8, nel corso del periodo di sua validità, ha riconosciuto al produttore che ha proceduto all'estirpazione a tale titolo la esenzione totale o parziale dall'obbligo di cui trattasi. Pertanto, il produttore titolare del predetto diritto nel caso che beneficia dell'anzidetta riduzione dovrà farne menzione nella comunicazione di cui all'allegato n. 3 citando espressamente "quantitativo ridotto ai sensi dell'art. 8 del Regolamento C.E. n. 1442/88" e dovrà produrre, unitamente a tale allegato, l'attestato rilasciato dal competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, nel quale dovrà figurare, tra l'altro, il volume di vino che può essere esonerato dalla distillazione obbligatoria (vedasi in proposito circolare n. 8 del 20 luglio 1989 prot. n. 32295 - pag. 3 ed allegato 4 - del Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola).

     9) Resa da prendere in considerazione.

     La resa ettaro che ogni produttore di vino da tavola deve prendere in considerazione, ai fini del calcolo del volume di vino da avviare alla distillazione obbligatoria, è quella risultante dalla media ponderata tra le rese di tutte le partite di produzione propria e/o quelle dei prodotti a monte del vino acquistati nell'ambito della stessa regione di produzione fino alla data del 15 marzo 1994 e destinate alla vinificazione.

     A seguito della modifica al Regolamento C.E. n. 441/88 introdotta dal Regolamento C.E. n. 2070/91 ogni produttore che ha acquistato prodotti a monte del vino da tavola provenienti da regioni di produzione diverse da quella italiana (es. da Spagna, Grecia, ecc.), deve procedere, distintamente per ciascuna Regione di produzione, al calcolo della relativa resta inteso che in tali casi le percentuali di conferimento da applicare ai quantitativi di prodotti importati sono quelle previste per le relative regioni di produzione (Spagna, Grecia, ecc.).

     Nel calcolo della resa media ponderata da utilizzare per la determinazione del volume di vino da consegnare alla distillazione obbligatoria debbono essere considerati: la resa che risulta nella dichiarazione di produzione; le rese relative alle partite di prodotto a monte del vino acquistate dopo la data dell'8 dicembre 1993; le rese relative ai vini da tavola ottenuti da uve a duplice attitudine; le rese relative ai vini da tavola ottenuti dal declassamento dei vini d.o.c. e d.o.c.g. per quanto concerne il vino da tavola ottenuto da varietà di uve classificate, nella stessa unità amministrativa, sia come varietà di uve da vino che come varietà di uve da mensa, la resa/ettaro da prendere in considerazione è quella stabilita in base ai quantitativi normalmente vinificati.

     Per quanto riguarda in particolare il nostro paese, la deroga di che trattasi interessa il vino da tavola ottenuto dal vitigno moscato di Terracina in provincia di latina e quello ottenuto dai vitigni pergolona e regina dei vigneti nella provincia di Chieti le cui rese/ettaro in vino sono quelle corrispondenti, rispettivamente, a 40 e 100 quintali di uva per ettaro.

     Per quanto si riferisce, invece, al vino da tavola ottenuto dalla trasformazione e/o dal declassamento di uno dei prodotti indicati nelle dichiarazioni di produzione - anche se di campagne precedenti come d.o.c. e d.o.c.g., la resa relativa sarà quella che scaturisce dalla resa media ponderata delle corrispondenti rese indicate nelle relative dichiarazioni di produzione.

     Si ricorda che la resa media ponderata deve essere unica anche nel caso in cui il produttore - in conformità alle istruzioni impartite con decreto ministeriale del 10 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1991 - abbia presentato più dichiarazioni di produzione.

     10) Comunicazione del quantitativo di vino da distillare.

     Il produttore obbligato deve comunicare all'A.I.M.A. ed al competente ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi la quantità di vino da consegnare alla distillazione, determinata in conformità ai criteri dianzi specificati. Tale comunicazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata ed in conformità all'allegato 3 della presente circolare, entro e non oltre il 20 aprile 1994.

     Si fa presente che il modulo meccanizzato conforme alla suddetta comunicazione (allegato 3) è disponibile presso l'A.I.M.A. e sarà distribuito dalla stessa azienda alle associazioni di categoria ed alle organizzazioni professionali. Copia della stessa comunicazione deve essere presentata al distillatore al momento della consegna, completata da una dichiarazione relativa ai quantitativi di vino eventualmente già consegnati, allo stesso titolo, ad altre distillerie. Il produttore che abbia, invece, ottenuto vino da tavola mediante declassamento di un vino d.o.c. e d.o.c.g. dovrà, per quanto riguarda la data di inoltro della comunicazione, rispettare i seguenti termini: il 20 aprile 1994, quando trattasi di comunicazione riguardante il volume da distillare relativamente al vino da tavola ottenuto tra il 1 luglio dell'anno precedente ed il 15 marzo 1994; [1] per "trasformazione" in vino da tavola deve intendersi la vinificazione di prodotti a monte del vino a suo tempo destinati a d.o.c. e/o d.o.c.g. e come tali dichiarati.

     Il 15 luglio 1994, quando trattasi di comunicazione riguardante il volume da distillare relativamente al vino da tavola ottenuto tra il 16 marzo ed il 30 giugno della campagna in corso. Uno stesso produttore può, quindi, essere tenuto all'obbligo di fare entrambe le comunicazioni, quella entro il 20 aprile 1994 e quella entro il 15 luglio 1994 utilizzando lo stesso modello allegato 3.

     Si precisa che nel caso di declassamento di un vino d.o.c. e/o d.o.c.g. tra il 16 marzo ed il 30 giugno 1994, la resa da prendere in considerazione sarà quella del d.o.c. e/o d.o.c.g. declassato. All'atto della comunicazione da presentare entro il 20 aprile 1994 e/o se del caso, entro il 15 luglio 1994, il produttore obbligato è tenuto a iscrivere nei registri di carico e scarico i quantitativi di vino che formano oggetto dell'obbligo della distillazione in questione. Tale quantitativo deve corrispondere a quello indicato nella colonna 4 dell'allegato 3 (volume d'obbligo corrispondente).

     11) Termine ultimo di consegna e di distillazione.

     La consegna del vino in distilleria, in assolvimento dell'obbligo in questione, deve avvenire entro il 31 luglio 1994.

     Tuttavia, la consegna può avvenire anche nei quindici giorni successivi alla data suddetta (fino al 15 agosto): in tal caso, il prezzo minimo di cessione del vino sarà diminuito di un importo corrispondente al 50% dell'aiuto fissato. Conseguentemente anche il livello dell'aiuto ed il prezzo dell'alcole ottenuto e consegnato all'A.I.M.A. saranno diminuiti dello stesso importo.

     Per il quantitativo di vino distillato che supera di oltre il 2% il volume oggetto dell'obbligo del produttore non è dovuto al distillatore alcun aiuto. Le operazioni di distillazione non possono effettuarsi dopo il 31 agosto 1994.

     12) Completamento della consegna ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

     Come è noto, la regolamentazione comunitaria prescrive (art. 47 del Regolamento C.E. n. 822/87) che annualmente i produttori vinicoli soggetti all'obbligo di cui all'art. 39 (distillazione obbligatoria dei vini da tavola), possano beneficiare delle misure di intervento, a condizione che abbiano soddisfatto, nel corso della campagna precedente, anche al summenzionato obbligo.

     Si precisa, altresì, che i produttori soggetti all'obbligo di cui trattasi che abbiano consegnato entro la data stabilita, almeno il 90% del volume di vino corrispondente al proprio obbligo, possono adempiere all'obbligo stesso consegnando il volume di vino residuo entro il 30 aprile 1995.

     In tal caso i vini avviati alla distillazione devono essere trasformati entro il 30 maggio 1995 ed i prodotti ottenuti dalla distillazione possono essere consegnati all'A.I.M.A.. Entro il 30 giugno 1995. Il prezzo di acquisto dei quantitativi di vino consegnati in distilleria a completamento del proprio obbligo nonché il prezzo dell'alcole eventualmente conferito all'A.I.M.A. sono, in applicazione del precitato art. 11 del Regolamento C.E. n. 2046/89, diminuiti di un importo corrispondente all'aiuto fissato per la produzione di alcole neutro. resta inteso che per il conferimento dell'alcole all'A.I.M.A., il produttore deve produrre, al momento dell'offerta, il certificato rilasciato dal competente ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi da cui risulti il quantitativo corrispondente al proprio obbligo residuo.

     Si ritiene opportuno ribadire che i produttori vinicoli che, nonostante l'impegno assunto ai sensi del Regolamento C.E. n. 343/94, non hanno trasformato, entro la data del 31 agosto 1994, i mosti di uva in prodotti diversi dal vino da tavola, sono tenuti ad adempiere al proprio obbligo mediante la consegna alla distillazione del relativo quantitativo di vino, da calcolarsi secondo le modalità di cui alla presente circolare, maggiorato, come già detto, del 20%. Anche in questo caso il vino deve essere consegnato in distilleria entro il 30 aprile 1995 e la sua distillazione deve concludersi entro il 30 maggio 1995.

     I relativi prodotti ottenuti possono essere conferiti all'A.I.M.A. entro il 30 giugno 1995. In tal caso, il prezzo di cessione del vino alla distilleria nonché il prezzo del relativo alcole conferito all'A.I.M.A. non sono soggetti ad alcuna riduzione di prezzo.

     13) Impiego del rivelatore e controllo delle caratteristiche del vino. Le disposizioni del citato Regolamento C.E. del consiglio n. 2046/89, nel delegare alle autorità competenti degli stati membri i compiti di controllo intesi ad evitare la sottrazione dei vini da distillare alla loro destinazione, prevedono: la possibilità di imporre l'impiego di un rivelatore; il divieto di opporsi, a causa della presenza del rivelatore, alla circolazione del vino in questione destinato alla distillazione o alla circolazione dei prodotti ottenuti dalla distillazione stessa.

     Con il decreto ministeriale 20 maggio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 1986, è stato stabilito che il vino oggetto di distillazione deve essere addizionato con cloruro di litio nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per q.le di prodotto da avviare alla distillazione, opportunamente miscelato.

     La violazione degli obblighi suddetti comporta per i trasgressori l'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto-Legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito nella Legge n. 460 del 4 novembre 1987. I produttori debbono comunicare telegraficamente all'ufficio periferico dell'ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio l'avvenuta denaturazione del vino, secondo le norme del precitato Decreto 20 maggio 1986, e non possono procedere all'estrazione o alla consegna del prodotto prima che siano trascorse almeno settantadue ore dalla predetta comunicazione non computandosi in detto termine le ore dei giorni festivi. Detto obbligo incombe anche al produttore che consegna "per conto".

     I distillatori hanno l'obbligo di non ritirare il vino qualora non sia stata effettuata, dai produttori, l'aggiunta del cloruro di litio nella misura prescritta. Il controllo delle caratteristiche del vino consegnato alla distilleria, in particolare del quantitativo, del colore e della gradazione effettiva, viene effettuato dall'U.T.F. competente per sondaggio, secondo le istruzioni impartite dal Ministero delle finanze.

     Resta inteso che i distillatori debbono sempre predisporre e comunicare agli U.T.F. competenti, i piani di ritiro del vino secondo le consuete modalità di consegna del vino in distilleria. Il produttore obbligato che consegna vino acquistato o fa consegnare vino per proprio conto dovrà fornire la prova che detto vino è stato ottenuto da produttori italiani.

     Tale prova consiste in una dichiarazione, rilasciata al produttore obbligato, nella quale il produttore venditore o il produttore conferente per conto attestano di rivestire, per il vino in causa, la qualifica di produttore di cui all'articolo 2, secondo trattino, del Regolamento C.E. n. 2046/89. La dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell'azienda agricola o dal legale rappresentante dell'impresa sociale che ha ceduto il vino, deve essere redatta in conformità al modello di cui all'allegato 4.

     Il produttore che effettua la consegna "per conto" è tenuto a comunicare per ogni singola partita, mediante il modello di cui all'allegato 5, all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio ed all'A.I.M.A. entro dieci giorni dalla avvenuta consegna: il volume di vino consegnato alla distillazione nonché gli estremi del documento che scorta il trasporto del prodotto; che il vino in causa è di propria produzione; di avere, se del caso, presentata la dichiarazione di produzione per la campagna 1993-94 indicandone il Comune presso cui è stata presentata.

     Le norme comunitarie prevedono, altresì, la possibilità per il distillatore di effettuare il trasporto in comune di quantitativi di vino consegnati da più produttori obbligati. Le diverse partite di vino consegnate possono essere trasportate in comune ma in contenitori differenti; ciò allo scopo di identificare, comunque e sempre, i prodotti in relazione ai rispettivi documenti di accompagnamento.

     E' evidente che, in tal caso, ogni singolo produttore dovrà emettere, all'atto della consegna del vino al distillatore, il prescritto documento di accompagnamento relativo al vino dallo stesso consegnato. Nel caso in cui la consegna venga effettuata per conto di più produttori obbligati con lo stesso documento di accompagnamento, dovranno essere specificati i nominativi dei produttori interessati ed i corrispondenti quantitativi di vino consegnati per conto di ciascuno di essi. Fermo restando che la responsabilità dell'adempimento rimane a carico del produttore obbligato, il distillatore dovrà rilasciare a detto produttore l'attestato relativo alla consegna del vino come detto appresso.

     Nel caso che il produttore faccia consegnare del vino ad una distilleria da parte di un altro produttore che lo abbia esso stesso elaborato, i documenti di accompagnamento, così come l'attestato rilasciato dal distillatore, dovranno contenere, oltre le generalità e l'indirizzo del produttore che ha proceduto alla consegna, anche le generalità e l'indirizzo del produttore soggetto all'obbligo per conto del quale la consegna ha avuto luogo.

     Tali elementi devono, altresì, essere trascritti nei registri modello C41 della distilleria e nei registri di carico e scarico dei produttori che hanno effettuato la consegna. Si ricorda che relativamente al vino oggetto della distillazione obbligatoria, i produttori sono tenuti a consegnare a titolo di prestazioni viniche solamente i sottoprodotti della vinificazione. Tale disposizione riguarda esclusivamente i produttori soggetti all'obbligo di che trattasi anche quando la consegna del vino relativo viene effettuata da un altro produttore vinicolo.

     Anche per i quantitativi di vino avviati alla distillazione preventiva e portati a scomputo della quota di obbligo di cui all'art. 39, debbono essere consegnati - in assolvimento delle "prestazioni viniche" - soltanto i sottoprodotti della vinificazione e non anche l'eventuale vino ad integrazione. Il vino avviato alla distillazione obbligatoria deve essere consegnato a "distillatori riconosciuti" e/o agli "assimilati ai distillatori" i quali rilasceranno al produttore un attestato mediante bolletta conforme all'allegato al Decreto Ministeriale 14 aprile 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1986.

     In tale bolletta sono indicati il tipo di prodotto (vino da tavola, vino atto a dare vino da tavola), i quantitativi e la gradazione alcolica dei vini consegnati, la data della effettiva consegna nonché gli estremi dei relativi documenti di accompagnamento. Nel caso di trasporto in comune di più quantitativi di vino ceduti da più produttori obbligati, l'U.T.F. potrà effettuare un controllo per, prelevando un campione da almeno una delle partite di vino trasportate.

     15) Elaborazione vino alcolizzato.

     Il vino destinato alla distillazione può essere trasformato in vino alcolizzato. Le norme che disciplinano l'elaborazione del vino alcolizzato sono contenute negli articoli 25 e 26 del Regolamento C.E. n. 2046/89 e, per quanto riguarda la distillazione in questione, nel Regolamento C.E. n. 441/88, modificato da ultimo dal Regolamento C.E. n. 2070/91.

     Si ricorda, inoltre, che con Circolare n. 10 del 2 giugno 1989 e con lettera circolare del 18 febbraio 1991, prot. n. F/435, sono state emanate dalla scrivente le norme applicative relative alla elaborazione di vino alcolizzato per la distillazione. Nel caso in questione l'importo dell'aiuto è stato fissato in ECU 0,19 per grado e per ettolitro.

     16) Adempimenti da parte dei distillatori.

     Si ricorda che la domanda di aiuto deve essere presentata entro il 31 dicembre 1994 e dovrà essere corredata dalla prova di aver pagato al produttore il prezzo minimo di acquisto del vino.

     E' previsto che in sostituzione di detta prova il distillatore possa costituire una cauzione a favore dell'A.I.M.A. dell'importo pari al 110% dell'aiuto richiesto per la liberazione della cauzione, il distillatore dovrà presentare all'A.I.M.A., entro il 31 marzo 1995, la prova di aver pagato l'intero prezzo di acquisto del vino. Nel termine di tre mesi dalla presentazione di detta prova, l'A.I.M.A. è tenuta a svincolare la cauzione.

     La consegna all'A.I.M.A. del prodotto ottenuto dalla distillazione, che deve avere un titolo alcolometrico di almeno 92% vol., deve avere luogo entro il 30 novembre 1994.

     Riguardo alle caratteristiche dell'alcole consegnato si informa che recenti disposizioni comunitarie innovative (art. 2 del Regolamento C.E. n. 2093/93) stabiliscono che per la campagna 1993-94, l'organismo di intervento paga il prezzo dell'alcole grezzo per qualsiasi tipo di alcole consegnato ed ottenuto dalle distillazioni obbligatorie di cui agli articoli 35, 36 e 39 del Regolamento C.E. n. 822/87, purchè avente almeno 92% vol. Pertanto, relativamente alla quantità di alcole neutro eventualmente consegnata sarà riconosciuto il prezzo dell'alcole greggio avente almeno 92% vol. i distillatori devono comunicare all'A.I.M.A., entro il 10 di ogni mese, le quantità di vino che sono state distillate nel corso del mese precedente ed i quantitativi dei prodotti ottenuti, distinti secondo la loro qualità.

     Analoga comunicazione deve essere effettuata per i quantitativi consegnati per l'elaborazione di vino alcolizzato. Si rammenta in proposito che ai sensi delle modifiche introdotte al Regolamento C.E. n. 441/88 con Regolamento C.E. n. 2070/91 il tardivo adempimento delle anzidette comunicazioni comporta una riduzione dell'aiuto dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.

     Le stesse modifiche prevedono che, per quanto riguarda: la comunicazione della prova dell'avvenuto pagamento del prezzo di acquisto; la presentazione della domanda di aiuto; la consegna dell'alcole all'A.I.M.A., l'aiuto è diminuito dello 0,5% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di due mesi. Se il ritardo è superiore a due mesi l'aiuto non viene più versato.

     E' previsto, altresì, che nel caso in cui il distillatore non rispetti il termine previsto per il pagamento del prezzo d'acquisto del vino l'aiuto è ridotto dell'1% per ogni giorno di ritardo durante il periodo di un mese. Se il ritardo è superiore ad un mese l'aiuto non viene più versato. Il mancato o tardivo adempimento degli obblighi sopra menzionati da parte dei distillatori, può costituire motivo di revoca temporanea o definitiva del riconoscimento concesso.

     L'A.I.M.A., ove necessario, impartirà ulteriori e più dettagliate istruzioni per l'esecuzione delle operazioni in argomento, con particolare riguardo alle modalità di presentazione delle domande di aiuto e di acquisto dell'alcool nonché di controllo sulla qualità del prodotto ceduto.

     17) Raccomandazioni finali.

     Si invitano gli enti e le organizzazioni di categoria interessati a dare alla presente circolare la massima divulgazione: ciò allo scopo di mettere i produttori vitivinicoli in condizione di avere completa e tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia e, quindi, di poter rispettare tutte le disposizioni comunitarie e nazionali all'uopo previste.

     L'ispettorato centrale repressione frodi effettuerà indagini e controlli finalizzati ad accertare, mediante analisi per sondaggio, l'origine e le caratteristiche analitiche del vino avviato alla distillazione. Si ricorda con l'occasione che ai sensi dell'art. 4, comma 11, del Decreto-Legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella regolamentazione comunitaria relativa alla distillazione dei vini, comporta l'applicazione della sanzione di L. 50.000 per quintale o frazione di quintale di vino non consegnato alla distillazione stessa.

     Inoltre, il produttore che non ottempera all'obbligo in questione non ha titolo per beneficiare degli interventi comunitari che saranno attivati nel corso della campagna successiva. Si rammenta, infine, che i dati dello schedario viticolo saranno utilizzati ai fini degli opportuni controlli.

 

 

Allegato 1.

Percentuali di conferimento in funzione del rendimento di vino da tavola

per ettaro di vigneto per la campagna 1993/94.

(Omissis).

 

Allegato 2.

Modello di dichiarazione con la quale il produttore si impegna a

trasformare i propri mosti d'uva in prodotti diversi dal vino da tavola.

(Omissis).

 

Allegato 3.

Modello.

(Omissis).

 

Allegato 4.

Dichiarazione del produttore che "vende" ad altro produttore obbligato o

consegna "per suo conto", vino da tavola e/o vino atto a dare vino da

tavola alla distillazione obbligatoria.

(Omissis).

 

Allegato 5.

Modello di comunicazione da redigersi dal produttore che effettua la

consegna per conto di terzi obbligati.

(Omissis).

 

 


[1] Emesso dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.

[1] Emesso dal Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali.